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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15637/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9243/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GRLSN73L12L840P ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie, 96 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: ricorso straordinario per cassazione N.9243/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2021, n. 26345 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dall’ordinanza di questa Corte qui impugnata, il ricorrente ebbe a proporreproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto in data 11 aprile 2014, la quale aveva accolto l’appello dell’Ufficio in relazione all’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006.

L’originario avviso impugnato aveva rettificato la dichiarazione relativa alla partecipazione del 95% detenuta dal contribuente in [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, quale effetto del maggior reddito della società partecipata conseguente al disconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Questa Corte, con ordinanza in data 29 settembre 2021, ha dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso.

3. Il ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione avverso la suddetta ordinanza, affidato a due motivi.

L’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di specificità.

Il ricorrente deduce di avere rispettato il principio di specificità, deducendo lesione del diritto di difesa, ritenendo doversi enunciare quale sarebbe il «discrimen tra inammissibilità per difetto di sinteticità del ricorso e difetto di autosufficienza».

Il ricorrente ripropone, poi, nuovamente i motivi di doglianza articolati con l’originario ricorso per cassazione.

N.9243/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

1.2. Con un secondo motivo si deduce, in relazion e all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. Il ricorso è inammissibileper più ordini di ragioni.

In primo luogo, a termini dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile avverso i provvedimenti considerati per natura non decisori, ove assumano carattere decisorio in maniera anomala, perché adottati al di fuori delle condizioni di legge.

Lo strumento proces suale è, pertanto, astrattamente esperibile avverso provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisori a , incidenti su diritti soggettivi o status che risultino definitivi e privi di altro rimedio impugnatorio.

Nella specie, le sentenze di questa Corte sono invero impugnabili, con lo strumento dell’impugnazione per revocazione 391-bis cod. proc. civ.

3. In secondo luogo, essendo le sentenz e della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), cod. proc. civ., l’astratta esperibilità del ricorso straordinario per violazione di legge costituirebbe uno strumento impugnatorio volto a introdurre surrettiziamente in sede di legittimità l’impugnazione delle sentenze di legittimità per violazione di legge, il che non è consentitodall’ordinamento.

4. Si osserva, peraltro, come nella specie i motivi di ricorso erano stati dichiarati inammissibili per assenza di specificità rispetto alla ratio decidendi assunta a fondamento dalla sentenza impugnata a termini dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., dovendo il ricorso per cassazionecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che richiede l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di N.9243/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione(Cass., Sez.

V, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez.

I, 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass., Sez.

V, 3 novembre 2022, n. 32925; Cass., Sez.

VI, 23 dicembre 2022, n. 37629).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’Amministrazione finanziaria.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9243/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRLSN73L12L840P ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie, 96 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: ricorso straordinario per cassazione N.9243/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2021, n. 26345 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dall’ordinanza di questa Corte qui impugnata, il ricorrente ebbe a proporreproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto in data 11 aprile 2014, la quale aveva accolto l’appello dell’Ufficio in relazione all’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006. L’originario avviso impugnato aveva rettificato la dichiarazione relativa alla partecipazione del 95% detenuta dal contribuente in [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, quale effetto del maggior reddito della società partecipata conseguente al disconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Questa Corte, con ordinanza in data 29 settembre 2021, ha dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso. 3. Il ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione avverso la suddetta ordinanza, affidato a due motivi. L’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Il ricorrente deduce di avere rispettato il principio di specificità, deducendo lesione del diritto di difesa, ritenendo doversi enunciare quale sarebbe il «discrimen tra inammissibilità per difetto di sinteticità del ricorso e difetto di autosufficienza». Il ricorrente ripropone, poi, nuovamente i motivi di doglianza articolati con l’originario ricorso per cassazione. N.9243/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2. Con un secondo motivo si deduce, in relazion e all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2. Il ricorso è inammissibileper più ordini di ragioni. In primo luogo, a termini dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile avverso i provvedimenti considerati per natura non decisori, ove assumano carattere decisorio in maniera anomala, perché adottati al di fuori delle condizioni di legge. Lo strumento proces suale è, pertanto, astrattamente esperibile avverso provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisori a , incidenti su diritti soggettivi o status che risultino definitivi e privi di altro rimedio impugnatorio. Nella specie, le sentenze di questa Corte sono invero impugnabili, con lo strumento dell’impugnazione per revocazione 391-bis cod. proc. civ. 3. In secondo luogo, essendo le sentenz e della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), cod. proc. civ., l’astratta esperibilità del ricorso straordinario per violazione di legge costituirebbe uno strumento impugnatorio volto a introdurre surrettiziamente in sede di legittimità l’impugnazione delle sentenze di legittimità per violazione di legge, il che non è consentitodall’ordinamento. 4. Si osserva, peraltro, come nella specie i motivi di ricorso erano stati dichiarati inammissibili per assenza di specificità rispetto alla ratio decidendi assunta a fondamento dalla sentenza impugnata a termini dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., dovendo il ricorso per cassazionecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che richiede l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di N.9243/22 R.G. Est. F. D’Aquino ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione(Cass., Sez. V, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass., Sez. V, 3 novembre 2022, n. 32925; Cass., Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37629). 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’Amministrazione finanziaria. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess
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