CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12592/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono tutti il vizio di motivazione, in tutte lesue forme, in ordine, rispettivamente:- Il primo, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640,secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., giacché non vi sarebbe piena prova che ilricorrente abbia commesso il fatto;- Il secondo, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen.;- Il terzo, al giudizio di bilanciamento conclusosi con una valutazione diequivalenza delle circostanze,non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione;che la corte d’appello ha fatto rinvio alle sentenza di primo grado con motivazioneadeguata, aderendo alla valutazione ivi formulata in merito agli esiti dell’istruttoriadibattimentale, nonché all’esame degli atti d’indagine acquisiti al dibattimento, dai quali sonoemersi la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, la non occasionalità della condotta– tale da escludere l’applicazione della causa di non punibilità innanzi richiamata – nonchéuna congrua misura di pena, attestatasi sul minimo edittale (si vedano pagg. 5-6 dellasentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]