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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12007/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo del 15/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Varese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 15.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo hadichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata, formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità, in quanto “avente ad oggetto istituto inapplicabile alla penasostitutiva”.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1., lett. c),cod. proc. pen., l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione in favore delmagistrato di sorveglianza.Infatti, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, l. n. 689 del 1981, la competenzaa decidere sulla concessione della liberazione anticipata spetta al Magistrato disorveglianza, che provvede con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 57, 76 l. n. 689 del 1981, 47,comma 12-bis, l. n. 354 del 1975.Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’incompatibilità sistematica tra ipresupposti della liberazione anticipata e il lavoro di pubblica utilità.Sotto questo profilo, l’art. 57 l. n. 689 del 1981 prevede che, per ogni effettogiuridico, il lavoro di pubblica utilità si considera come pena detentiva della speciecorrispondente a quella sostituita, conformemente a quanto il sistema previgenteprevedeva, equiparando semidetenzione e libertà controllata alle corrispondentipene detentive.L’art. 76 l. n. 689 del 1981 prevede, poi, che alle pene sostitutive si applica,in quanto compatibile, l’art. 47, comma 12-bis, L. n. 354 del 1975, che concedeall’affidato in prova la detrazione di pena di cui all’art. 54 stessa legge.Quindi, la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisce unostacolo alla concessione della liberazione anticipata.3.

Con requisitoria scritta del 27.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Varese, in quanto, se è veroche l’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che l’esecuzione del lavorodi pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, tuttavia, sotto ilprofilo specifico della concessione della liberazione anticipata, la Suprema Corteha già ritenuto “insuperabile” il dato positivo costituito dagli artt. 69 e 69-bis ord.pen., i quali univocamente affidano al magistrato di sorveglianza la competenza intale materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 La decisione sull’odierno ricorso deve necessariamente muovere dallaquestione della eventuale applicabilità della liberazione anticipata alla penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che – come si è detto – il giudicedell’esclusione ha escluso nel provvedimento impugnato.Questa Corte, invero, ha recentemente affermato che al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessala liberazione anticipata (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025, Pmt c/Ardissone, Rv.287687 – 01; Sez. 1, n. 22662 del 7/3/2025, Pmt c/Quartararo, n.m.).S’è osservato, innanzitutto, che la natura non detentiva del lavoro di pubblicautilità non è un elemento dirimente e che anche dalla relazione illustrativa allegataal d.lgs. n. 150 del 2022 risulta che «il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nelsistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricopertodall’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alladetenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».Tale parallelismo trova conforto nella previsione dell’art. 76 l. n. 689 del 1981,secondo cui alle pene sostitutive previste dal capo III della stessa legge (fra lequali è appunto compreso il lavoro di pubblica utilità) «si applicano, in quantocompatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge26 luglio 1975, n. 354».Ebbene, l’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354 del 1975 stabilisce che «all’affidatoin prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di unsuo concreto recupero sociale … può essere concessa la detrazione di pena di cuiall’articolo 54».L’applicazione della disposizione in questione (e, dunque, dell’istituto dellaliberazione anticipata) al lavoro di pubblica utilità sostitutivo non solo non èincompatibile (anche perché, ai sensi dell’art. 57, comma 1, l. n., 689 del 1981, lepene sostitutive si considerano a ogni effetto giuridico come pena detentiva), ma«è conforme alla ratio cui si ispira l’intera disciplina delle pene sostitutive, ossia lapiù ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutivee condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alladetenzione» (così, Sez. 1 n. 10302 del 10/1/2025, cit., in motivazione).2.

Se, dunque, alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è applicabilela liberazione anticipata, deve ritenersi, conformemente a quanto rappresentatonel primo motivo di ricorso e nella requisitoria del procuratore generale, che lacompetenza a provvedere sulla richiesta di liberazione anticipata spetti almagistrato di sorveglianza.Infatti, l’art. 69, comma 8, l. n. 354 del 1975, prevede che il magistrato disorveglianza «provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazioneanticipata».E il successivo art. 69-bis, che regola il “procedimento in materia di liberazioneanticipata”, stabilisce al comma quarto che «il provvedimento che concede o negail riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza conordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti», reclamabile, aisensi del successivo comma quinto, al tribunale di sorveglianza.Tale ultima disposizione, peraltro, è stata sostituita in epoca successivaall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv.in l. 8 agosto 2024, n. 112) e, dunque, ha ribadito in maniera espressa lacompetenza funzionale a decidere in capo al magistrato di sorveglianza, cosìdiradando ogni possibile dubbio ricollegabile al fatto che, di contro, gli artt. 63 ess. l. n. 689 del 1981, come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevedono lacompetenza del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questionirelative alla esecuzione del lavoro di pubblica utilità fino alla dichiarazione che ne1, n. 22662 del 7/3/2025, cit., in motivazione).3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, si impone l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui segue la trasmissione degli atti alMagistrato di sorveglianza di Varese per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alMagistrato di sorveglianza di Varese.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo del 15/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Varese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 15.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo hadichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata, formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità, in quanto “avente ad oggetto istituto inapplicabile alla penasostitutiva”.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1., lett. c),cod. proc. pen., l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione in favore delmagistrato di sorveglianza.Infatti, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, l. n. 689 del 1981, la competenzaa decidere sulla concessione della liberazione anticipata spetta al Magistrato disorveglianza, che provvede con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 57, 76 l. n. 689 del 1981, 47,comma 12-bis, l. n. 354 del 1975.Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’incompatibilità sistematica tra ipresupposti della liberazione anticipata e il lavoro di pubblica utilità.Sotto questo profilo, l’art. 57 l. n. 689 del 1981 prevede che, per ogni effettogiuridico, il lavoro di pubblica utilità si considera come pena detentiva della speciecorrispondente a quella sostituita, conformemente a quanto il sistema previgenteprevedeva, equiparando semidetenzione e libertà controllata alle corrispondentipene detentive.L’art. 76 l. n. 689 del 1981 prevede, poi, che alle pene sostitutive si applica,in quanto compatibile, l’art. 47, comma 12-bis, L. n. 354 del 1975, che concedeall’affidato in prova la detrazione di pena di cui all’art. 54 stessa legge.Quindi, la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisce unostacolo alla concessione della liberazione anticipata.3. Con requisitoria scritta del 27.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Varese, in quanto, se è veroche l’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che l’esecuzione del lavorodi pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, tuttavia, sotto ilprofilo specifico della concessione della liberazione anticipata, la Suprema Corteha già ritenuto “insuperabile” il dato positivo costituito dagli artt. 69 e 69-bis ord.pen., i quali univocamente affidano al magistrato di sorveglianza la competenza intale materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 La decisione sull’odierno ricorso deve necessariamente muovere dallaquestione della eventuale applicabilità della liberazione anticipata alla penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che – come si è detto – il giudicedell’esclusione ha escluso nel provvedimento impugnato.Questa Corte, invero, ha recentemente affermato che al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessala liberazione anticipata (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025, Pmt c/Ardissone, Rv.287687 – 01; Sez. 1, n. 22662 del 7/3/2025, Pmt c/Quartararo, n.m.).S’è osservato, innanzitutto, che la natura non detentiva del lavoro di pubblicautilità non è un elemento dirimente e che anche dalla relazione illustrativa allegataal d.lgs. n. 150 del 2022 risulta che «il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nelsistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricopertodall’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alladetenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».Tale parallelismo trova conforto nella previsione dell’art. 76 l. n. 689 del 1981,secondo cui alle pene sostitutive previste dal capo III della stessa legge (fra lequali è appunto compreso il lavoro di pubblica utilità) «si applicano, in quantocompatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge26 luglio 1975, n. 354».Ebbene, l’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354 del 1975 stabilisce che «all’affidatoin prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di unsuo concreto recupero sociale … può essere concessa la detrazione di pena di cuiall’articolo 54».L’applicazione della disposizione in questione (e, dunque, dell’istituto dellaliberazione anticipata) al lavoro di pubblica utilità sostitutivo non solo non èincompatibile (anche perché, ai sensi dell’art. 57, comma 1, l. n., 689 del 1981, lepene sostitutive si considerano a ogni effetto giuridico come pena detentiva), ma«è conforme alla ratio cui si ispira l’intera disciplina delle pene sostitutive, ossia lapiù ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutivee condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alladetenzione» (così, Sez. 1 n. 10302 del 10/1/2025, cit., in motivazione).2. Se, dunque, alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è applicabilela liberazione anticipata, deve ritenersi, conformemente a quanto rappresentatonel primo motivo di ricorso e nella requisitoria del procuratore generale, che lacompetenza a provvedere sulla richiesta di liberazione anticipata spetti almagistrato di sorveglianza.Infatti, l’art. 69, comma 8, l. n. 354 del 1975, prevede che il magistrato disorveglianza «provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazioneanticipata».E il successivo art. 69-bis, che regola il “procedimento in materia di liberazioneanticipata”, stabilisce al comma quarto che «il provvedimento che concede o negail riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza conordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti», reclamabile, aisensi del successivo comma quinto, al tribunale di sorveglianza.Tale ultima disposizione, peraltro, è stata sostituita in epoca successivaall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv.in l. 8 agosto 2024, n. 112) e, dunque, ha ribadito in maniera espressa lacompetenza funzionale a decidere in capo al magistrato di sorveglianza, cosìdiradando ogni possibile dubbio ricollegabile al fatto che, di contro, gli artt. 63 ess. l. n. 689 del 1981, come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevedono lacompetenza del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questionirelative alla esecuzione del lavoro di pubblica utilità fino alla dichiarazione che ne1, n. 22662 del 7/3/2025, cit., in motivazione).3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, si impone l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui segue la trasmissione degli atti alMagistrato di sorveglianza di Varese per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alMagistrato di sorveglianza di Varese.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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