CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12155/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo l’obiettiva incertezza sulla debenza del contributo,ma anche ulteriori indicatori fissati in via generale dall’ente sulla basedelle direttive emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,indicatori nella specie individuati dall’I.N.P.S. con il regolamento n. 25 del28 dicembre 2010.Il comma 10, invece, è destinato ad operare nei procedimenti giudiziari oamministrativi che abbiano ad oggetto l’accertamento del contestatoobbligo contributivo, accertamento che implica anche quello inerente alregime sanzionatorio applicabile ove la contribuzione venga riconosciutacome dovuta. Il giudice, quindi, deve essere posto in condizione distabilire già al momento in cui risolve e supera la situazione di incertezzase sussistano o meno le condizioni per la riduzione della sanzione epertanto, sostiene la Procura Generale, per ciò solo non è condivisibilel’esegesi prospettata dall’ordinanza interlocutoria «non compatibile con losvolgimento del processo».Aggiunge, poi, che l’incertezza derivante dal contrasto giurisprudenzialenon può impedire all’ente previdenziale, constatato l’inadempimento, dirichiedere il versamento dei contributi non versati nel termine di legge eche, una volta accertata in sede giudiziale la posizione debitoria, nonavrebbe alcun ragionevole fondamento la concessione di un ulterioretermine in favore del debitore inadempiente.Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sottolinea che il legislatore con la disposizione in rilievo ha intesoriconoscere un’agevolazione al contribuente che, pur ritenendo nondovuta la contribuzione, in ragione di una situazione di obiettivaincertezza, nel contestare la pretesa, rivelatasi poi fondata, abbia, ariprova della buona fede che aveva determinato l’originarioinadempimento, effettuato, a richiesta dell’istituto, il versamento deicontributi inizialmente non pagati.6. Il dubbio interpretativo prospettato dall’ordinanza interlocutoria deveessere risolto dando continuità all’orientamento, già espresso dallagiurisprudenza della Sezione Lavoro e risalente nel tempo, secondo cuil’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dal comma 10dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 richiede quale condizioneimprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuare neltermine fissato dall’istituto previdenziale, senza che sia necessario, ai finidella imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione diobiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio,costituente l’ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione.Si tratta, infatti, di una conclusione coerente con la complessiva disciplinadelle sanzioni civili dettata dal legislatore, che non contrasta né con iltenore letterale né con la ratio della disposizione in rilievo e non esponealle criticità che, invece, deriverebbero dall’adesione alla diversa esegesiprospettata dal Collegio rimettente.7. L’imposizione dell’obbligo del versamento di una somma aggiuntiva, incaso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, è risalente neltempo, perché il legislatore già con il R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827,all’art. 111, aveva previsto a carico del datore di lavoro inadempientel’obbligo di versare all’istituto previdenziale un ulteriore importo, pari aquello della contribuzione non pagata. Negli stessi termini si esprimeva,con specifico riguardo al regime delle pensioni dell’assicurazioneobbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’art. 23 della leggeNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/20264 aprile 1952 n. 218, che prevedeva anche sanzioni penali pecuniariecommisurate al numero dei lavoratori interessati dall’omissione.Si trattava di un sistema rigido, caratterizzato da assoluto automatismo,che queste Sezioni Unite avevano rimarcato affermando che «l'obbligorelativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare,in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi,costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardoed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire,in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et deiure, il danno cagionato all'Istituto assicuratore, sicché non è consentitaalcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od alritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurrel'obbligo suindicato» (Cass. S.U. 14 aprile 1994 n. 3476 e successiveconformi).7.1. Il rigore di detto sistema fu attenuato dall’art. 4 del d.l. 30 dicembre1987 n. 536, convertito dalla legge n. 48 del 29 febbraio 1988, che operòla differenziazione fra omissione e evasione contributiva, graduando diconseguenza il regime sanzionatorio, e ravvisò la prima nei casi di«mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare èrilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie»; l’altra nellefattispecie di mancato o inesatto versamento connesso «a registrazioni odenunce obbligatorie omesse o non conformi al vero».E’ significativo osservare, perché rilevante ai fini di causa, che nelgraduare le sanzioni il legislatore previde, come ipotesi caratterizzata daautonomia rispetto all’alternativa omissione/evasione, i «casi di mancatoo ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettiveincertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali oamministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamentericonosciuto in sede giudiziale o amministrativa», in relazione ai qualifissò un trattamento sanzionatorio più mite anche rispetto a quelloNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026previsto per l’omissione (nel primo caso pari «al tasso dell'interesse didifferimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni»; nell’altro almedesimo tasso maggiorato di cinque punti) a condizione che ilversamento dei contributi o dei premi fosse effettuato entro il terminefissato dagli enti impositori ( art. 4, lett. a e b).Di questa prima riforma organica, inoltre, fu prevista l’applicazione ancheai mancati versamenti contributivi risalenti ad epoca antecedente, allecondizioni indicate dal comma 6, che, nella sostanza, escluse dal nuovoregime solo quegli inadempimenti in relazione ai quali era già avvenuto,al momento dell’entrata in vigore del d.l., il pagamento sia della sorteoriginariamente non versata, sia delle somme aggiuntive determinatesulla base della disciplina previgente (recitava infatti il citato comma 6:Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributio premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore delpresente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento dellesomme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché inritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributiviscaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le sommeaggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva èdovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari dicui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successivemodificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per centodei contributi o premi.).Nel dare applicazione al nuovo sistema sanzionatorio la giurisprudenzadella Sezione Lavoro, pur tenendo conto delle differenziazioni rispetto alregime previgente, quanto alla diversa graduazione della sanzione inNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026base alla tipizzazione di legge, ribadì i principi già in precedenza enunciatisulla natura delle somme aggiuntive, affermandone il carattereautomatico, escludendo che fosse consentita l’indagine sull’elementosoggettivo del debitore ed aggiungendo che l’incertezza sulla debenzadella contribuzione, da valutare su un piano oggettivo, poteva assumererilievo, unicamente ai fini della riduzione della sanzione, nei soli casi incui fosse stato effettuato il pagamento dei contributi evasi nel terminefissato dall’ente impositore ( Cass. 8 febbraio 2006 n. 2758 e negli stessitermini Cass. 22 dicembre 2009 n. 26992).7.2. La disciplina sopra riassunta nei tratti essenziali, vigente nel periodoin cui si colloca l’inadempimento contributivo del quale si discute inquesta sede (risalente all’arco temporale compreso fra il 1° gennaio 1981ed il 31 gennaio 1992, in parte successivo all’entrata in vigore del d.l.536 del 1987 e per il periodo pregresso rientrante nell’ambito diapplicazione dell’art. 4, comma 6, del d.l. citato), fu riscritta dall’art. 1della legge 23 dicembre 1996 n. 662, commi da 217 a 224, checontestualmente abrogò i commi da 1 a 5 dell’art. 4 del d.l. n. 536 del1987, e, per quel che in questa sede interessa, ne confermò il contenutoquanto al criterio discretivo fra omissione ed evasione, e parimentiprevide, sia pure ricorrendo ad una diversa tecnica di formulazione delladisposizione, un regime agevolato per i casi di «mancato o ritardatopagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezzeconnesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativisulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto insede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributio premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori »(comma 218), fissando una sanzione pari a quella prevista perl’omissione, in luogo di quella per l’evasione altrimenti applicabile. Illegislatore previde, inoltre, ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni eriformulò anche, al comma 224, l’art. 3 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103,Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026che già aveva consentito, in caso di incertezze interpretative diparticolare rilevanza, una ulteriore riduzione della sanzione sino allamisura degli interessi legali, da disporre con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, sentiti gli enti impositori.Queste Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto sorto nellagiurisprudenza della Sezione Lavoro sulla possibilità di escludere il regimesanzionatorio dell’evasione nei casi in cui il mancato versamento dellacontribuzione fosse stato accompagnato dal solo omesso invio delmodello DM 10 (recante la dettagliata indicazione dei contributiprevidenziali da versare), in un contesto in cui l’obbligo contributivopoteva essere comunque desunto dall’ulteriore documentazione formatadal datore di lavoro e da quella già inviata all’istituto previdenziale,valorizzarono le finalità perseguite dal legislatore, desunte anchedall’esame delle diverse ipotesi indicate dal testo normativo, peraffermare che «la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersilimitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore dilavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorienecessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessariadempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimentodei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestivasoddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - èsufficiente ad integrare gli estremi della evasione.». Evidenziarono alriguardo che «un'interpretazione meno rigorosa del concetto diomissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano resopossibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenticontributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenzeinformative periodiche prescritte dalla legge n. 843 del 1978,aggraverebbe la posizione dell'Ente previdenziale, imponendo allo stessoun'incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suoNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazionespontanea tra i soggetti interessati.».Si trattò, quindi, di un’interpretazione che ancora una volta valorizzò lapeculiare natura delle somme aggiuntive da versare in caso diinadempimento degli obblighi contributivi, tale da rendere inapplicabile ladisciplina generale dettata in tema di sanzioni amministrative e daimporre un’esegesi strettamente ancorata alla specialità della normativaed alle finalità dalla stessa perseguite.Sulla medesima scia si pose il successivo arresto di queste Sezioni Uniteche, con la pronuncia n. 5076 del 13 marzo 2015, nell’affermarel’automatica estensione alle somme aggiuntive degli atti interruttiviriguardanti il solo credito contributivo, in continuità con l’orientamentodi cui si è già dato conto, evidenziarono che «le somme aggiuntiveappartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicateautomaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributio premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata ilcui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per ilpagamento del debito contributivo, in relazione al periodo dicontribuzione.»7.3. In questo quadro, normativo e giurisprudenziale, si è poi inserital’ulteriore riforma organica dettata dall’art. 116 della legge n. 388 del2000 che, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 19del 2024, convertito dalla legge n. 26 del 2024, prevede, al comma 8,che «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito alpagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali edassistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta,sono tenuti:a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cuiammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, alpagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficialeNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può esseresuperiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi noncorrisposti entro la scadenza di legge;b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorieomesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro,con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occultarapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamentodi una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzionecivile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributio premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denunciadella situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima dicontestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entrododici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi esempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trentagiorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di unasanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimentomaggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro lascadenza di legge.». Al comma 10 aggiunge «Nei casi di mancato oritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettiveincertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali oamministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamentericonosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamentodei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli entiimpositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tassoufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puòessere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi noncorrisposti entro la scadenza di legge. » ed infine al comma 15 consenteagli istituti previdenziali un’ulteriore riduzione della sanzione stabilendoche «Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premiNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli diamministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttiveemanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economicafissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui alcomma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premiderivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovverosopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioniamministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamentericonosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione allaparticolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogoalla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento dicontributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro iltermine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale,all'autorità giudiziaria»Va detto subito che rispetto ad un sistema, come si è visto incentratosull’automatismo della sanzione