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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46402/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con distinti ricorsi redatti dal medesimo difensore avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale entrambi venivano condannati per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000.

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo di ricorso si duole della violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, deducendo l'assenza di prova della esistenza delle scritture contabili e della loro sussistenza, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità penale e in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen; Rilevato che entrambi i ricorsi sono caratterizzati da motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica argomentativa, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e clisattese dal giudice del gravame e volti ad ottenere una rilettura degli elementi probatori.

Le doglianze sulla responsabilità non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha affermato che la documentazione contabile della società Automille e Autocentro venne riconsegnata dal consulente fiscale dott. [OSCURATO:PERSONA] all'imputato (pag.3), mentre con riferimento alla società S. Auto, di cui era amministratrice la moglie Piazzese, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver subito un furto dell'auto ove la documentazione era custodita.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura della condotta, ai precedenti penali del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla incensuratezza della Piazzese, all'assegna di elementi positivi da prendere in considerazione, conformemente alla consolidata giurisprudenza secondo cui "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Ud., Pacilli, Rv. 279549 - 02); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con distinti ricorsi redatti dal medesimo difensore avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale entrambi venivano condannati per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo di ricorso si duole della violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, deducendo l'assenza di prova della esistenza delle scritture contabili e della loro sussistenza, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità penale e in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen; Rilevato che entrambi i ricorsi sono caratterizzati da motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica argomentativa, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e clisattese dal giudice del gravame e volti ad ottenere una rilettura degli elementi probatori. Le doglianze sulla responsabilità non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha affermato che la documentazione contabile della società Automille e Autocentro venne riconsegnata dal consulente fiscale dott. [OSCURATO:PERSONA] all'imputato (pag.3), mentre con riferimento alla società S. Auto, di cui era amministratrice la moglie Piazzese, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver subito un furto dell'auto ove la documentazione era custodita. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura della condotta, ai precedenti penali del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla incensuratezza della Piazzese, all'assegna di elementi positivi da prendere in considerazione, conformemente alla consolidata giurisprudenza secondo cui "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Ud., Pacilli, Rv. 279549 - 02); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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