CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 288/14/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHE- La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della Dotechs.r.l. (estinta in data 30.01.2016), per il recupero a tassazione dell’IVArelativa all’anno 2014, ritenuta illegittimamente portata in detrazione,e notificato anche al predetto contribuente in data 14.01.2020, qualesocio (al 50%) della medesima società, del quale è stata accertata«contestualmente la responsabilità… per il pagamento delle impostedovute derivanti dall'avviso di accertamento in capo alla società» (cosìsi legge nello stralcio dell’avviso riportato a pag. 4 del ricorso percassazione);- con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dal contribuente osservando, per quantoqui rileva, che a seguito dell’estinzione della società la responsabilitàdei soci per i debiti societari era limitata alla parte conseguita daciascuno di essi nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilanciofinale di liquidazione e che, nella specie, l’Amministrazione, su cuigravava il relativo onere, non aveva provato l’effettiva percezione dellesomme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione né laloro entità;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorsoper cassazione, affidato a due motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va rigettata l’eccezione proposta dalcontroricorrente di inammissibilità, per tardività, del ricorso percassazione. Sul punto va rilevato, in primo luogo, che dalla ricevuta diconsegna della PEC, depositata dalla ricorrente, si evince che la notificaNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026di detto ricorso è stata effettuata in data 7.06.2024 (e non in data8.06.2024, come erroneamente sostenuto dal controricorrente).Occorre considerare, poi, che il termine semestrale per proporreimpugnazione, decorrente nella specie dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data dideposito della sentenza di appello), era stato sospeso per undici mesi,ai sensi dell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ.modifiche («Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi itermini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigoredella presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»), in quantosarebbe scaduto in data 11.07.2023 (e, quindi, tra la data di entrata invigore della l. n. 197 del 2022 e il 31.10.2023).- il periodo di undici mesi, infatti, deve essere aggiunto al terminecomputato secondo le ordinarie regole processuali (Cass. n. 7510 del2024) e la sospensione straordinaria delle liti definibili non si cumulacon quella dei termini processuali nel periodo feriale, nei casi dicoincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 3598 del2023, con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, eCass. n. 19078 del 2025, con riguardo all’art. 1, comma 199, della l.n. 197 del 2022);- poiché, come precisato, il termine semestrale per proporreimpugnazione, sarebbe scaduto in data 11.07.2023 e, quindi, tra ladata di entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 (1.01.2023) e il31.10.2023, l’ulteriore termine di undici mesi, aggiunto ai sensi dell’art.1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ. modifiche, andava ascadere in data 11.06.2024, trattandosi di sospensione prevista pertutte le controversie definibili, a prescindere dalla presentazione delladomanda di definizione, sicché il ricorso per cassazione è statotempestivamente proposto;Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- va disattesa anche l’eccezione del controricorrente di inammissibilitàdei motivi, in quanto volti ad ottenere un riesame del merito dellacausa, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non correttasussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto dellecitate disposizioni;- tanto premesso, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 28, comma 4, deld.lgs. n. 175 del 2014, per avere la CTR ritenuto erroneamentel’intimato legittimato nella qualità di ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. adimpugnare l’avviso d’accertamento emesso nei confronti diquest’ultima società, sebbene estintasi a seguito della cancellazione dalregistro delle imprese in data 16.01.2016, senza considerare il dispostodell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo stataavanzata alcuna pretesa nei confronti del contribuente ai sensi degliart. 2495 c.c. e 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, né allo stessoera stata comminata una sanzione pecuniaria per la violazionecontestata alla società; poiché con l’avviso di accertamento era statocontestato alla società, sebbene ormai estinta (e non ai suoi ex soci),di essere debitrice a titolo di IVA di una somma che avevaindebitamente portato in detrazione con la dichiarazione relativaall’anno d’imposta 2014, era legittimata ad impugnarlo solo edesclusivamente la società e non il [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso da luiproposto era manifestamente inammissibile e la sentenza pronunciatasenza tener conto di tale circostanza era nulla; né si poteva ritenereche l’odierno intimato fosse legittimato ad impugnare l’avvisod’accertamento in forza dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 o dell’art.2495 cod. civ., posto che la pretesa fondata sull’art. 36 cit. richiedeval’emissione di un atto ai sensi del comma 5 della medesima disposizione,mentre quella fondata sull’art. 2495 cod. civ. presupponeva l’iscrizione aNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026ruolo fondata su detto avviso e l’assunzione di conseguente atto dellariscossione;- il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati;- in punto di diritto occorre richiamare le Sezioni Unite di questa Corte(Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), secondo lequali, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, aseguito della riforma del diritto societario, attuata dal decretolegislativo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di personeo di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capoalla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò chesacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma sitrasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, «pendentesocietate», siano limitatamente o illimitatamente responsabili per idebiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità ocomunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte delliquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, afavore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;- con l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 è stato previstoche: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 delcodice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta dicancellazione del Registro delle imprese”;Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con tale disposizione è stato previsto il differimento quinquennale,dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, degli effettidell'estinzione della società, derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod.civ., che opera soltanto a favore dell'Amministrazione finanziaria edegli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributio contributi;- questa Corte ha recentemente affermato (ex multis, Cass. n. 4536del 2020; Cass. n. 34549 del 2024) che l’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13.12.2014, reca disposizioni dinatura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registrodelle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimentoquinquennale (operante, come si è detto, nei soli confrontidell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi econtributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art.2495 cod. civ., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui larichiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese(richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) siapresentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre2014 o successivamente); tale differimento, quindi, non operanecessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodoche risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta dicancellazione e l'estinzione (Cass. n. 6743 del 2015; n. 4536 del 2020;n. 9560 del 2024; n. 10385 del 2024);- si tratta, dunque, di una disposizione di natura sostanziale (comeevidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del2020), la quale comporta che, in caso di cancellazione della società dalregistro delle imprese, il liquidatore conserva nei confrontidell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione, per il periodo di cinque anni, tutti i poteri di rappresentanzaNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026della società sul piano sostanziale e processuale (Cass. n. 36892 del2022; Cass. n. 19589 del 2024);- in particolare, è stato precisato che «In tema di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, il differimento quinquennale deglieffetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confrontidell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossioneindicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatoreconservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul pianosostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato nonsoltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche adopporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi dilegittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2,c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti delcontenzioso» (Cass. n. 36892 del 2022);- con riferimento all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, poi,le Sezioni Unite di questa Corte hanno sempre di recente affermatoche: «La previsione deroga – nei soli riguardi delle posizioni debitorieindicate e delle relative Amministrazioni creditrici – al principio per cuila società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essereconvenuta in giudizio, in quanto priva della relativa capacità (Cass.9/10/2018, n. 24853; Cass. 19/12/2016, n. 26196); né, pertanto, puòsussistere in questi casi la legittimazione dell’ex liquidatore arappresentarla (Cass. 11/06/2011, n. 5637; Cass. 23/03/2016, n.5736). Sul tema si riscontra un fermo indirizzo interpretativo, secondocui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effettidell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’Ufficio lanotificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente,se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15;n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di “conservareNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale eprocessuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall'art.28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con laconseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli attidagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandatoalle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi insenso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutelagiurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 inesame, in deroga all’art. 2495 cod. civ.: “la società conserva lalegittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devonoconsiderarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892 del 16 dicembre2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23).Ora, il richiamo all’art. 28, pur assunto nella sua portata anchesostanziale – volta ad attribuire all’ex liquidatore il potere di compiereogni attività, appunto anche sostanziale, finalizzata e strumentale alladefinizione della pendenza fiscale - non può tuttavia spingersi fino adincidere sul regime della responsabilità patrimoniale del socio per ildebito fiscale della società estinta. Non può non osservarsi, inproposito, come l’artificiosità della permanenza in vita di un entecollettivo che in realtà non esiste più ad ogni altro effetto se, da un lato,agevola l’Ufficio nella notificazione degli atti (facilitando ilraggiungimento del soggetto debitore ed il rispetto dei termini didecadenza e prescrizione) affida, dall’altro, le sorti del vagliogiurisdizionale sul debito fiscale all’iniziativa ed alla solerzia di unsoggetto tendenzialmente ad esso indifferente perché ormai perdefinizione privo – a liquidazione esaurita – di patrimonio, e come talecertamente fin dall’inizio inidoneo a soddisfare il credito, con ciòdeterminandosi, in pratica, una situazione di debito senzaresponsabilità» (Cass., Sez. U. n. 3625 del 2025);Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- nel caso in esame è pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata esi è estinta in data 30.01.2016 (né le parti dubitano che alla data diproposizione del ricorso di primo grado, risalente al 20 gennaio 2020,non fossero ancora trascorsi cinque anni dalla richiesta dicancellazione, per quanto non riportata in atti), con conseguenteoperatività dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, e checon l’avviso di accertamento impugnato, emesso con riferimento allerisultanze desumibili dal Modello IVA 2015, in relazione all’anno 2014, erastato contestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di aver illegittimamenteportato in detrazione la somma di euro 199.152,00, pari all’IVAasseritamente assolta su acquisti e importazioni per complessivi euro922.128,00, che veniva recuperata a tassazione unitamente agliinteressi e, contestualmente, veniva comminata la sanzione pecuniariacorrelata alle infrazioni fiscali contestate;- poiché l’avviso di accertamento era stato notificato alla società, nellapersona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], presso quella che era la suasede legale (cfr. p. 4 del ricorso per cassazione), la legittimazione adagire spettava al legale rappresentante della società, con conseguentedifetto di legittimazione ad agire del socio [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n.21565 del 2025, con riferimento all’altro ex socio della [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA]), non potendosi qualificare “successore” della societàcancellata, in quanto la stessa era ancora fiscalmente esistente;- il ricorso introduttivo, pertanto, era improponibile, nella parte in cuirisultava proposto dal [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. aisensi dell’art. 2495 cod. civ.; il suo difetto di legittimazione determina,pertanto, in parte qua, l’impossibilità di prosecuzione dell’azione el’annullamento senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dellasentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizioinsanabile originario del processo;Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- si tratta di questione rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 5736 del2016; n. 23365 del 2019), che determina, per questa parte, lacassazione della sentenza impugnata perché il ricorso originario, comesi è detto, non poteva essere proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di ex socio successore della [OSCURATO:SOCIETA].;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, 2495 c.c. e 36, commi3 e 5, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente confermato l’annullamentodell’avviso d’accertamento impugnato dall’intimato, nella veste di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]. (recte, per avere accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]),perché non sarebbe stato dimostrato dall’Ufficio che l’intimato non siera visto attribuire beni, né aveva percepito quota parte dell’attivonell’ambito e a conclusione della procedura liquidatoria della predettasocietà, non considerando che si trattava di atto impositivo emesso neiconfronti della società e trascurando che, secondo ormai consolidatoinsegnamento della Corte di cassazione, il fatto che il socio di societàestinta avesse goduto o meno di un qualche riparto in base al bilanciodi liquidazione, non valeva in alcun modo ad inficiare gli atti impositiviconcernenti la medesima società, dato che ogni questione relativa allapossibilità per l’Ufficio di soddisfare la propria pretesa, agendo neiconfronti degli ex soci in virtù del disposto degli artt. 2495 c.c. e 36,comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, assumeva rilievo solo edesclusivamente una volta divenuto definitivo l’avviso in cui dettapretesa si era venuta a cristallizzare;- il secondo motivo è infondato;- con l’avviso di accertamento impugnato l’Amministrazione finanziarianon aveva recuperato solo materia imponibile concernente la società,ma aveva agito anche nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché come autore della violazione;Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riportato nel testo delricorso per cassazione (p. 4), infatti, si evince che l’Agenzia hacontestato ai due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche la responsabilità “inproprio delle violazioni commesse - come autori e ideatori”,richiamando sia l’art. 2495 c.c. sia l’art. 36, commi 4 e 5 del d.P.R. n.602 del 1973, e accertando, lo si è già riportato in narrativa,“contestualmente col presente atto, la responsabilità per il pagamentodelle imposte dovute dalla società nei confronti dei soggetti innanzielencati e si procede alla notifica dell'atto nei confronti degli stessi inqualità di amministratori, soci e liquidatori della società accertandocontestualmente la responsabilità degli stessi per il pagamento delleimposte dovute derivanti dall'avviso di accertamento in capo allasocietà.”;- nel richiamare i motivi del ricorso introduttivo, poi, l’Agenzia riferisce(sempre a p. 4 del ricorso per cassazione) che col primo motivo ilricorrente contestava “a) l’assunto secondo cui esso istante era daritenersi l’autore materiale dell’infrazione di cui si era resa responsabilela [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era stato socio era del tutto indimostrato” e dànotificato il Sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva l’allora Commissione TributariaProvinciale di Napoli con ricorso affidato a quattro motivi con i qualicontestava sotto molteplici profili ogni pretesa avanzata nei suoiconfronti mediante detto atto impositivo” (così si legge nella narrativadi pag. 4 del ricorso); d’altronde, l’esame del ricorso introduttivo edell’appello proposti, allegati al controricorso, evidenziano chel’obiezione di [OSCURATO:PERSONA] concernente l’omesso conseguimento diqualsiasi attivo era rivolta anche a contestare la sussistenza deipresupposti contemplati dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del1973;Numero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026- l’ipotesi di responsabilità, prevista per i soci della società estintadall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, è diversa da quellaprevista dall’art. 2495 cod. civ. e riguarda i soci che abbiano ricevutonel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa inliquidazione denaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto inassegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo dellaliquidazione; si tratta di responsabilità che non è di tipo successorio,come quella contemplata dall’art. 2495 cod. civ., ma che si aggiungead essa e deve essere contestata con un distinto atto di accertamento,il contenuto del quale, tuttavia, non deve plasticamente distinguersi daquello concernente la società che contenga già la ricostruzione dellecondotte illegittime, valide nei confronti della società, masufficientemente descrittive dei fatti riconducibili al socio: ciò checonta, ha precisato questa Corte (Cass. n. 24023 del 2025), è che ildestinatario sappia da cosa e perché debba difendersi, cosa gli si chiedeed a che titolo siano formulate pretese nei suoi confronti (ex art. 36cit.);- sul punto occorre ribadire, peraltro, che, in tema di responsabilità deisoci per il debito tributario della società estinta, la notifica dell'avvisodi accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, alfine di far valere la responsabilità del socio, non richiede la previadecorrenza del termine quinquennale dalla cancellazione della societàex art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in quanto la fictio iurisdella persistenza della società ai soli fini fiscali, in deroga alla disciplinacomune di cui all'art. 2495 c.c., posta sicuramente a tutela degliinteressi erariali ai fini della verifica e definizione di rapporti fiscalicontroversi, non si traduce nella fissazione alla medesimaamministrazione di un termine dilatorio vincolante, ai fini della notificadi atti fiscali, quando si ha necessità di rivolgere l’attenzione non giàNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026nei confronti della compagine sociale, ma nei riguardi del socio cherisponda ex art. 36 cit. (Cass. n. 24023 del 2025, cit.);- pertanto, sulla ipotizzata responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602del 1973, pure contestata al [OSCURATO:PERSONA] nell’avviso impugnato,integralmente annullato dal giudice di secondo grado per effettodell’accoglimento dell’appello, sussisteva la legittimazione del Brancatie la doglianza dell’Ufficio sul punto è priva di rilievo;- per altro verso, il destinatario di un avviso di accertamento in cui èindicato quale autore della violazione, cui consegua l’irrogazione di unasanzione, è legittimato a impugnare, in proprio, l’atto impositivo,limitatamente alla parte in cui viene contestata la violazione dellanorma tributaria, quale autore di quest’ultima (in termini, v. Cass. n.15407 del 2025);- in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato ilsecondo;- la sentenza impugnata deve essere cassata, senza rinvio,limitatamente alla parte riguardante la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] exart. 2495 cod. civ., e il ricorso originario va dichiarato in parte quainammissibile per difetto di legittimazione ad agire dello stesso;- va rigettato, invece, il secondo motivo di ricorso, riguardante laquestione della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 36 del d.P.R. n. 602del 1973, nonché nella contestata qualità di autore della violazione;- le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e la parzialereciproca soccombenza, tenuto conto del percorso evolutivogiurisprudenziale nella materia trattata, anche recente, giustificanol’integrale compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito edel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa senza rinviola sentenza impugnata e dichiara inammissibile, in parte qua, il ricorsoNumero registro generale 13039/2024Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9552/2026Data pubblicazione 14/04/2026originario per difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta ilsecondo motivo di ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]