civile e sul rilievo meramente oggettivodell’inadempimento, tale da escludere in radice ogni possibilità diindagine sull’elemento soggettivo, l’aspetto di novità è datodall’inserimento nella lettera b) del richiamo alla «intenzione specifica dinon versare i contributi e i premi» nonché dalla specificazione dellacondotta in termini di occultamento dei rapporti di lavoro in essere edelle retribuzioni erogate.La diversa tipizzazione dell’evasione contributiva, peraltro, si inserisce inun contesto nel quale resta sostanzialmente immutata, quanto allecondizioni che devono ricorrere per la riduzione delle sanzioni, ladisciplina del mancato versamento conseguente ad incertezzeinterpretative, e ciò induce ad escludere che «l’intenzione specifica di nonversare i contributi» alla quale fa riferimento il comma 8, alla lettera b),Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026possa assumere il medesimo significato che si è soliti attribuire all’intentofraudolento in settori diversi da quello qui in esame. Ciò perché,altrimenti, non avrebbe senso alcuno la previsione, per i casi di incertezzainterpretativa ed ai fini della riduzione della sanzione negli stessi limitiindicati per l’omissione, della ulteriore condizione del pagamento dellasorte entro il termine fissato dall’ente impositore.Ed infatti la Sezione Lavoro, superato l’iniziale contrastosull’interpretazione della novella normativa (cfr. per tutte, da un lato,Cass. 10 maggio 2010 n. 11261 e, dall’altro, Cass. 20 gennaio 2011 n.1230), a partire da Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966 ha costantementeribadito l’orientamento, che non è posto in discussione in questa sede,secondo cui l’omissione contributiva resta circoscritta alle sole ipotesi incui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce eregistrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi; in ognialtro caso, invece, a fronte di adempimenti obbligatori imposti per legge,omessi o eseguiti rappresentando dati diversi da quelli reali, èconfigurabile un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o dientrambi, tale da far presumere l'esistenza della volontà datoriale disottrarsi al pagamento della contribuzione o dei premi. La presunzione dilegge, iuris tantum, ( e non più iuris et de iure come era nella vigenza deld.l. n. 536 del 1987 e dell’art. 1, comma 217, della legge n. 662 del1996), può essere vinta dal datore di lavoro fornendo la prova dicircostanze contingenti dalle quali il giudice, con accertamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità, possa desumere la buona fede delcontribuente e l’assenza di una specifica volontà di sottrarsi alpagamento, che, però, non può essere esclusa valorizzando la solaannotazione nei registri obbligatori di dati non comunicati all’istitutoprevidenziale (cfr. fra le pronunce più recenti Cass. 18 settembre 2025 n.25621; Cass. 24 gennaio 2022 n. 20446; Cass. 3 giugno 2022 n. 17970).Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026In sostanza la linea di demarcazione fra omissione ed evasione non sidifferenzia da quella indicata da queste Sezioni Unite nella vigenza dellalegge n. 662 del 1996 perché, si sottolinea, anche la mancata oincompleta o inveritiera denuncia obbligatoria comporta, nei confrontidell’ente previdenziale, l’occultamento dei rapporti, seppure risultanti dadati e registrazioni acquisibili in sede di attività ispettiva, sicché la provache il debitore deve offrire, per rientrare nel meno severo regime di cuialla lettera a), attiene alla assenza di volontà della condotta dioccultamento nei termini sopra intesi, e, quindi, alla derivazione dellostesso da mera negligenza o da circostanze contingenti idonee adescludere la volontarietà del comportamento.8. Si è dato conto della evoluzione normativa e giurisprudenziale che hariguardato la materia delle sanzioni civili derivanti dal mancato o dalritardato adempimento dell’obbligo contributivo perché la questionedevoluta dall’ordinanza interlocutoria va risolta sulla base di principi chesi traggono dalla normativa di settore, caratterizzata, come si è detto,dalla finalità di rafforzare l’obbligo contributivo attraverso la previsione disanzioni automatiche, che sorgono de iure alla scadenza del terminelegale previsto per il pagamento della contribuzione, conservano il vincolofunzionale con l’obbligazione alla quale afferiscono anche dopol’irrogazione e la cui natura non è assimilabile a quella delle sanzioniamministrative o tributarie ( si rimanda alla citata Cass. S.U. n.5076/2015).Si è già detto che, pur nella diversità delle normative succedutesi neltempo, è rimasta sostanzialmente invariata, quanto alla descrizione dellacondotta suscettibile di dar luogo a riduzione della sanzione, la previsionedei «casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivantida oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamentigiurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivosuccessivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa», cosìNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026come è rimasta immutata l’ulteriore condizione per l’accesso al regimeagevolato espressa dall’inciso «sempreché il versamento dei contributi opremi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori» ( inquesti termini si esprimono l’art. 4, comma 1 lett .b) del d.l. n. 536 del1987, l’art. 1, comma 218, della legge n. 662 del 1996, l’art. 116,comma 10, della legge n. 388 del 2000 in tutte le versioni succedutesi neltempo).Chiamata ad interpretare le disposizioni sopra indicate la Sezione Lavoroha costantemente posto l’accento sulla necessità che per l’accesso alregime sanzionatorio agevolato dovessero ricorrere congiuntamentel’incertezza sulla debenza della contribuzione, da accertare sulla base didati oggettivi quali sono i contrasti giurisprudenziali o amministrativi nonrilevando, invece, il mero convincimento soggettivo del contribuente, el’avvenuto versamento, nel termine fissato dall’ente, della contribuzionemedesima, e non ha mai posto in dubbio la possibilità per l’ente di fissareil termine per l’adempimento una volta costatato il mancato pagamento,anche in pendenza della situazione di incertezza che, secondo l’assuntodel debitore, quel mancato versamento aveva determinato ( cfr. fra letante Cass. 10 dicembre 2013 n. 27513; Cass. 7 maggio 2015 n. 9185;Cass. 1° marzo 2016 n. 4077; Cass. 23 giugno 2016 n. 13069; Cass. 8febbraio 2019 n. 3799; Cass. 3 giugno 2022 n. 17970; Cass. 24 giugno2022 n. 20446).8.2. Si tratta di una conclusione coerente con la natura ed i caratteripropri della sanzione civile, già evidenziati da queste Sezioni Unite,nonché con la ratio della disposizione in commento che non è, comeipotizza l’ordinanza interlocutoria, quella di sterilizzare il potereaccertativo dell’ente previdenziale sino al momento del definitivosuperamento delle indicate incertezze, bensì quella, evidenziata nellarequisitoria del Procuratore Generale, di riservare un trattamento dimiglior favore al contribuente che, dopo essersi reso inadempienteNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’obbligo contributivo nel convincimento, rivelatosi poi erroneo, di nonessere tenuto al pagamento, a fronte dell’iniziativa assunta dall’enteprevidenziale per ottenere il pagamento della contribuzione non versata edelle sanzioni secondo il regime ordinario, pur contestando in viaamministrativa o giudiziale la pretesa, a riprova della sua buona fede eper non incorrere nella sanzione, altrimenti applicabile, dell’evasione,abbia comunque provveduto almeno al versamento della sorte richiesta,escluse le sanzioni, ossia dell’ammontare della contribuzione oggetto dicontrasto quanto alla debenza della stessa.Al riguardo occorre sottolineare che il tenore letterale della disposizionenon è tale da sorreggere la diversa esegesi prospettata dall’ordinanzainterlocutoria, perché l’avverbio “successivamente” è all’evidenza riferitoal riconoscimento in sede giudiziale o amministrativa, non al terminefissato dall’ente impositore, e non legittima, quindi, ad ipotizzare chequest’ultimo, una volta ottenuto l’accertamento della legittimità dellapropria pretesa, contestata dal debitore, debba assegnare un ulterioretermine per l’adempimento, giustificato dalla risoluzione postuma dellasituazione di incertezza.8.3. Va condivisa l’osservazione dell’Ufficio della Procura Generalesecondo cui la soluzione prospettata dal Collegio rimettente non ècompatibile con il contesto nel quale il comma 10 è destinato ad operare,perché, sia in sede giudiziale che in quella amministrativa, l’autoritàadita, in ragione del carattere automatico della sanzione e della suainsorgenza de iure al momento del verificarsi dell’originarioinadempimento, deve essere messa in condizione di determinare,contestualmente alla pronuncia sulla debenza o meno della contribuzione,anche l’importo della sanzione civile, il che implica che a quella datadevono essere già sussistenti o insussistenti le condizioni per l’accesso alregime agevolato.Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/20268.4. Va detto, poi, che l’orientamento consolidato nella giurisprudenzadella Sezione Lavoro, al quale le Sezioni Unite ritengono che debbaessere data continuità, non lascia spazio a valutazioni soggettive sullaindividuazione del termine entro il quale l’obbligazione contributiva,quanto alla sorte, deve essere adempiuta, perché delinea una scansionetemporale chiara, secondo cui, scaduto il termine originario in difetto diadempimento dell’obbligo, l’istituto previdenziale assume l’iniziativanecessaria per il recupero di quanto non pagato. A fronte di dettainiziativa al contribuente è data la scelta fra il resistere puramente esemplicemente alla pretesa, affrontando il rischio dell’applicazione dellesanzioni nella misura integrale ove l’opposizione si dovesse rivelareinfondata, ed il versamento, in via precauzionale, della sorte evasa, checonsente l’accesso al regime agevolato in caso di accertamento delladebenza della contribuzione.Al contrario foriera di incertezze, che pure l’ordinanza interlocutoriadichiara di voler scongiurare, è proprio la tesi secondo cui l’esistenza dicontrasti interpretativi dovrebbe determinare una «sterilizzazione» dellarichiesta di adempimento dell’obbligo contributivo, posto che l’incertezzache rileva ai fini dell’applicazione della disposizione in commento è quelladerivante dall’esistenza di orientamenti contrastanti giurisprudenziali oamministrativi, ossia di contrasti che interessano non il singolo rapportoprevidenziale bensì, più in generale, la debenza o l’ammontare di unadata contribuzione in relazione ai requisiti richiesti dl legislatore, anchecon riferimento all’individuazione dei destinatari dell’obbligazione, epertanto rispetto ad essi può rivelarsi non agevole l’individuazione delmomento a partire dal quale si verifica il superamento, grazie alconsolidarsi di un orientamento prevalente rispetto all’altro. Nonnecessariamente, infatti, i richiamati contrasti sono destinati ad essererisolti dal giudice della nomofilachia nella sua massima espressione e nonsono rari i casi in cui non si è rivelato risolutivo l’intervento nomofilatticoNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026di questa Corte, rispetto a posizioni contrastanti assunte dai giudici delmerito.8.5. Si deve poi aggiungere che la tesi secondo cui sarebbe inibito all’enteprevidenziale la fissazione del termine per l’adempimento dell’obbligo nonassolto, finché permane l’incertezza sulla sua sussistenza,determinerebbe una irragionevole paralisi delle attività che l’entemedesimo doverosamente deve assumere anche a tutela dei lavoratoriinteressati dal mancato versamento della contribuzione, il che contrastacon quanto si è già detto sulle ragioni che stanno alla base del particolarerigore che, pur nelle diverse declinazioni succedutesi nel tempo, hasempre ispirato la disciplina dettata in tema di inadempimentocontributivo.Il dubbio interpretativo sul quale queste Sezioni Unite sono statechiamate a pronunciare va, quindi, risolto con l’enunciazione del principiodi diritto secondo cui « l’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, siinterpreta nel senso che nei casi di mancato o ritardato pagamento dicontributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse acontrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sullaricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale oamministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari altasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limitemassimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, acondizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamenteincerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificatol’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione diincertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrastiinterpretativi».Numero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/20268.5. La fattispecie oggetto di causa, i cui tratti peculiari si desumono daquanto riportato nello storico di lite, rende necessaria un’ulterioreprecisazione in ordine all’ammontare della sorte da versare nel terminefissato dall’ente previdenziale, atteso che, qualora la pretesa contributivasi riferisca a contribuzioni distinte, sotto il profilo oggettivo o anchesoggettivo, ed il contrasto interpretativo riguardi solo una parte degliimporti complessivamente richiesti, l’accesso al regime agevolato nonpotrà essere condizionato al versamento dell’intera sorte pretesa dall’enteper i diversi titoli, essendo sufficiente il pagamento del minor importo,risultato poi dovuto, non versato perché oggetto di incertezza.Nella fattispecie oggetto di causa, quindi, nella quale l’INPS aveva agitosul presupposto della natura subordinata dei rapporti, a fronte, però, delmancato versamento da parte della società anche di contributi inrelazione ai quali vi era incertezza sulla debenza degli stessi in ogni caso,ossia a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapportimedesimi, l’importo che la società avrebbe dovuto versare nel terminefissato all’esito dell’attività ispettiva per accedere al regime sanzionatorioagevolato era unicamente quello pari alla contribuzione poi risultatadovuta, ossia i contributi di malattia e Gescal, non certo la totalità dellesomme pretese dall’INPS, sulla base di una causale poi esclusa in sedegiudiziale.Più in generale si deve dire che la condizione posta dal legislatore è daritenere realizzata ogniqualvolta, in presenza di un’obiettiva incertezzasulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto alpagamento, nel termine fissato dall’ente impositore, di una sommaalmeno pari al debito contributivo poi accertato, sicché l’accesso alregime agevolato sarà in tal caso consentito anche se quell’importodovesse essere inferiore rispetto a quello preteso dall’istituto.9. La disposizione in commento, interpretata nei termini sopra indicati,trova applicazione nel giudizio concernente la debenza dei contributi o deiNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026premi, atteso che, per quanto si è già detto sulla natura delle sanzionicivili e sul vincolo funzionale che le lega alla contribuzione omessa oevasa, la decisione, nella normalità dei casi, deve anche riguardare ilregime sanzionatorio conseguente all’inadempimento accertato.Quel giudizio, peraltro, potrebbe essere in ipotesi instaurato dalcontribuente, per dirimere l’obiettiva incertezza sulla sussistenzadell’obbligo contributivo, senza attendere l’iniziativa dell’enteprevidenziale (è la fattispecie adombrata in motivazione da Cass. 8febbraio 2019 n. 3799), sicché resta da chiedersi se in tal caso, nonessendo stato espressamente fissato dall’istituto un termine perl’adempimento, si possa prescindere, per accedere al regimesanzionatorio agevolato, dal previo versamento della contribuzionedovuta.La risposta non può che essere negativa, alla luce del chiaro tenore delcomma in commento, nonché di altre disposizioni contenute nello stessoart. 116 che condizionano tutte la riduzione della sanzione al previoversamento della sorte contributiva. In particolare, oltre al comma 15 sulquale ci si soffermerà in prosieguo, viene in rilievo la lett. b) del comma 8che disciplina l’ipotesi di «denuncia della situazione debitoria effettuataspontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli entiimpositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per ilpagamento dei contributi o premi» e prevede in tal caso l’applicazionedel regime previsto dalla lettera a) – ossia una sanzione civile in ragioned’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – acondizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il terminedi trenta giorni dalla denuncia spontanea.E’ dunque principio che informa l’intero sistema delle sanzioni civili,ribadito anche dall’ultimo intervento riformatore attuato con il d.l. n. 19del 2024, quello alla stregua del quale la riduzione in tanto si giustifica inquanto, successivamente all’inadempimento, il contribuente mostriNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026ravvedimento effettuando il pagamento omesso o evaso nel terminefissato dall’ente impositore o dalla legge, sicché nel caso previsto dalcomma 10 (che fa riferimento al solo termine fissato dall’ente), ovel’istituto non abbia indicato il termine medesimo, la lacuna va colmataapplicando per l’adempimento spontaneo quello previsto nel casoanalogo, ossia il termine di trenta giorni dalla denuncia di cui al citatocomma 8, lett. b).10. Resta, infine, da esaminare la questione, che è specificatamenteposta dal ricorso dell’I.N.P.S., inerente all’interpretazione ed all’ambito diapplicazione del comma 15 dell’art. 116, sulla base del quale la Corteterritoriale ha risolto la controversia, ritenendo di poter limitare lasanzione civile ai soli interessi legali, nonostante l’espresso rigetto daparte dell’istituto previdenziale dell’istanza di riduzione presentata dallasocietà Hippogroup.La disposizione in commento attribuisce ai consigli di amministrazionedegli enti impositori (in precedenza un analogo potere era stato attribuitoal Ministro del lavoro e della previdenza sociale dall’art. 3 del d.l. n. 103del 1991, poi riformulato dall’art. 1, comma 224, della legge n. 662 del1996) il potere di riduzione delle sanzioni civili previsti dal comma 8 dellostesso art. 116 «fino alla misura degli interessi legali» e precisa chedetto potere va esercitato, «fermo restando l’integrale pagamento deicontributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali»,nel rispetto delle apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro edella previdenza sociale, direttive che nella specie sono state date congiugno 2001.Il citato atto di indirizzo, oltre a ribadire che la riduzione delle sanzionipresuppone l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti,precisa che la stessa, non stabilita in misura fissa in quanto la pretesa deisoli interessi legali rappresenta la soglia massima della diminuzione, vaNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026graduata in relazione ad una pluralità di fattori che devono essereapprezzati dall’ente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, e checomprendono: il comportamento pregresso dell'azienda in relazione alrispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenticontributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hannodeterminato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; iriflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresadell'attività produttiva; l'importo delle somme da recuperare; l'incidenzadella concessione del beneficio sul recupero del credito.Si tratta, dunque, di una valutazione che va espressa in relazione ad unapluralità di fattori, che non sono stati oggetto di apprezzamento alcunonella fattispecie perché l’istituto, come è incontestato fra le parti, haritenuto dirimente, per escludere la riduzione, la tardività del versamentodella contribuzione non pagata nei termini di legge.11. Calando nella fattispecie il principio enunciato e le considerazioniespresse nei punti che precedono, va detto che dagli stessi si è discostatala Corte territoriale che, erroneamente, si è limitata ad accertare lasussistenza, all’epoca dell’inadempimento, dell’incertezza sulla debenzadella contribuzione, senza verificare la tempestività del pagamento neltermine imposto dall’ente impositore, ed inoltre ha ritenuto satisfattivo ilpagamento dei soli interessi legali, incorrendo nella denunciata violazionedell’art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 che, come si èdetto, prevede una riduzione non fissa ma da graduare sino a quel limitesulla base di una valutazione discrezionale di più fattori caratterizzantil’inadempimento in discussione.12. La sentenza impugnata, pertanto, in conformità alle conclusionirassegnate dall’Ufficio della Procura Generale ed in accoglimento delricorso, va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivoche procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto dei principisopra enunciati ai punti 8.5 e 11., ferma la formazione del giudicatoNumero registro generale 24515/2018Numero sezionale 388/2025Numero di raccolta generale 12155/2026Data pubblicazione 30/04/2026interno sul capo della decisione non impugnato inerente alla ritenutasussistenza di un’omissione contributiva.13. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione, il 25 novembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]Ascola