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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00146/2025

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onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10445/2021 del ruolo generale, proposto DA G ALIMBERTI L OREDANA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43D59 B289 Z), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI) in data 19 aprile 1943, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P56 F205 P), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74H16 F158 F), nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70S22 F205 I). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex RINUNCIA lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – E l’ A GENZIA DELLE E NTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 2208/15/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 7 ottobre 2020, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia era la cartella di pagamento indicata in atti, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto il versamento della somma di 30.236,67 €, a seguito di avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggiori oneri per imposta di successione, INVIM ed imposte ipo-catastali asseritamente dovute dalla contribuente;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 433/17/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano e respingeva quello incidentale avanzato dalla contribuente;

3. con atto notificato in data 7 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione;

3. la sola Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 17 maggio 2021;

4. con atto depositato il 10 maggio 2023, la ricorrente ha rappresentato che: - «a seguito della L. 197/2022 art. 1 commi 222 - 230 e della legge di bilancio 2023 che prevede la “rottamazione- quater”, l’istante ha provveduto a richiedere la rottamazione della cartella esattoriale N. 068 2021 0084003613000 di € 31.592,22 iscritta al ruolo n. 2021/003159, notificata alla ricorrente in data 17.11.2022 e resa esecutiva in data 20.10.2021, inerente all’avviso di rettifica n. 9600096005629000 anno 1996, relativa al medesimo carico tributario di cui alla cartella n. 06820170051722573000 oggetto della presente impugnazione»; - «non ha più nessun interesse al presente giudizio», così rinunciando al giudizio e chiedendo che venisse dichiarata la sua estinzione; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, ha natura di atto unilaterale non accettizio, per cui non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

2. nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, c.p.c. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a )], che non prevede la notifica della rinuncia alle parti costituite;

3. preso atto dell’intervenuta rinuncia, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio;

4. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione dell’allegata definizione agevolata della lite;

5. nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P .

Q .

M . la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10445/2021 del ruolo generale, proposto DA G ALIMBERTI L OREDANA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43D59 B289 Z), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI) in data 19 aprile 1943, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P56 F205 P), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74H16 F158 F), nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70S22 F205 I). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex RINUNCIA lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – E l’ A GENZIA DELLE E NTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 2208/15/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 7 ottobre 2020, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era la cartella di pagamento indicata in atti, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto il versamento della somma di 30.236,67 €, a seguito di avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggiori oneri per imposta di successione, INVIM ed imposte ipo-catastali asseritamente dovute dalla contribuente; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 433/17/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano e respingeva quello incidentale avanzato dalla contribuente; 3. con atto notificato in data 7 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione; 3. la sola Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 17 maggio 2021; 4. con atto depositato il 10 maggio 2023, la ricorrente ha rappresentato che: - «a seguito della L. 197/2022 art. 1 commi 222 - 230 e della legge di bilancio 2023 che prevede la “rottamazione- quater”, l’istante ha provveduto a richiedere la rottamazione della cartella esattoriale N. 068 2021 0084003613000 di € 31.592,22 iscritta al ruolo n. 2021/003159, notificata alla ricorrente in data 17.11.2022 e resa esecutiva in data 20.10.2021, inerente all’avviso di rettifica n. 9600096005629000 anno 1996, relativa al medesimo carico tributario di cui alla cartella n. 06820170051722573000 oggetto della presente impugnazione»; - «non ha più nessun interesse al presente giudizio», così rinunciando al giudizio e chiedendo che venisse dichiarata la sua estinzione; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, ha natura di atto unilaterale non accettizio, per cui non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). 2. nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, c.p.c. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a )], che non prevede la notifica della rinuncia alle parti costituite; 3. preso atto dell’intervenuta rinuncia, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; 4. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione dell’allegata definizione agevolata della lite; 5. nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la
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