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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 20504/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31264-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.31264/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/06/2024 CC avverso la sentenza n. 995/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 4164/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero dell’Istruzione come insegnante di ruolo della scuola primaria per la categoria KA05, fascia 09, comparto scuola, era stata collocata in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile, peril periodo dal 1/10/2007 e sino al 2010; quindi, ai sensi dell'art. 14 comma 3- bis del d.l. n. 195/2009 (convertito con modificazioni in legge n. 26/2010), aveva presentato richiesta di trasferimento nel ruolo speciale non dirigenziale della Protezione Ci vile , nel quale era immessa, a decorrere dal 27.12.2010 , con il medesimo inquadramento riconosciutole nel periodo di comando, ossia nella categoria B-fascia economica F5 (già F3); aveva perciò agito in giudizio, nei confronti della Presidenza del Consiglio, chiedendo, sin dal periodo di comando, il superiore inquadramento nella categoria A, fascia economica F2, o, in subordine , nella fascia F1 del CCNL della PCM, con diritto alle differenze economiche sul salario accessorio per il periodo di comando (1.10.2007/27.12.2010) e sulle intere differenze retributive per il periodo successivo;

2. il Tribunale di Roma respingeva la domanda;

3. la Corte d’appello, nel rigettare il gravame della lavoratrice, dichiarava anzitutto che la stessa era rimasta inquadrata come docente nei ruoli del MIUR durante il periodo di comando e, solo ai fini del trattamento accessorio, era stata equiparata con decreto PCM del 29.11.2007 alla seconda area del [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle tabelle di equiparazione vigenti per le amministrazioni dello Stato, ma, a tal riguardo, del tutto generica era la pretesa di un maggior salario accessorio «neppure identificato e meglio individuato»; quanto all’ulteriore pretesa di inquadramento superiore, precisava che la controversia era regolata non dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma dall’art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, in quanto norma speciale; senonché, sia il ricorso introduttivo sia l’appello difettavano di allegazioni in ordine alle mansioni effettivamente svolte nel periodo di comando, sulle quali andava operato l’inquadramento nei ruoli della protezione civile ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 195 , cit. , che intendeva “valorizzare la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore di competenza” nell’ambito dello stesso dipartimento, senza che potesse servire, in contrario, invocare il particolare assetto del comparto scuola, nel quale si registrava comunque una diversificazione in base alle classi di insegnamento a seconda del titolo di studio d’accesso e difettando specifiche allegazioni sull’originaria posizione rivestita nell’amministrazione di provenienza (il diploma di laurea era stato acquisito solo in costanza di rapporto e per la Palmieri, in ruolo dal 1998, era stato sufficiente il diploma di maturità magistrale per l’accesso all’insegnamento);

4. avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi;

5. la PCM ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli arti. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., e dell'art. 9 comma 4 del d.lgs. 303/99 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.); relativamente alla richiesta di un più corretto inquadramento all'atto del comando con riconoscimento di un maggiore trattamento accessorio, la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la Palmieri, venendo dal diverso comparto della scuola, non potesse pretendere l'applicazione della disciplina propria della PCM, e aveva ritenuto generica anche la pretesa di un maggiore salario accessorio, “neppure identificato e meglio individuato”; in realtà, secondo la ricorrente non solo la richiesta di maggior salario accessorio risultava dagli atti (in particolare dal ricorso di primo grado e dai conteggi allo stesso allegati e mai contestati), e non era per nulla generica, ma pienamente fondata in diritto; l’errore di inquadramento dell’amministrazione, compiuto fin dalla fase di comando, aveva riflessi sul minor salario accessorio riconosciuto in tale periodo, oltre che nella successiva fase di immissione in ruolo presso la PCM;

2. con il secondo motivo si censura la sentenza della Corte di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., dell'art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. nella legge n.26/2010, degli artt. 30-45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché del CCNI del [OSCURATO:PERSONA] e del CCNI della Presidenza di Consiglio dei ministri (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), perché la Corte ha ritenuto infondata la domanda di un superiore inquadramento alla stregua dell’assunto, erroneo, che l'articolo 14 del d.l. n. 195/09 avrebbe carattere speciale e derogherebbe tout courtalle norme di cui al d.lgs. 165/2001; sarebbe evidente l’abbaglio in cui è incorsa la Corte distrettuale nel ritenere inapplicabile l'art. 30, comma 2 bis e co mma 2 ter, del d.lgs. 165/2001, in virtù del quale la ricorrente, al momento dell'immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, chiedeva di essere inquadrata in categoria A, con una equiparazione che rispettasse l'inquadramento posseduto nel comparto Scuola cui apparteneva, nonché i titoli di servizio e di studio (laurea) posseduti;

3. con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del CCNI della Presidenza del Consiglio dei ministri, del CCNL 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009 del comparto Scuola, degli artt. 116, 416 cod. proc. civ., dell’art.14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l'omissione dell'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), perché la Corte aveva ritenuto pacifico un presupposto in fatto sbagliato, ossia che la ricorrente non fosse un insegnante bensì una impiegata amministrativa; era incontestato l'errore iniziale compiuto dalla Presidenza del consiglio con il decreto inziale di comando che aveva inquadrato la ricorrente come impiegata anziché come insegnante; da tale erronea valutazione in fatto erano dipesi tutti gli ulteriori errori di equiparazione; la Corte, inoltre, aveva ritenuto ‒erroneamente ‒ che l'art. 14 d.l. n. 195/2009 richiedesse la valorizzazione, al momento del trasferimento, dell'esperienza fatta nella posizione di comando e non ‒ o almeno non anche ‒ della professionalità pregressa posseduta dalla dipendente nell’amministrazione di provenienza in virtù della quale la stessa veniva prima comandata e poi stabilizzata;4. i motivi, che intersecano elementi in fatto e in diritto, sono nel complesso inammissibili;

5. va premesso che la Palmieri è stata inserita nei ruoli speciali della PCM in virtù di una procedura straordinaria di reclutamento riguardante il personale in posizione di comando (cfr. l’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010: “Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo”), cui andava mantenuto l’inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; èstata quindi attribuita alla Palmieri la posizione di cui alla categoria B, fascia economica F5; come già affermato da questa Corte (Cass., Sez.

L,n. 9774/2024), sicuramente siamo fuori dell’ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devonoattivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;quella per cui è causa, infatti, non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento(art. 1 del d.l. n. 195/2009, cit.: “Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza …”), in ragione della nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile: n on vi sono, dunque, posti “vacanti” da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa; inammissibile è, poi, la censura secondo cui l’inquadramento nella PCM avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto della posizione nell’ente di provenienza; per come formulata, essa mostra di non cogliere la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, dopo aver affermato la natura speciale del d.l. n. 195/2009,rispetto al d.lgs. n. 165/12001, art. 30, ha osservato, da un lato , come l’inquadramento tendesse a valorizzare, con la disciplina speciale dell’art. 14 co. 1 d.l. n. 195 cit., «la specifica professionalità diversa da quella dell’insegnamento e in ispecie quella acquisita presso il dipartimento della protezione civile» nel periodo di comando, e, dall’altro, che non v’erano “specifiche allegazioni” sulla (evidentemente pregressa) «qualificata professionalità rispetto al ruolo ricoperto presso la protezione civile», non potendo in questo caso annettersi valenza dirimente al solo titolo di laurea conseguito in corso di rapporto presso il MIUR; sul secondo profilo, che afferisce alla posizione ricoperta presso l’amministrazione di provenienza, nulla specificamente osserva la ricorrente, che si limita piuttosto a sollecitare, del tutto inammissibilmente, un riesame dell’accertamento in fatto operato dalla Corte di merito, la quale avrebbe, a suo dire, preso in considerazione una classificazione erronea al momento del comando «con inquadramento per equiparazione come B3», quando, per tabulas, si evinceva, a detta della ricorrente, che la docente era KA05; trattasi di rilievo che non può trovare ingresso neppure sotto forma d’omesso esame circa un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in quanto, anche prescindendo dal fatto che v’è qui una “doppia conforme”, non corrisponde comunque al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; invero, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439);

6. è, infine, inammissibile la doglianza afferente al vizio di motivazione; nella sentenza impugnata, come sintetizzato nello storico di lite, vi è congrua motivazione riguardo a tutti i punti controversi della vicenda in esame; né vale obiettare, ancora, che la «classe reale di appartenenza KA05 della docente non era stata contestata dalla presidenza del Consiglio dei ministri»; a parte il fatto che la doglianza non è sorretta dai necessari requisiti di specificità ex art. 360 n. 6 cod. proc. civ., non riportando, neppure nei passaggi salienti, gli scritti difensivi da cui desumere la prospettata non contestazione, questa Corte ha più volte continuato ad affermare che “nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (così, ad es., Cass. n. 29231 del 7 ottobre 2022; Cass. n. 3680 del 7 febbraio 2019);

7. a tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

8. le spesedel giudizio di legittimità possono essere compensate fra le parti in relazione alla special ità della disciplina di reclutamento esaminata da questa Corte con pronuncia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorsoe compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31264-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.31264/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 CC avverso la sentenza n. 995/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 4164/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero dell’Istruzione come insegnante di ruolo della scuola primaria per la categoria KA05, fascia 09, comparto scuola, era stata collocata in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile, peril periodo dal 1/10/2007 e sino al 2010; quindi, ai sensi dell'art. 14 comma 3- bis del d.l. n. 195/2009 (convertito con modificazioni in legge n. 26/2010), aveva presentato richiesta di trasferimento nel ruolo speciale non dirigenziale della Protezione Ci vile , nel quale era immessa, a decorrere dal 27.12.2010 , con il medesimo inquadramento riconosciutole nel periodo di comando, ossia nella categoria B-fascia economica F5 (già F3); aveva perciò agito in giudizio, nei confronti della Presidenza del Consiglio, chiedendo, sin dal periodo di comando, il superiore inquadramento nella categoria A, fascia economica F2, o, in subordine , nella fascia F1 del CCNL della PCM, con diritto alle differenze economiche sul salario accessorio per il periodo di comando (1.10.2007/27.12.2010) e sulle intere differenze retributive per il periodo successivo; 2. il Tribunale di Roma respingeva la domanda; 3. la Corte d’appello, nel rigettare il gravame della lavoratrice, dichiarava anzitutto che la stessa era rimasta inquadrata come docente nei ruoli del MIUR durante il periodo di comando e, solo ai fini del trattamento accessorio, era stata equiparata con decreto PCM del 29.11.2007 alla seconda area del [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle tabelle di equiparazione vigenti per le amministrazioni dello Stato, ma, a tal riguardo, del tutto generica era la pretesa di un maggior salario accessorio «neppure identificato e meglio individuato»; quanto all’ulteriore pretesa di inquadramento superiore, precisava che la controversia era regolata non dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma dall’art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, in quanto norma speciale; senonché, sia il ricorso introduttivo sia l’appello difettavano di allegazioni in ordine alle mansioni effettivamente svolte nel periodo di comando, sulle quali andava operato l’inquadramento nei ruoli della protezione civile ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 195 , cit. , che intendeva “valorizzare la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore di competenza” nell’ambito dello stesso dipartimento, senza che potesse servire, in contrario, invocare il particolare assetto del comparto scuola, nel quale si registrava comunque una diversificazione in base alle classi di insegnamento a seconda del titolo di studio d’accesso e difettando specifiche allegazioni sull’originaria posizione rivestita nell’amministrazione di provenienza (il diploma di laurea era stato acquisito solo in costanza di rapporto e per la Palmieri, in ruolo dal 1998, era stato sufficiente il diploma di maturità magistrale per l’accesso all’insegnamento); 4. avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; 5. la PCM ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli arti. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., e dell'art. 9 comma 4 del d.lgs. 303/99 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.); relativamente alla richiesta di un più corretto inquadramento all'atto del comando con riconoscimento di un maggiore trattamento accessorio, la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la Palmieri, venendo dal diverso comparto della scuola, non potesse pretendere l'applicazione della disciplina propria della PCM, e aveva ritenuto generica anche la pretesa di un maggiore salario accessorio, “neppure identificato e meglio individuato”; in realtà, secondo la ricorrente non solo la richiesta di maggior salario accessorio risultava dagli atti (in particolare dal ricorso di primo grado e dai conteggi allo stesso allegati e mai contestati), e non era per nulla generica, ma pienamente fondata in diritto; l’errore di inquadramento dell’amministrazione, compiuto fin dalla fase di comando, aveva riflessi sul minor salario accessorio riconosciuto in tale periodo, oltre che nella successiva fase di immissione in ruolo presso la PCM; 2. con il secondo motivo si censura la sentenza della Corte di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 2099 e 2103 cod. civ., dell'art. 14 d.l. n. 195/2009, conv. nella legge n.26/2010, degli artt. 30-45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché del CCNI del [OSCURATO:PERSONA] e del CCNI della Presidenza di Consiglio dei ministri (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), perché la Corte ha ritenuto infondata la domanda di un superiore inquadramento alla stregua dell’assunto, erroneo, che l'articolo 14 del d.l. n. 195/09 avrebbe carattere speciale e derogherebbe tout courtalle norme di cui al d.lgs. 165/2001; sarebbe evidente l’abbaglio in cui è incorsa la Corte distrettuale nel ritenere inapplicabile l'art. 30, comma 2 bis e co mma 2 ter, del d.lgs. 165/2001, in virtù del quale la ricorrente, al momento dell'immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, chiedeva di essere inquadrata in categoria A, con una equiparazione che rispettasse l'inquadramento posseduto nel comparto Scuola cui apparteneva, nonché i titoli di servizio e di studio (laurea) posseduti; 3. con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del CCNI della Presidenza del Consiglio dei ministri, del CCNL 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009 del comparto Scuola, degli artt. 116, 416 cod. proc. civ., dell’art.14 d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.) nonché per l'omissione dell'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), perché la Corte aveva ritenuto pacifico un presupposto in fatto sbagliato, ossia che la ricorrente non fosse un insegnante bensì una impiegata amministrativa; era incontestato l'errore iniziale compiuto dalla Presidenza del consiglio con il decreto inziale di comando che aveva inquadrato la ricorrente come impiegata anziché come insegnante; da tale erronea valutazione in fatto erano dipesi tutti gli ulteriori errori di equiparazione; la Corte, inoltre, aveva ritenuto ‒erroneamente ‒ che l'art. 14 d.l. n. 195/2009 richiedesse la valorizzazione, al momento del trasferimento, dell'esperienza fatta nella posizione di comando e non ‒ o almeno non anche ‒ della professionalità pregressa posseduta dalla dipendente nell’amministrazione di provenienza in virtù della quale la stessa veniva prima comandata e poi stabilizzata;4. i motivi, che intersecano elementi in fatto e in diritto, sono nel complesso inammissibili; 5. va premesso che la Palmieri è stata inserita nei ruoli speciali della PCM in virtù di una procedura straordinaria di reclutamento riguardante il personale in posizione di comando (cfr. l’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010: “Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo”), cui andava mantenuto l’inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; èstata quindi attribuita alla Palmieri la posizione di cui alla categoria B, fascia economica F5; come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. L,n. 9774/2024), sicuramente siamo fuori dell’ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devonoattivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;quella per cui è causa, infatti, non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento(art. 1 del d.l. n. 195/2009, cit.: “Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza …”), in ragione della nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile: n on vi sono, dunque, posti “vacanti” da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa; inammissibile è, poi, la censura secondo cui l’inquadramento nella PCM avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto della posizione nell’ente di provenienza; per come formulata, essa mostra di non cogliere la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, dopo aver affermato la natura speciale del d.l. n. 195/2009,rispetto al d.lgs. n. 165/12001, art. 30, ha osservato, da un lato , come l’inquadramento tendesse a valorizzare, con la disciplina speciale dell’art. 14 co. 1 d.l. n. 195 cit., «la specifica professionalità diversa da quella dell’insegnamento e in ispecie quella acquisita presso il dipartimento della protezione civile» nel periodo di comando, e, dall’altro, che non v’erano “specifiche allegazioni” sulla (evidentemente pregressa) «qualificata professionalità rispetto al ruolo ricoperto presso la protezione civile», non potendo in questo caso annettersi valenza dirimente al solo titolo di laurea conseguito in corso di rapporto presso il MIUR; sul secondo profilo, che afferisce alla posizione ricoperta presso l’amministrazione di provenienza, nulla specificamente osserva la ricorrente, che si limita piuttosto a sollecitare, del tutto inammissibilmente, un riesame dell’accertamento in fatto operato dalla Corte di merito, la quale avrebbe, a suo dire, preso in considerazione una classificazione erronea al momento del comando «con inquadramento per equiparazione come B3», quando, per tabulas, si evinceva, a detta della ricorrente, che la docente era KA05; trattasi di rilievo che non può trovare ingresso neppure sotto forma d’omesso esame circa un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in quanto, anche prescindendo dal fatto che v’è qui una “doppia conforme”, non corrisponde comunque al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; invero, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 6. è, infine, inammissibile la doglianza afferente al vizio di motivazione; nella sentenza impugnata, come sintetizzato nello storico di lite, vi è congrua motivazione riguardo a tutti i punti controversi della vicenda in esame; né vale obiettare, ancora, che la «classe reale di appartenenza KA05 della docente non era stata contestata dalla presidenza del Consiglio dei ministri»; a parte il fatto che la doglianza non è sorretta dai necessari requisiti di specificità ex art. 360 n. 6 cod. proc. civ., non riportando, neppure nei passaggi salienti, gli scritti difensivi da cui desumere la prospettata non contestazione, questa Corte ha più volte continuato ad affermare che “nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (così, ad es., Cass. n. 29231 del 7 ottobre 2022; Cass. n. 3680 del 7 febbraio 2019); 7. a tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 8. le spesedel giudizio di legittimità possono essere compensate fra le parti in relazione alla special ità della disciplina di reclutamento esaminata da questa Corte con pronuncia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorsoe compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo
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