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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20139/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che è presente in proprio, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed anche quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, difensore di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 novembre 2019, ha riformato in parte la sentenza emessa il 29 ottobre 2013 dal G.u.p. di Foggia a seguito di giudizio abbreviato.

In particolare, e per quanto interessa, ha deciso sulle posizioni dei ricorrenti nei termini che seguono. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesse in Foggia durante il periodo settembre-novembre 2010 (capo A8 della rubrica) - assorbita in questa imputazione quella di cui al capo A7 della rubrica (relativa a violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commessa il 21 settembre 2010) - ed è stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed C 1.000,00 di multa. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commesse in Foggia: il 4 novembre 2010 (capo G2 della rubrica); durante i mesi di ottobre e novembre 2010 (capo G3 della rubrica); il 16 dicembre 2010 (capo G4 della rubrica); il 23 dicembre 2010 (capo L della rubrica); nel mese di novembre 2010 (capo M della rubrica).

Ritenuta la continuazione tra questi reati, egli è stato condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto, invece, dal delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, commesso in Foggia il 15 dicembre 2010 (capo N della rubrica), essendo il reato estinto per prescrizione. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, commessa «in Foggia dal mese di dicembre 2010» (capo P della rubrica), e, valutando le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, commesso in Foggia il 15 dicembre 2010 (capo N della rubrica), per il quale è stata dichiarata la prescrizione; ma è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commesse in Foggia: il 20 dicembre 2010 (capo H1 della rubrica); durante i mesi di ottobre e novembre 2010 (capo H3 della rubrica); il 23 dicembre 2010 (capo L della rubrica); nel mese di novembre 2010 (capo M della rubrica).

Ritenuta la continuazione tra questi reati e i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2011 (irrevocabile il 9 luglio 2011) e del 17 maggio 2012 (irrevocabile il 24 luglio 2012), [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, senza concessione di circostanze attenuanti, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed C 21.600,00 di multa.

2. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata.

Non così la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In questo caso, infatti, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha presentato una richiesta di concordato alla quale il Procuratore generale presente in udienza non ha ritenuto di aderire.

Vi è stata tuttavia rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità, rinuncia della quale la sentenza impugnata dà atto.

Nessun richiesta di concordato è stata presentata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte territoriale ha provveduto a rideterminare la pena correggendo «un evidente errore di calcolo» (così definito in sentenza) e osservando che il primo giudice, essendo partito, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, dalla pena base di anni sei di reclusione ed C 30.000,00 di multa aveva erroneamente ridotto la pena, per effetto della scelta del rito abbreviato, ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa invece che ad anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa come imposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Contro la sentenza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi.

3.1. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi nei quali egli lamenta: - che la Corte territoriale, nell'accogliere il concordato, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei fatti e alla correttezza della pena concordata; - che, pur avendo applicato le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva, la Corte territoriale non ha tratto le necessarie conseguenze in punto prescrizione (il giudizio di bilanciamento precluderebbe infatti la possibilità di tenere conto della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione) e, comunque, ha omesso di motivare su alcuni aspetti specificamente affrontati in una memoria difensiva con la quale si chiedeva di ritenere il reato prescritto, escludere la recidiva contestata o applicare l'art. 131 bis cod. pen.;

3.2. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo nel quale egli lamenta che la Corte territoriale, nell'accogliere il concordato, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei fatti e alla correttezza della pena concordata. 3.3 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola anch'esso in un unico motivo col quale il ricorrente lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello cui sarebbe conseguita una nullità ex art. 179 comma 1 cod. proc. pen. 3.4.

Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di Canio si articola in un unico motivo con il quale egli lamenta l'assoluta carenza di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sottolineando che tale trattamento sanzionatorio è deteriore rispetto a quello applicato ai coimputati e che la rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale (della quale si dà atto in sentenza) è stata apprezzata soltanto ai fini dell'art. 133 cod. pen. con una lieve riduzione della sola pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla sussistenza del fatto, ma dimenticano che la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha comportato rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità sicché la motivazione sul punto è quella contenuta nella sentenza di primo grado, peraltro richiamata nella sentenza d'appello.

Si osserva in proposito che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101). 2.1 Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la rinuncia ai motivi di appello comportava anche rinuncia ai motivi dedotti con la memoria difensiva cui si fa riferimento nel secondo motivo di ricorso.

Tale memoria, infatti, depositata il 12 agosto 2019, era precedente alla richiesta di concordato con rinuncia a tutti i motivi non riguardanti la determinazione della pena (avanzata in data 1° ottobre 2019), ed era incompatibile con essa perché volta ad ottenere l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. oppure la disapplicazione della recidiva e la conseguente dichiarazione di prescrizione del reato.

2.2. La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] applicando la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale.

Come risulta dalla lettura della motivazione, la recidiva, pur bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche, non è stata disapplicata e, per questo, si è ritenuto che il reato non fosse prescritto.

Così operando, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produce, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare» (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, deo. 2016, Conti, Rv. 265729; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601).

2.3. I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili anche con riferimento alla asserita carenza di motivazione riguardo alla entità della pena inflitta.

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la pena base è stata determinata nella misura di mesi 6 di reclusione ed C 1.300,00 di multa; dunque, in una misura che sostanzialmente coincide col minimo edittale previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo N) (come le parti avevano chiesto), la Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, le ha valutate prevalenti sulla contestata recidiva semplice e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado per i restanti reati riducendola da anni sei, mesi due di reclusione ed C 30.000,00 di multa ad anni tre, mesi sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa.

Come risulta dalla lettura della motivazione, la pena base per il reato più grave è stata determinata nella misura di anni sei di reclusione ed C 30.000,00 di multa; dunque, in una misura che coincide col minimo edittale previsto dall'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 per quanto riguarda la pena detentiva e vi si avvicina molto per quanto riguarda la pena pecuniaria.2.4.

Tanto premesso, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia stata determinata in misura di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e un tale ragionamento non è certamente necessario, né è sindacabile in sede di legittimità, quando, come nel caso di specie, la pena sia stata determinata in una misura prossima al minimo edittale e sia frutto di un accordo intervenuto tra le parti.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dunque inammissibili.

3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, col proprio ricorso, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, giudizio del quale sarebbe venuto a conoscenza solo dopo esserne stato informato dal proprio difensore di fiducia.

Tale assunto è smentito dall'esame degli atti dai quali risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato a mani di [OSCURATO:PERSONA], ad opera della polizia giudiziaria a ciò delegata, in data 8 marzo 2019 in vista della prima udienza, celebrata il 2 aprile 2019, alla quale l'imputato, pur avendo ricevuto la notifica a mani, ritenne di non comparire.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, è inammissibile.

4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha osservato che le condotte ascritte all'imputato non sono occasionali e dal certificato del casellario risultano condanne per reati analoghi successive ai fatti.

La stessa Corte, però, ha ritenuto esistente il vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e i fatti oggetto di quelle condanne; ha ritenuto, quindi, che l'attività di spaccio realizzata da [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi mesi del 2010 fosse espressione di un disegno criminoso unitario.

In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto che un unico progetto ideativo abbia portato [OSCURATO:PERSONA] a commettere, oltre ai reati per cui si procede (consumati dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2010), anche quelli oggetto delle condanne definitive (commessi il 16 e il 28 dicembre 2010); ma, nel contempo, ha ritenuto che tali ulteriori condanne, relative a delitti unitariamente deliberati, connotassero i fatti per cui si procede in termini di maggior disvalore a tal punto da precludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale, inoltre, ha tenuto conto della rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità per operare una riduzione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; ma, senza spiegarne la ragione, ha operato una lieve riduzione della sola pena pecuniaria.

Si osserva in proposito che se è vero - e deve essere qui ribadito - che la pena detentiva e la pena pecuniaria congiuntamente previste dal legislatore possono essere determinate dal giudice in maniera indipendente (Per tutte: Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, M'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267051; Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, Lo presti, Rv. 130927), è pur vero che ciò è possibile perché la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, mentre quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato; sicché la scelta di attribuire rilievo alla rinuncia ai motivi di appello al fine di ridurre la sola pena pecuniaria presenta profili di contraddittorietà e avrebbe richiesto una motivazione più puntuale.

L'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta che, nei suoi confronti, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

L'annullamento si riferisce solo alla determinazione dell'entità della pena e pertanto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

5. Per quanto esposto, tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], devono essere dichiarati inammissibili.

Ciò comporta che non debba essere dichiarata la prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

All'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del Di canio.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna tali ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che è presente in proprio, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed anche quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, difensore di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 novembre 2019, ha riformato in parte la sentenza emessa il 29 ottobre 2013 dal G.u.p. di Foggia a seguito di giudizio abbreviato. In particolare, e per quanto interessa, ha deciso sulle posizioni dei ricorrenti nei termini che seguono. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesse in Foggia durante il periodo settembre-novembre 2010 (capo A8 della rubrica) - assorbita in questa imputazione quella di cui al capo A7 della rubrica (relativa a violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commessa il 21 settembre 2010) - ed è stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed C 1.000,00 di multa. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commesse in Foggia: il 4 novembre 2010 (capo G2 della rubrica); durante i mesi di ottobre e novembre 2010 (capo G3 della rubrica); il 16 dicembre 2010 (capo G4 della rubrica); il 23 dicembre 2010 (capo L della rubrica); nel mese di novembre 2010 (capo M della rubrica). Ritenuta la continuazione tra questi reati, egli è stato condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto, invece, dal delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, commesso in Foggia il 15 dicembre 2010 (capo N della rubrica), essendo il reato estinto per prescrizione. - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, commessa «in Foggia dal mese di dicembre 2010» (capo P della rubrica), e, valutando le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, commesso in Foggia il 15 dicembre 2010 (capo N della rubrica), per il quale è stata dichiarata la prescrizione; ma è stato ritenuto responsabile di violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commesse in Foggia: il 20 dicembre 2010 (capo H1 della rubrica); durante i mesi di ottobre e novembre 2010 (capo H3 della rubrica); il 23 dicembre 2010 (capo L della rubrica); nel mese di novembre 2010 (capo M della rubrica). Ritenuta la continuazione tra questi reati e i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2011 (irrevocabile il 9 luglio 2011) e del 17 maggio 2012 (irrevocabile il 24 luglio 2012), [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, senza concessione di circostanze attenuanti, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed C 21.600,00 di multa. 2. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata. Non così la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso, infatti, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha presentato una richiesta di concordato alla quale il Procuratore generale presente in udienza non ha ritenuto di aderire. Vi è stata tuttavia rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità, rinuncia della quale la sentenza impugnata dà atto. Nessun richiesta di concordato è stata presentata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte territoriale ha provveduto a rideterminare la pena correggendo «un evidente errore di calcolo» (così definito in sentenza) e osservando che il primo giudice, essendo partito, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, dalla pena base di anni sei di reclusione ed C 30.000,00 di multa aveva erroneamente ridotto la pena, per effetto della scelta del rito abbreviato, ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa invece che ad anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa come imposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 3. Contro la sentenza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi. 3.1. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi nei quali egli lamenta: - che la Corte territoriale, nell'accogliere il concordato, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei fatti e alla correttezza della pena concordata; - che, pur avendo applicato le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva, la Corte territoriale non ha tratto le necessarie conseguenze in punto prescrizione (il giudizio di bilanciamento precluderebbe infatti la possibilità di tenere conto della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione) e, comunque, ha omesso di motivare su alcuni aspetti specificamente affrontati in una memoria difensiva con la quale si chiedeva di ritenere il reato prescritto, escludere la recidiva contestata o applicare l'art. 131 bis cod. pen.; 3.2. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo nel quale egli lamenta che la Corte territoriale, nell'accogliere il concordato, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei fatti e alla correttezza della pena concordata. 3.3 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola anch'esso in un unico motivo col quale il ricorrente lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello cui sarebbe conseguita una nullità ex art. 179 comma 1 cod. proc. pen. 3.4. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di Canio si articola in un unico motivo con il quale egli lamenta l'assoluta carenza di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sottolineando che tale trattamento sanzionatorio è deteriore rispetto a quello applicato ai coimputati e che la rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale (della quale si dà atto in sentenza) è stata apprezzata soltanto ai fini dell'art. 133 cod. pen. con una lieve riduzione della sola pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla sussistenza del fatto, ma dimenticano che la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha comportato rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità sicché la motivazione sul punto è quella contenuta nella sentenza di primo grado, peraltro richiamata nella sentenza d'appello. Si osserva in proposito che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101). 2.1 Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la rinuncia ai motivi di appello comportava anche rinuncia ai motivi dedotti con la memoria difensiva cui si fa riferimento nel secondo motivo di ricorso. Tale memoria, infatti, depositata il 12 agosto 2019, era precedente alla richiesta di concordato con rinuncia a tutti i motivi non riguardanti la determinazione della pena (avanzata in data 1° ottobre 2019), ed era incompatibile con essa perché volta ad ottenere l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. oppure la disapplicazione della recidiva e la conseguente dichiarazione di prescrizione del reato. 2.2. La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] applicando la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale. Come risulta dalla lettura della motivazione, la recidiva, pur bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche, non è stata disapplicata e, per questo, si è ritenuto che il reato non fosse prescritto. Così operando, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produce, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare» (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, deo. 2016, Conti, Rv. 265729; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601). 2.3. I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili anche con riferimento alla asserita carenza di motivazione riguardo alla entità della pena inflitta. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la pena base è stata determinata nella misura di mesi 6 di reclusione ed C 1.300,00 di multa; dunque, in una misura che sostanzialmente coincide col minimo edittale previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo N) (come le parti avevano chiesto), la Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, le ha valutate prevalenti sulla contestata recidiva semplice e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado per i restanti reati riducendola da anni sei, mesi due di reclusione ed C 30.000,00 di multa ad anni tre, mesi sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa. Come risulta dalla lettura della motivazione, la pena base per il reato più grave è stata determinata nella misura di anni sei di reclusione ed C 30.000,00 di multa; dunque, in una misura che coincide col minimo edittale previsto dall'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 per quanto riguarda la pena detentiva e vi si avvicina molto per quanto riguarda la pena pecuniaria.2.4. Tanto premesso, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia stata determinata in misura di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e un tale ragionamento non è certamente necessario, né è sindacabile in sede di legittimità, quando, come nel caso di specie, la pena sia stata determinata in una misura prossima al minimo edittale e sia frutto di un accordo intervenuto tra le parti. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dunque inammissibili. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, col proprio ricorso, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, giudizio del quale sarebbe venuto a conoscenza solo dopo esserne stato informato dal proprio difensore di fiducia. Tale assunto è smentito dall'esame degli atti dai quali risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato a mani di [OSCURATO:PERSONA], ad opera della polizia giudiziaria a ciò delegata, in data 8 marzo 2019 in vista della prima udienza, celebrata il 2 aprile 2019, alla quale l'imputato, pur avendo ricevuto la notifica a mani, ritenne di non comparire. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, è inammissibile. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha osservato che le condotte ascritte all'imputato non sono occasionali e dal certificato del casellario risultano condanne per reati analoghi successive ai fatti. La stessa Corte, però, ha ritenuto esistente il vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e i fatti oggetto di quelle condanne; ha ritenuto, quindi, che l'attività di spaccio realizzata da [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi mesi del 2010 fosse espressione di un disegno criminoso unitario. In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto che un unico progetto ideativo abbia portato [OSCURATO:PERSONA] a commettere, oltre ai reati per cui si procede (consumati dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2010), anche quelli oggetto delle condanne definitive (commessi il 16 e il 28 dicembre 2010); ma, nel contempo, ha ritenuto che tali ulteriori condanne, relative a delitti unitariamente deliberati, connotassero i fatti per cui si procede in termini di maggior disvalore a tal punto da precludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale, inoltre, ha tenuto conto della rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità per operare una riduzione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; ma, senza spiegarne la ragione, ha operato una lieve riduzione della sola pena pecuniaria. Si osserva in proposito che se è vero - e deve essere qui ribadito - che la pena detentiva e la pena pecuniaria congiuntamente previste dal legislatore possono essere determinate dal giudice in maniera indipendente (Per tutte: Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, M'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267051; Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, Lo presti, Rv. 130927), è pur vero che ciò è possibile perché la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, mentre quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato; sicché la scelta di attribuire rilievo alla rinuncia ai motivi di appello al fine di ridurre la sola pena pecuniaria presenta profili di contraddittorietà e avrebbe richiesto una motivazione più puntuale. L'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta che, nei suoi confronti, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. L'annullamento si riferisce solo alla determinazione dell'entità della pena e pertanto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per quanto esposto, tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], devono essere dichiarati inammissibili. Ciò comporta che non debba essere dichiarata la prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). All'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del Di canio. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna tali ricorrenti al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 20139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris