CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32992/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saintit2 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena di anni sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di acquisto di 15,9 kg. di cocaina, applicata con la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 novembre 2017, definitiva il 18 dicembre 2019, in seguito alla pronuncia n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto di reclusione, anziché quella di anni sei. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva stabilito la pena base in anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, superiore al minimo edittale, dopo aver evidenziato la gravità della condotta accertata e la personalità criminale del condannato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 666, 671 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria del reato, avrebbe dovuto rideterminare la pena, come avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 -bis, comma 1 lett. b), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, riportando in vigore, dalla data del 6.3.2014, il testo antecedente alla modifica che prevedeva per le droghe pesanti la pena minima edittale di 8 anni di reclusione, mentre la pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 ha ripristinato il minimo di 6 anni di pena detentiva per tale reato, con influenza, quindi, sulla pena inflitta per i reati commessi nel periodo intercorrente tra il 6.3.2014 e la pronuncia della sentenza n. 40/2019 e cioè nella vigenza del limite edittale minimo di 8 anni di reclusione. Va rilevato che alla data in cui il reato ascritto al Gizzi è stato consumato (6.8.2006) era ancora in vigore la legge 21 febbraio 2006 n. 49, che aveva unificato in 6 anni di reclusione il limite minimo della pena edittale per tutte le droghe, pesanti e leggere. Il giudice dell'esecuzione non poteva rideterminare, pertanto, la pena in virtù della pronuncia della Corte costituzionale invocata dal ricorrente, in quanto la forbice edittale vigente all'epoca del fatto prevedeva - come detto - già il minimo della pena detentiva in 6 anni di reclusione, tenuto in considerazione dal giudice della cognizione: di conseguenza, il trattamento sanzionatorio applicato al condannato non poteva subire alcuna positiva influenza dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha ripristinato detto limite da quello, più alto, di 8 anni. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C