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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16396/2026

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oni;- ricorrente principale -BANDA Andrea, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rocco PaoloPuce e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchéDELL’ACQUA Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossetti;Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ZURICH [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanzagenerale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro– tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nerli;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -RANDO Giorgio, quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione; ORVI Stefano; [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel suo legale rappresentante pro – tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro– tempore; ALBERIO [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaEdilcomo S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., fallita e cancellata dal registrodelle imprese; SAVINO Gianluca; Fallimento della EDILCOMOS.r.l., in persona del suo curatore pro – tempore;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2569/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, notificata a mezzoPEC il 7 settembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodei ricorsi; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale Morandi, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente incidentale Banda, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente della [OSCURATO:PERSONA], l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per lacontroricorrente e ricorrente incidentale Dell’Acqua e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Nerli per la controricorrente e ricorrente incidentaleZurich.1.– Esperito procedimento di accertamento preventivo antecausam, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – in qualità di committente –conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA].– in qualità di impresa costruttrice –, [OSCURATO:PERSONA] ePaola Dell’Acqua – in qualità di progettisti e direttori dei lavoriappaltati –, [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di responsabiledell’indagine geotecnica e direttore dei lavori in relazione alledemolizioni strutturali, alle sottomurazioni, ai cementi armati ealle strutture in genere – e [OSCURATO:PERSONA] – in qualità dicollaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato –,chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di gravi vizi edifetti dell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel MotelD120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla [OSCURATO:SOCIETA],giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso ilpagamento della somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltreIVA – quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso,difetti ai serramenti e dissesto della pavimentazione esterna –,fosse disposta la condanna, in via solidale ovvero secondo leNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026rispettive quote di responsabilità, dei convenuti al pagamentodella somma dovuta a titolo di risarcimento di tutti i dannipatrimoniali subiti.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva,in via preliminare, la decadenza e prescrizione della garanzia per ivizi e dell’azione di responsabilità per rovina e difetti di cosaimmobile, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesaavversaria nonché svolgendo domanda subordinata di manlevanei confronti degli altri convenuti e domanda riconvenzionale neiconfronti dell’attrice, avente ad oggetto il pagamento delle opereextra-contratto eseguite in suo favore.Si costituivano altresì separatamente [OSCURATO:PERSONA]Acqua, i quali, in via pregiudiziale, eccepivanol’improponibilità della domanda per l’esistenza nel contratto di unaclausola arbitrale nonché la sua inammissibilità per decorso deltermine ai fini dell’instaurazione del giudizio di merito, a seguitodell’esperito accertamento tecnico preventivo; contestavanoaltresì l’intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni propostee, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda avversaria, inquanto infondata, avendo gli stessi ricoperto l’incarico di direttoridei lavori con riferimento esclusivo alle opere architettoniche,opere che non presentavano alcun vizio o difetto; in viasubordinata, chiedevano accertarsi la quota di responsabilitàascrivibile a ciascuno, svolgendo domanda di rivalsa nell’ipotesi dicondanna solidale; proponevano, infine, domanda riconvenzionalenei confronti dell’attrice per il pagamento dei propri compensi,pari ad euro 3.300,00 ciascuno, oltre accessori.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì l’autorizzazione achiamare in causa la propria compagnia assicurativa ZurichInsurance, per essere da questa manlevato in ipotesi di suacondanna.Si costituiva inoltre [OSCURATO:PERSONA], il quale,preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata incausa della propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], peressere da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna, edeccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni proposte; nelmerito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.Si costituiva infine [OSCURATO:PERSONA], chiedendo preliminarmentel’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA], eccependo la decadenza eprescrizione delle azioni spiegate; nel merito, chiedeva il rigettodella domanda attorea e, in subordine, che la condanna fosselimitata alla quota di propria responsabilità e, nell’ipotesi dicondanna solidale dei convenuti, svolgeva domanda di rivalsa neiconfronti di questi ultimi.Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudiziosia l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando la domanda dimanleva, sia la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] LimitedCompany – Rappresentanza generale per l’Italia, la qualededuceva l’inoperatività, nella fattispecie, della polizza e l’assenzadi rovina totale o parziale delle opere, mentre restava contumacela [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Riassunto il giudizio dopo l’interruzione per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA].,la cui Curatela restava contumace nella fase successiva, eraNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026disposta l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio espletatanel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo edebitamente acquisita.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 654/2019,depositata il 23 aprile 2019: 1) dichiarava l’improcedibilità delladomanda svolta dall’attrice nei confronti del fallimento dellaEdilcomo S.r.l.; 2) accertava che il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaDell’Acqua, in solido, era pari ad euro 7.048,00, oltre IVA eaccessori; 3) accertava che il credito vantato da Andrea MariaMorandi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era pari ad euro3.300,00, oltre accessori; 4) accertava che il credito vantato daPaola Dell’Acqua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era pariad euro 3.300,00, oltre accessori; 5) dichiarava che il credito diparte attrice, pari ad euro 7.048,00, oltre IVA, era statoparzialmente estinto per compensazione con il credito di euro3.300,00, oltre accessori, vantato da [OSCURATO:PERSONA] e conil credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da PaolaDell’Acqua e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] ePaola Dell’Acqua, in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della differenza; 6) accertava la pariresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Acqua neirapporti interni e dichiarava ciascuno di essi tenuto a rifonderel’altro di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di propriaspettanza; 7) in accoglimento della domanda di manleva,dichiarava tenuta e condannava la [OSCURATO:PERSONA] LimitedCompany a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quanto daNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026quest’ultimo versato a parte attrice; 8) rigettava la domanda2.– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avversola pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto delladomanda risarcitoria verso [OSCURATO:PERSONA], quale progettista edirettore dei lavori delle opere in cemento armato, e [OSCURATO:PERSONA],quale collaudatore; 2) l’omessa considerazione dellaresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] e di PaolaDell’Acqua, quali progettisti e direttori generali dei lavori, ancheper l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contrattolibero-professionale, in ordine ai vizi che non avevanocompromesso il normale godimento del bene; 3) l’erroneadichiarazione dell’improcedibilità della domanda verso il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a fronte della possibilità diavvalersi della condanna solo in esito al ritorno in bonis dellasocietà fallita; 4) la spettanza del risarcimento dei danni anche inordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato del bene, aseguito del parziale distacco di alcune lastre delle facciate, nonchécon riferimento al danno all’immagine.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazioneAndrea Banda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acqua e StefanoOrvi, i quali instavano per il rigetto dell’appello principale propostoe spiegavano appello incidentale, attraverso cui chiedevano chefossero rivisti il disposto rigetto delle eccezioni di decadenza eprescrizione e l’estensione della proposta manleva verso lecompagnie assicurative.Si costituivano in appello anche le compagnie diassicurazione [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eGroupama [OSCURATO:SOCIETA]Rimaneva contumace il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimentodell’appello: - rideterminava in euro 401.402,00 il debito oggettodella statuizione di condanna del Tribunale, di cui rispondevanosolidalmente gli appellati [OSCURATO:PERSONA]Acqua, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltreaccessori calcolati facendo uso dei criteri adottati dal primogiudice; - riteneva i suddetti appellati coobbligati in pari quota diun terzo ciascuno nei rapporti interni, li dichiarava reciprocamentetenuti a rifondersi quanto versato in eccedenza rispetto alla quotadi un terzo per capitale, accessori e spese; - determinava in euro28.800,00 l’entità della manleva oggetto della statuizione dicondanna del Tribunale dovuta ad [OSCURATO:PERSONA] dallaZurich Insurance; - respingeva la domanda di manleva propostada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; -respingeva la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; - dichiarava assorbita la domanda dimanleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Groupama; -condannava [OSCURATO:PERSONA]Acqua, [OSCURATO:PERSONA] e AndreaBanda al pagamento delle spese processuali verso la [OSCURATO:SOCIETA].A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il rapportoinstaurato tra committente e direttore dei lavori doveva essereNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazioneintroduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo laUnica chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata,la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) deiprofessionisti convenuti; b) che il Tribunale aveva esaminato leposizioni dei direttori dei lavori, giungendo alla conclusione che glistessi non avevano assolto agli obblighi su di essi gravanti in forzadell’incarico professionale loro conferito, consistenti nella direzionee nell’alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numeronecessario, ad esclusivo giudizio del professionista, in tal modoevidentemente trattando la vicenda in termini di responsabilitàcontrattuale; c) che le obbligazioni qualificanti la carica didirettore dei lavori consistevano nella sorveglianza e nella fattivavigilanza; d) che, in tema di appalto, qualora il danno subito dalcommittente fosse stato conseguenza dei concorrentiinadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o delprogettista), entrambi rispondevano solidalmente dei danni,purché le azioni o le omissioni di ciascuno avessero concorso inmodo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stessecostituissero autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di normegiuridiche diverse; e) che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Acqua eAndrea [OSCURATO:PERSONA] era stata positivamente verificata dalconsulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzionedel “giunto architettonico”, che – data la sua evidenza – nonpoteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia perl’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza delfenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo; f) cheproprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale,Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art.1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati,quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi edifetti (stato fessurativo diffuso); g) che [OSCURATO:PERSONA], qualedirettore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato,era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai dueprecedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stessotrattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, chesulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37%al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelliprogettuali, assunti come base di calcolo; h) che non rilevava chene fossero derivate (o non) conseguenze idonee a comprometterela stabilità dell’edificio o a menomare in modo rilevante il suonormale godimento, poiché comunque tale sovraccaricoproduceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipofessurativo alle pareti interne; i) che anche nei confronti di AndreaBanda era ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto aidue architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla correttaesecuzione del progetto che lo stesso ingegnere Banda avevaredatto e soprattutto sulla corretta esecuzione della strutturaportante, onere di attenzione che non poteva ritenersi soddisfattosulla base della mera constatazione che gli altri direttori dei lavoripotessero accorgersi del problema, in quanto in possesso deiprogetti; l) che doveva essere confermato il rigetto delle eccezionidi decadenza e prescrizione, poiché il Tribunale avevacorrettamente applicato la regola secondo cui il dies a quo delladenuncia ex art. 1669 c.c. decorreva dall’avvenutoraggiungimento di un completo grado di conoscenza, non solo deiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026vizi e difetti, ma anche della loro derivazione causale, requisitotanto più necessario nei casi, come il presente, caratterizzati dauna certa complessità, che aveva reso necessario un tripliceintervento peritale; m) che la condizione di conoscenza si eraverificata alla data di redazione della consulenza tecnica di parte,ove si erano affrontati questi presupposti (nel luglio 2012), cuiseguivano il deposito del ricorso per A.T.P. (il 21 settembre2012), il deposito dell’elaborato, con corrispondente interruzionedel periodo prescrizionale (il 29 novembre 2013) e la citazioneintroduttiva del giudizio di merito (il 30 aprile 2014); n) che,d’altro canto, per i titoli di responsabilità estranei all’area diapplicazione dell’art. 1669 c.c., la garanzia per vizi e/o difformitàcostruttive, che il committente avesse fatto valere nei confrontidel professionista intellettuale incaricato della direzione dei lavoriaffidati all’impresa edile, era soggetta, ai sensi degli artt. 2230 e2946 c.c., all’ordinaria prescrizione decennale, periodo nondecorso all’epoca dell’inizio della lite.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto separatiricorsi per cassazione, rispettivamente affidati a sette e cinquemotivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito avverso entrambi i ricorsi, con separaticontroricorsi, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Hanno proposto controricorso, con ricorso incidentale, PaolaDell’Acqua e la [OSCURATO:PERSONA] –Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente articolati incinque e due motivi.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ha resistito, con separati controricorsi, ai ricorsi incidentaliproposti da [OSCURATO:PERSONA]Acqua e dalla [OSCURATO:PERSONA] PublicLimited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentaleproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] –Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA].Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaUnica [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., DamianoAngelo Alberio, quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già SaldemaS.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese, GianlucaSavino, quale difensore distrattario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nel giudizio di gravame, e il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbono essere proposte in via incidentale nello stessoprocesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’attocontenente il controricorso.

Tuttavia quest’ultima modalità nonpuò considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante (come nella specie), inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispettodel termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dalcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (secondo laversione vigente ratione temporis), indipendentemente dai termini(l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez.

L,Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del06/12/2005).Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati notificati il 4novembre 2021.Ancora in via di premessa, con riferimento all’istanza dirimessione in termini o di autorizzazione alla rinnovazione dellanotifica, come avanzata dalla controricorrente e ricorrenteincidentale [OSCURATO:PERSONA]Acqua in data 31 marzo 2026, in ordine aldeposito degli atti attestanti l’avvenuta notifica del ricorsoincidentale verso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], notifica regolarmenteperfezionatasi, si rileva che la prova dell’avvenuta notifica puòavvenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sino all’udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c., come accaduto nella specie, sicchéoccorre solo prendere atto di tale deposito (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025; Sez. 6-L, Ordinanza n. 19078del 18/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018;Sez.

U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).2.– Quindi, deve essere affrontata l’eccezione sollevata dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’inammissibilità deiricorsi per violazione del principio di autosufficienza, poiché gliNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026stessi sarebbero composti da un elevato numero di motivipalesemente infondati, formulati senza il rispetto del dovere disinteticità e chiarezza, e riguardanti questioni giuridiche giàaffrontate dalla Corte d’appello di Milano.2.1.– L’eccezione è infondata.E tanto perché le argomentazioni esposte nei due attiintroduttivi del giudizio di legittimità non si risolvono in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa e nonpregiudicano l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenzagravata, così non risultando violati i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 4300 del 13/02/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del30/11/2021).RICORSO PRINCIPALE MORANDI3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c. della parte attrice per intervenuta rinuncia al credito,conseguente alla cancellazione della società attrice intervenuta insecondo grado e non dedotta dinanzi alla Corte d’appello, con laconseguente cessazione della materia del contendere.Osserva l’istante che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale partedel giudizio di appello in data 4 marzo 2020, giusta visuracamerale prodotta, avendo così privilegiato volontariamente larapida estinzione, senza attendere la conclusionedell’impugnazione, e tenendo quindi un comportamentoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026concludente di disinteresse e di abdicazione, evidentemente anchein ragione dell’esito piuttosto sfavorevole del primo grado.3.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anchequella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto ditrasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbiamanifestato in modo inequivoco, anche attraverso uncomportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbiadichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, nonrisultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica diper sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso,incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio – onei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società – l’onere di allegare e provare lasussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).Di tali contegni significativi dell’abdicazione al creditolitigioso, debitamente portati a conoscenza dei debitori, non vi ètraccia nello sviluppo della doglianza.Non basta fare riferimento – come allude il ricorrenteprincipale nella memoria illustrativa (rinunciando alla censuraverso l’ex socio costituito in sede di legittimità e reiterandolaverso l’ex socio rimasto intimato) – alla mancata dichiarazione inordine alla volontà di subentrare già nel giudizio di secondo gradoalla società estinta, diversamente dall’altro ex socio che avevaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026conferito procura notarile al difensore, e alla mancata costituzionedell’ex socio [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità,comportamenti neutri che in sé non sono espressivi delladesistenza dall’intento di far proprio il credito della società estinta,quale suo successore.4.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del dirittoinviolabile di difesa, per avere la Corte di merito rigettatol’eccezione relativa al divieto di introduzione di nuovi temi diindagine per la prima volta in sede di gravame, emendando lapropria originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. versol’appaltatore e verso gli altri convenuti in un concorso di azionicontrattuali verso l’assuntore ex art. 1667 c.c. e per responsabilitàprofessionale verso i direttori dei lavori architettonici ex artt. 1218e 2236 c.c., al fine di riformare il capo condannatorio risarcitoriosolidale di cui alla sentenza di prime cure dei due direttori deilavori architettonici, capo che era limitato ai soli accertati gravidifetti di costruzione ex art. 1669 c.c.Obietta l’istante che nessuna questione relativa allaresponsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera ex art. 1667c.c. e in ordine all’adempimento del contratto professionaleintercorso tra committente e direttori dei lavori sarebbe stata maiposta, anche sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, nelgiudizio di primo grado.4.1.– Il motivo è infondato.E questo perché, sin dall’origine del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società committente, ha richiesto ilNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026risarcimento dei danni, nei confronti della società appaltatrice edei direttori dei lavori, a titolo aquiliano o contrattuale, conriferimento a tutti i gravi vizi e difetti manifestatisi nell’edificio aduso alberghiero denominato “[OSCURATO:PERSONA] D120”, la cuirealizzazione era stata commissionata alla [OSCURATO:SOCIETA], giustacontratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso ilpagamento della somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltreIVA, quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso,difetti ai serramenti e dissesto della pavimentazione esterna.A fronte della limitazione del danno risarcibile nei confrontidei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua, in base alle statuizionidella pronuncia di primo grado, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] haspecificamente lamentato – da un lato – l’erroneo rigetto delladomanda risarcitoria verso [OSCURATO:PERSONA], quale progettista edirettore dei lavori delle opere in cemento armato, e versoStefano Orvi, quale collaudatore, e – dall’altro lato – l’omessaconsiderazione della responsabilità solidale di Andrea MariaMorandi e di [OSCURATO:PERSONA]Acqua, quali progettisti e direttori generalidei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascentidal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che nonavevano compromesso il normale godimento del bene.In ragione di tale puntuale censura, il rapporto instauratotra committente e direttore dei lavori è stato ricondotto ad uncontratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio inprimo grado accennava, avendo la Unica chiesto di accertarsi, invia solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattualee/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sicché il riconoscimento della tutela risarcitoria in ordine atutti i difetti contestati, anche in ragione del rapporto contrattualeinstauratosi con i direttori dei lavori, non ha violato né il principiodella domanda, né il principio devolutivo in sede di gravame.Si rileva, in proposito, che il giudice può qualificare ladomanda proposta ricollegandola all’art. 1669 c.c., invece checonsiderarla quale richiesta di garanzia per le difformità e i vizidell’opera ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento sianodedotti difetti della costruzione così gravi da incidere suglielementi essenziali dell’opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7537 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995;Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 24/08/1994; Sez. 1, Sentenza n.2429 del 28/09/1973).Sicché la potestà di qualificazione della cornice entro cui sicollocava la pretesa azionata, sulla scorta dei fatti addotti,ricadeva sul giudicante, secondo il brocardo jura novit curia.Ed invero, non ricorre una differenza qualitativa tra ledifformità e i vizi di cui all’art. 1667 c.c. e i “gravi difetti” di cuiall’art. 1669 c.c., bensì quantitativa (attinente appunto al profilodella gravità, con specifico riferimento alla particolare categoria dibeni interessati dalla tutela speciale: edifici e altre cose immobilidestinate, per loro natura, a lunga durata).Non sussiste, dunque, un’incompatibilità ontologica tra talidue precetti, potendo il committente di un immobile che presenta“gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno –quale unico rimedio contemplato dall’art. 1669 c.c. –, anche quelliprevisti dall’art. 1668 c.c. – eliminazione dei vizi, riduzione delprezzo e risoluzione del contratto –, con riguardo ai vizi di cuiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026all’art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilitadal secondo comma di quest’ultimo articolo, dovendosi ritenereche, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilitàrispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l’art. 1669regola una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l’art.1667 attiene ad un’ipotesi di responsabilità speciale contrattuale),le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) comesottospecie dell’altra (l’art. 1667), perché i “gravi difetti”dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima,sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implicanecessariamente la sussistenza di quelli della seconda (non vale,per contro, l’equazione inversa), continuando ad applicarsi lanorma generale anche in presenza dei presupposti di operativitàdi quella speciale, così da determinare una concorrenza delle duegaranzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento dellatutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 19251 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n.12814 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del25/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 815 del 19/01/2016; Sez. 2,Sentenza n. 3702 del 15/02/2011).Nella fattispecie, la committente ha espressamente invocatola tutela riparatoria in ordine a tutti i difetti dell’edificio realizzato,non solo nella prospettiva della riconduzione alla categoriagiuridica di cui all’art. 1669 c.c., sicché il riconoscimento delrisarcimento anche con riguardo ai vizi che non hanno implicato ilpregiudizio al godimento della struttura (vedi il richiamo al quadrofessurativo diffuso delle pareti interne) non ha esondato dai limitidella domanda.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Orbene, in materia di appalto avente ad oggetto lacostruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loronatura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetticostruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., checomporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore,ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema digaranzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compitipropri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e lavalutazione degli elementi di fatto del caso concreto.

Al giudice dimerito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sonosufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sullecaratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsialla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovveroalla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali estrutturali dell’immobile, bensì accertare anche se, pur afferendoad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da inciderenegativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo,sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 1252 del 18/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5648 del04/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21078 del 04/07/2022; Sez. 2,Ordinanza n. 10255 del 30/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24931del 15/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26529 del 20/11/2020;Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n.22093 del 04/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8577 del26/04/2005).Né con riferimento ai vizi acclarati, sebbene non tuttitalmente gravi da dar luogo alla responsabilità aquiliana ex art.1669 c.c. per il pregiudizio arrecato al godimento (limitato alleNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026infiltrazioni d’acqua) – Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7756 del27/03/2017 –, era precluso che fosse accertata una concorrenteresponsabilità contrattuale del prestatore d’opera (nella fattispeciedei direttori dei lavori) per omessa vigilanza, conformemente altenore della pretesa sin dall’inizio azionata dalla committenza.Sul punto, si rammenta che il committente non ha agito conle azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi o dirisoluzione dell’appalto, sottese alla garanzia speciale per i vizi(azioni che, per definizione, non possono che essere indirizzateverso l’assuntore), ma si è limitato ad invocare il risarcimento deidanni, anch’esso regolato dall’art. 1668 c.c. in tema di garanziaper i vizi, estendendo la pretesa anche verso i direttori dei lavori,in ragione della loro prospettata responsabilità professionale,collegata al mancato controllo dell’opera dell’appaltatore,funzionale alla prevenzione dei vizi medesimi, alla stregua degliobblighi su questi incombenti in forza del contratto d’operaprofessionale concluso con gli stessi.Di talché la tutela apprestata al committente dall’art. 1668c.c. si inquadra nella normale responsabilità contrattuale perinadempimento, cosicché l’ordinante può sempre chiedere ilrisarcimento dei danni, in via sostitutiva dell’eliminazione delledifformità e vizi dell’opera, nella misura corrispondente alla spesanecessaria a riparare i vizi, senza alcuna necessità del previoesperimento dell’azione di condanna in forma specifica (Cass. Sez.2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21269del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 19/04/2006; Sez.2, Sentenza n. 23461 del 16/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11602del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 18/02/2000).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ne discende che la domanda risarcitoria può essereproposta in alternativa rispetto alle azioni di riduzione del prezzo,di eliminazione dei vizi e di risoluzione dell’appalto (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27359 del 24/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5632 del18/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1416 del 10/02/1987; Sez. 2,Sentenza n. 5245 del 30/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3315 del20/05/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974).E ove alla causazione dei vizi abbia concorso la condottaomissiva dei direttori dei lavori deputati al controllo dellaprogressione dell’opera, anche quest’ultimi possono esserechiamati a rispondere del danno dedotto per il titolo professionaleche li lega all’ordinante.5.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei dimatrice contrattuale, ovvero la (implicita) violazione degli artt.1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., per avere la Corte territorialeriformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenutidirettori dei lavori progettisti, come incaricati dalla committenza,non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi diesecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) exart. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo il direttore dei lavori(necessariamente) omesso di vigilare sull’esecuzione dell’opera.Evidenzia l’istante che la pronuncia impugnata si sarebbelimitata a dedurre apoditticamente la responsabilità omissiva deidirettori dei lavori dalla mera accertata presenza dei difettidell’opera eseguita dall’appaltatore, che i medesimi avrebberoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026avuto l’onere di impedire, sulla scorta del criterio di “casualitàomissiva”, ai fini di fondare la solidarietà e ancora prima laresponsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., senza effettuarealcun accertamento in fatto e rigorosamente motivato circa la“catena causale” che avrebbe dovuto intercorrere tra i diversiinadempimenti contrattuali per giustificarne la responsabilità “peril tutto”, stante che, in primo grado, la responsabilità era stataritenuta nei limiti della somma di euro 7.000,00 mentre, insecondo grado, era stata estesa ad oltre euro 400.000,00.Aggiunge il ricorrente principale che l’accertamentodell’obbligo di vigilare sull’attività dell’appaltatore per prevenire ivizi avrebbe presupposto il vaglio, in concreto, delle allegazionidifensive e dei documenti prodotti dai direttori dei lavori [OSCURATO:PERSONA]Acqua, che erano tesi, invece, a dimostrare che questiavevano adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e direzione,avendo, dunque, la Corte d’appello omesso di constatare che ildirettore dei lavori aveva segnalato e intimato, a più riprese,l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutricenon aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevatoanche in sede di appello a pag. 12 della comparsa di costituzionedel Morandi.In detta comparsa si rimarcava: A) che il giuntoarchitettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementiarchitettonici; B) che era stato adottato un ordine di servizio, acura del Morandi, datato 12 dicembre 2007, verso la [OSCURATO:SOCIETA] e lacommittente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito allacontestazione della mancanza di giunto; C) che era stata inviatauna diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20266.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame difatto decisivo, rappresentato dai report e dalle intimazioni deldirettore dei lavori Morandi, di cui ai documenti 14-32, e, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132c.p.c., in ordine alla motivazione apodittica, per avere la Cortedistrettuale totalmente mancato di motivare le ragioni per le qualivi sarebbe stata un’unica catena causale dei vizi e senzaminimamente esporre le ragioni del rigetto delle difese di parteappellata, di cui al punto 6.1 della comparsa in appello, in ordinealla necessaria distinzione tra vizi e difetti, con la relativadifferenziazione di imputazione (questione sulla responsabilità deldirettore dei lavori ex art. 1218 c.c., in concorso con laresponsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c., posta per laprima volta in appello e tale da escludere l’integrazione di una“doppia conforme”).Deduce l’istante che, in ordine alla mancanza del giuntoarchitettonico, tale componente era prevista nel progettoarchitettonico del Morandi e l’omissione del giunto era statasegnalata dal direttore dei lavori Morandi e portata a conoscenzadel committente, dettando di inserirlo e sistemarlo, comecomprovato dai documenti 24, 16 e 18 del fascicolo Morandi.Sicché, ai fini di valutare la violazione dell’obbligo divigilanza sull’attività dell’appaltatore, per prevenire l’integrazionedei vizi, avrebbe dovuto essere appurata la responsabilità peromissione ex art. 1218 c.c. attraverso il vaglio in concreto delleallegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori deiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026lavori Morandi e Dell’Acqua, tesi a dimostrare l’adempimento alproprio obbligo di vigilanza e direzione.Dai documenti prodotti e individuati sarebbe, infatti, emersoche i direttori dei lavori avevano segnalato e intimato, a piùriprese, l’inserimento del giunto architettonico, cui non seguival’ottemperanza dell’appaltatrice, nonostante l’ordine di servizio del12 dicembre 2007, inviato anche alla committenza, con la diffidaad intervenire per risolvere il problema.Aspetti, questi, decisivi e controversi che sarebbero statitotalmente omessi dalla Corte d’appello, sostenendo che l’esamedei documenti non fosse necessario, in quanto la responsabilitàomissiva dei direttori dei lavori si sarebbe ricavata direttamentedalla verificazione dei vizi, perciò non impediti dalla direzione deilavori.6.1.– I due motivi – che, in quanto parzialmente connessisul piano logico e giuridico, possono essere scrutinaticongiuntamente – sono fondati nei termini che seguono.6.1.1.– È anzitutto legittima la disposta condanna solidalein forza di titoli eterogenei.Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore edel direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolodella solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055,primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimentiabbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dalcommittente (recte il medesimo evento dannoso), seppure inragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimodanno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbianoconcorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche inNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026violazione di norme giuridiche diverse, dovendo, in tal caso, ilgiudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettivequote di responsabilità solo a fronte di specifica domandaformulata in tal senso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18405 del07/07/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024; Sez. 3,Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez.2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2,Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2,Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985).Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estendeall’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere atitolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n.18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez.2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 15661 del 05/06/2023; Sez.1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 8996del 21/03/2022).Nel caso di specie è stato appunto fatto valere il rapportod’opera professionale tra l’appaltante e i direttori dei lavori, comeprontamente dedotto dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizioe come sostenuto dalla sentenza di merito impugnata.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavoririentrano l’accertamento della conformità sia della progressivarealizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutiveal capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tuttigli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre inresponsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire leopportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanzada parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3,Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 39448del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913del 07/02/2020; Sez.2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 15124del 28/11/2001).In siffatta prospettiva la responsabilità dell’appaltatore e delprogettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivanoda due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto diappalto, l’altra dal contratto d’opera professionale.

Soltanto inparte coincide il contenuto delle sanzioni che a quellaresponsabilità fanno capo, perché al progettista-direttore ilcommittente può richiedere il rimborso del danno edeventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatorepuò chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione delprezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che inquesta ipotesi il risarcimento assume un valore soltantointegrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2887 del06/09/1968).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Senonché, avendo il committente agito contro i direttori deilavori per far valere le loro inadempienze, correttamente l’azione,con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilitàconcorrente dei direttori dei lavori per inadempienza ai loro doveridi vigilanza nell’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte (inordine alla possibilità dell’addebito ai singoli soggetti evocati deifatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez.

U, Sentenza n.13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è statareputata inerente alla prestazione d’opera professionale deidirettori dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza eprescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabilitiper far valere la responsabilità dell’appaltatore (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez.3, Ordinanza n. 27605 del 29/10/2019).Da ciò discende che l’ipotesi di responsabilità regolatadall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, aventenatura extracontrattuale, presuppone che il committente abbiaevocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbiacostruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tuttiquei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nellarealizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpaprofessionale (segnatamente il progettista e/o il direttore deilavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituitodall’insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n.17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del15/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nondimeno, tali concorrenti rispondono a titolo diresponsabilità professionale.E così accade anche allorché la responsabilità professionaledel direttore dei lavori (o del progettista) sia fatta valere in ordinealla mancata prevenzione di vizi che non ricadono nei gravi difettidi cui all’art. 1669 c.c.

Anche in questo caso è ben configurabileuna responsabilità concorrente del direttore dei lavori (o delprogettista) che non abbia vigilato e segnalato i predetti vizi(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3,Sentenza n. 488 del 28/01/1985; Sez. 2, Sentenza n. 5342 del15/10/1982; Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 08/07/1980; Sez. 1,Sentenza n. 1 del 05/01/1976).6.1.2.– Il mezzo di critica è invece fondato, nella parte incui è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, che avrebbepotuto escludere la responsabilità dei direttori dei lavori Morandi eDell’Acqua, in ordine alla mancata vigilanza volta a prevenirel’integrazione dei vizi (e ciò con precipuo riguardo alla mancatainstallazione del giunto architettonico, come da documenti nn. 24,16 e 18).La verificazione dei vizi non è, infatti, imputabile ai direttoridei lavori ove questi abbiano segnalato prontamente, in corsod’opera, le deficienze in cui sia incorso l’assuntore, diffidandolo arimediare al difetto e inoltrando il relativo rilievo anche alcommittente, sebbene l’appaltatore non vi abbia fatto seguito.Orbene, la Corte d’appello si è limitata a declarare laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], comepositivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficiorelativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”,Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alladirezione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, siaper la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza,tipici del ruolo.Ad avviso della Corte di secondo grado, proprio questicompiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, radicavano laresponsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., maanche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, qualiprestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti(stato fessurativo diffuso).Senonché la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare chei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua avevano segnalato eintimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, chel’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, comeeccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 dellacomparsa di costituzione del Morandi, in cui si affermava: A) chetale giunto architettonico era presente nelle tavole progettualidegli elementi architettonici; B) che era stato adottato un ordinedi servizio, a cura del Morandi, datato 12 dicembre 2007, verso laSaldema e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e inmerito alla contestazione della mancanza di giunto; C) che erastata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzionedel problema.Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà valutare tali fatti,come emergenti dai documenti evocati (non esaminati dallasentenza impugnata), ai fini di verificare se le iniziative assunteescludano la responsabilità dei direttori dei lavori Morandi eDell’Acqua per mancata vigilanza.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20266.1.3.– Ed invero, quanto alla responsabilità solidale –unitamente all’appaltatore – del direttore dei lavori, questi ètenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità siverifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi,addebito mosso nella fattispecie ai direttori dei lavori.In proposito, il direttore dei lavori nominato dalcommittente, quale suo rappresentante, deve avere lecompetenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delleopere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenutoaltrimenti ad astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sindall’origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n.18929 del 10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015).I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi,essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, chel’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ildirettore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnicadella sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita inmaniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, alcapitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimentila sua corresponsabilità con l’appaltatore, salvo che i difettidell’opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbiaavuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2,Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna dellefasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che questeultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo,dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere dicontrollo e sorveglianza durante tutto il corso delle operemedesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazionedei lavori.In questa dimensione, alla stregua della particolare periziaesigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenzarichiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendonecessario che il direttore dei lavori si attenga a standardparticolarmente elevati per impedire l’insorgere della suaresponsabilità, sebbene il direttore dei lavori, per conto delcommittente, presti un’opera professionale in esecuzione diun’obbligazione di mezzi e non di risultato.Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività insituazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche,con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorseintellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera incorso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente siaspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essereponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza,ma alla luce della diligentia quam in concreto.Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni deldirettore dei lavori l’accertamento della conformità sia dellaprogressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalitàdell’esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica,nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecniciNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026(pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazionedell’opera senza difetti costruttivi.Ne consegue che non si sottrae a responsabilità ilprofessionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportunedisposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza daparte dell’appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e diriferirne appunto al committente prima che le difformità si sianodefinitivamente cristallizzate.In specie, alla luce della cornice giuridica innanzi delineata,occorre appurare se i menzionati direttori dei lavori abbianoriscontrato e segnalato tempestivamente la carenza del giuntoarchitettonico ai fini di prevenire il quadro di diffuso statofessurativo delle pareti interne, rispetto al progetto redatto daglistessi direttori dei lavori.E questo perché solo una volta che i vizi si siano verificati,senza alcuna segnalazione causalmente idonea a prevenirli, ildirettore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n.23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).Ne deriva che l’attività del direttore dei lavori, per conto delcommittente, si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che,pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantierenel compimento di operazioni di natura elementare, comporta ilcontrollo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e ilconseguente obbligo del professionista di verificare, attraversoperiodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnicidell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, seNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza deimateriali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del10/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2,Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2,Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez.2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985).Sorveglianza che deve essere acclarata con precipuoriferimento ai documenti indicati, nella prospettiva dellasegnalazione della installazione del giunto architettonico, cui nonabbia colpevolmente fatto seguito l’appaltatore.7.– Con il quinto motivo il ricorrente principale si duole, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della falsaapplicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia dicompensazione, e della violazione dell’art. 1297 c.c. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazionedell’art. 112 c.p.c. per il rilievo officioso dell’eccezione ex art.1302 c.c., per avere la Corte del gravame detratto incompensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti diciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio: euro404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del soloarchitetto Morandi di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivoliquidato a favore di quest’ultimo, sebbene nessuno degli altricondebitori avesse eccepito la compensazione ex art. 1302 c.c.,mentre il Morandi aveva richiesto la c.d. compensazione impropriatra il proprio credito e l’eventuale controcredito risarcitorio neisuoi confronti.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20268.– Con il sesto motivo il ricorrente principale adduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degliartt. 99 e 106, seconda parte, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055,secondo comma, c.c. e la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1917c.c., per avere la Corte ambrosiana confinato l’accoglimento delladomanda di garanzia del Morandi verso la propria assicurazioneZurich Insurance nei limiti dell’accertata responsabilità nellacausazione dell’evento lesivo in capo al committente, pari al 10%,contro il 90% dell’appaltatore risultante dalla consulenza tecnicad’ufficio integrativa dell’accertamento tecnico preventivo,nonostante la Corte d’appello – a differenza del Tribunale –avesse accertato che l’intero danno fosse direttamentericonducibile all’omissione di vigilanza dei direttori dei lavori, pertale ragione condannandoli al pagamento dell’intero.9.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93 e 99c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la distrazione dellespese di lite liquidate in favore del difensore della parte vincitrice,senza che fosse stata effettuata alcuna istanza di distrazione acura del medesimo.9.1.– I motivi che precedono sono assorbitidall’accoglimento dei pregressi motivi, che attengono, a monte,alla verifica di una responsabilità dei direttori dei lavori peromessa vigilanza.RICORSO INCIDENTALE BANDA10.– Passando alla disamina del ricorso incidentale spiegatoda [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo tale ricorrente rileva, aiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. nonché degliartt. 2934 e ss. c.c. in tema di prescrizione, congiuntamenteall’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Cortedi seconde cure erroneamente respinto le eccezioni di decadenzae prescrizione delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],stante che sarebbe stato irragionevole ritenere che lacommittente non avesse avuto contezza della presenza di presuntivizi e difetti nel suo albergo per molti anni, fino al deposito dellarelazione peritale del 29 novembre 2013, benché, per stessaammissione di Unica, l’albergo fosse stato sempre aperto edoperativo.E ciò anche con riferimento alle difformità e vizi dell’operanon rientranti nei difetti di cui all’art. 1669 c.c., bensì nellaprevisione di cui all’art. 1667 c.c.10.1.– Il motivo è inammissibile.La censura si traduce, in realtà, in una richiesta dirivalutazione del momento in cui la committente ha avutoeffettiva conoscenza dei vizi e difetti, aspetto, questo, nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto logicamente edebitamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del16/06/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; Sez. 2,Sentenza n. 13969 del 13/12/1999).Ed invero, la sentenza impugnata, ai fini di individuare ildies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi (siaai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., sia ai sensi dell’art.1669, primo comma, ultima parte, c.c.), si è attenuta al principioa mente del quale, qualora l’opera appaltata sia affetta da viziNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verificaesteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizionedell’azione di garanzia disciplinata dall’art. 1667 c.c. decorronodalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene), daricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabilegrado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, maanche alla sua riconducibilità a difetti dell’opera (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 24002 del 27/08/2025).Con riferimento all’art. 1669 c.c., si riferiscono alla sicuraconoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché il dies a quo puòessere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che sirendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire ilcorretto collegamento causale, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20678del 22/07/2025; Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025; Sez.2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008.Non bastava dunque, ai fini della decorrenza del termine,che la committente avesse preso contezza (o fosse in grado diprendere contezza) delle infiltrazioni d’acqua e del diffuso quadrofessurativo delle pareti interne, in mancanza della conoscenzadelle relative cause.professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanzasoggiace ai termini di decadenza e prescrizione previsti per ilcontratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere laresponsabilità dell’artefice dell’opera.11.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale assume,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/oNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026falsa applicazione degli artt. 1176, 1227, 1292 e ss., 1314 e ss.,1655, 2055, 2056 e 2230 c.c. nonché della legge n. 1086/1971,del d.P.R. n. 425/1994, del d.P.R. n. 380/2001 e della deliberaregionale Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2004, normativa cheregola il “settore strutturale”, per avere la Corte d’appelloerroneamente attribuito la responsabilità dei vizi, difetti e dannisubiti dall’albergo anche all’ingegner Banda, oltre che agliarchitetti Morandi e Dell’Acqua, in via solidale e per uguale quotatra loro, invece che in via esclusiva ai due direttori dei lavoriarchitettonici Morandi e Dell’Acqua nonché al principaleresponsabile degli stessi, ossia al costruttore successivamentefallito, in dissonanza dalle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio espletata, che aveva ripartito la responsabilità nellapercentuale del 90% a carico dell’impresa costruttrice e nellapercentuale del 10% in capo agli architetti Morandi e Dell’Acqua,per la quota di un mezzo ciascuno, escludendo alcunaresponsabilità dell’ingegner Banda.Opina l’istante che, invece, la sentenza impugnata avrebberitenuto la responsabilità del Banda nella misura del 33,33%,errando in merito all’applicazione dei concetti di alta sorveglianzae fattiva vigilanza in capo al direttore dei lavori delle sole strutturein cemento armato e senza esplicitare alcun richiamo all’articolatanormativa che regola il “settore strutturale”, atteso che i vizi edifetti riconosciuti dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbero statiriferibili tutti ad opere architettoniche in alcun modo collegabilialle strutture portanti ed al potere direttivo e/o di sorveglianza deldirettore dei lavori in cemento armato.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sicché sarebbe stata riconosciuta, a carico del Banda, unacorresponsabilità oggettiva per analogia, senza che, in concreto,fosse stata accertata o evidenziata alcuna omissione a suo carico,stante che, dopo la conclusione delle opere di cui alle strutture incemento armato, sarebbe cessata l’attività richiesta all’ingegnerBanda e, per l’effetto, sarebbe venuta meno ogni suaresponsabilità e/o vigilanza del cantiere e dei successivi ingentilavori ancora necessari per terminare l’opera.Quanto alla statuita solidarietà passiva in quote uguali deitre soccombenti, la Corte milanese non avrebbe fornito alcunavalida motivazione giuridica, non considerando che gli elementiacquisiti in sede di indagine peritale sarebbero stati certamenteidonei, in quanto documentali e ben supportati, a vincere lapresunzione di cui alle norme dedicate alla solidarietà, con laconseguenza che la complessiva obbligazione avrebbe dovutocertamente considerarsi divisibile e dunque parziaria.11.1.– La doglianza è infondata.Al riguardo, la sentenza impugnata ha sostenuto cheAndrea Banda, quale direttore dei lavori relativamente alle operein cemento armato, era incorso nello stesso genere diinadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori esoggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alleoperazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichireali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano,rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo.Rispetto a detta verifica, secondo la pronuncia d’appello,non rilevava che ne fossero derivate conseguenze idonee acompromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026rilevante il suo normale godimento, poiché comunque talesovraccarico produceva certamente almeno una parte dei notidanni di tipo fessurativo alle pareti interne.Sicché anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai duearchitetti, consistito nella omessa vigilanza sulla correttaesecuzione del progetto che lo stesso ingegnere Banda avevaredatto e soprattutto sulla corretta esecuzione della strutturaportante, onere di attenzione che non avrebbe potuto ritenersisoddisfatto sulla base della mera constatazione che gli altridirettori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto inpossesso dei progetti.Pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori per leopere in cemento armato è stata ravvisata proprio alla streguadella non compatibilità della struttura portante con i carichi reali,di cui tale direttore (che era anche progettista della strutturaportante) avrebbe dovuto prendere contezza durante l’esecuzionedei lavori sino al termine dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n.3150 del 25/03/1998).Il direttore dei lavori della struttura in cemento armatodeve, infatti, vigilare affinché le strutture in c.a. non venganogravate da carichi non previsti dal progetto, ordinando lasospensione dei lavori in caso di pericolo, con la conseguenza chericorre la sua responsabilità solidale in caso di sovraccarichi cheportano a fessurazioni o cedimenti, poiché questi avrebbe dovutoaccorgersi dell’errore ed evitarlo, impartendo direttive oimponendo il fermo delle lavorazioni irregolari.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Banda non avrebbe potuto, dunque, ritenersi esentato daresponsabilità per il solo fatto che, al tempo dell’esecuzione dellastruttura portante, nessuna irregolarità si fosse determinata,poiché avrebbe dovuto vigilare anche sullo svolgimento dellecarichi con la struttura.Il direttore dei lavori si sarebbe liberato da responsabilitàsolo dimostrando di aver segnalato tempestivamente alcommittente e agli organi competenti le violazioni compiutedall’impresa esecutrice, con precipuo riferimento ai sovraccarichistrutturali non previsti o eccessivi posti in essere durante lacostruzione.Con la conseguenza che, attraverso la sua condottaomissiva, ha concorso alla causazione dell’evento dannosolamentato.12.– Il terzo motivo del ricorso incidentale concerne, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art.195 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere laCorte di seconde cure mancato di considerare la documentata enon contestata presenza del giunto strutturale di competenzadell’ingegner Banda, in relazione all’assenza o agli errori relativi algiunto architettonico, di competenza degli architetti Morandi eDell’Acqua, tralasciando di disporre la rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio.Afferma l’istante che il Collegio giudicante avrebbecompletamente ignorato una circostanza documentale discussa incorso di causa, che avrebbe rappresentato un fatto decisivo dellaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026controversia, cioè la documentata presenza del giunto strutturalenell’albergo edificato, la cui verifica della realizzazione era dicompetenza dell’ingegner Banda, circostanza che sarebbe valsaad escludere, in toto, qualunque responsabilità addebitata e/oaddebitabile al direttore dei lavori delle opere in cemento armato.Ad avviso del ricorrente incidentale, l’elaborato tecnicoavrebbe espressamente e in via documentale, senza ombra didubbio, escluso che l’immobile avesse problemi di stabilità dovutial presunto cedimento del terreno ovvero a presuntiinadempimenti dell’ingegner Banda, stante che nessuna delleopere di ripristino indicate dal consulente d’ufficio sarebbe statarelativa ad opere di ripristino o rinforzo delle strutture esistenti, aconferma della circostanza che la struttura fosse adeguata allafunzione per la quale era stata progettata, mentre l’assenza di uncorrispondente giunto architettonico su pareti e pavimenti nonsarebbe ricaduta nella competenza e nella conseguenteresponsabilità del direttore dei lavori delle opere in cementoarmato.Ancora, secondo l’istante, la Corte ambrosiana avrebbedisatteso, senza un valido ragionamento logico-giuridico, lavalutazione tecnica in merito ai carichi permanenti, laddovel’elaborato peritale avrebbe evidenziato che, a fronte di unaprogettazione delle strutture da parte del Banda, con previsioni dicarichi permanenti dichiarati sulle tavole e recepiti dall’impresaesecutrice (che aveva controfirmato il progetto e fornito glielementi formanti i solai), non sarebbe seguita una idonearealizzazione delle finiture, con aggravio dei pesi permanenti.Circostanza, questa, che non avrebbe potuto essere imputata adNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026un errato comportamento dell’ingegner Banda, avendo lo stessochiaramente indicato nei propri elaborati i valori di progetto chedovevano essere osservati dall’impresa costruttrice e avendo,peraltro, l’indagine tecnica appurato che i vizi e difetti riscontratinon erano tali da compromettere la stabilità dell’edificio, nétantomeno da pregiudicare o menomare in modo rilevante ilnormale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dello stesso.12.1.– La censura è infondata.Infatti, il ricorrente incidentale non ha fornito alcunelemento da cui si possa desumere che la Corte d’appello abbiaomesso di rilevare l’asserito fatto decisivo, rappresentato dallapresenza del giunto tecnico relativo alle strutture portanti, benchéle indagini peritali, come richiamate dalla sentenza impugnata,avessero escluso che il diffuso quadro fessurativo delle paretiinterne incidesse sulla stabilità dell’edificio.Ora, i giunti tecnici nelle opere in cemento armato sonodiscontinuità strutturali progettate per permettere movimentidifferenziati, prevenendo crepe e fessurazioni da ritiro/dilatazionetermica.

Essi dividono le campiture, garantendo indipendenza eflessibilità alla struttura.Segnatamente i giunti di dilatazione assorbono le variazionivolumetriche dovute a escursioni termiche o ritiro delcalcestruzzo, indispensabili su grandi superfici.Sicché il giunto tecnico è progettato specificamente pergestire e limitare gli effetti negativi di movimenti, deformazioni e,in modo indiretto, alcuni tipi di sovraccarichi (come quelli termici,da assestamento) sulla struttura portante.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Pur non eliminando il sovraccarico stesso (cioè la forza pesoaggiuntiva), ne neutralizza gli effetti distruttivi, impedendo che lastruttura subisca danni a causa della mancanza di spazio permuoversi.A fronte di questo quadro descrittivo, la consulenza tecnicad’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (comerichiamata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]), a pag. 32, haaccertato che l’impresa costruttrice non aveva eseguito ledisposizioni operative contenute nel progetto dell’ingegner Bandaper la posa in opera dei giunti di contrazione, necessari perevitare le fessure da ritiro del calcestruzzo presenti nel pianointerrato, sicché la responsabilità del direttore dei lavori delleopere in cemento armato si traduce appunto nella omessavigilanza in ordine alla circostanza che l’impresa costruttriceavesse eseguito esattamente le prescrizioni indicate nel progetto.Ne discende, dunque, che non emerge alcun “dato”,testuale o extratestuale (recte ricavabile dal testo della sentenzao dagli atti processuali), da cui il fatto storico dedotto risultiesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).Né peraltro tale accadimento si presenta “decisivo” (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia).Vi è, infatti, uno specifico riferimento nella sentenzaimpugnata ai termini della responsabilità del direttore dei lavoridelle strutture in cemento armato, in ragione dei rilevatisovraccarichi (determinanti in sé), senza alcuna omissione delNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026fatto addotto (ossia indipendentemente dalla posa del giuntotecnico).Non è qui in discussione la circostanza che in sedeprogettuale fossero stati debitamente indicati i carichi compatibilicon la struttura portante, quanto il fatto che il direttore dei lavorirelativi alla struttura in c.a. non abbia controllato e segnalato, insede di esecuzione dell’opera, la sussistenza in concreto disovraccarichi non compatibili.13.– Il quarto motivo del ricorso incidentale riguarda, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c., per avere la Corte dimerito condannato il Banda al pagamento integrale delle spese dilite in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultima fosserisultata soccombente sulla domanda di risarcimento del dannoall’immagine e per danni ulteriori non riconosciuti, senza che fossestata disposta alcuna compensazione.Inoltre, eccepisce l’istante che erroneamente sarebbe statapronunciata la distrazione delle spese in favore del difensore dellaUnica [OSCURATO:SOCIETA], benché il soggetto giuridico coinvolto nellafattispecie “delegataria” fosse venuto a mancare, in ragione dellasua cancellazione dal registro delle imprese.Espone, in ultimo, il ricorrente incidentale che la distrazionedelle spese processuali, in favore del difensore, sarebbe statarichiesta nella sola “nota spese” processuale, così essendoirrituale e tardiva la richiesta avanzata, sulla quale la Corted’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi.13.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento delledoglianze articolate dal ricorrente principale, con la cassazioneNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026parziale della pronuncia impugnata, che determina la caducazionedel capo dipendente relativo alla regolamentazione delle spese dilite, in ragione dell’efficacia espansiva interna ex art. 336, primocomma, c.p.c.14.– Il quinto motivo del ricorso incidentale attiene, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., alla violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e all’omesso esame di unfatto controverso e discusso in appello relativamente allarilevanza degli artt. 22.9, 22.10, A1 e A2 della polizza perl’assicurazione professionale sottoscritta dal Banda con la Axa, peravere la Corte territoriale escluso che la copertura della polizzariguardasse anche i danni alle opere oggetto di progettazione,benché l’art.

A1 del contratto estendesse la copertura ai gravidifetti riscontrati nell’opera, in quanto avessero reso l’opera stessainidonea all’uso alla quale era destinata, sicché la coperturasarebbe spettata, poiché il consulente tecnico d’ufficio avrebbeespressamente qualificato i vizi e i difetti rilevati come gravi, aisensi dell’art. 1669 c.c., stimando in 122 giorni il temponecessario all’eliminazione di tali difetti.14.1.– Non vi è luogo a provvedere sul motivo, poiché, conl’allegato atto del 21 gennaio 2022, come sottoscritto da AndreaBanda e dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dai loro legali, il Bandaha rinunciato al ricorso verso la Axa, con riguardo a tale specificomotivo.In proposito, si evidenzia che la rinuncia al motivo di ricorsoin cassazione non comporta la disposizione del diritto in contesa,ma costituisce espressione di una valutazione tecnica concernentele più opportune modalità di esercizio della facoltàNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore.Pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento inordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggettodi rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025;Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021; Sez. 1, Sentenza n.22269 del 03/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 12638 del09/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006).RICORSO INCIDENTALE DELL’ACQUA15.– Passando ad esaminare il ricorso incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA]Acqua, quanto alla doglianza preliminare circa lasopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. incapo alla [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia al credito conseguentealla cancellazione della medesima società dal registro delleimprese intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado e noncomunicata alla Corte d’appello, con la correlata cessazione dellamateria del contendere, si ribadiscono le ragioni di infondatezzadella censura come già sviluppate con riferimento al primo motivoproposto da [OSCURATO:PERSONA].15.1.– Quindi, in relazione al primo motivo – con cui sicontesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio edel diritto inviolabile di difesa, nella parte in cui la sentenzad’appello ha rigettato l’eccezione relativa al divieto di introdurrenuovi temi di indagine per la prima volta in secondo grado,emendando l’originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c.proposta dalla committente verso l’appaltatore e verso gli altriconvenuti in una pluralità di azioni contrattuali verso l’appaltatoreex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso laNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026direzione dei lavori architettonica ex artt. 1218 e 2236 c.c., con laconseguente inammissibilità dei nuovi temi di indagine introdottiper la prima volta in appello –, si reiterano gli argomenti giàsviluppati con riferimento al secondo motivo del ricorso principale,ai fini di sostenere l’infondatezza della doglianza.15.2.– Quanto al secondo motivo – attraverso cui laricorrente incidentale addebita, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1667, 1669 e 2934 e ss. c.c., in ragione dell’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, quanto all’acquisita conoscenza deidifetti, ai fini dell’accoglimento delle sollevate eccezioni didecadenza e prescrizione dell’azione spiegata – si confermano leragioni di inammissibilità già sviluppate con riferimento al primomotivo del ricorso incidentale Banda.15.3.– Con riguardo al terzo motivo – mediante il quale sirileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsaapplicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoliomogenei contrattuali ovvero per (implicita) violazione degli artt.1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appelloha riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenutidirettori dei lavori progettisti incaricati dalla committenza, non piùnei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., maestendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi diesecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) exart. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo omesso il direttoredei lavori di vigilare sull’esecuzione dell’opera, nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 4 e/o 5, c.p.c., in relazioneall’omissione del fatto decisivo rappresentato dai report e dalleNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026intimazioni dei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua, di cui aidocumenti 15-33 Dell’Acqua e 14-32 Morandi, con violazionedell’art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica, nella parte in cui laCorte d’appello avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioniper le quali vi sarebbe stata un’unica “catena causale” dei vizi enon avrebbe minimamente esposto le ragioni di rigetto delledifese delle direzioni dei lavori appellate, in punto di necessità didistinzione tra vizi e difetti nonché di differenziazione diimputazione rispetto ai soggetti coinvolti – le doglianze sonofondate negli stessi termini in cui è stata ritenuta la fondatezzadel terzo e quarto motivo del ricorso principale.15.4.– In ordine al quarto motivo – con cui la ricorrenteincidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., inmateria di compensazione, e la violazione dell’art. 1297 c.c. o,comunque, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appelloha detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivonei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggiodi euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale delsolo architetto Morandi di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivoliquidato a favore di quest’ultimo – la censura è assorbitadall’accoglimento del precedente motivo.15.5.– Infine, con riferimento al quinto motivo – con ilquale la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e/o 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93, 99 e112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha disposto ladistrazione delle liquidate spese di lite di primo e secondo grado inNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026favore del difensore della [OSCURATO:PERSONA], senza che fossestata proposta alcuna istanza in tal senso – anche in questo casoil motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.RICORSO INCIDENTALE ZURICH16.– Resta da esaminare il ricorso incidentale spiegato dallaZurich [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanzagenerale per l’Italia, che si snoda in due motivi.16.1.– Con il primo motivo la Zurich deduce l’error inprocedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.,in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e al principiorelativo al divieto di modificazione della domanda nella fase diappello nonché in relazione alla motivazione meramenteapparente rispetto alla decisione di accogliere l’appello in base allanuova configurazione della responsabilità, rigettando le eccezionidi inammissibilità, per avere la Corte distrettuale erroneamenteaccolto il gravame in punto di ampliamento del danno risarcibile,della responsabilità e del relativo titolo, giustificandonel’ammissibilità sulla scorta di argomentazioni forzate e tralatizie,di carattere essenzialmente metagiuridico, stante l’introduzione diuna causa petendi radicalmente diversa da quella fatta valere nelgiudizio di primo grado e mutata in appello.Evidenzia la Zurich che l’azione intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale sarebbe stata una tipica azioneextracontrattuale per rovina o gravi difetti di immobile ex art.1669 c.c., esercitata in solido ex art. 2055 c.c. nei confrontidell’appaltatore e degli altri soggetti che, ciascuno per la suaopera, si erano trovati a partecipare causalmente all’insorgere diuna certa situazione dannosa, mentre, nell’atto di appello, laNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Unica [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe allegato, per la prima volta, lasussistenza di una responsabilità di natura contrattuale deidirettori dei lavori per omessa vigilanza all’espresso fine disuperare la delimitazione del risarcimento riconosciuto nell’ambitodel danno da rovina o gravi difetti di immobile, estendendolo cosìa tutte le voci di danno che erano state individuate dal consulentetecnico d’ufficio, che – seppure economicamente rilevanti – nonsarebbero rientrate nella figura di cui all’art. 1669 c.c., bensìsarebbero consistite in difformità costruttive suscettibili di normalirifacimenti o sostituzioni.Il motivo è infondato per quanto anzidetto esaminando ilsecondo motivo del ricorso principale, corrispondente al primomotivo del ricorso incidentale Dell’Acqua, di cui è stato ricalcato ilcontenuto.16.2.– Con il secondo motivo la Zurich denuncia l’error iniudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perviolazione degli artt. 1371 e 1362 e ss. c.c. nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nellamancata disamina della polizza Zurich depositata in atti, conparticolare riferimento al menzionato art. 2, di cui alla sezione A,pag. 6, e alla definizione contrattuale di rovina parziale e rovinatotale dell’opera, a pag. 4 del libretto di polizza progettisti,depositato in atti nel fascicolo di parte di primo grado, conviolazione del principio della domanda e della corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte delgravame riconosciuto l’indennità assicurativa, benché non sitrattasse di danni da rovina parziale o totale, siccome definitaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026dalla polizza, o – in subordine – mancato di contenere l’indennitànei limiti della rovina.La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo e terzomotivo del ricorso principale, poiché, in sede di rinvio, deveessere preliminarmente accertata la responsabilità del garantito inbase alle coordinate delineate.17.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il terzo e il quarto motivo del ricorsoprincipale Morandi devono essere accolti, nei sensi di cui inmotivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti eil quinto, il sesto e il settimo motivo sono assorbiti.Quanto al ricorso incidentale Banda, il primo, il secondo e ilterzo motivo sono disattesi, mentre il quarto motivo è assorbito eil quinto è rinunciato.Con riguardo al ricorso incidentale Dell’Acqua, va accolto ilterzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e ilsecondo sono rigettati e il quarto e il quinto sono assorbiti.In ordine al ricorso incidentale Zurich, il primo motivo varespinto mentre il secondo è assorbito.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, che decideràuniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte dei ricorrenti incidentali Banda e Zurich, di unNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quartomotivo del ricorso principale Morandi, rigetta il primo e il secondomotivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorsoincidentale Banda, dichiara assorbito il quarto motivo e rinunciatoil rimanente motivo;accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo delricorso incidentale Dell’Acqua, rigetta il primo e il secondo motivoe dichiara assorbiti i restanti motivi;rigetta il primo motivo del ricorso incidentale Zurich edichiara assorbito il rimanente motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali Banda e Zurich, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oni;- ricorrente principale -BANDA Andrea, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rocco PaoloPuce e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchéDELL’ACQUA Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossetti;Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ZURICH [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanzagenerale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro– tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nerli;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -RANDO Giorgio, quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione; ORVI Stefano; [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel suo legale rappresentante pro – tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro– tempore; ALBERIO [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaEdilcomo S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., fallita e cancellata dal registrodelle imprese; SAVINO Gianluca; Fallimento della EDILCOMOS.r.l., in persona del suo curatore pro – tempore;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2569/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, notificata a mezzoPEC il 7 settembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodei ricorsi; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale Morandi, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente incidentale Banda, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente della [OSCURATO:PERSONA], l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per lacontroricorrente e ricorrente incidentale Dell’Acqua e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Nerli per la controricorrente e ricorrente incidentaleZurich.1.– Esperito procedimento di accertamento preventivo antecausam, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – in qualità di committente –conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA].– in qualità di impresa costruttrice –, [OSCURATO:PERSONA] ePaola Dell’Acqua – in qualità di progettisti e direttori dei lavoriappaltati –, [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di responsabiledell’indagine geotecnica e direttore dei lavori in relazione alledemolizioni strutturali, alle sottomurazioni, ai cementi armati ealle strutture in genere – e [OSCURATO:PERSONA] – in qualità dicollaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato –,chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di gravi vizi edifetti dell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel MotelD120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla [OSCURATO:SOCIETA],giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso ilpagamento della somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltreIVA – quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso,difetti ai serramenti e dissesto della pavimentazione esterna –,fosse disposta la condanna, in via solidale ovvero secondo leNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026rispettive quote di responsabilità, dei convenuti al pagamentodella somma dovuta a titolo di risarcimento di tutti i dannipatrimoniali subiti.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva,in via preliminare, la decadenza e prescrizione della garanzia per ivizi e dell’azione di responsabilità per rovina e difetti di cosaimmobile, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesaavversaria nonché svolgendo domanda subordinata di manlevanei confronti degli altri convenuti e domanda riconvenzionale neiconfronti dell’attrice, avente ad oggetto il pagamento delle opereextra-contratto eseguite in suo favore.Si costituivano altresì separatamente [OSCURATO:PERSONA]Acqua, i quali, in via pregiudiziale, eccepivanol’improponibilità della domanda per l’esistenza nel contratto di unaclausola arbitrale nonché la sua inammissibilità per decorso deltermine ai fini dell’instaurazione del giudizio di merito, a seguitodell’esperito accertamento tecnico preventivo; contestavanoaltresì l’intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni propostee, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda avversaria, inquanto infondata, avendo gli stessi ricoperto l’incarico di direttoridei lavori con riferimento esclusivo alle opere architettoniche,opere che non presentavano alcun vizio o difetto; in viasubordinata, chiedevano accertarsi la quota di responsabilitàascrivibile a ciascuno, svolgendo domanda di rivalsa nell’ipotesi dicondanna solidale; proponevano, infine, domanda riconvenzionalenei confronti dell’attrice per il pagamento dei propri compensi,pari ad euro 3.300,00 ciascuno, oltre accessori.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì l’autorizzazione achiamare in causa la propria compagnia assicurativa ZurichInsurance, per essere da questa manlevato in ipotesi di suacondanna.Si costituiva inoltre [OSCURATO:PERSONA], il quale,preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata incausa della propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], peressere da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna, edeccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni proposte; nelmerito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.Si costituiva infine [OSCURATO:PERSONA], chiedendo preliminarmentel’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagniaassicurativa [OSCURATO:PERSONA], eccependo la decadenza eprescrizione delle azioni spiegate; nel merito, chiedeva il rigettodella domanda attorea e, in subordine, che la condanna fosselimitata alla quota di propria responsabilità e, nell’ipotesi dicondanna solidale dei convenuti, svolgeva domanda di rivalsa neiconfronti di questi ultimi.Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudiziosia l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando la domanda dimanleva, sia la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] LimitedCompany – Rappresentanza generale per l’Italia, la qualededuceva l’inoperatività, nella fattispecie, della polizza e l’assenzadi rovina totale o parziale delle opere, mentre restava contumacela [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Riassunto il giudizio dopo l’interruzione per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA].,la cui Curatela restava contumace nella fase successiva, eraNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026disposta l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio espletatanel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo edebitamente acquisita.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 654/2019,depositata il 23 aprile 2019: 1) dichiarava l’improcedibilità delladomanda svolta dall’attrice nei confronti del fallimento dellaEdilcomo S.r.l.; 2) accertava che il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaDell’Acqua, in solido, era pari ad euro 7.048,00, oltre IVA eaccessori; 3) accertava che il credito vantato da Andrea MariaMorandi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era pari ad euro3.300,00, oltre accessori; 4) accertava che il credito vantato daPaola Dell’Acqua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era pariad euro 3.300,00, oltre accessori; 5) dichiarava che il credito diparte attrice, pari ad euro 7.048,00, oltre IVA, era statoparzialmente estinto per compensazione con il credito di euro3.300,00, oltre accessori, vantato da [OSCURATO:PERSONA] e conil credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da PaolaDell’Acqua e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] ePaola Dell’Acqua, in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della differenza; 6) accertava la pariresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Acqua neirapporti interni e dichiarava ciascuno di essi tenuto a rifonderel’altro di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di propriaspettanza; 7) in accoglimento della domanda di manleva,dichiarava tenuta e condannava la [OSCURATO:PERSONA] LimitedCompany a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quanto daNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026quest’ultimo versato a parte attrice; 8) rigettava la domanda2.– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avversola pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto delladomanda risarcitoria verso [OSCURATO:PERSONA], quale progettista edirettore dei lavori delle opere in cemento armato, e [OSCURATO:PERSONA],quale collaudatore; 2) l’omessa considerazione dellaresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] e di PaolaDell’Acqua, quali progettisti e direttori generali dei lavori, ancheper l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contrattolibero-professionale, in ordine ai vizi che non avevanocompromesso il normale godimento del bene; 3) l’erroneadichiarazione dell’improcedibilità della domanda verso il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a fronte della possibilità diavvalersi della condanna solo in esito al ritorno in bonis dellasocietà fallita; 4) la spettanza del risarcimento dei danni anche inordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato del bene, aseguito del parziale distacco di alcune lastre delle facciate, nonchécon riferimento al danno all’immagine.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazioneAndrea Banda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acqua e StefanoOrvi, i quali instavano per il rigetto dell’appello principale propostoe spiegavano appello incidentale, attraverso cui chiedevano chefossero rivisti il disposto rigetto delle eccezioni di decadenza eprescrizione e l’estensione della proposta manleva verso lecompagnie assicurative.Si costituivano in appello anche le compagnie diassicurazione [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eGroupama [OSCURATO:SOCIETA]Rimaneva contumace il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimentodell’appello: - rideterminava in euro 401.402,00 il debito oggettodella statuizione di condanna del Tribunale, di cui rispondevanosolidalmente gli appellati [OSCURATO:PERSONA]Acqua, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltreaccessori calcolati facendo uso dei criteri adottati dal primogiudice; - riteneva i suddetti appellati coobbligati in pari quota diun terzo ciascuno nei rapporti interni, li dichiarava reciprocamentetenuti a rifondersi quanto versato in eccedenza rispetto alla quotadi un terzo per capitale, accessori e spese; - determinava in euro28.800,00 l’entità della manleva oggetto della statuizione dicondanna del Tribunale dovuta ad [OSCURATO:PERSONA] dallaZurich Insurance; - respingeva la domanda di manleva propostada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; -respingeva la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; - dichiarava assorbita la domanda dimanleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Groupama; -condannava [OSCURATO:PERSONA]Acqua, [OSCURATO:PERSONA] e AndreaBanda al pagamento delle spese processuali verso la [OSCURATO:SOCIETA].A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il rapportoinstaurato tra committente e direttore dei lavori doveva essereNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazioneintroduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo laUnica chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata,la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) deiprofessionisti convenuti; b) che il Tribunale aveva esaminato leposizioni dei direttori dei lavori, giungendo alla conclusione che glistessi non avevano assolto agli obblighi su di essi gravanti in forzadell’incarico professionale loro conferito, consistenti nella direzionee nell’alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numeronecessario, ad esclusivo giudizio del professionista, in tal modoevidentemente trattando la vicenda in termini di responsabilitàcontrattuale; c) che le obbligazioni qualificanti la carica didirettore dei lavori consistevano nella sorveglianza e nella fattivavigilanza; d) che, in tema di appalto, qualora il danno subito dalcommittente fosse stato conseguenza dei concorrentiinadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o delprogettista), entrambi rispondevano solidalmente dei danni,purché le azioni o le omissioni di ciascuno avessero concorso inmodo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stessecostituissero autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di normegiuridiche diverse; e) che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Acqua eAndrea [OSCURATO:PERSONA] era stata positivamente verificata dalconsulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzionedel “giunto architettonico”, che – data la sua evidenza – nonpoteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia perl’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza delfenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo; f) cheproprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale,Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art.1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati,quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi edifetti (stato fessurativo diffuso); g) che [OSCURATO:PERSONA], qualedirettore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato,era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai dueprecedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stessotrattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, chesulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37%al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelliprogettuali, assunti come base di calcolo; h) che non rilevava chene fossero derivate (o non) conseguenze idonee a comprometterela stabilità dell’edificio o a menomare in modo rilevante il suonormale godimento, poiché comunque tale sovraccaricoproduceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipofessurativo alle pareti interne; i) che anche nei confronti di AndreaBanda era ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto aidue architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla correttaesecuzione del progetto che lo stesso ingegnere Banda avevaredatto e soprattutto sulla corretta esecuzione della strutturaportante, onere di attenzione che non poteva ritenersi soddisfattosulla base della mera constatazione che gli altri direttori dei lavoripotessero accorgersi del problema, in quanto in possesso deiprogetti; l) che doveva essere confermato il rigetto delle eccezionidi decadenza e prescrizione, poiché il Tribunale avevacorrettamente applicato la regola secondo cui il dies a quo delladenuncia ex art. 1669 c.c. decorreva dall’avvenutoraggiungimento di un completo grado di conoscenza, non solo deiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026vizi e difetti, ma anche della loro derivazione causale, requisitotanto più necessario nei casi, come il presente, caratterizzati dauna certa complessità, che aveva reso necessario un tripliceintervento peritale; m) che la condizione di conoscenza si eraverificata alla data di redazione della consulenza tecnica di parte,ove si erano affrontati questi presupposti (nel luglio 2012), cuiseguivano il deposito del ricorso per A.T.P. (il 21 settembre2012), il deposito dell’elaborato, con corrispondente interruzionedel periodo prescrizionale (il 29 novembre 2013) e la citazioneintroduttiva del giudizio di merito (il 30 aprile 2014); n) che,d’altro canto, per i titoli di responsabilità estranei all’area diapplicazione dell’art. 1669 c.c., la garanzia per vizi e/o difformitàcostruttive, che il committente avesse fatto valere nei confrontidel professionista intellettuale incaricato della direzione dei lavoriaffidati all’impresa edile, era soggetta, ai sensi degli artt. 2230 e2946 c.c., all’ordinaria prescrizione decennale, periodo nondecorso all’epoca dell’inizio della lite.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto separatiricorsi per cassazione, rispettivamente affidati a sette e cinquemotivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito avverso entrambi i ricorsi, con separaticontroricorsi, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Hanno proposto controricorso, con ricorso incidentale, PaolaDell’Acqua e la [OSCURATO:PERSONA] –Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente articolati incinque e due motivi.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ha resistito, con separati controricorsi, ai ricorsi incidentaliproposti da [OSCURATO:PERSONA]Acqua e dalla [OSCURATO:PERSONA] PublicLimited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentaleproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] –Rappresentanza generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA].Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaUnica [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., DamianoAngelo Alberio, quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già SaldemaS.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese, GianlucaSavino, quale difensore distrattario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.nel giudizio di gravame, e il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbono essere proposte in via incidentale nello stessoprocesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’attocontenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità nonpuò considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante (come nella specie), inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispettodel termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dalcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (secondo laversione vigente ratione temporis), indipendentemente dai termini(l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez. L,Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del06/12/2005).Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati notificati il 4novembre 2021.Ancora in via di premessa, con riferimento all’istanza dirimessione in termini o di autorizzazione alla rinnovazione dellanotifica, come avanzata dalla controricorrente e ricorrenteincidentale [OSCURATO:PERSONA]Acqua in data 31 marzo 2026, in ordine aldeposito degli atti attestanti l’avvenuta notifica del ricorsoincidentale verso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], notifica regolarmenteperfezionatasi, si rileva che la prova dell’avvenuta notifica puòavvenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sino all’udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c., come accaduto nella specie, sicchéoccorre solo prendere atto di tale deposito (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025; Sez. 6-L, Ordinanza n. 19078del 18/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018;Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).2.– Quindi, deve essere affrontata l’eccezione sollevata dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’inammissibilità deiricorsi per violazione del principio di autosufficienza, poiché gliNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026stessi sarebbero composti da un elevato numero di motivipalesemente infondati, formulati senza il rispetto del dovere disinteticità e chiarezza, e riguardanti questioni giuridiche giàaffrontate dalla Corte d’appello di Milano.2.1.– L’eccezione è infondata.E tanto perché le argomentazioni esposte nei due attiintroduttivi del giudizio di legittimità non si risolvono in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa e nonpregiudicano l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenzagravata, così non risultando violati i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 4300 del 13/02/2023; Sez. U, Ordinanza n. 37552 del30/11/2021).RICORSO PRINCIPALE MORANDI3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c. della parte attrice per intervenuta rinuncia al credito,conseguente alla cancellazione della società attrice intervenuta insecondo grado e non dedotta dinanzi alla Corte d’appello, con laconseguente cessazione della materia del contendere.Osserva l’istante che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale partedel giudizio di appello in data 4 marzo 2020, giusta visuracamerale prodotta, avendo così privilegiato volontariamente larapida estinzione, senza attendere la conclusionedell’impugnazione, e tenendo quindi un comportamentoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026concludente di disinteresse e di abdicazione, evidentemente anchein ragione dell’esito piuttosto sfavorevole del primo grado.3.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anchequella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto ditrasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbiamanifestato in modo inequivoco, anche attraverso uncomportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbiadichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, nonrisultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica diper sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso,incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio – onei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società – l’onere di allegare e provare lasussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).Di tali contegni significativi dell’abdicazione al creditolitigioso, debitamente portati a conoscenza dei debitori, non vi ètraccia nello sviluppo della doglianza.Non basta fare riferimento – come allude il ricorrenteprincipale nella memoria illustrativa (rinunciando alla censuraverso l’ex socio costituito in sede di legittimità e reiterandolaverso l’ex socio rimasto intimato) – alla mancata dichiarazione inordine alla volontà di subentrare già nel giudizio di secondo gradoalla società estinta, diversamente dall’altro ex socio che avevaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026conferito procura notarile al difensore, e alla mancata costituzionedell’ex socio [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità,comportamenti neutri che in sé non sono espressivi delladesistenza dall’intento di far proprio il credito della società estinta,quale suo successore.4.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del dirittoinviolabile di difesa, per avere la Corte di merito rigettatol’eccezione relativa al divieto di introduzione di nuovi temi diindagine per la prima volta in sede di gravame, emendando lapropria originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. versol’appaltatore e verso gli altri convenuti in un concorso di azionicontrattuali verso l’assuntore ex art. 1667 c.c. e per responsabilitàprofessionale verso i direttori dei lavori architettonici ex artt. 1218e 2236 c.c., al fine di riformare il capo condannatorio risarcitoriosolidale di cui alla sentenza di prime cure dei due direttori deilavori architettonici, capo che era limitato ai soli accertati gravidifetti di costruzione ex art. 1669 c.c.Obietta l’istante che nessuna questione relativa allaresponsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera ex art. 1667c.c. e in ordine all’adempimento del contratto professionaleintercorso tra committente e direttori dei lavori sarebbe stata maiposta, anche sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, nelgiudizio di primo grado.4.1.– Il motivo è infondato.E questo perché, sin dall’origine del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società committente, ha richiesto ilNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026risarcimento dei danni, nei confronti della società appaltatrice edei direttori dei lavori, a titolo aquiliano o contrattuale, conriferimento a tutti i gravi vizi e difetti manifestatisi nell’edificio aduso alberghiero denominato “[OSCURATO:PERSONA] D120”, la cuirealizzazione era stata commissionata alla [OSCURATO:SOCIETA], giustacontratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso ilpagamento della somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltreIVA, quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso,difetti ai serramenti e dissesto della pavimentazione esterna.A fronte della limitazione del danno risarcibile nei confrontidei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua, in base alle statuizionidella pronuncia di primo grado, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] haspecificamente lamentato – da un lato – l’erroneo rigetto delladomanda risarcitoria verso [OSCURATO:PERSONA], quale progettista edirettore dei lavori delle opere in cemento armato, e versoStefano Orvi, quale collaudatore, e – dall’altro lato – l’omessaconsiderazione della responsabilità solidale di Andrea MariaMorandi e di [OSCURATO:PERSONA]Acqua, quali progettisti e direttori generalidei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascentidal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che nonavevano compromesso il normale godimento del bene.In ragione di tale puntuale censura, il rapporto instauratotra committente e direttore dei lavori è stato ricondotto ad uncontratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio inprimo grado accennava, avendo la Unica chiesto di accertarsi, invia solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattualee/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sicché il riconoscimento della tutela risarcitoria in ordine atutti i difetti contestati, anche in ragione del rapporto contrattualeinstauratosi con i direttori dei lavori, non ha violato né il principiodella domanda, né il principio devolutivo in sede di gravame.Si rileva, in proposito, che il giudice può qualificare ladomanda proposta ricollegandola all’art. 1669 c.c., invece checonsiderarla quale richiesta di garanzia per le difformità e i vizidell’opera ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento sianodedotti difetti della costruzione così gravi da incidere suglielementi essenziali dell’opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7537 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995;Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 24/08/1994; Sez. 1, Sentenza n.2429 del 28/09/1973).Sicché la potestà di qualificazione della cornice entro cui sicollocava la pretesa azionata, sulla scorta dei fatti addotti,ricadeva sul giudicante, secondo il brocardo jura novit curia.Ed invero, non ricorre una differenza qualitativa tra ledifformità e i vizi di cui all’art. 1667 c.c. e i “gravi difetti” di cuiall’art. 1669 c.c., bensì quantitativa (attinente appunto al profilodella gravità, con specifico riferimento alla particolare categoria dibeni interessati dalla tutela speciale: edifici e altre cose immobilidestinate, per loro natura, a lunga durata).Non sussiste, dunque, un’incompatibilità ontologica tra talidue precetti, potendo il committente di un immobile che presenta“gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno –quale unico rimedio contemplato dall’art. 1669 c.c. –, anche quelliprevisti dall’art. 1668 c.c. – eliminazione dei vizi, riduzione delprezzo e risoluzione del contratto –, con riguardo ai vizi di cuiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026all’art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilitadal secondo comma di quest’ultimo articolo, dovendosi ritenereche, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilitàrispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l’art. 1669regola una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l’art.1667 attiene ad un’ipotesi di responsabilità speciale contrattuale),le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) comesottospecie dell’altra (l’art. 1667), perché i “gravi difetti”dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima,sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implicanecessariamente la sussistenza di quelli della seconda (non vale,per contro, l’equazione inversa), continuando ad applicarsi lanorma generale anche in presenza dei presupposti di operativitàdi quella speciale, così da determinare una concorrenza delle duegaranzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento dellatutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 19251 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n.12814 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del25/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 815 del 19/01/2016; Sez. 2,Sentenza n. 3702 del 15/02/2011).Nella fattispecie, la committente ha espressamente invocatola tutela riparatoria in ordine a tutti i difetti dell’edificio realizzato,non solo nella prospettiva della riconduzione alla categoriagiuridica di cui all’art. 1669 c.c., sicché il riconoscimento delrisarcimento anche con riguardo ai vizi che non hanno implicato ilpregiudizio al godimento della struttura (vedi il richiamo al quadrofessurativo diffuso delle pareti interne) non ha esondato dai limitidella domanda.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Orbene, in materia di appalto avente ad oggetto lacostruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loronatura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetticostruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., checomporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore,ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema digaranzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compitipropri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e lavalutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice dimerito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sonosufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sullecaratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsialla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovveroalla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali estrutturali dell’immobile, bensì accertare anche se, pur afferendoad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da inciderenegativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo,sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 1252 del 18/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5648 del04/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21078 del 04/07/2022; Sez. 2,Ordinanza n. 10255 del 30/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24931del 15/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26529 del 20/11/2020;Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n.22093 del 04/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8577 del26/04/2005).Né con riferimento ai vizi acclarati, sebbene non tuttitalmente gravi da dar luogo alla responsabilità aquiliana ex art.1669 c.c. per il pregiudizio arrecato al godimento (limitato alleNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026infiltrazioni d’acqua) – Cass. Sez. U, Sentenza n. 7756 del27/03/2017 –, era precluso che fosse accertata una concorrenteresponsabilità contrattuale del prestatore d’opera (nella fattispeciedei direttori dei lavori) per omessa vigilanza, conformemente altenore della pretesa sin dall’inizio azionata dalla committenza.Sul punto, si rammenta che il committente non ha agito conle azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi o dirisoluzione dell’appalto, sottese alla garanzia speciale per i vizi(azioni che, per definizione, non possono che essere indirizzateverso l’assuntore), ma si è limitato ad invocare il risarcimento deidanni, anch’esso regolato dall’art. 1668 c.c. in tema di garanziaper i vizi, estendendo la pretesa anche verso i direttori dei lavori,in ragione della loro prospettata responsabilità professionale,collegata al mancato controllo dell’opera dell’appaltatore,funzionale alla prevenzione dei vizi medesimi, alla stregua degliobblighi su questi incombenti in forza del contratto d’operaprofessionale concluso con gli stessi.Di talché la tutela apprestata al committente dall’art. 1668c.c. si inquadra nella normale responsabilità contrattuale perinadempimento, cosicché l’ordinante può sempre chiedere ilrisarcimento dei danni, in via sostitutiva dell’eliminazione delledifformità e vizi dell’opera, nella misura corrispondente alla spesanecessaria a riparare i vizi, senza alcuna necessità del previoesperimento dell’azione di condanna in forma specifica (Cass. Sez.2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21269del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 19/04/2006; Sez.2, Sentenza n. 23461 del 16/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11602del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 18/02/2000).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ne discende che la domanda risarcitoria può essereproposta in alternativa rispetto alle azioni di riduzione del prezzo,di eliminazione dei vizi e di risoluzione dell’appalto (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 27359 del 24/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5632 del18/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1416 del 10/02/1987; Sez. 2,Sentenza n. 5245 del 30/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3315 del20/05/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974).E ove alla causazione dei vizi abbia concorso la condottaomissiva dei direttori dei lavori deputati al controllo dellaprogressione dell’opera, anche quest’ultimi possono esserechiamati a rispondere del danno dedotto per il titolo professionaleche li lega all’ordinante.5.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei dimatrice contrattuale, ovvero la (implicita) violazione degli artt.1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., per avere la Corte territorialeriformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenutidirettori dei lavori progettisti, come incaricati dalla committenza,non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi diesecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) exart. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo il direttore dei lavori(necessariamente) omesso di vigilare sull’esecuzione dell’opera.Evidenzia l’istante che la pronuncia impugnata si sarebbelimitata a dedurre apoditticamente la responsabilità omissiva deidirettori dei lavori dalla mera accertata presenza dei difettidell’opera eseguita dall’appaltatore, che i medesimi avrebberoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026avuto l’onere di impedire, sulla scorta del criterio di “casualitàomissiva”, ai fini di fondare la solidarietà e ancora prima laresponsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., senza effettuarealcun accertamento in fatto e rigorosamente motivato circa la“catena causale” che avrebbe dovuto intercorrere tra i diversiinadempimenti contrattuali per giustificarne la responsabilità “peril tutto”, stante che, in primo grado, la responsabilità era stataritenuta nei limiti della somma di euro 7.000,00 mentre, insecondo grado, era stata estesa ad oltre euro 400.000,00.Aggiunge il ricorrente principale che l’accertamentodell’obbligo di vigilare sull’attività dell’appaltatore per prevenire ivizi avrebbe presupposto il vaglio, in concreto, delle allegazionidifensive e dei documenti prodotti dai direttori dei lavori [OSCURATO:PERSONA]Acqua, che erano tesi, invece, a dimostrare che questiavevano adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e direzione,avendo, dunque, la Corte d’appello omesso di constatare che ildirettore dei lavori aveva segnalato e intimato, a più riprese,l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutricenon aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevatoanche in sede di appello a pag. 12 della comparsa di costituzionedel Morandi.In detta comparsa si rimarcava: A) che il giuntoarchitettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementiarchitettonici; B) che era stato adottato un ordine di servizio, acura del Morandi, datato 12 dicembre 2007, verso la [OSCURATO:SOCIETA] e lacommittente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito allacontestazione della mancanza di giunto; C) che era stata inviatauna diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20266.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame difatto decisivo, rappresentato dai report e dalle intimazioni deldirettore dei lavori Morandi, di cui ai documenti 14-32, e, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132c.p.c., in ordine alla motivazione apodittica, per avere la Cortedistrettuale totalmente mancato di motivare le ragioni per le qualivi sarebbe stata un’unica catena causale dei vizi e senzaminimamente esporre le ragioni del rigetto delle difese di parteappellata, di cui al punto 6.1 della comparsa in appello, in ordinealla necessaria distinzione tra vizi e difetti, con la relativadifferenziazione di imputazione (questione sulla responsabilità deldirettore dei lavori ex art. 1218 c.c., in concorso con laresponsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c., posta per laprima volta in appello e tale da escludere l’integrazione di una“doppia conforme”).Deduce l’istante che, in ordine alla mancanza del giuntoarchitettonico, tale componente era prevista nel progettoarchitettonico del Morandi e l’omissione del giunto era statasegnalata dal direttore dei lavori Morandi e portata a conoscenzadel committente, dettando di inserirlo e sistemarlo, comecomprovato dai documenti 24, 16 e 18 del fascicolo Morandi.Sicché, ai fini di valutare la violazione dell’obbligo divigilanza sull’attività dell’appaltatore, per prevenire l’integrazionedei vizi, avrebbe dovuto essere appurata la responsabilità peromissione ex art. 1218 c.c. attraverso il vaglio in concreto delleallegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori deiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026lavori Morandi e Dell’Acqua, tesi a dimostrare l’adempimento alproprio obbligo di vigilanza e direzione.Dai documenti prodotti e individuati sarebbe, infatti, emersoche i direttori dei lavori avevano segnalato e intimato, a piùriprese, l’inserimento del giunto architettonico, cui non seguival’ottemperanza dell’appaltatrice, nonostante l’ordine di servizio del12 dicembre 2007, inviato anche alla committenza, con la diffidaad intervenire per risolvere il problema.Aspetti, questi, decisivi e controversi che sarebbero statitotalmente omessi dalla Corte d’appello, sostenendo che l’esamedei documenti non fosse necessario, in quanto la responsabilitàomissiva dei direttori dei lavori si sarebbe ricavata direttamentedalla verificazione dei vizi, perciò non impediti dalla direzione deilavori.6.1.– I due motivi – che, in quanto parzialmente connessisul piano logico e giuridico, possono essere scrutinaticongiuntamente – sono fondati nei termini che seguono.6.1.1.– È anzitutto legittima la disposta condanna solidalein forza di titoli eterogenei.Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore edel direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolodella solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055,primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimentiabbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dalcommittente (recte il medesimo evento dannoso), seppure inragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimodanno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbianoconcorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche inNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026violazione di norme giuridiche diverse, dovendo, in tal caso, ilgiudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettivequote di responsabilità solo a fronte di specifica domandaformulata in tal senso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18405 del07/07/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024; Sez. 3,Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez.2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2,Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2,Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985).Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estendeall’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere atitolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n.18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez.2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 15661 del 05/06/2023; Sez.1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 8996del 21/03/2022).Nel caso di specie è stato appunto fatto valere il rapportod’opera professionale tra l’appaltante e i direttori dei lavori, comeprontamente dedotto dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizioe come sostenuto dalla sentenza di merito impugnata.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavoririentrano l’accertamento della conformità sia della progressivarealizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutiveal capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tuttigli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre inresponsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire leopportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanzada parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3,Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 39448del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913del 07/02/2020; Sez.2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 15124del 28/11/2001).In siffatta prospettiva la responsabilità dell’appaltatore e delprogettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivanoda due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto diappalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Soltanto inparte coincide il contenuto delle sanzioni che a quellaresponsabilità fanno capo, perché al progettista-direttore ilcommittente può richiedere il rimborso del danno edeventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatorepuò chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione delprezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che inquesta ipotesi il risarcimento assume un valore soltantointegrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2887 del06/09/1968).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Senonché, avendo il committente agito contro i direttori deilavori per far valere le loro inadempienze, correttamente l’azione,con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilitàconcorrente dei direttori dei lavori per inadempienza ai loro doveridi vigilanza nell’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte (inordine alla possibilità dell’addebito ai singoli soggetti evocati deifatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. U, Sentenza n.13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è statareputata inerente alla prestazione d’opera professionale deidirettori dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza eprescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabilitiper far valere la responsabilità dell’appaltatore (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez.3, Ordinanza n. 27605 del 29/10/2019).Da ciò discende che l’ipotesi di responsabilità regolatadall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, aventenatura extracontrattuale, presuppone che il committente abbiaevocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbiacostruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tuttiquei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nellarealizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpaprofessionale (segnatamente il progettista e/o il direttore deilavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituitodall’insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n.17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del15/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nondimeno, tali concorrenti rispondono a titolo diresponsabilità professionale.E così accade anche allorché la responsabilità professionaledel direttore dei lavori (o del progettista) sia fatta valere in ordinealla mancata prevenzione di vizi che non ricadono nei gravi difettidi cui all’art. 1669 c.c. Anche in questo caso è ben configurabileuna responsabilità concorrente del direttore dei lavori (o delprogettista) che non abbia vigilato e segnalato i predetti vizi(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3,Sentenza n. 488 del 28/01/1985; Sez. 2, Sentenza n. 5342 del15/10/1982; Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 08/07/1980; Sez. 1,Sentenza n. 1 del 05/01/1976).6.1.2.– Il mezzo di critica è invece fondato, nella parte incui è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, che avrebbepotuto escludere la responsabilità dei direttori dei lavori Morandi eDell’Acqua, in ordine alla mancata vigilanza volta a prevenirel’integrazione dei vizi (e ciò con precipuo riguardo alla mancatainstallazione del giunto architettonico, come da documenti nn. 24,16 e 18).La verificazione dei vizi non è, infatti, imputabile ai direttoridei lavori ove questi abbiano segnalato prontamente, in corsod’opera, le deficienze in cui sia incorso l’assuntore, diffidandolo arimediare al difetto e inoltrando il relativo rilievo anche alcommittente, sebbene l’appaltatore non vi abbia fatto seguito.Orbene, la Corte d’appello si è limitata a declarare laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Acqua e [OSCURATO:PERSONA], comepositivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficiorelativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”,Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alladirezione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, siaper la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza,tipici del ruolo.Ad avviso della Corte di secondo grado, proprio questicompiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, radicavano laresponsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., maanche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, qualiprestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti(stato fessurativo diffuso).Senonché la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare chei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua avevano segnalato eintimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, chel’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, comeeccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 dellacomparsa di costituzione del Morandi, in cui si affermava: A) chetale giunto architettonico era presente nelle tavole progettualidegli elementi architettonici; B) che era stato adottato un ordinedi servizio, a cura del Morandi, datato 12 dicembre 2007, verso laSaldema e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e inmerito alla contestazione della mancanza di giunto; C) che erastata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzionedel problema.Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà valutare tali fatti,come emergenti dai documenti evocati (non esaminati dallasentenza impugnata), ai fini di verificare se le iniziative assunteescludano la responsabilità dei direttori dei lavori Morandi eDell’Acqua per mancata vigilanza.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20266.1.3.– Ed invero, quanto alla responsabilità solidale –unitamente all’appaltatore – del direttore dei lavori, questi ètenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità siverifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi,addebito mosso nella fattispecie ai direttori dei lavori.In proposito, il direttore dei lavori nominato dalcommittente, quale suo rappresentante, deve avere lecompetenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delleopere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenutoaltrimenti ad astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sindall’origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n.18929 del 10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015).I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi,essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, chel’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ildirettore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnicadella sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita inmaniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, alcapitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimentila sua corresponsabilità con l’appaltatore, salvo che i difettidell’opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbiaavuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2,Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna dellefasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che questeultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo,dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere dicontrollo e sorveglianza durante tutto il corso delle operemedesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazionedei lavori.In questa dimensione, alla stregua della particolare periziaesigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenzarichiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendonecessario che il direttore dei lavori si attenga a standardparticolarmente elevati per impedire l’insorgere della suaresponsabilità, sebbene il direttore dei lavori, per conto delcommittente, presti un’opera professionale in esecuzione diun’obbligazione di mezzi e non di risultato.Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività insituazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche,con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorseintellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera incorso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente siaspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essereponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza,ma alla luce della diligentia quam in concreto.Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni deldirettore dei lavori l’accertamento della conformità sia dellaprogressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalitàdell’esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica,nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecniciNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026(pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazionedell’opera senza difetti costruttivi.Ne consegue che non si sottrae a responsabilità ilprofessionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportunedisposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza daparte dell’appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e diriferirne appunto al committente prima che le difformità si sianodefinitivamente cristallizzate.In specie, alla luce della cornice giuridica innanzi delineata,occorre appurare se i menzionati direttori dei lavori abbianoriscontrato e segnalato tempestivamente la carenza del giuntoarchitettonico ai fini di prevenire il quadro di diffuso statofessurativo delle pareti interne, rispetto al progetto redatto daglistessi direttori dei lavori.E questo perché solo una volta che i vizi si siano verificati,senza alcuna segnalazione causalmente idonea a prevenirli, ildirettore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n.23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).Ne deriva che l’attività del direttore dei lavori, per conto delcommittente, si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che,pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantierenel compimento di operazioni di natura elementare, comporta ilcontrollo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e ilconseguente obbligo del professionista di verificare, attraversoperiodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnicidell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, seNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza deimateriali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del10/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2,Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2,Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez.2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985).Sorveglianza che deve essere acclarata con precipuoriferimento ai documenti indicati, nella prospettiva dellasegnalazione della installazione del giunto architettonico, cui nonabbia colpevolmente fatto seguito l’appaltatore.7.– Con il quinto motivo il ricorrente principale si duole, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della falsaapplicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia dicompensazione, e della violazione dell’art. 1297 c.c. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazionedell’art. 112 c.p.c. per il rilievo officioso dell’eccezione ex art.1302 c.c., per avere la Corte del gravame detratto incompensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti diciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio: euro404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del soloarchitetto Morandi di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivoliquidato a favore di quest’ultimo, sebbene nessuno degli altricondebitori avesse eccepito la compensazione ex art. 1302 c.c.,mentre il Morandi aveva richiesto la c.d. compensazione impropriatra il proprio credito e l’eventuale controcredito risarcitorio neisuoi confronti.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/20268.– Con il sesto motivo il ricorrente principale adduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degliartt. 99 e 106, seconda parte, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055,secondo comma, c.c. e la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1917c.c., per avere la Corte ambrosiana confinato l’accoglimento delladomanda di garanzia del Morandi verso la propria assicurazioneZurich Insurance nei limiti dell’accertata responsabilità nellacausazione dell’evento lesivo in capo al committente, pari al 10%,contro il 90% dell’appaltatore risultante dalla consulenza tecnicad’ufficio integrativa dell’accertamento tecnico preventivo,nonostante la Corte d’appello – a differenza del Tribunale –avesse accertato che l’intero danno fosse direttamentericonducibile all’omissione di vigilanza dei direttori dei lavori, pertale ragione condannandoli al pagamento dell’intero.9.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93 e 99c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la distrazione dellespese di lite liquidate in favore del difensore della parte vincitrice,senza che fosse stata effettuata alcuna istanza di distrazione acura del medesimo.9.1.– I motivi che precedono sono assorbitidall’accoglimento dei pregressi motivi, che attengono, a monte,alla verifica di una responsabilità dei direttori dei lavori peromessa vigilanza.RICORSO INCIDENTALE BANDA10.– Passando alla disamina del ricorso incidentale spiegatoda [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo tale ricorrente rileva, aiNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. nonché degliartt. 2934 e ss. c.c. in tema di prescrizione, congiuntamenteall’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Cortedi seconde cure erroneamente respinto le eccezioni di decadenzae prescrizione delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],stante che sarebbe stato irragionevole ritenere che lacommittente non avesse avuto contezza della presenza di presuntivizi e difetti nel suo albergo per molti anni, fino al deposito dellarelazione peritale del 29 novembre 2013, benché, per stessaammissione di Unica, l’albergo fosse stato sempre aperto edoperativo.E ciò anche con riferimento alle difformità e vizi dell’operanon rientranti nei difetti di cui all’art. 1669 c.c., bensì nellaprevisione di cui all’art. 1667 c.c.10.1.– Il motivo è inammissibile.La censura si traduce, in realtà, in una richiesta dirivalutazione del momento in cui la committente ha avutoeffettiva conoscenza dei vizi e difetti, aspetto, questo, nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto logicamente edebitamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del16/06/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; Sez. 2,Sentenza n. 13969 del 13/12/1999).Ed invero, la sentenza impugnata, ai fini di individuare ildies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi (siaai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., sia ai sensi dell’art.1669, primo comma, ultima parte, c.c.), si è attenuta al principioa mente del quale, qualora l’opera appaltata sia affetta da viziNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verificaesteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizionedell’azione di garanzia disciplinata dall’art. 1667 c.c. decorronodalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene), daricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabilegrado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, maanche alla sua riconducibilità a difetti dell’opera (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 24002 del 27/08/2025).Con riferimento all’art. 1669 c.c., si riferiscono alla sicuraconoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché il dies a quo puòessere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che sirendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire ilcorretto collegamento causale, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20678del 22/07/2025; Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025; Sez.2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008.Non bastava dunque, ai fini della decorrenza del termine,che la committente avesse preso contezza (o fosse in grado diprendere contezza) delle infiltrazioni d’acqua e del diffuso quadrofessurativo delle pareti interne, in mancanza della conoscenzadelle relative cause.professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanzasoggiace ai termini di decadenza e prescrizione previsti per ilcontratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere laresponsabilità dell’artefice dell’opera.11.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale assume,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/oNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026falsa applicazione degli artt. 1176, 1227, 1292 e ss., 1314 e ss.,1655, 2055, 2056 e 2230 c.c. nonché della legge n. 1086/1971,del d.P.R. n. 425/1994, del d.P.R. n. 380/2001 e della deliberaregionale Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2004, normativa cheregola il “settore strutturale”, per avere la Corte d’appelloerroneamente attribuito la responsabilità dei vizi, difetti e dannisubiti dall’albergo anche all’ingegner Banda, oltre che agliarchitetti Morandi e Dell’Acqua, in via solidale e per uguale quotatra loro, invece che in via esclusiva ai due direttori dei lavoriarchitettonici Morandi e Dell’Acqua nonché al principaleresponsabile degli stessi, ossia al costruttore successivamentefallito, in dissonanza dalle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio espletata, che aveva ripartito la responsabilità nellapercentuale del 90% a carico dell’impresa costruttrice e nellapercentuale del 10% in capo agli architetti Morandi e Dell’Acqua,per la quota di un mezzo ciascuno, escludendo alcunaresponsabilità dell’ingegner Banda.Opina l’istante che, invece, la sentenza impugnata avrebberitenuto la responsabilità del Banda nella misura del 33,33%,errando in merito all’applicazione dei concetti di alta sorveglianzae fattiva vigilanza in capo al direttore dei lavori delle sole strutturein cemento armato e senza esplicitare alcun richiamo all’articolatanormativa che regola il “settore strutturale”, atteso che i vizi edifetti riconosciuti dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbero statiriferibili tutti ad opere architettoniche in alcun modo collegabilialle strutture portanti ed al potere direttivo e/o di sorveglianza deldirettore dei lavori in cemento armato.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sicché sarebbe stata riconosciuta, a carico del Banda, unacorresponsabilità oggettiva per analogia, senza che, in concreto,fosse stata accertata o evidenziata alcuna omissione a suo carico,stante che, dopo la conclusione delle opere di cui alle strutture incemento armato, sarebbe cessata l’attività richiesta all’ingegnerBanda e, per l’effetto, sarebbe venuta meno ogni suaresponsabilità e/o vigilanza del cantiere e dei successivi ingentilavori ancora necessari per terminare l’opera.Quanto alla statuita solidarietà passiva in quote uguali deitre soccombenti, la Corte milanese non avrebbe fornito alcunavalida motivazione giuridica, non considerando che gli elementiacquisiti in sede di indagine peritale sarebbero stati certamenteidonei, in quanto documentali e ben supportati, a vincere lapresunzione di cui alle norme dedicate alla solidarietà, con laconseguenza che la complessiva obbligazione avrebbe dovutocertamente considerarsi divisibile e dunque parziaria.11.1.– La doglianza è infondata.Al riguardo, la sentenza impugnata ha sostenuto cheAndrea Banda, quale direttore dei lavori relativamente alle operein cemento armato, era incorso nello stesso genere diinadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori esoggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alleoperazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichireali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano,rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo.Rispetto a detta verifica, secondo la pronuncia d’appello,non rilevava che ne fossero derivate conseguenze idonee acompromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modoNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026rilevante il suo normale godimento, poiché comunque talesovraccarico produceva certamente almeno una parte dei notidanni di tipo fessurativo alle pareti interne.Sicché anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai duearchitetti, consistito nella omessa vigilanza sulla correttaesecuzione del progetto che lo stesso ingegnere Banda avevaredatto e soprattutto sulla corretta esecuzione della strutturaportante, onere di attenzione che non avrebbe potuto ritenersisoddisfatto sulla base della mera constatazione che gli altridirettori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto inpossesso dei progetti.Pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori per leopere in cemento armato è stata ravvisata proprio alla streguadella non compatibilità della struttura portante con i carichi reali,di cui tale direttore (che era anche progettista della strutturaportante) avrebbe dovuto prendere contezza durante l’esecuzionedei lavori sino al termine dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n.3150 del 25/03/1998).Il direttore dei lavori della struttura in cemento armatodeve, infatti, vigilare affinché le strutture in c.a. non venganogravate da carichi non previsti dal progetto, ordinando lasospensione dei lavori in caso di pericolo, con la conseguenza chericorre la sua responsabilità solidale in caso di sovraccarichi cheportano a fessurazioni o cedimenti, poiché questi avrebbe dovutoaccorgersi dell’errore ed evitarlo, impartendo direttive oimponendo il fermo delle lavorazioni irregolari.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Banda non avrebbe potuto, dunque, ritenersi esentato daresponsabilità per il solo fatto che, al tempo dell’esecuzione dellastruttura portante, nessuna irregolarità si fosse determinata,poiché avrebbe dovuto vigilare anche sullo svolgimento dellecarichi con la struttura.Il direttore dei lavori si sarebbe liberato da responsabilitàsolo dimostrando di aver segnalato tempestivamente alcommittente e agli organi competenti le violazioni compiutedall’impresa esecutrice, con precipuo riferimento ai sovraccarichistrutturali non previsti o eccessivi posti in essere durante lacostruzione.Con la conseguenza che, attraverso la sua condottaomissiva, ha concorso alla causazione dell’evento dannosolamentato.12.– Il terzo motivo del ricorso incidentale concerne, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art.195 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere laCorte di seconde cure mancato di considerare la documentata enon contestata presenza del giunto strutturale di competenzadell’ingegner Banda, in relazione all’assenza o agli errori relativi algiunto architettonico, di competenza degli architetti Morandi eDell’Acqua, tralasciando di disporre la rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio.Afferma l’istante che il Collegio giudicante avrebbecompletamente ignorato una circostanza documentale discussa incorso di causa, che avrebbe rappresentato un fatto decisivo dellaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026controversia, cioè la documentata presenza del giunto strutturalenell’albergo edificato, la cui verifica della realizzazione era dicompetenza dell’ingegner Banda, circostanza che sarebbe valsaad escludere, in toto, qualunque responsabilità addebitata e/oaddebitabile al direttore dei lavori delle opere in cemento armato.Ad avviso del ricorrente incidentale, l’elaborato tecnicoavrebbe espressamente e in via documentale, senza ombra didubbio, escluso che l’immobile avesse problemi di stabilità dovutial presunto cedimento del terreno ovvero a presuntiinadempimenti dell’ingegner Banda, stante che nessuna delleopere di ripristino indicate dal consulente d’ufficio sarebbe statarelativa ad opere di ripristino o rinforzo delle strutture esistenti, aconferma della circostanza che la struttura fosse adeguata allafunzione per la quale era stata progettata, mentre l’assenza di uncorrispondente giunto architettonico su pareti e pavimenti nonsarebbe ricaduta nella competenza e nella conseguenteresponsabilità del direttore dei lavori delle opere in cementoarmato.Ancora, secondo l’istante, la Corte ambrosiana avrebbedisatteso, senza un valido ragionamento logico-giuridico, lavalutazione tecnica in merito ai carichi permanenti, laddovel’elaborato peritale avrebbe evidenziato che, a fronte di unaprogettazione delle strutture da parte del Banda, con previsioni dicarichi permanenti dichiarati sulle tavole e recepiti dall’impresaesecutrice (che aveva controfirmato il progetto e fornito glielementi formanti i solai), non sarebbe seguita una idonearealizzazione delle finiture, con aggravio dei pesi permanenti.Circostanza, questa, che non avrebbe potuto essere imputata adNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026un errato comportamento dell’ingegner Banda, avendo lo stessochiaramente indicato nei propri elaborati i valori di progetto chedovevano essere osservati dall’impresa costruttrice e avendo,peraltro, l’indagine tecnica appurato che i vizi e difetti riscontratinon erano tali da compromettere la stabilità dell’edificio, nétantomeno da pregiudicare o menomare in modo rilevante ilnormale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dello stesso.12.1.– La censura è infondata.Infatti, il ricorrente incidentale non ha fornito alcunelemento da cui si possa desumere che la Corte d’appello abbiaomesso di rilevare l’asserito fatto decisivo, rappresentato dallapresenza del giunto tecnico relativo alle strutture portanti, benchéle indagini peritali, come richiamate dalla sentenza impugnata,avessero escluso che il diffuso quadro fessurativo delle paretiinterne incidesse sulla stabilità dell’edificio.Ora, i giunti tecnici nelle opere in cemento armato sonodiscontinuità strutturali progettate per permettere movimentidifferenziati, prevenendo crepe e fessurazioni da ritiro/dilatazionetermica. Essi dividono le campiture, garantendo indipendenza eflessibilità alla struttura.Segnatamente i giunti di dilatazione assorbono le variazionivolumetriche dovute a escursioni termiche o ritiro delcalcestruzzo, indispensabili su grandi superfici.Sicché il giunto tecnico è progettato specificamente pergestire e limitare gli effetti negativi di movimenti, deformazioni e,in modo indiretto, alcuni tipi di sovraccarichi (come quelli termici,da assestamento) sulla struttura portante.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Pur non eliminando il sovraccarico stesso (cioè la forza pesoaggiuntiva), ne neutralizza gli effetti distruttivi, impedendo che lastruttura subisca danni a causa della mancanza di spazio permuoversi.A fronte di questo quadro descrittivo, la consulenza tecnicad’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (comerichiamata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]), a pag. 32, haaccertato che l’impresa costruttrice non aveva eseguito ledisposizioni operative contenute nel progetto dell’ingegner Bandaper la posa in opera dei giunti di contrazione, necessari perevitare le fessure da ritiro del calcestruzzo presenti nel pianointerrato, sicché la responsabilità del direttore dei lavori delleopere in cemento armato si traduce appunto nella omessavigilanza in ordine alla circostanza che l’impresa costruttriceavesse eseguito esattamente le prescrizioni indicate nel progetto.Ne discende, dunque, che non emerge alcun “dato”,testuale o extratestuale (recte ricavabile dal testo della sentenzao dagli atti processuali), da cui il fatto storico dedotto risultiesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).Né peraltro tale accadimento si presenta “decisivo” (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia).Vi è, infatti, uno specifico riferimento nella sentenzaimpugnata ai termini della responsabilità del direttore dei lavoridelle strutture in cemento armato, in ragione dei rilevatisovraccarichi (determinanti in sé), senza alcuna omissione delNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026fatto addotto (ossia indipendentemente dalla posa del giuntotecnico).Non è qui in discussione la circostanza che in sedeprogettuale fossero stati debitamente indicati i carichi compatibilicon la struttura portante, quanto il fatto che il direttore dei lavorirelativi alla struttura in c.a. non abbia controllato e segnalato, insede di esecuzione dell’opera, la sussistenza in concreto disovraccarichi non compatibili.13.– Il quarto motivo del ricorso incidentale riguarda, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c., per avere la Corte dimerito condannato il Banda al pagamento integrale delle spese dilite in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultima fosserisultata soccombente sulla domanda di risarcimento del dannoall’immagine e per danni ulteriori non riconosciuti, senza che fossestata disposta alcuna compensazione.Inoltre, eccepisce l’istante che erroneamente sarebbe statapronunciata la distrazione delle spese in favore del difensore dellaUnica [OSCURATO:SOCIETA], benché il soggetto giuridico coinvolto nellafattispecie “delegataria” fosse venuto a mancare, in ragione dellasua cancellazione dal registro delle imprese.Espone, in ultimo, il ricorrente incidentale che la distrazionedelle spese processuali, in favore del difensore, sarebbe statarichiesta nella sola “nota spese” processuale, così essendoirrituale e tardiva la richiesta avanzata, sulla quale la Corted’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi.13.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento delledoglianze articolate dal ricorrente principale, con la cassazioneNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026parziale della pronuncia impugnata, che determina la caducazionedel capo dipendente relativo alla regolamentazione delle spese dilite, in ragione dell’efficacia espansiva interna ex art. 336, primocomma, c.p.c.14.– Il quinto motivo del ricorso incidentale attiene, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., alla violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e all’omesso esame di unfatto controverso e discusso in appello relativamente allarilevanza degli artt. 22.9, 22.10, A1 e A2 della polizza perl’assicurazione professionale sottoscritta dal Banda con la Axa, peravere la Corte territoriale escluso che la copertura della polizzariguardasse anche i danni alle opere oggetto di progettazione,benché l’art. A1 del contratto estendesse la copertura ai gravidifetti riscontrati nell’opera, in quanto avessero reso l’opera stessainidonea all’uso alla quale era destinata, sicché la coperturasarebbe spettata, poiché il consulente tecnico d’ufficio avrebbeespressamente qualificato i vizi e i difetti rilevati come gravi, aisensi dell’art. 1669 c.c., stimando in 122 giorni il temponecessario all’eliminazione di tali difetti.14.1.– Non vi è luogo a provvedere sul motivo, poiché, conl’allegato atto del 21 gennaio 2022, come sottoscritto da AndreaBanda e dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dai loro legali, il Bandaha rinunciato al ricorso verso la Axa, con riguardo a tale specificomotivo.In proposito, si evidenzia che la rinuncia al motivo di ricorsoin cassazione non comporta la disposizione del diritto in contesa,ma costituisce espressione di una valutazione tecnica concernentele più opportune modalità di esercizio della facoltàNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore.Pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento inordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggettodi rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025;Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021; Sez. 1, Sentenza n.22269 del 03/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 12638 del09/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006).RICORSO INCIDENTALE DELL’ACQUA15.– Passando ad esaminare il ricorso incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA]Acqua, quanto alla doglianza preliminare circa lasopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. incapo alla [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia al credito conseguentealla cancellazione della medesima società dal registro delleimprese intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado e noncomunicata alla Corte d’appello, con la correlata cessazione dellamateria del contendere, si ribadiscono le ragioni di infondatezzadella censura come già sviluppate con riferimento al primo motivoproposto da [OSCURATO:PERSONA].15.1.– Quindi, in relazione al primo motivo – con cui sicontesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio edel diritto inviolabile di difesa, nella parte in cui la sentenzad’appello ha rigettato l’eccezione relativa al divieto di introdurrenuovi temi di indagine per la prima volta in secondo grado,emendando l’originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c.proposta dalla committente verso l’appaltatore e verso gli altriconvenuti in una pluralità di azioni contrattuali verso l’appaltatoreex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso laNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026direzione dei lavori architettonica ex artt. 1218 e 2236 c.c., con laconseguente inammissibilità dei nuovi temi di indagine introdottiper la prima volta in appello –, si reiterano gli argomenti giàsviluppati con riferimento al secondo motivo del ricorso principale,ai fini di sostenere l’infondatezza della doglianza.15.2.– Quanto al secondo motivo – attraverso cui laricorrente incidentale addebita, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1667, 1669 e 2934 e ss. c.c., in ragione dell’omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio, quanto all’acquisita conoscenza deidifetti, ai fini dell’accoglimento delle sollevate eccezioni didecadenza e prescrizione dell’azione spiegata – si confermano leragioni di inammissibilità già sviluppate con riferimento al primomotivo del ricorso incidentale Banda.15.3.– Con riguardo al terzo motivo – mediante il quale sirileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsaapplicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoliomogenei contrattuali ovvero per (implicita) violazione degli artt.1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appelloha riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenutidirettori dei lavori progettisti incaricati dalla committenza, non piùnei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., maestendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi diesecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) exart. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo omesso il direttoredei lavori di vigilare sull’esecuzione dell’opera, nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 4 e/o 5, c.p.c., in relazioneall’omissione del fatto decisivo rappresentato dai report e dalleNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026intimazioni dei direttori dei lavori Morandi e Dell’Acqua, di cui aidocumenti 15-33 Dell’Acqua e 14-32 Morandi, con violazionedell’art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica, nella parte in cui laCorte d’appello avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioniper le quali vi sarebbe stata un’unica “catena causale” dei vizi enon avrebbe minimamente esposto le ragioni di rigetto delledifese delle direzioni dei lavori appellate, in punto di necessità didistinzione tra vizi e difetti nonché di differenziazione diimputazione rispetto ai soggetti coinvolti – le doglianze sonofondate negli stessi termini in cui è stata ritenuta la fondatezzadel terzo e quarto motivo del ricorso principale.15.4.– In ordine al quarto motivo – con cui la ricorrenteincidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., inmateria di compensazione, e la violazione dell’art. 1297 c.c. o,comunque, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appelloha detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivonei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggiodi euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale delsolo architetto Morandi di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivoliquidato a favore di quest’ultimo – la censura è assorbitadall’accoglimento del precedente motivo.15.5.– Infine, con riferimento al quinto motivo – con ilquale la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e/o 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93, 99 e112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha disposto ladistrazione delle liquidate spese di lite di primo e secondo grado inNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026favore del difensore della [OSCURATO:PERSONA], senza che fossestata proposta alcuna istanza in tal senso – anche in questo casoil motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.RICORSO INCIDENTALE ZURICH16.– Resta da esaminare il ricorso incidentale spiegato dallaZurich [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanzagenerale per l’Italia, che si snoda in due motivi.16.1.– Con il primo motivo la Zurich deduce l’error inprocedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.,in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e al principiorelativo al divieto di modificazione della domanda nella fase diappello nonché in relazione alla motivazione meramenteapparente rispetto alla decisione di accogliere l’appello in base allanuova configurazione della responsabilità, rigettando le eccezionidi inammissibilità, per avere la Corte distrettuale erroneamenteaccolto il gravame in punto di ampliamento del danno risarcibile,della responsabilità e del relativo titolo, giustificandonel’ammissibilità sulla scorta di argomentazioni forzate e tralatizie,di carattere essenzialmente metagiuridico, stante l’introduzione diuna causa petendi radicalmente diversa da quella fatta valere nelgiudizio di primo grado e mutata in appello.Evidenzia la Zurich che l’azione intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale sarebbe stata una tipica azioneextracontrattuale per rovina o gravi difetti di immobile ex art.1669 c.c., esercitata in solido ex art. 2055 c.c. nei confrontidell’appaltatore e degli altri soggetti che, ciascuno per la suaopera, si erano trovati a partecipare causalmente all’insorgere diuna certa situazione dannosa, mentre, nell’atto di appello, laNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Unica [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe allegato, per la prima volta, lasussistenza di una responsabilità di natura contrattuale deidirettori dei lavori per omessa vigilanza all’espresso fine disuperare la delimitazione del risarcimento riconosciuto nell’ambitodel danno da rovina o gravi difetti di immobile, estendendolo cosìa tutte le voci di danno che erano state individuate dal consulentetecnico d’ufficio, che – seppure economicamente rilevanti – nonsarebbero rientrate nella figura di cui all’art. 1669 c.c., bensìsarebbero consistite in difformità costruttive suscettibili di normalirifacimenti o sostituzioni.Il motivo è infondato per quanto anzidetto esaminando ilsecondo motivo del ricorso principale, corrispondente al primomotivo del ricorso incidentale Dell’Acqua, di cui è stato ricalcato ilcontenuto.16.2.– Con il secondo motivo la Zurich denuncia l’error iniudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perviolazione degli artt. 1371 e 1362 e ss. c.c. nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nellamancata disamina della polizza Zurich depositata in atti, conparticolare riferimento al menzionato art. 2, di cui alla sezione A,pag. 6, e alla definizione contrattuale di rovina parziale e rovinatotale dell’opera, a pag. 4 del libretto di polizza progettisti,depositato in atti nel fascicolo di parte di primo grado, conviolazione del principio della domanda e della corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte delgravame riconosciuto l’indennità assicurativa, benché non sitrattasse di danni da rovina parziale o totale, siccome definitaNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026dalla polizza, o – in subordine – mancato di contenere l’indennitànei limiti della rovina.La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo e terzomotivo del ricorso principale, poiché, in sede di rinvio, deveessere preliminarmente accertata la responsabilità del garantito inbase alle coordinate delineate.17.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il terzo e il quarto motivo del ricorsoprincipale Morandi devono essere accolti, nei sensi di cui inmotivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti eil quinto, il sesto e il settimo motivo sono assorbiti.Quanto al ricorso incidentale Banda, il primo, il secondo e ilterzo motivo sono disattesi, mentre il quarto motivo è assorbito eil quinto è rinunciato.Con riguardo al ricorso incidentale Dell’Acqua, va accolto ilterzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e ilsecondo sono rigettati e il quarto e il quinto sono assorbiti.In ordine al ricorso incidentale Zurich, il primo motivo varespinto mentre il secondo è assorbito.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, che decideràuniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte dei ricorrenti incidentali Banda e Zurich, di unNumero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quartomotivo del ricorso principale Morandi, rigetta il primo e il secondomotivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorsoincidentale Banda, dichiara assorbito il quarto motivo e rinunciatoil rimanente motivo;accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo delricorso incidentale Dell’Acqua, rigetta il primo e il secondo motivoe dichiara assorbiti i restanti motivi;rigetta il primo motivo del ricorso incidentale Zurich edichiara assorbito il rimanente motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali Banda e Zurich, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Numero registro generale 28158/2021Numero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 16396/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 16396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris