CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 7033/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la ORDINANZA della corte d'Appello di TORINO, emessa il 15.11.2016 e comunicata il 9.1.2017, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uditi il Pubblico Ministero e I Difensori delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa ai sensi dell'art. 348 bis cpc la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 850/2015 con cui il giudice di primo grado (Tribunale di Asti) aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto ingiuntivo (n. 292/14) ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per pagamento di spese condominiali nella misura di C. 7.692,19. 2 Contro tale ordinanza la Agnese propone ricorso per cassazione con plurimi motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione è indirizzato "avverso l'ordinanza di inammissibilità del 15.11.2016 emessa nel procedimento civile RG 623/16 ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, non notificata, relativamente alla quale è pervenuta unica comunicazione datata 9.1.2017...." (cfr. pag. 1). L'oggetto dell'impugnazione viene ribadito a pag. 6 rigo 4 ("avverso detta ordinanza parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quindi propone ricorso per cassazione..."). Il ricorso si conclude con la seguente espressa richiesta di cassare unicamente detto provvedimento: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi suesposti, cassare l'impugnata ordinanza (doc. A) del 15.11.2016, emessa ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. nel procedimento civile RG 623/16 dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, non notificata, di cui alla comunicazione (doc. B) del 9.1.2017, emanata a seguito di appello dall'[OSCURATO:PERSONA] ritualmente formulato avverso la sentenza n. 850/2015 del Tribunale di Asti resa nel dal predetto Tribunale di Asti nel giudizio avente RG 2074/2014, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Qualora la Ecc. ma Corte di Cassazione ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede di cassare la predetta ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Torino e del 15.11.2016 e quivi impugnata, integralmente accogliendo le richieste della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle censure svolte avverso la sentenza di rimo grado n. 850/2015 emessa dal tribunale di Asti nel giudizio 2074/2014 RG "(v. conclusioni pag. 15). Il ricorso contiene poi una serie di richieste, sempre dirette alla Corte di Cassazione, ma del tutto incompatibili col giudizio di legittimità: la rimessione in termini per la produzione di un avviso di riconvocazione di nuova assemblea condominiale; richieste istruttorie (ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.; e richieste di pronunce di merito che presuppongono necessariamente accertamenti in fatto (cfr. conclusioni del ricorso pag. 16). Nel corpo del ricorso sono poi elencati una serie di vizi della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 7 e ss.) che però, come poc'anzi esposto, la ricorrente utilizza esclusivamente al fine di ottenere la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello. Una tale tecnica redazionale rivela inequivocabilmente l'intento di proporre impugnazione unicamente avverso l'ordinanza della Corte d'Appello, veicolando - attraverso di essa - una serie di errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale ed in tal senso va quindi letto l'inciso a pag. 6 del ricorso ultimi due righi ("peraltro è incontroverso l'interesse ad agire dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 850/2015 emessa dal Tribunale di Asti resa nel giudizio avente R.G. 2074/2014"). Come recentemente affermato da questa Corte, ogni atto processuale ha carattere formale, è indipendente dalla intenzione di chi lo pone in essere e produce gli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale. Questi caratteri degli atti processuali sono accentuati nel giudizio di cassazione, il quale - per la sua speciale funzione, costituzionalmente rilevante, di presidio della corretta interpretazione delle norme di diritto - è connotato da alto tecnicismo. Per tale ragione, il patrocinio delle parti, nel giudizio di legittimità, è riservato dalla legge ad avvocati specializzati, iscritti nell'apposito nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema, essendo dotato di professionalità specialistica, conosce bene le regole processuali che sovraintendono al giudizio di legittimità; egli, nel momento in cui redige e sottoscrive il ricorso per cassazione, conosce le conseguenze giuridiche che conseguono al suo contenuto (cfr. in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 2021, ma il principio è ovviamente di carattere generale). 2 Fatte queste precisazioni, l'esame del ricorso è limitato alle due censure mosse contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che sono esposte a pag. 6. Con il primo motivo (indicato con lettera A a pag. 6) si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. .348 bis e ter cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111 Cost. e 360 n. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d'Appello pronunciato l'ordinanza dopo la prima udienza di trattazione prevista dall'art. 350 cod. proc. civ. Con un secondo motivo (lettera B sempre a pag. 6) la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 348 bis e ter cod. proc. civ. in relazione agli 111 Cost. e 360 n. 3 c.p.c., rimprovera alla Corte d'Appello di avere emesso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis senza che ne ricorressero i presupposti di legge (mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione). Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una sentenza mascherata dal diverso nomen di ordinanza, essendo il provvedimento privo dei requisiti di "schematicità" e "brevità". Il giudice di appello, sempre a dire della ricorrente, ha confuso le questioni concernenti l'ammissibilità del gravame con quelle relative all'infondatezza o meno della pretesa azionata: avrebbe cioè invertito i termini della verifica ad esso demandata, desumendo dalle ragioni del rigetto dell'impugnazione il difetto di interesse del soccombente ad appellare. 2.1 Il primo motivo è infondato. Come chiarito dalle Sezioni Unite, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 Rv. 638368). In linea di principio, quindi, è consentito criticare l'ordinanza del giudice di appello emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancata osservanza della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Sez. 1 - Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021 Rv. 661811). Ebbene, dalla ricostruzione offerta nel solo controricorso a pag. 4 (stante il silenzio della ricorrente) in ordine agli accadimenti processuali caratterizzanti il giudizio di appello fino all'emissione dell'ordinanza impugnata, risulta che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne rinviata al solo fine della discussione sulla richiesta di inammissibilità senza indicazione di altre attività, il che significa che non vi fu nessuna "trattazione" con la ulteriore conseguenza che la Corte d'Appello, al momento della pronuncia dell'ordinanza, non aveva perduto, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello. Le osservazioni svolte dalla ricorrente per la prima volta in memoria alle pagg. 9 e 10 al fine di integrare i due righi caratterizzanti il motivo di ricorso in esame non colgono nel segno perché ci si limita ad indicare unicamente il dato cronologico (emissione del provvedimento all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] piuttosto che a quella del 19.7.2016) senza però indicare l'elemento decisivo e cioè quale fosse l'attività di trattazione in concreto espletata dalla Corte territoriale. Si rivela quindi inappropriato il richiamo all'ordinanza n. 15786/2021 perché in quel caso la Corte d'Appello si era già pronunciata addirittura su istanze istruttorie determinando così una non consentita regressione del processo alla fase preliminare alla trattazione (cfr. ord. cit. in motivazione), mentre nella fattispecie oggi all'esame del Collegio, l'unico dato che risulta è un mero differimento cronologico al fine di sentire le parti in merito alla istanza di inammissibilità. 2.2 Il secondo motivo è inammissibile perché, come già affermato da questa Corte, non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4870 del 19/0:2/2019 Rv. 653014). 3.1 Passando adesso all'esame delle altre censure (esposte alle pagg. 9 e ss del ricorso), con il primo motivo (indicato col n. VII), la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 5, 641 e 171 cpv. cod. proc. civ in relazione all'art. 360 n. 3 cpc criticando il Tribunale per avere ritenuto valido il decreto ingiuntivo n. 292/14, benché privo di sottoscrizione del giudice e del cancelliere e quindi affetto da inesistenza e/o nullità. 3.2 Col secondo motivo (indicato col n. VIII) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 635. cod. proc. civ, nonché 2714 e ss cc e dell'art. 63 disp. att. cod. civ. e 9 del Regolamento di Condominio in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per avere il Tribunale ritenuto idonea la documentazione addotta dal Condominio per la richiesta di decreto ingiuntivo. 3.3 Col terzo motivo (indicato col n. IX) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118,1130, 1130 bis, 1137, 1421, 1175, 1206, 1703, 1710 cod. civ, nonché dell'art. 2 Cost. e 63 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, criticando il Tribunale per avere affermato l'impossibilità di dedurre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità radicale della delibera assembleare, che invece a suo dire è deducibile in ogni tempo, senza che sia necessario impugnare la delibera. 3.4 Col quarto motivo (indicato col n. X) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1175, 1703, 1713 e 2697 cod. civ, nonché 63 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per avere il Tribunale negato al condominio la posizione sostanziale di creditore e quindi il relativo onere probatorio. Rileva inoltre che l'Amministratore ha omesso di allegare al ricorso copia delle fatture di cui chiedeva il pagamento, rendendo così impossibile ogni contestazione. Rileva inoltre di avere reiteratamente domandato il risarcimento dei danni per la rottura di una fontana e di arredi d'epoca posti nel cortile e per l'illegittima occupazione da parte di terzi dello stesso con ponteggi e gru, con conseguente limitazione del libero godimento dei posti auto. 3.5 Col quinto motivo (indicato col n. XI) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1137, 1175, 1421 cod. civ, nonché 63 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc rimproverandosi al Tribunale di avere negato la possibilità di dedurre la nullità delle deliberazioni con cui sono state richieste spese non dovute e non giustificate anche a titolo di spese personali. 3.6 Col sesto motivo (indicato col n. XII) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1175, 1206, 1219, 1703, 1710 cod. civ, nonché dell'art. 2 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, rimproverando al Tribunale di non avere attribuito alcuna conseguenza al mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento previste per la regolare costituzione e il legittimo svolgimento dell'assemblea condominiale, per la valida formazione della volontà assembleare e per la formazione e trasmissione del verbale redatto. 3.7 Col settimo motivo (indicato col n. XIII) si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1129 n. IX, 1130 n. 3, 1175, 1703, 1710 cod. civ, nonché art. 2 Cost. 63 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. rilevando che il primo giudice nulla dice e pronunzia riguardo alla abusività della condotta posta in essere dal Condominio consistente nel mancato recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi. 3.8 Con l'ottavo motivo (indicato col n. XIV) si denunzia violazione e falsa applicazione della legge 21 gennaio 12994 n. 53 e s.m. e i. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere il primo giudice omesso di dichiarare la radicale nullità e/o insistenza del decreto ingiuntivo per essere stato notificato dal difensore in proprio senza le formalità di legge e senza che all'atto fosse stata allegata la copia dell'autorizzazione a tal fine rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza. 3.9 Col nono motivo (indicato col n. XV) la ricorrente denunzia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91. 92 e 96 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ, rilevando che il primo giudice ha errato a condannarla alle spese, sia per la fondatezza delle sue ragioni, sia perché il rigetto della domanda di danni per responsabilità aggravata avrebbe dovuto essere preso in esame ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio. 4 Questi motivi, da esaminare congiuntamente, vanno dichiarati tutti inammissibili sulla scorta del principio affermato dalla citata sentenza delle sezioni unite n. n. 1914 del 02/02/2016, perché, come appare evidente, non investono vizi propri dell'unico provvedimento di cui - per quanto sopra esposto - si è domandata la cassazione. Resta così superata la questione, posta con la memoria, della sorte del decreto ingiuntivo opposto di cui all'ordinanza di questa Corte n. 1099/2021. L'esito del ricorso importa invitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi C. 3.000,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo