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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 45536/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-06-2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per le parti civili, Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA] e di Grotteria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che depositava conclusioni scritte e nota spese; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 17 luglio 2018, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, il Tribunale di Locri, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 30 di reclusione, in quanto ritenuto promotore di un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in Marina di Gioiosa ionica, Siderno e altrove dal 2004 al 25 marzo 2015, con assoluzione dalle restanti imputazioni e con declaratoria di estinzione per prescrizione del capo 29, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992.

L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili: Regione Calabria, Provincia di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Siderno, Comune di Marina di Gioiosa ionica e Comune di Grotteria, risarcimento liquidato in cinquantamila euro per ciascuno dei predetti enti.

Con la medesima pronuncia, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva invece assolto, per non aver commesso il fatto, dall'accusa di essere promotore dell'associazione 'ndranghetista "Società di Siderno e locali collegati" (capo 30).

Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata tra gli altri sia dal Procuratore generale, sia da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo 30 e, ritenuto il ruolo di partecipe, lo condannava alla pena di 10 anni di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede.

La decisione di primo grado veniva invece confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., osservando che il compendio probatorio su cui la Corte di appello ha inteso fondare la riforma del giudizio assolutorio di primo grado è costituito da una sola conversazione ambientale, quella del 9 marzo 2015, intercorsa tra tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della quale, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto irrilevante in sede cautelare in ragione della insussistenza della gravità indiziaria: peraltro, il materiale probatorio, nel corso del giudizio di primo grado, mentre era rimasto immutato per quanto riguarda gli elementi a carico rispetto a quello scrutinato dal Tribunale del Riesame, si era arricchito della produzione documentale difensiva, volta a dimostrare che l'imputato, lungi dal recarsi in Canada per il fine ipotizzato dall'accusa (cioè di essere emissario di informazioni in favore dell'associazione), era in realtà solito spostarsi a Roma, dove vive e lavora, e a Toronto, per motivi parentali e legati alla specializzazione dei suoi studi: egli infatti, studente di ingegneria presso l'Università "[OSCURATO:PERSONA]" di Roma, sia dal 2009 e poi nel mese di luglio del 2015, ha frequentato corsi di inglese presso due scuole canadesi, essendosi recato a Toronto a marzo 2015 in occasione della nascita, avvenuta un mese prima, della figlia di sua cugina [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge che, dopo il giudizio di appello, la Quinta Sezione penale della Corte, con la sentenza emessa il 23 settembre 2021, ha annullato la decisione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione, elemento questo destinato a incidere sulla già scarsa tenuta logica della pronuncia impugnata.

La difesa sottolinea dunque il difetto della motivazione rinforzata da parte della Corte di appello, che, pur non essendo mutati nel frattempo gli elementi accusatori, avrebbe omesso di confrontarsi e di superare gli argomenti esposti nella pronuncia assolutoria di primo grado, che a sua volta era coerente con la decisione cautelare, non impugnata, che aveva escluso la gravità indiziaria.

Quanto poi alla richiamata conversazione del 9 marzo 2015, il ricorrente rileva che la sentenza gravata si è soffermata più sulla qualità dei parlatori (ricavando peraltro la caratura criminale di Crupi da un processo in corso che ha subito come detto un annullamento in sede di legittimità) che sul contenuto del dialogo, rivelatosi del tutto generico rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata collegata la sua presenza in Canada a precise ragioni illecite.

Del resto, le affermazioni pronunciate nel dialogo da [OSCURATO:PERSONA] scaturivano non da una percezione diretta dei fatti, ma da mere considerazioni personali.

Peraltro, la deduzione che l'imputato sia stato emissario della famiglia [OSCURATO:PERSONA] si scontra con il dato, richiamato nella sentenza impugnata (pag. 129) che, in un altro passaggio del dialogo, i conversanti hanno attribuito il ruolo di emissario per conto di [OSCURATO:PERSONA] ad altra persona, ovvero a tale [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, la difesa censura il giudizio di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa, evidenziando che la mera presenza in Canada all'epoca del dialogo intercettato dell'imputato, da questi invero giustificata, è del tutto insufficiente a giustificare lo stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio de quo.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto né del corretto contegno processuale di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'interrogatorio di garanzia ha spiegato le ragioni del suo viaggio in Canada, né della sua condizione di incensurato, né della sua inclinazione allo studio, stante il suo documentato percorso di studi.

Il terzo motivo è infine dedicato alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni del significativo discostamento dal minimo edittale, atteso che è stata irrogata al ricorrente la pena di 10 anni, pur a fronte di una cornice edittale compresa, all'epoca dei fatti, tra i 7 e i 12 anni.

2.1.1. In data 29 agosto 2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Furfaro, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno trasmesso una memoria con cui, a sostegno del primo motivo di impugnazione, hanno innanzitutto allegato la motivazione della decisione resa il 23 settembre 2021 dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], desumendosi dalla pronuncia di legittimità che era Condino e non [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che, destinato a essere latore di direttive e messaggi, era a disposizione della struttura associativa.

Si ribadisce inoltre il difetto di motivazione rinforzata della decisione impugnata, rilevandosi che la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le prove acquisite e con la sentenza del primo giudice, venendo così meno al dovere di dimostrare come il diverso apprezzamento all'unico elemento di prova, ovvero il dialogo del 9 marzo 2015, esistente fosse l'unico apprezzamento possibile, nonostante la diversa interpretazione fornita anche in sede cautelare.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi.

2.2.1. Con il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati sollevati 4 motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza della compagine associativa di cui al capo 1, sia rispetto alla partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che la valutazione dei giudici di merito è stata fondata su considerazioni assertive e del tutto sganciate non solo dal contenuto reale delle prove acquisite, ma anche dalla considerazione del contesto socio-culturale della vicenda.

Se è vero, infatti, che il materiale captativo ha ad oggetto traffici di stupefacenti, è tuttavia altrettanto innegabile che gli elementi indiziari ricavabili dalle conversazioni intercettate, per quanto gravi, non sono né precisi né concordanti.

In particolare, il richiamato dialogo con [OSCURATO:PERSONA], oltre a contenere un errore nella sua collocazione temporale, risalendo la conversazione al 22 gennaio 2013 e non al 17 gennaio come indicato nella sentenza impugnata, non sarebbe idoneo a giustificare l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, sia perché dalle conversazioni appaiono ricavabili solo millanterie, sia perché non sono chiare le modalità in cui si sarebbero consumati i presunti affari illeciti, non potendo in ogni caso il ricorrente essere ritenuto capo indiscusso del sodalizio solo perché a conoscenza dei prezzi di acquisto e vendita della droga o perché connivente di determinate dinamiche riguardanti il fratello, essendo invece significativa la frase della conversazione riferita ad [OSCURATO:PERSONA]: "di queste cose non si è interessato mai", frase non considerata dai giudici di merito.

Peraltro, dalla conversazione in esame emerge che anche altri due presunti sodali si chiamano Antonio, il che comporta incertezze sull'attribuzione al ricorrente dei riferimenti compiuti in queste e in numerose altre intercettazioni.Del tutto generiche sarebbero risultate poi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, dichiarazioni peraltro o de relato o prive di riscontri individualizzanti.

Con il secondo motivo, la difesa, in subordine rispetto a quanto dedotto con il primo motivo, sollecita l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al ruolo asseritamente ricoperto dal ricorrente nel sodalizio.

Si evidenzia in particolare che, ammesso e non concesso che l'imputato abbia ricoperto un ruolo nell'associazione di cui al capo 1, questo ruolo non può essere di vertice, non potendo ritenersi rilevanti in tal senso né lo scambio di battute sul prezzo in generale dello stupefacente della conversazione ambientale richiamata dalla difesa, né le dichiarazioni non riscontrate e inattendibili del collaboratore di giustizia, né la presunta partecipazione del ricorrente al "summit" del gennaio 2014, cui non è ben chiaro chi vi prese parte, né ancora l'intervento sporadico dell'imputato nella conversazione del 22 gennaio 2013 intercorsa tra altri.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl (già art. 7 della legge n. 203 del 1991), rilevandosi che l'aggravante de qua, che dovrebbe accompagnare l'associazione per oltre 11 anni, è stata ricavata da una sola conversazione ambientale, sempre quella del 22 gennaio 2013, in maniera apodittica e congetturale, atteso che da tale intercettazione non emerge alcun collegamento tra le due presunte compagini associative o comunque tra gli affari alle stesse riconducibili.

Con il quarto motivo, è stato infine censurato il trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

2.2.2. Con il ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Fonte (quest'ultimo revocato in data 4 agosto 2022), sono stati sollevati tre motivi.

Con il primo, il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione rispetto alla configurabilità del delitto associativo, osservando che la Corte di appello ha disegnato un'associazione che sarebbe costituita "a singhiozzo", nel senso che la sua operatività sarebbe inscindibilmente legata alla figura di [OSCURATO:PERSONA] da libero, mentre durante la latitanza di costui in Canada, ovvero dal 2005 al 2008, la struttura associativa sarebbe non inesistente, ma operativa in misura minore, mentre durante il periodo di carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall'agosto 2008 al dicembre 2012, l'associazione sarebbe stata esistente e operativa.

Tale affermazione sarebbe peraltro del tutto sganciata dalle acquisizioni probatorie, atteso che le intercettazioni ambientali riguardano un arco temporale limitato che copre solo il periodo che va dal gennaio 2013 al maggio 2013.

In ogni caso dal dialogo intercettato il 17 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge che il primo, ininterrottamente in carcere dal 19 agosto 2008, era ormai uscito dagli affari e stava per riattivarsi solo in quel momento.

Dunque, difetterebbero per tutta la durata del lungo periodo di detenzione del ricorrente, i requisiti dell'organizzazione della stabilità del vincolo associativo.Con il secondo motivo, la difesa lamenta il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai requisiti di sussistenza della condotta di partecipazione alla struttura associativa, evidenziando che il giudice di primo grado ha assolto [OSCURATO:PERSONA] da tutte e dodici le imputazioni ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, o per non aver commesso il fatto (capi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15) o perché il fatto non sussiste (capo 14), senza che vi sia stata impugnazione sul punto, per cui le pronunce assolutorie sono divenute definitive. [OSCURATO:PERSONA] è stato dunque ritenuto, in modo paradossale, promotore di un sodalizio dedito al narcotraffico, pur non avendo partecipato ad alcun reato-fine.

La sentenza impugnata sarebbe inoltre illogica e apodittica nella parte in cui ha estrapolato solo una parte del contenuto delle lunghissime intercettazioni, mancando di confrontarsi con le specifiche censure sollevate nell'atto di appello, censure diffusamente ripercorse e riproposte nell'odierna impugnazione, anche con riferimento all'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, oltre che generiche, sarebbero rimaste anche prive di riscontri.

Con il terzo motivo, è stata contestata l'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore e organizzatore, rilevandosi in proposito che tale qualifica sarebbe stata ancorata a dati non corrispondenti alle emergenze processuali o in contrasto con esse, come rispetto all'incontro con l'emissario dei Mancuso, [OSCURATO:PERSONA], incontro avvenuto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo con la presenza di [OSCURATO:PERSONA], ma senza che questi ponesse in essere comportamenti tali da giustificare il possesso della veste di promotore, mentre, quanto alla presunta partecipazione al "summit" del 28 gennaio 2014, si obietta che ad esso presero parte anche soggetti non dotati di alcuna qualifica, per cui anche tale circostanza appare inidonea a fondare la tesi del ruolo di organizzatore del ricorrente, avendo la Corte di appello recepito acriticamente la motivazione del primo giudice, senza tenere conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla figura del promotore.

2.2.3. Con memoria del 12 agosto 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un motivo nuovo, con il quale, a integrazione del secondo motivo del ricorso principale, si invoca l'annullamento della sentenza in ragione del difetto assoluto di motivazione rispetto alla condotta partecipativa dell'imputato alla struttura associativa addirittura con la veste di promotore, ribadendosi che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai numerosi reati-fine a lui ascritti. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla formulazione del giudizio di appartenenza al sodalizio di cui al capo 30, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia gravata va annullata limitatamente alla sola configurabilità dell'aggravane di cui all'art. 7 della legge n. 152 del 1991, con rigetto nel resto dell'impugnazione.

1. Prima di soffermarsi sulle censure sollevate, si ritiene utile una breve ricostruzione dello scenario in cui si innestano le condotte contestate, che si riferiscono a due distinte associazioni, una ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto promotore, l'altra ex art. 416 bis cod. pen. (capo 30), di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe.

Dunque, come risulta in particolare dalla sentenza di primo grado, il presente procedimento penale, denominato "operazione acero", scaturisce dall'attività di ricerca di alcuni latitanti, esponenti di spicco della famiglia Aquino, che si erano sottratti all'esecuzione delle ordinanze custodiali relative al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", che ha sancito la sostanziale unitarietà della 'ndrangheta e la presenza al suo interno di un organismo di vertice e di autogoverno, definito "Provincia".

All'esito dell'attività di ricerca, il Ros dei Carabinieri procedeva alla cattura di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], arrestati in Marina di [OSCURATO:PERSONA] tra il febbraio e il settembre 2012, avendo gli inquirenti proceduto all'individuazione della rete dei fiancheggiatori, nonché al sequestro di otto nascondigli/bunker, riconducibili ai tre predetti fuggitivi.

Orbene, in tale contesto investigativo, veniva attenzionata la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], legata agli Aquino da vincoli parentali, venendo svolta attività intercettiva presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca l'unico della famiglia ad essere rimasto in libertà, il quale risultava essere coinvolto in un'associazione dedita al narcotraffico, unitamente ai fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA].

Nel prosieguo delle indagini, venivano poi localizzati in Canada gli ulteriori latitanti Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], mentre veniva altresì monitorato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 21 dicembre 2012 dopo circa 4 anni di detenzione, si recava presso l'abitazione del fratello Antonio, dove incontrava sia [OSCURATO:PERSONA] portavoce del clan Mancuso di Limbadi, sia il proprio sodale [OSCURATO:PERSONA], da cui [OSCURATO:PERSONA] apprendeva le dinamiche, anche conflittuali, che il gruppo aveva subito durante la sua assenza.

Il quadro probatorio veniva poi arricchito sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], noto trafficante locale, che aveva modo di relazionarsi in passato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], sia dalle conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA], uomo legato ai [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA], sia ancora dall'attività intercettiva, svolta dalla Polizia italiana in sinergia con la Polizia olandese, riferita alla famiglia Crupi di Siderno, confederata alla cosca Commisso, operante nel medesimo circondario, consentendo tali captazioni, avvenute presso la ditta "Fresh BV" operante nei [OSCURATO:PERSONA], di lumeggiare la figura di altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]), ritenendosi che a questi fosse attribuito il compito di portatore di "imbasciate" in Canada, per conto del padre Salvatore e dello zio Giuseppe, in relazione ad alcuni contrasti interni sorti nelle "locali" della medesima consorteria, radicate nel Paese del [OSCURATO:PERSONA].

Ora, sia l'associazione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 30), sia quella ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), sono state ampiamente (e autonomamente) ritenute comprovate dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (pag. 31 ss. della sentenza di primo grado) che, nell'ambito del contesto di operatività della cosca di 'ndrangheta denominata "Aquino/[OSCURATO:PERSONA]", rimasta operativa anche durante la detenzione (tra il 2008 e il 2012) del capo [OSCURATO:PERSONA], vi erano una serie di soggetti, alcuni dei quali anche non affiliati a quella famiglia mafiosa, che avevano intanto dato vita a un'autonoma associazione per delinquere dedita alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, al commercio, al trasporto e alla distribuzione di stupefacenti di tipo hashish, kobrert, marijuana e cocaina.

A ciò peraltro deve aggiungersi che l'esistenza delle due distinte associazioni, al di là della specificazione dei ruoli di taluni componenti, può ritenersi definitivamente accertata, posto che, prima dell'instaurazione di questo giudizio di legittimità, è intervenuta la sentenza n. 2640 del 23 settembre 2021, dep. 2012, con cui la Quinta Sezione di questa Corte, nel parallelo procedimento definito con rito abbreviato e relativo agli altri 26 coimputati ([OSCURATO:PERSONA] + 25), pur accogliendo taluni ricorsi rispetto a singole imputazioni, ha tuttavia disatteso nel resto (rigettandoli o dichiarandoli inammissibili) la gran parte dei ricorsi dei coimputati, tra cui quelli di taluni soggetti coinvolti con ruoli significativi nei fatti di causa, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, sia pure con accenti diversi, avevano censurato l'autonoma configurabilità delle due fattispecie associative, che è stata invece ritenuta sussistente nella sentenza di legittimità prima richiamata, nella quale sono state rimesse in discussione solo le singole posizioni di taluni imputati asseritamente intranei ai due sodalizi.

L'esistenza, almeno sotto il profilo oggettivo, delle due associazioni contestate ai capi 1 e 30 può ritenersi pertanto giudizialmente accertata in via definitiva.

Compiuta questa premessa ,QI:r''generale, è ora possibile soffermarsi sulla posizione dei due ricorrenti, iniziando da quella di [OSCURATO:PERSONA].

2. Questi, in particolare, è stato ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1, in base a una pluralità di elementi probatori convergenti, costituiti sia degli esiti dell'attività intercettiva, sia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile già nell'ambito di altri procedimenti penali (come "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]").

Questi, nel premettere di aver conoscere molto bene i [OSCURATO:PERSONA], ha ricordato il ruolo di primo piano del ricorrente, capace di attivare una serie di canali, anche in Stati esteri, per procurarsi la disponibilità di stupefacenti, essendo il collaboratore a conoscenza anche dei viaggi di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], come quello del 30 settembre 2013 riscontrato dalle indagini di P.G.

Negli incontri con i fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti varie volte tra il 2013 e il 2014, Femia, all'epoca pienamente inserito in organizzazioni criminali dedite all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, ebbe modo di verificare che i suoi interlocutori erano in grado di contare, anche su scala internazionale, su diversi sistemi di approvvigionamento della droga, grazie ai contatti con i proprietari di alcuni pescherecci o con i propri familiari in Canada, dove viveva la moglie di [OSCURATO:PERSONA], con cui questi si incontrava a [OSCURATO:PERSONA].

Oltre che dalle puntuali e riscontrate propalazioni rese dal collaboratore di giustizia Femia (rispetto alla cui valutazione di attendibilità non sono state evidenziate criticità neanche nella ricordata sentenza di legittimità che ha definito le posizioni dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato), il ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA] è stato delineato anche e soprattutto da una pluralità di conversazioni intercettate nel corso delle indagini, rispetto alle quali è stata rimarcata la qualificata caratura delinquenziale degli interlocutori, che parlavano di fatti di cui avevano cognizione diretta, con un linguaggio spesso esplicito, fermo restando che a molte conversazioni ha preso parte lo stesso ricorrente, il che ha reso più chiara la comprensione del suo ruolo operativo.

In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, tra le altri, la conversazione di cui al progr. n. 4168 del 17 gennaio 2013 (riportata alle pag. 44 ss. della sentenza di primo grado), intercorsa tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia vibonese dei Mancuso e nipote di [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'omonima 'ndrina di Limbadi, conversazione che, nel mettere in luce i legami criminosi tra le due famiglie, tesi a imbastire un variegato sistema di approvvigionamento dello stupefacente, comprova il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle trattative, indicando [OSCURATO:PERSONA], interpellato dal fratello Giuseppe, il prezzo dello stupefacente, facendo riferimento alle piazze dei diversi continenti, così dimostrando tutta la sua "competenza" nel settore.

Peraltro, nel corso della trattativa, [OSCURATO:PERSONA] si poneva in rapporto paritario con il fratello, interloquendo in prima persona al fine di perfezionare gli accordi in corso, rendendosi parte diligente per recarsi a Milano, ove necessario, e suggerendo a Rizzo di mandargli, per eventuali comunicazioni urgenti, un certo Maurizio, persona che veniva prontamente identificata dagli conversanti, ciò a riprova del fatto che l'affare in itinere non era certo il primo intercorso tra loro.

Parimenti pregnante è stata ritenuta inoltre la conversazione di cui al progr. 4420 del 22 gennaio 2013 (non del 17 gennaio, come in effetti erroneamente indicato a pag. 134 della sentenza impugnata, essendosi tuttavia in presenza di una mera svista), registrata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale uno dei dialoganti, [OSCURATO:PERSONA], viene rimproverato da Giuseppe 9 L etot.

R [OSCURATO:PERSONA] per il disinteresse manifestato rispetto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], fortemente criticato per aver portato avanti alcuni affari per conto proprio con il gruppo dei palermitani, nonostante la scarsa qualità della droga, così mettendo in discussione il "prestigio" criminoso dell'associazione.

Nel tentare di giustificarsi, Stefano affermava di aver informato [OSCURATO:PERSONA], rendendolo edotto di quanto stava accadendo, confermando ciò la posizione gerarchicamente elevata del ricorrente, ritenuto un referente della famiglia in assenza del fratello e perciò messo a corrente di tutti gli affari del gruppo, anche di quelli riferitigli da Figliomeno che erano estranei al suo "ambito di competenza" (ovvero il settore della droga), il che spiega evidentemente il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA], pur informato della situazione per il suo legame sinergico con il fratello, abbia mostrato al riguardo un certo disimpegno.

Ulteriori elementi sintomatici dell'inserimento del ricorrente con ruolo apicale nel sodalizio sono stati poi tratti dalle conversazioni di cui ai progr. 6393 del 24 gennaio 2014, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], e progr. 6489 del 28 gennaio 2014, dalle quali si evince la partecipazione in quei giorni di [OSCURATO:PERSONA] a un "summit" in Sicilia, finalizzato a decidere questioni relative al commercio di stupefacenti con esponenti locali, avendo al riguardo l'ufficiale di P.G. [OSCURATO:PERSONA] precisato che il riferimento dei dialoganti ad "Antonio U Grassetto" valeva a individuare l'odierno ricorrente.

Ora, alla stregua di tali elementi, i giudici di merito (più diffusamente il Tribunale, in maniera molto più sintetica la Corte di appello, che tuttavia ha richiamato, condividendole criticamente, le argomentazioni del primo giudice) sono dunque pervenuti alla coerente conclusione dell'attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di vertice del sodalizio, occupandosi egli di promuovere, anche alla luce della sua qualificata "esperienza" nel settore degli stupefacenti, l'azione del gruppo, potendo disporre di una serie ampia di canali di approvvigionamento che superavano i confini nazionali, e di notevoli risorse economiche da investire.

Tale impostazione risulta del resto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Rv. 265524), secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali, attività queste ultime senz'altro ascrivibili all'odierno ricorrente, il quale interagiva con il fratello Giuseppe nel coordinamento delle attività del sodalizio.

A ciò deve solo aggiungersi che non è dirimente l'obiezione difensiva che fa leva sull'intervenuta assoluzione dell'imputato dai reati-fine ascrittigli, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. in termini Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv.•e(6, 280703-02 e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710) che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, come pure di promozione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai "reati fine".

2.1. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'imputato operata nelle due sentenze di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conversazioni intercettate, una differente (e invero parziale) lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.

2.2. Sono invece fondate le censure riferite alla configurabilità dell'aggravante ex art. 7 della legge n. 152 del 1991 (ora art. 416 bisl cod. pen.).

Sul punto la Corte di appello (pag. 137 della sentenza impugnata) ha richiamato laconicamente la "specifica motivazione del Tribunale fondata sulla sovrapponibilità operativa della compagine associativa mafiosa (della quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole) e di quella dedita al narcotraffico".

A sua volta il Tribunale (pag. 90 della pronuncia di primo grado) ha evidenziato in proposito che "la evidenziata sovrapponibilità delle compagini associative consente di ritenere che il reato sia stato commesso al fine di agevolare la cosca Aquino-[OSCURATO:PERSONA], di cui lo stesso imputato faceva parte.

L'istruttoria dibattimentale ha infatti riscontrato l'esistenza di una gestione accentrata di tutti gli interessi della cosca, dalla quale venivano poi ripartite tra i singoli associati le specifiche competenze.

Emblematica, a tal fine, è la più volte richiamata intercettazione del 22 gennaio 2013, da cui risulta una congiunta trattazione di tutte le questioni nevralgiche relative al gruppo, sia in relazione al narcotraffico, che in relazione ai vari aspetti, anche di natura lecita.

È poi chiaramente emerso dal tenore complessivo delle conversazioni prima richiamate, comprese quelle captate in casa Figliomeno, che l'approvvigionamento del denaro, tramite la commissione dei delitti posti in essere dall'organizzazione di cui al capo 1) della rubrica, costituiva la fonte privilegiata di introiti della consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], che venivano utilizzati per l'acquisto di armi e per il reimpiego degli stessi in attività produttive e societarie, che consolidavano e aumentavano il prestigio criminale della societas sceleris di 'ndrangheta facente capo all'odierno imputato e ai suoi fratelli.

Deve poi tenersi in considerazione la già evidenziata caratura mafiosa del prevenuto, dalla quale lo stesso non si spogliava allorquando si trovava ad agire nel settore degli stupefacenti, il che comprova oltremodo la sussistenza dell'aggravante speciale di cui si discute".

2.3.1. Orbene, pur nel presupposto dell'integrazione delle rispettive motivazioni, deve ritenersi che l'apparato argomentativo delle due sentenze di merito sul punto non si sottrae alle censure difensive.

In proposito, deve infatti richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), che, nell'affermare la natura soggettiva, in quanto inerente ai motivi a delinquere, dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416 bisl cod. pen., ha evidenziato che tale circostanza, anche nella diversa forma, di natura oggettiva, del cd. metodo mafioso, rappresenta garanzia di una maggiore efficacia della funzione preventivo-repressiva del fenomeno mafioso, tendendo a evitare effetti emulativi connessi all'esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive previste quale elemento caratterizzante dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen., e crea una sorta di cordone di contenimento, con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere; proprio per la sua connotazione in termini soggettivi, si è precisato che la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione, non dovendo peraltro tale finalità essere esclusiva, nel senso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.Costituisce peraltro affermazione condivisa di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464), quella secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

Ora, in applicazione di tali premesse ermeneutiche, deve osservarsi che il ragionamento seguito dai giudici di merito pecca di specificità, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello ancorato sostanzialmente la finalità agevolatrice della consorteria alla "sovrapponibilità delle compagni associative", evocando una "gestione accentrata di tutti gli interessi della cosca", profili questi tuttavia che, oltre a risultare generici, appaiono di per sé non dirimenti, in quanto la finalità agevolatrice non può ritenersi necessariamente insita nella commistione degli affari illeciti di due distinte consorterie, ma presuppone l'accertamento in capo al soggetto agente sia dell'obiettivo specifico di aiutare l'attività del clan in un circoscritto ambito di azione, sia la consapevolezza del supporto assicurato.

Nel caso di specie, le due consorterie, quella ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quella di cui all'art. 416 bis cod. pen., pur se collegate, agivano su piani distinti, non essendo chiaro invero in che modo e in che epoca abbiano interagito tra loro, né, soprattutto, ai fini che qui rilevano, non risulta precisato se e in che misura [OSCURATO:PERSONA] abbia agito (anche) con la finalità, non esclusiva ma comunque ben delineata, di fornire un ausilio specifico alla consorteria, non essendo l'esistenza di stretti legami familiari tra i distinti capi dei sodalizi o l'occasionale intreccio dei rispettivi affari argomenti di per sé decisivi al fine di radicare l'esistenza di un atteggiamento che, nel suo dispiegarsi, richiede una ben precisa componente teleologica, riferibile a un contesto operativo nitidamente delimitato.

Di qui la necessità di un nuovo approfondimento in sede di merito, orientato a verificare l'esistenza di una concreta finalità agevolatrice nelle condotte poste in essere dall'imputato, rispetto alle esigenze e alle strategie perseguite dal clan. 2.4.

Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori censure in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi sul punto evidenziare che il Tribunale (pag. 90-91 della pronuncia di primo grado) ha negato all'imputato le attenuanti generiche, stante l' "assenza di qualsivoglia comportamento collaborativo nel corso del processo", applicando nei suoi confronti la pena finale di 30 anni di reclusione, cui è pervenuto partendo dalla pena base di 24 anni di reclusione, aumentata di 6 anni per effetto dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, tenuto conto dei limiti ex art. 78 cod. pen.; la Corte di appello ha confermato le statuizioni in punto di pena (pag. 137 della sentenza impugnata), rimarcando la genericità delle censure sollevate sul punto, genericità che invero connota anche il motivo dell'odierno ricorso, non essendo stati specificati i profili di meritevolezza che sarebbero stati indebitamente ignorati dai giudici di merito.

