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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 21685/2023

Testo disponibile della fonte

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Parma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha accolto solo parzialmente la richiesta formulata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione alla ricorrente società dei veicoli sequestrati in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 quanto agli anni 2019 e 2020, siccome contestati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della società, mantenendo invece il vincolo sugli altri beni, ossia sulle somme di denaro esistenti sui conti bancari della società, fino all'ammontare di euro 166.240.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo.

2.1. In particolare, ed in relazione alla richiesta di svincolo delle somme eccedenti i saldi esistenti sul conto aziendale al momento del fatto e per quelle posteriormente e lecitamente pervenute, era stata depositata documentazione - rievocato il noto dibattito giurisprudenziale - che dava conto dei servizi resi dalla società in epoca successiva al fatto contestato.

In realtà, applicando l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio da Sez.

U. 42415 del 2012, in luogo della confisca diretta si sarebbe verificata una confisca per equivalente, pari se del caso al debito tributario.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In relazione alla censura azionata, questa Corte — come ha correttamente ricordato il Procuratore generale - ha ancora assai recentemente annotato che, in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana s.r.I., Rv. 283714, ivi, per l'ampio richiamo giurisprudenziale).

In tal senso è stato ulteriormente ribadito il noto principio fatto invero proprio da Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Ancor prima era stato già osservato da Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, che - qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro - la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

4.2. In tal senso, pertanto, da un lato va osservato che in specie è stata sottoposta a sequestro la somma di euro 166.240, pari all'ammontare delle imposte a suo tempo in tesi evase e quindi al profitto del reato (va da sé che altra cosa deve intendersi per debito tributario, altresì comprensivo quantomeno di sanzioni e interessi, ed anche avuto riguardo a detto aspetto il ricorso non appare condivisibile).

D'altro canto è stato appunto rilevato, e l'osservazione va condivisa, che l'ammissibilità della confisca diretta anche con riguardo all'ipotesi di profitto derivante da risparmio di spesa sembra discendere da un preciso elemento normativo, ossia dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, proprio la disposizione che detta la disciplina relativa alla confisca nei reati tributari.

In proposito, infatti, e quindi statuendo nell'ambito di reati in relazione ai quali il profitto è generalmente determinato proprio da "risparmio di spesa", il legislatore ha previsto che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo dei reati colà compresi (salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto).

Sì da prevedere appunto, come misura ordinaria, proprio la confisca diretta.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, questa Corte non ravvisa ragioni - attesa anche la riconosciuta peculiarità dell'insegnamento recato da Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028, in tema di somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla c consumazione del delitto ad opera del suo amministratore per disattendere e contrastare il recente intervento di nomofilachia al più alto livello.

6. In ragione di ciò, il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Parma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha accolto solo parzialmente la richiesta formulata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione alla ricorrente società dei veicoli sequestrati in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 quanto agli anni 2019 e 2020, siccome contestati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della società, mantenendo invece il vincolo sugli altri beni, ossia sulle somme di denaro esistenti sui conti bancari della società, fino all'ammontare di euro 166.240. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo. 2.1. In particolare, ed in relazione alla richiesta di svincolo delle somme eccedenti i saldi esistenti sul conto aziendale al momento del fatto e per quelle posteriormente e lecitamente pervenute, era stata depositata documentazione - rievocato il noto dibattito giurisprudenziale - che dava conto dei servizi resi dalla società in epoca successiva al fatto contestato. In realtà, applicando l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio da Sez. U. 42415 del 2012, in luogo della confisca diretta si sarebbe verificata una confisca per equivalente, pari se del caso al debito tributario. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione alla censura azionata, questa Corte — come ha correttamente ricordato il Procuratore generale - ha ancora assai recentemente annotato che, in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana s.r.I., Rv. 283714, ivi, per l'ampio richiamo giurisprudenziale). In tal senso è stato ulteriormente ribadito il noto principio fatto invero proprio da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Ancor prima era stato già osservato da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, che - qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro - la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. 4.2. In tal senso, pertanto, da un lato va osservato che in specie è stata sottoposta a sequestro la somma di euro 166.240, pari all'ammontare delle imposte a suo tempo in tesi evase e quindi al profitto del reato (va da sé che altra cosa deve intendersi per debito tributario, altresì comprensivo quantomeno di sanzioni e interessi, ed anche avuto riguardo a detto aspetto il ricorso non appare condivisibile). D'altro canto è stato appunto rilevato, e l'osservazione va condivisa, che l'ammissibilità della confisca diretta anche con riguardo all'ipotesi di profitto derivante da risparmio di spesa sembra discendere da un preciso elemento normativo, ossia dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, proprio la disposizione che detta la disciplina relativa alla confisca nei reati tributari. In proposito, infatti, e quindi statuendo nell'ambito di reati in relazione ai quali il profitto è generalmente determinato proprio da "risparmio di spesa", il legislatore ha previsto che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo dei reati colà compresi (salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto). Sì da prevedere appunto, come misura ordinaria, proprio la confisca diretta. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, questa Corte non ravvisa ragioni - attesa anche la riconosciuta peculiarità dell'insegnamento recato da Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028, in tema di somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla c consumazione del delitto ad opera del suo amministratore per disattendere e contrastare il recente intervento di nomofilachia al più alto livello. 6. In ragione di ciò, il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process
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