CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39600/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 23071-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] il presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2021 contro 1944 [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.AVEZZANA 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta agli atti difensivi; sentito il P.M. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. GEN. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RICORSO N. 23071/2016 UDIENZA DEL 9.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano n. 35/2016, con cui è stato rigettato il gravame contro la pronuncia sfavorevole di primo grado in un giudizio di impugnazione averso delibere condominiali da essi introdotto nel 2012 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni per iscritto insistendo nella inammissibilità del ricorso e in udienza pubblica si è riportato alle stesse. Iní ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio dell'udienza a data "possibilmente assai remota" sul presupposto della mancanza di un amministratore condominiale (per effetto di una recente sentenza di nullità della delibera di conferma di quello in carica) e della proposizione da parte degli stessi ricorrenti di una proposta transattiva. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria. 2 Preliminarmente, va respinta l'istanza di rinvio, sia perché fondata su ragioni assolutamente ininfluenti nel presente giudizio, sia perché vi osta il principio costituzionale di durata ragionevole del processo (v. art. 111 comma 2 Cost.). 3 Sempre in via preliminare, va dichiarata - in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione - l'inammissibilità del ricorso per cassazione per intempestività della sua proposizione in relazione all'inosservanza del termine lungo di un sei mesi stabilito dall'art. 327 del codice di procedura civile ("ratione temporis" applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto successivo alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato nel 2012): infatti, la sentenza della Corte d'Appello è stata pubblicata il 29.2.2016 e quindi il termine lungo di M sei mesi - a cui occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall'I_ al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1.) - andava a scadere il 29.9.2016 (giovedì), mentre il ricorso per cassazione risulta avviato per la notifica in data 5.10.2016 (cfr. atti). RICORSO N. 23071/2016 UDIENZA DEL 9.9.2021 Va altresì considerato che l'intempestività del ricorso aveva formato oggetto di specifica eccezione sia nel controricorso che nelle conclusioni del Procuratore Generale e che i ricorrenti non hanno ritenuto di muovere alcun rilievo né nella memoria, né in sede di discussione orale. L'inammissibilità comporta, in applicazione della regola della soccombenza, l'addebito delle spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi C. 1.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a