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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19348/2026

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appello di Palermovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’11 settembre 2025 la Corte di appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2024,resa all’esito del giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che avevacondannato quest’ultimo alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni venticinque direclusione per i reati di cui ai capi 1) – art. 385 cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 commesso il 23 febbraio 2022 – e 2) - art. 385cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 commesso il30 marzo 2022 -, ritenuta la contestata recidiva e la continuazione, e con lariduzione per il rito.2.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], prospettando quattromotivi che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. e 385 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per ildelitto di cui al capo 2) facendo un uso improprio della presunzionedell’allontanamento del luogo degli arresti domiciliari per mancata risposta alsuono del citofono.

In particolare, la Corte, pur avendo considerato la circostanzache alle ore 2.30 la moglie dell’imputato si recava in caserma per riferire che ilmarito, all’atto del controllo, era in casa e che lei si era accorta della pattugliatroppo tardi, la svalutava, ritenendo trattarsi di giustificazione poco credibile,mentre, invece, si trattava di un elemento oggettivamente compatibile con lapresenza del [OSCURATO:PERSONA] in casa e, quindi, idoneo a generare il dubbio.2.2.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge in relazione agliartt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello confermava la valutazione del primo giudice circa il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e la misuradegli aumenti di pena applicati con motivazione stereotipata, che si fonda quasiesclusivamente sui precedenti penali senza spiegare perché, a fronte di unacondotta di evasione priva di connotati di violenza o organizzati, la rispostasanzionatoria dovesse essere irrigidita con aumenti significativi.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen.).Si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui venivaneutralizzata la documentazione del Ser.D prodotta dalla difesa, affermando, conargomentazione apodittica, che la stessa non assumeva alcun rilievo siccomel’imputato si era posto volontariamente e consapevolmente nella situazione diilliceità.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.81, 99 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice, sarebbeincorsa in errore di calcolo, poiché la pena finale doveva essere anni uno, mesicinque e giorni ventitré di reclusione e non anni uno, mesi cinque e giorniventicinque di reclusione.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che, benché con il ricorso si denunci anche violazione di legge aisensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192,533 cod. proc. pen., nonché all’art. 385 cod. pen., la regola di giudiziocompendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede dilegittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifestae decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazionealcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del03/04/2017, Rv. 270108-01).

D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile il motivo con cui si deduca la violazione di una regola di giudizio percensurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti oacquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse allamotivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c), o allalett. b), della medesima disposizione, come nel caso di specie (Sez.

U., n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).3.

Ciò detto, il primo motivo è generico e aspecifico, poiché reitera doglianzegià proposte dinanzi alla Corte territoriale, che hanno ricevuto una rispostamanifestamente illogica risposta ─ anzi, adeguata congrua ─ con la sentenzaimpugnata.Invero, con riguardo all’episodio di cui al capo 2), la Corte di appello haspecificatamente preso in esame la circostanza che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] sipresentava in caserma alle ore 2.30 per segnalare che il marito, all’atto delcontrollo, avvenuto tra le ore 1.40 e le ore 1.55 precedenti, era in casa, e che leisi era accorta troppo tardi della pattuglia, quando i Carabinieri stavano andandovia.Tuttavia, la Corte, al fine di confermare l’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato anche per questo episodio, ha valorizzato la circostanza che i militariavessero proceduto a bussare con forza alla porta di ingresso dell’abitazione perquindici minuti, e che ciò non poteva non richiamare l’attenzione dei soggettipresenti all’interno della stessa (il [OSCURATO:PERSONA], ma anche la compagna).

Ha esclusoche la certificazione del Ser.D. prodotta dalla difesa, circa la dipendenzadell’imputato da sostanze alcoliche, potesse essere idonea ad escludere la capacitàdell’imputato di recepire gli stimoli esterni.

Ha, infine, considerato che, se lacompagna del [OSCURATO:PERSONA] si era svegliata e si era accorta della presenza deiCarabinieri, avrebbe potuto anche svegliare il compagno ed avvisare subito imilitari, anche telefonicamente, invece di presentarsi personalmente in casermacirca trenta minuti dopo.Si tratta di motivazione, come detto, immune da censure sotto il profilo logicoe giuridico, e, pertanto, insindacabile in questa sede.4.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente,afferendo al trattamento sanzionatorio, sono parimenti inammissibili.La Corte di appello, condividendo le motivazioni del Tribunale, ha escluso lasussistenza di elementi favorevoli ai fini del riconoscimento delle circostanzea fronte delle modalità della condotta, sintomatiche di spregiudicatezza, intensitàdel dolo, tenuto conto del fatto che le due evasioni venivano poste in essere adistanza di appena un mese, nonché dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], anchespecifici per evasione e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale,alcuni dei quali recenti.Sotto questo profilo, la Corte ha ritenuto recessiva la documentazioneprodotta dalla difesa, attestante la dipendenza dall’alcol del ricorrente,evidenziando, da un lato, che non assume alcun rilievo ai fini dell’esclusione dellaresponsabilità, e, dall’altro, che l’imputato si è posto volontariamente econsapevolmente nella predetta situazione.Ancora una volta, si tratta di motivazione congrua e non manifestamenteillogica, che le generiche argomentazioni del ricorrente non sono in grado discalfire.5.

Inammissibile è, infine, anche l’ultimo motivo.Come è noto, l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo gradoriguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limitiedittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione dellastessa, non può essere prospettato per la prima voltamediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609,comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogataall'imputato illegale (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322-01; nellostesso senso Sez.

U., n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818-01).Nel caso di specie, l’errore di calcolo prospettato con il motivo di ricorso nonrisulta dedotto in appello.Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso.6.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna ricorrente al pagamentodelle spese processuale e della soma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuale e della soma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Palermovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 settembre 2025 la Corte di appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2024,resa all’esito del giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che avevacondannato quest’ultimo alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni venticinque direclusione per i reati di cui ai capi 1) – art. 385 cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 commesso il 23 febbraio 2022 – e 2) - art. 385cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 commesso il30 marzo 2022 -, ritenuta la contestata recidiva e la continuazione, e con lariduzione per il rito.2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], prospettando quattromotivi che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. e 385 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per ildelitto di cui al capo 2) facendo un uso improprio della presunzionedell’allontanamento del luogo degli arresti domiciliari per mancata risposta alsuono del citofono. In particolare, la Corte, pur avendo considerato la circostanzache alle ore 2.30 la moglie dell’imputato si recava in caserma per riferire che ilmarito, all’atto del controllo, era in casa e che lei si era accorta della pattugliatroppo tardi, la svalutava, ritenendo trattarsi di giustificazione poco credibile,mentre, invece, si trattava di un elemento oggettivamente compatibile con lapresenza del [OSCURATO:PERSONA] in casa e, quindi, idoneo a generare il dubbio.2.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge in relazione agliartt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello confermava la valutazione del primo giudice circa il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e la misuradegli aumenti di pena applicati con motivazione stereotipata, che si fonda quasiesclusivamente sui precedenti penali senza spiegare perché, a fronte di unacondotta di evasione priva di connotati di violenza o organizzati, la rispostasanzionatoria dovesse essere irrigidita con aumenti significativi.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen.).Si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui venivaneutralizzata la documentazione del Ser.D prodotta dalla difesa, affermando, conargomentazione apodittica, che la stessa non assumeva alcun rilievo siccomel’imputato si era posto volontariamente e consapevolmente nella situazione diilliceità.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.81, 99 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen.).La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice, sarebbeincorsa in errore di calcolo, poiché la pena finale doveva essere anni uno, mesicinque e giorni ventitré di reclusione e non anni uno, mesi cinque e giorniventicinque di reclusione.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che, benché con il ricorso si denunci anche violazione di legge aisensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192,533 cod. proc. pen., nonché all’art. 385 cod. pen., la regola di giudiziocompendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede dilegittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifestae decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazionealcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del03/04/2017, Rv. 270108-01). D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile il motivo con cui si deduca la violazione di una regola di giudizio percensurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti oacquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse allamotivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c), o allalett. b), della medesima disposizione, come nel caso di specie (Sez. U., n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).3. Ciò detto, il primo motivo è generico e aspecifico, poiché reitera doglianzegià proposte dinanzi alla Corte territoriale, che hanno ricevuto una rispostamanifestamente illogica risposta ─ anzi, adeguata congrua ─ con la sentenzaimpugnata.Invero, con riguardo all’episodio di cui al capo 2), la Corte di appello haspecificatamente preso in esame la circostanza che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] sipresentava in caserma alle ore 2.30 per segnalare che il marito, all’atto delcontrollo, avvenuto tra le ore 1.40 e le ore 1.55 precedenti, era in casa, e che leisi era accorta troppo tardi della pattuglia, quando i Carabinieri stavano andandovia.Tuttavia, la Corte, al fine di confermare l’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato anche per questo episodio, ha valorizzato la circostanza che i militariavessero proceduto a bussare con forza alla porta di ingresso dell’abitazione perquindici minuti, e che ciò non poteva non richiamare l’attenzione dei soggettipresenti all’interno della stessa (il [OSCURATO:PERSONA], ma anche la compagna). Ha esclusoche la certificazione del Ser.D. prodotta dalla difesa, circa la dipendenzadell’imputato da sostanze alcoliche, potesse essere idonea ad escludere la capacitàdell’imputato di recepire gli stimoli esterni. Ha, infine, considerato che, se lacompagna del [OSCURATO:PERSONA] si era svegliata e si era accorta della presenza deiCarabinieri, avrebbe potuto anche svegliare il compagno ed avvisare subito imilitari, anche telefonicamente, invece di presentarsi personalmente in casermacirca trenta minuti dopo.Si tratta di motivazione, come detto, immune da censure sotto il profilo logicoe giuridico, e, pertanto, insindacabile in questa sede.4. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente,afferendo al trattamento sanzionatorio, sono parimenti inammissibili.La Corte di appello, condividendo le motivazioni del Tribunale, ha escluso lasussistenza di elementi favorevoli ai fini del riconoscimento delle circostanzea fronte delle modalità della condotta, sintomatiche di spregiudicatezza, intensitàdel dolo, tenuto conto del fatto che le due evasioni venivano poste in essere adistanza di appena un mese, nonché dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], anchespecifici per evasione e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale,alcuni dei quali recenti.Sotto questo profilo, la Corte ha ritenuto recessiva la documentazioneprodotta dalla difesa, attestante la dipendenza dall’alcol del ricorrente,evidenziando, da un lato, che non assume alcun rilievo ai fini dell’esclusione dellaresponsabilità, e, dall’altro, che l’imputato si è posto volontariamente econsapevolmente nella predetta situazione.Ancora una volta, si tratta di motivazione congrua e non manifestamenteillogica, che le generiche argomentazioni del ricorrente non sono in grado discalfire.5. Inammissibile è, infine, anche l’ultimo motivo.Come è noto, l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo gradoriguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limitiedittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione dellastessa, non può essere prospettato per la prima voltamediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609,comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogataall'imputato illegale (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322-01; nellostesso senso Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818-01).Nel caso di specie, l’errore di calcolo prospettato con il motivo di ricorso nonrisulta dedotto in appello.Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso.6. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna ricorrente al pagamentodelle spese processuale e della soma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuale e della soma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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