CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA]Ercole, volte ad otte nere il riconoscimento delle funzioni di coordinamento e la condanna della ASL [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento delle relative differenze di retribuzione , ha respinto il ricorsodella medesima. 2. La Corte territoriale evidenziava che ai sensi dell’art. 10 del CCNL, la funzione di coordinamento deve essere affidata in modo formale a coloro che appartengono alla categoria D alla data del 31.8.2001; rilevava cheRaffaelina D’Ercole non era stata inserita nell’elenco approvato dal Direttore Generale della ASL [OSCURATO:PERSONA] 1 prima dell’agosto 2001. 3. Rimarcaval’assoluta genericità della nota del Prof. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando che non aveva trovato riscontro nella delibera del Direttore Generale, e considerava irrilevante la restante documentazione prodotta in ordine ad una delega di funzioni ovvero all’insegnamento in alcuni corsi. 4. Riteneva che la D’Ercole avrebbe semmai dovuto fare causa alla ASL per ottenere la suddetta attribuzione; evidenziava comunque che il mancato inserimento nell’elenco approvato e firmato dal Direttore Generale, con contestuale attribuzione delle funzioni aveva determinato la mancata attribuzione dell’indennità prevista dal contratto. 5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Ercol e ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale la ASL [OSCURATO:PERSONA] 1 ha resistito con controricorso.DIRITTO 1.Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto l’insufficienza della documentazione prodotta; evidenzia di essere stata inserita negli elenchi allegati alla nota prot. n. 6849 del 7.11.2003, a firma del Responsabile del procedimento per le attività Sanitarie, quale titolare di compiti di coordinamento presso il [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento e [OSCURATO:PERSONA] F.A.P. Evidenzia che lo svolgimento di funzioni di coordinamento risulta dall’attestato del Prof. [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 2858 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dalle note del 14.10.1997 e del 19.4.2000 e dalla delega a firma della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sua diretta superiore e Direttrice ella Scuola per Vigilatrici dell’Infanzia presso [OSCURATO:PERSONA]; rimarca di avere conseguito la categoria D dal 1.9.2001. Lamenta il mancato espletamento della prova testimoniale ed il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per effetto dell’art. 8, commi 1 e 2 , del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2001 il personale inquadrato in categoria C al 31.8.2001 è transitatodi diritto nella categoria D, in concomitanza con consequenziali adeguamenti dei profili e delle declaratorie (art.9 CCNL 2001 e art. 5 CCNLI 2001), mentre per effetto dell’art.10, commi 2 e 3, del CCNI 2001 e dell’art.8, commi 4 e 5 CCNL 2001 il personale a quella data già inquadrato in categoria D che si fosse trovato a svolgere certe funzioni (caposala) oppure reali funzioni di coordinamento debitamente attestate, avrebbe acquisito “in via permanente” il diritto all’indennità di coordinamento “parte fissa”, e la parte variabile sarebbe rimasta subordinata al persistente svolgimento di tale coordinamento (Cass. n.14507/2019; Cass. n. 5838/2022).Questa Corte ha inoltre chiarito che per effetto dell’art.10, comma 7, del CCNL 2001, il personale proveniente dalla categoria C, in sede di prima applicazione avrebbe potuto ottenere l’indennità di coordinamento solo se le particolari condizioni avessero di fatto indotto il singolo ente, con apposita valutazione, a riconoscere l’avvenuto conferimento al 31.8.2 021 di reali funzioni di coordinamento che ne giustificassero l’assegnazione anche dopo quella data (Cass. n. 41272/2021), essenzialmente per la situazione eccezionale che poteva essersi determinata qualora, per mancanza di personale di categoria D, le funzioni di coordinamento già all’epoca fossero state attribuite a personale di categoria C, destinato come tale a vedersi riconoscere non solo la categoria superiore, ma anche l’indennità propria del coordinamento svolto e da svolgere (Cass. n. 28629/2020; Cass. n. 14508/2019; Cass. n. 5838/2022 cit.). Ciò premesso, osserva il Collegio che il giudice di appello ha evidenziato come l’attestato ufficiale smentiscasia la nota del Prof. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (da cui non si desume il potere conformativo del sottoscrittore), siala documentazione relativa alla delega di funzioni di insegnamento in alcuni corsi, ritenutaperaltro irrilevante ai fini dell’attribuzione dellemansioni di coordinamento. Rileva dunque il Collegio che il ricorso sollecita una diversa interpretazione della nota prot. n. 6849 del 7.11.2003, nonché dell’attestato prot. n. 2858 del 9.8.2001, della nota prot. n. 20011 del 14.10.1997, della nota del 19.4.2000 e delle deleghe di funzioni a firma della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro confrontarsi con le statuizioni della sentenza impugnata. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).A fronte dei rilievi del giudice di appello in ordine alla mancata indicazione del potere conformativo del Prof. [OSCURATO:PERSONA] nella nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve ritenersi infondata la censura formulata in ordine all’apparenza della motivazionein parte qua, atteso che la ricorrente in effetti si duole dell’erroneità delle statuizioni riguardanti la genericità della suddetta nota. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del