CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce il "travisamento" - per omissione - della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è formulato in termini non consentiti; il vizio di travisamento della prova è stato infatti evocato in termini impropri avendo la difesa lamentato non già il disconoscimento di un elemento fattuale acquisito ma la sua inadeguata e non condivisa considerazione ad opera del giudice di merito, laddove il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; nel caso di specie, la Corte d'appello non ha affatto ignorato il dato istruttorio ma, con argomentazione tipicamente di merito, non censurabile in questa sede, ne ha disatteso la valenza ai fini della invocata esimente dello stato di necessità; che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso la doglianza difensiva relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in merito alla quale è appena il caso di ricordare che questa Corte ha più volte sostenuto che, nei reati permanenti (quale indubbiamente è quello che ci occupa), è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione per l'appunto della perdurante compressione del bene giuridico quale effetto della persistente condotta delittuosa (cfr., Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); che, con riguardo al terzo motivo del ricorso, è opportuno ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 01; Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme