Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14707/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. peri., commesso in data 31.01.2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen,. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, inoltre volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; limitandosi in definitiva il motivo a contestare l'elemento soggettivo in relazione al reato di falsità materiale avente ad oggetto certificato di agibilità la cui apparenza di originale non può, peraltro, essere messa qui in discussione dall'erroneità del numero civico in esso riportato o dalle altre modalità con cui è stato redatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. peri., commesso in data 31.01.2015; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen,. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, inoltre volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; limitandosi in definitiva il motivo a contestare l'elemento soggettivo in relazione al reato di falsità materiale avente ad oggetto certificato di agibilità la cui apparenza di originale non può, peraltro, essere messa qui in discussione dall'erroneità del numero civico in esso riportato o dalle altre modalità con cui è stato redatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14707/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris