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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 25618/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il provvedimento, i cui estremi sono riportati nella intestazione, è oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, che è stato presentato dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA], personalmente.

Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, ,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione".

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il provvedimento, i cui estremi sono riportati nella intestazione, è oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, che è stato presentato dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA], personalmente. Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, ,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione". 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 25618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris