CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 32187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/ctt<te le conclusioni del PG 61,Lax jkoo cLei Lo_ c.C.4>0 (.1Z. YCt C.0.3-14,0 n fur [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 7 luglio 2021 la Corte di Appello di Genova - in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione - ha confermato, per quanto rileva, la confisca di prevenzione in riferimento al 50% di un immobile sito in Sanremo alla via Firenze n.45 e di una vettura, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo rispetto alla persona ril:enuta socialmente pericolosa, il di lei marito [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La decisione rescindente (sent. n. 49157 del 14.10.2019) aveva, per quanto rileva nella presente sede, accolto il ricorso del PG territoriale avverso la decisione con cui l'appartamento sito in Sanremo (quota del 50%) e la vettura erano stati oggetto di restituzione a [OSCURATO:PERSONA], rilevando mera apparenza di motivazione, a fronte di una ricostruzione patrimoniale che evidenziava l'assoluta impossibilità della Albanese di sostenere economicamente l'investimento immobiliare. 2. In sede di rinvio, la Corte di Appello afferma, in sintesi,che la prospettata capacità finanziaria della Albanese, anche a fini di mera contribuzione all'acquisto dell'immobile, è smentita dalla complessiva ricostruzione patrimoniale che vede la medesima non destina di utili (negli anni interessati dall'acquisto) della ditta Pulicar. La ricostruzione economica porta a ritenere inesistente una capacità di contribuzione in capo alla Albanese. Quantro alla vettura si precisa che ve( acquisto è in parte avvenuto con provvista illecita riferibiele al Rinaldi. 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, in riferimento alla confisca delia vettura, posto che la medesima era stata oggetto di restituzione in sede penale, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 18 aprile 2019 (allegata al ricorso). 3.2 Al secondo motivo si deduce apparenza di mot9livazione in riferimento alla conferma della confisca dell'immobile. Si afferma che la Corte di Appello non ha tenuto conto della fittizietà della cessione di quota della Pulicar, fatto che ha determinato una falsa rappresentazione circa la pretesa assenza di percezione di utili in capo alla ricorrente. Si rappresenta inoltre che in sede di sottoscrizione del preliminare, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, vennero emessi assegni circolari riferibili alla provvista economica lecita derivante dalle attività della Pulicar. 4. Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria del 11 aprile 2022, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 5.1 Ed invero, quanto alla confisca della vettura, va rilevato che il diverso esito della procedura di confisca penale sul medesimo oggetto è da ritenersi vincolante solo in presenza delle medesime fonti cognitive, in virtù della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale (v. Sez. V:1 n. 51366 del 17.5.2018, rv 275879). Ora, nel caso in esame,i1 riferimento operato dalla Corte di Appello in sede penale al fatto che l'acquisto (tramite permuta di un precedente veicolo) era avvenuto quando il Rinaldi era da circa un anno detenuto è argomento privo di qualsiasi rilevanza, come si è già rilevato nella decisione rescindente emessa da questa Corte, e non può ritenersi idoneo a determinare la revoca della confisca, a fronte di una diversa e più accurata analisi della provenienza delle risoprse impiegate per l'acquisto, operata in sede di prevenzione. 5.2 Quanto alla pretesa capacità patrimoniale della Albanese, il ricorso muove doglianze esclusivamente in fatto, riproponendo temi (come la simulazione della cessione di quota della Pulicar) che risultano congruamente esaminati in sede di merito e che non appaiono rivalutabili nella presente sede di legittimità, anche in ragione della nota limitazione dei motivi proponibili alla sola violazione di legge. Le doglianze su tale punto sono, pertanto, da qualificarsi come non consentite ai sensi dell'art.606 comma 3 cod.proc.pen. . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 202