CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivl di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 lel 1990, e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità delLmoutato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica né incongrua motivazione incentrata sul carattere eterogeneo della sostanza sequestrata, sul principio attivo individuato nella stessa nonché sul numero di dosi da essa medie ricavabili, oltre che sulle modalità della condotta (pagina 3). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e endanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di puro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso