Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 32/1959

ECLI:IT:COST:1959:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Grosseto a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato, fra l'altro, di violazione dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 669 Cod. pen., per avere esercitato il commercio ambulante fuori dell'ambito della provincia per la quale era munito di licenza, all'udienza del 21 gennaio 1958, il Pretore, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, sollevata dalla difesa e dal P.M., ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.

La norma impugnata, col limitare la facoltà del titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante soltanto nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, sarebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà della iniziativa privata con l'unico limite che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale od in modo nocivo alla sicurezza, libertà e dignità umana.

L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 1 marzo 1958, n. 53.

Il 19 febbraio 1958 si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, la quale il 19 febbraio 1959 depositava anche una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene la infondatezza della proposta questione, in quanto il denunciato contrasto non esiste.

La limitazione disposta dalla norma impugnata, come si deduce dall'art. 4, è ispirata a superiori esigenze economiche e sociali, in quanto tende a garantire un disciplinato ed equilibrato svolgimento dei traffici nelle varie zone del territorio nazionale, e soddisfa altresì ad una esigenza di sicurezza, in relazione all'opportunità di agevolare il controllo di polizia su chi esercita un mestiere girovago.

La mancanza delle limitazioni territoriali stabilite dall'impugnato art. 3 renderebbe impossibile la disciplina dell'afflusso di venditori ambulanti provenienti da tutto il territorio nazionale, con particolari ripercussioni dannose per le provincie aventi scarse risorse economiche.

L'autorità comunale, competente a rilasciare la licenza, inoltre non sarebbe in grado di valutare l'opportunità economica di una licenza valida per tutto il territorio nazionale, in relazione alle esigenze della produzione, del commercio e del consumo di ciascuna provincia.

D'altra parte la estensione territoriale assicurata al commercio ambulante è, pur con quelle limitazioni, sufficientemente ampia, in ispecie se si tenga conto che il venditore ambulante che intenda esercitare la sua attività anche in altre provincie potrà chiederne l'autorizzazione in base all'art. 11 della legge.

Non esiste, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, alcuna violazione della Costituzione, dovendosi ritenere che le limitazioni disposte dalla norma impugnata rientrino, conformemente anche all'indirizzo segnato da questa Corte, nell'ambito degli opportuni programmi e controlli che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, il legislatore ordinario può stabilire per la iniziativa privata. : Questa Corte, più volte investita di questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione, ha costantemente affermato (sentenze nn. 29, 33, 50, 103, 129 del 1957, 47, 52, 78 del 1958) il principio che la libertà della iniziativa economica privata dichiarata invia generale dalla Costituzione non esclude, anzi espressamente prevede in materia, l'intervento del legislatore ordinario; e ciò affinché siano appunto realizzate nel miglior modo le finalità stesse di quella norma costituzionale.

Le quali vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che la libertà della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo, vale a dire che da un lato essa non deve trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recar danno alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana, e, dall'altro, dev'essere, insieme all'attività economica pubblica, indirizzata e coordinata ai fini sociali, mercé gli opportuni programmi e controlli determina dalla legge.

Nella impugnata norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934 sulla disciplina del commercio ambulante non si riscontra nulla che possa dirsi in contrasto con tali principi.

Le limitazioni da essa disposte al commercio ambulante sono ispirate a una evidente necessità di disciplina economica e sociale, e tendono a garantire che lo svolgimento di un tale commercio si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale, sì da impedire il verificarsi di un disordinato afflusso di venditori ambulanti di ogni provenienza.

Né va omesso di rilevare infine che la limitazione in questione trova il suo correttivo nella facoltà, attribuita al venditore ambulante dall'art. 11 della legge, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre provincie non indicate nella licenza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21 gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Grosseto a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato, fra l'altro, di violazione dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 669 Cod. pen., per avere esercitato il commercio ambulante fuori dell'ambito della provincia per la quale era munito di licenza, all'udienza del 21 gennaio 1958, il Pretore, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, sollevata dalla difesa e dal P.M., ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte. La norma impugnata, col limitare la facoltà del titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante soltanto nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, sarebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà della iniziativa privata con l'unico limite che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale od in modo nocivo alla sicurezza, libertà e dignità umana. L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 1 marzo 1958, n. 53. Il 19 febbraio 1958 si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, la quale il 19 febbraio 1959 depositava anche una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene la infondatezza della proposta questione, in quanto il denunciato contrasto non esiste. La limitazione disposta dalla norma impugnata, come si deduce dall'art. 4, è ispirata a superiori esigenze economiche e sociali, in quanto tende a garantire un disciplinato ed equilibrato svolgimento dei traffici nelle varie zone del territorio nazionale, e soddisfa altresì ad una esigenza di sicurezza, in relazione all'opportunità di agevolare il controllo di polizia su chi esercita un mestiere girovago. La mancanza delle limitazioni territoriali stabilite dall'impugnato art. 3 renderebbe impossibile la disciplina dell'afflusso di venditori ambulanti provenienti da tutto il territorio nazionale, con particolari ripercussioni dannose per le provincie aventi scarse risorse economiche. L'autorità comunale, competente a rilasciare la licenza, inoltre non sarebbe in grado di valutare l'opportunità economica di una licenza valida per tutto il territorio nazionale, in relazione alle esigenze della produzione, del commercio e del consumo di ciascuna provincia. D'altra parte la estensione territoriale assicurata al commercio ambulante è, pur con quelle limitazioni, sufficientemente ampia, in ispecie se si tenga conto che il venditore ambulante che intenda esercitare la sua attività anche in altre provincie potrà chiederne l'autorizzazione in base all'art. 11 della legge. Non esiste, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, alcuna violazione della Costituzione, dovendosi ritenere che le limitazioni disposte dalla norma impugnata rientrino, conformemente anche all'indirizzo segnato da questa Corte, nell'ambito degli opportuni programmi e controlli che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, il legislatore ordinario può stabilire per la iniziativa privata. : Questa Corte, più volte investita di questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione, ha costantemente affermato (sentenze nn. 29, 33, 50, 103, 129 del 1957, 47, 52, 78 del 1958) il principio che la libertà della iniziativa economica privata dichiarata invia generale dalla Costituzione non esclude, anzi espressamente prevede in materia, l'intervento del legislatore ordinario; e ciò affinché siano appunto realizzate nel miglior modo le finalità stesse di quella norma costituzionale. Le quali vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che la libertà della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo, vale a dire che da un lato essa non deve trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recar danno alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana, e, dall'altro, dev'essere, insieme all'attività economica pubblica, indirizzata e coordinata ai fini sociali, mercé gli opportuni programmi e controlli determina dalla legge. Nella impugnata norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934 sulla disciplina del commercio ambulante non si riscontra nulla che possa dirsi in contrasto con tali principi. Le limitazioni da essa disposte al commercio ambulante sono ispirate a una evidente necessità di disciplina economica e sociale, e tendono a garantire che lo svolgimento di un tale commercio si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale, sì da impedire il verificarsi di un disordinato afflusso di venditori ambulanti di ogni provenienza. Né va omesso di rilevare infine che la limitazione in questione trova il suo correttivo nella facoltà, attribuita al venditore ambulante dall'art. 11 della legge, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre provincie non indicate nella licenza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21 gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 32/1959 — Fons Iuris — Fons Iuris