Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 32/1959
ECLI:IT:COST:1959:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Grosseto a
carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato, fra l'altro, di violazione
dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento
all'art. 669 Cod. pen., per avere esercitato il commercio ambulante
fuori dell'ambito della provincia per la quale era munito di licenza,
all'udienza del 21 gennaio 1958, il Pretore, ritenuta non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 3, sollevata dalla difesa e dal P.M., ordinava la
trasmissione degli atti a questa Corte. La norma impugnata, col
limitare la facoltà del titolare della licenza all'esercizio del
commercio ambulante soltanto nell'ambito della provincia di origine e
di cinque provincie confinanti, sarebbe in contrasto con l'art. 41
della Costituzione, che garantisce la libertà della iniziativa privata
con l'unico limite che essa non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale od in modo nocivo alla sicurezza, libertà e
dignità umana.
L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 1 marzo 1958, n. 53.
Il 19 febbraio 1958 si costituiva in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato, la quale il 19 febbraio 1959 depositava
anche una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene la
infondatezza della proposta questione, in quanto il denunciato
contrasto non esiste. La limitazione disposta dalla norma impugnata,
come si deduce dall'art. 4, è ispirata a superiori esigenze economiche
e sociali, in quanto tende a garantire un disciplinato ed equilibrato
svolgimento dei traffici nelle varie zone del territorio nazionale, e
soddisfa altresì ad una esigenza di sicurezza, in relazione
all'opportunità di agevolare il controllo di polizia su chi esercita
un mestiere girovago. La mancanza delle limitazioni territoriali
stabilite dall'impugnato art. 3 renderebbe impossibile la disciplina
dell'afflusso di venditori ambulanti provenienti da tutto il territorio
nazionale, con particolari ripercussioni dannose per le provincie
aventi scarse risorse economiche. L'autorità comunale, competente a
rilasciare la licenza, inoltre non sarebbe in grado di valutare
l'opportunità economica di una licenza valida per tutto il territorio
nazionale, in relazione alle esigenze della produzione, del commercio e
del consumo di ciascuna provincia. D'altra parte la estensione
territoriale assicurata al commercio ambulante è, pur con quelle
limitazioni, sufficientemente ampia, in ispecie se si tenga conto che
il venditore ambulante che intenda esercitare la sua attività anche in
altre provincie potrà chiederne l'autorizzazione in base all'art. 11
della legge.
Non esiste, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, alcuna
violazione della Costituzione, dovendosi ritenere che le limitazioni
disposte dalla norma impugnata rientrino, conformemente anche
all'indirizzo segnato da questa Corte, nell'ambito degli opportuni
programmi e controlli che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione,
il legislatore ordinario può stabilire per la iniziativa privata.
:
Questa Corte, più volte investita di questioni di legittimità
costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione, ha
costantemente affermato (sentenze nn. 29, 33, 50, 103, 129 del 1957,
47, 52, 78 del 1958) il principio che la libertà della iniziativa
economica privata dichiarata invia generale dalla Costituzione non
esclude, anzi espressamente prevede in materia, l'intervento del
legislatore ordinario; e ciò affinché siano appunto realizzate nel
miglior modo le finalità stesse di quella norma costituzionale. Le
quali vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che
la libertà della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo
comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali
esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo,
vale a dire che da un lato essa non deve trovarsi in contrasto con
l'utilità sociale né recar danno alla sicurezza alla libertà e alla
dignità umana, e, dall'altro, dev'essere, insieme all'attività
economica pubblica, indirizzata e coordinata ai fini sociali, mercé
gli opportuni programmi e controlli determina dalla legge.
Nella impugnata norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934 sulla
disciplina del commercio ambulante non si riscontra nulla che possa
dirsi in contrasto con tali principi. Le limitazioni da essa disposte
al commercio ambulante sono ispirate a una evidente necessità di
disciplina economica e sociale, e tendono a garantire che lo
svolgimento di un tale commercio si ripartisca in modo equilibrato fra
le varie zone del territorio nazionale, sì da impedire il verificarsi
di un disordinato afflusso di venditori ambulanti di ogni provenienza.
Né va omesso di rilevare infine che la limitazione in questione trova
il suo correttivo nella facoltà, attribuita al venditore ambulante
dall'art. 11 della legge, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio
del commercio anche in altre provincie non indicate nella licenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21
gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.
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