2.5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 152 del 1991, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece disatteso, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto eseguibile nei suoi confronti la pena di anni 24 di reclusione, irrogata autonomamente rispetto al giudizio, ritenuto immune da censure, in forza del quale il ricorrente è stato ritenuto promotore dell'associazione di cui al capo

1. [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA] e di Grotteria, spese liquidate in complessivi 4.550,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.

3. Venendo ora alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo operato dalla Corte di appello non si sottrae alle censure difensive.

3.1. Al riguardo deve premettersi che il giudice di primo grado (pag. 216 ss. della sentenza del Tribunale) ha innanzitutto evidenziato che il quadro probatorio a carico dell'imputato si fonda sulle intercettazioni del dialogo captato il 9 marzo 2015 presso gli uffici della società olandese "Fresch B.V.", dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], assassinato il 24 aprile 2014 a Woodbridge ad opera dei fratelli Figliomeno a causa della sottrazione di una partita di armi da parte della vittima.

L'episodio delittuoso aveva coinvolto anche alcuni rappresentanti delle cosche ioniche-reggine e aveva determinato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (sebbene lo stesso non risiedesse più in Canada a causa dei contrasti con i Figliomeno), che si era concretizzato in un viaggio in Canada di [OSCURATO:PERSONA].

I due parlatori, nella conversazione intercettata, criticavano quindi l'operato del ricorrente stante la sua inesperienza ("sono ragazzi ... che fanno danni").

Ora, nel commentare il contenuto del dialogo, i giudici di primo grado hanno ritenuto lo stesso inidoneo a provare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca operante a Siderno, atteso che "anche a voler ritenere per assodata l'identificazione di questo soggetto come il figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto E Bello, non risulta però in alcun modo provato che egli si sia effettivamente recato in Canada e che abbia espletato l'incarico che gli era stato affidato, né tantomeno che fosse consapevole delle dinamiche interne alle quali si ritiene abbia fornito un apporto (seppur improvvido) con il suo intervento". 14 [OSCURATO:PERSONA] inoltre destato forti perplessità nel Tribunale "l'incomprensibile inserimento" del ricorrente "all'interno della locale di Siderno, quando invece tutti i suoi congiunti, nell'interesse dei quali egli avrebbe operato come portavoce, fanno parte della distinta locale di Marina di [OSCURATO:PERSONA]".

Di qui l'esclusione dell'affectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA], stante anche il mancato accertamento in merito ai suoi contatti con altri coimputati che pure figurano, secondo l'imputazione, come aderenti alla locale di Siderno.

3.2. A conclusioni differenti sono pervenuti i giudici di secondo grado, i quali hanno riconosciuto il ruolo di partecipe (in luogo di quello di promotore a lui contestato), osservando che il Tribunale troppo sbrigativamente aveva ritenuto insufficienti le intercettazioni eseguite presso gli uffici della "Fresh B.V.", le quali, invece, consentivano di accertare la partecipazione associativa dell'imputato.

In tal senso, è stato osservato (pag. 126 ss. della decisione impugnata) che non era stata innanzitutto considerata dal primo giudice la qualità dei parlatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati ritenuti, nei primi due gradi di merito del parallelo giudizio riferito ai medesimi fatti, soggetti pienamente inseriti nelle dinamiche associative dei gruppi Aquino/[OSCURATO:PERSONA].

Si tratta infatti di "figure apicali, cognati tra di loro, che affrontano in lunghissime conversazioni molti accadimenti dell'associazione con percezione diretta ed oltremodo prossima ai fatti raccontati, specie, si ripete, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]".

Dunque, prosegue la Corte di appello, "proprio l'intraneità dei parlatori all'associazione, la loro posizione apicale, la prossimità ai fatti raccontati, oltre che l'assoluta genuinità delle propalazioni (essendo gli stessi del tutto certi di non essere intercettati) porta ad attribuire eccezionale attendibilità al contenuto del loro narrato, mentre non di rado il riscontro del fatto si ottiene dalle loro reciproche conferme, segno della comune conoscenza dei fatti stessi".

Operata questa premessa, i giudici di secondo grado hanno rilevato che, nel racconto di Crupi, di ritorno proprio da un viaggio in Canada, compaiono molti riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] ("il figlio del Bello"), come soggetto mandato in Canada, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] (altro nipote di [OSCURATO:PERSONA]) e ad altri "ragazzi" per ordine di [OSCURATO:PERSONA] e con lo specifico incarico di chiarire le questioni insorte dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di punta del cd. [OSCURATO:PERSONA] a opera dei fratelli Angelo e [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento di una partita di armi, vicenda che aveva innescato sospetti di un possibile tradimento di altri associati residenti e operativi in Canada, primo fra tutti "Ciccio di Grazia", ossia [OSCURATO:PERSONA], classe 1948.

Ora, a seguito dell'omicidio di Verduci e per verificare il possibile coinvolgimento di propri sodali nell'omicidio di un affiliato, [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato in Canada alcuni ragazzi, cui aveva affidato il compito di chiarire le ragioni del fatto di sangue e di riferirgli, ma questa iniziativa (ovvero inviare alcuni ragazzi invece che convocare gli uomini di più antica affiliazione, come "Ciccio di Grazia" o "[OSCURATO:PERSONA]", ovvero [OSCURATO:PERSONA]), aveva provocato le recriminazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si mostrava molto preoccupato, non ritenendo i "ragazzi" mandati in Canada capaci di gestire una situazione di tale gravità.

Dalla conversazione si desume pertanto che Crupi aveva avuto colloqui diretti con [OSCURATO:PERSONA], oltre che con i fratelli Angelo e [OSCURATO:PERSONA], esternando altresì i dialoganti il timore di possibili scissioni all'interno del sodalizio, stante l'esistenza di un contrasto fra [OSCURATO:PERSONA], reggente dell'omonima cosca, e i fratelli Figliomeni, anche loro al vertice di un sodalizio con crescenti e potenzialmente opposti interessi illeciti in territorio canadese.

Crupi raccontava inoltre al cognato di aver assistito a una riunione fra i rappresentanti dei diversi clan e lo invitava a non confidare nella versione fatta circolare da altri, sottolineando come in Canada fosse arrivato il figlio del "Bello".

Veniva inoltre biasimato il comportamento di Alfonso (Condino), il quale, invece di verificare fatti e responsabilità attraverso incontri diretti con "Ciccio di Grazia", aveva raccolto solo chiacchere da strada, riportandole incautamente a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo favorendo l'insorgere di ulteriori problemi tra clan.

Macrì rifletteva quindi sul fatto che "Ciccio di Grazia", venuto a conoscenza dei sospetti di tradimento, aveva replicato in maniera sgarbata all'imbasciata fattagli pervenire dai [OSCURATO:PERSONA] e tale diatriba aveva determinato l'invio in Canada del figlio di Salvatore, ovvero di [OSCURATO:PERSONA], e poco dopo Crupi replicava che era opportuno stare alla larga da questa situazione, anche perché messa in mano ai ragazzi, suggerendo tuttavia al cognato di recarsi subito a Siderno per capire quale versione dei fatti sarebbe stata fornita ai responsabili del clan dai loro rappresentanti di fiducia, aggiungendo che in quel momento Crupi era mal rappresentato in Canada, perché Alfonso non era in grado di fronteggiare i fratelli Figliomeni, per cui egli continuava a criticare [OSCURATO:PERSONA] per avere affidato un incarico così importante ad affiliati così giovani e inesperti.

Ora, ad avviso della Corte di appello, l'insieme delle predette propalazioni consentiva di affermare che [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri giovani, era stato mandato da [OSCURATO:PERSONA] in Canada dopo l'omicidio di Verduci per approfondire la situazione di sospetto creatasi sul conto di alcuni sodali, traendosi da ciò la prova del ruolo di emissario del ricorrente, ritenuto dunque appartenente all'associazione, con il ruolo tuttavia non di promotore, ma di partecipe, avendo egli agito sotto le dipendenze dei capi del sodalizio ("non fanno nulla se Peppe non gli dice di fare cose che sa...").

3.3. Orbene, rispetto al giudizio sull'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 30, la sentenza impugnata rivela talune criticità argomentative che ne impongono l'annullamento, risultando tale profilo assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate. 16 e Innanzitutto, quanto ai ruolo di uno dei due interlocutori della conversazione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che la Corte di appello ne ha rimarcato la posizione di primo piano nel contesto associativo, ma sul punto non può non prendersi atto che la Quinta Sezione penale della Corte, con la richiamata sentenza n. 2640-2022 del 23 settembre 2021, ha annullato con rinvio la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe della medesima associazione in esame, osservando che, rispetto all'imputato, alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista potevano ritenersi comprovati, essendo emersa al più una mera "contiguità compiacente", una vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, che tuttavia, si legge nella pronuncia di annullamento de qua, "non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria".

Al di là della questione relativa alla "qualità" di uno dei parlatori, di cui va evidentemente approfondito l'effettivo livello di contiguità rispetto alla cosca, deve poi osservarsi che lo scenario storico a cui si intendono riferiti i dialoghi captati risulta non adeguatamente approfondito, non essendo chiaro da quali fonti probatorie derivano le considerazioni della sentenza impugnata relative all'omicidio di Verduci e alle iniziative conseguenti assunte a livello associativo.

Parimenti non lineare risulta l'individuazione dei destinatari e del contenuto dei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto veicolare in terra canadese per conto della cosca, non essendosi in ogni caso i giudici di appello confrontati con le deduzioni difensive con cui si era offerta una parvenza di liceità ai viaggi di [OSCURATO:PERSONA], non negati nella loro esistenza, ma ricondotti a ben altre ragioni, di tipo sia formativo (frequentazione di scuole di lingua inglese da parte dell'imputato, studente di ingegneria) che familiare (la nascita della figlia di una cugina).

Ma soprattutto, nella sentenza impugnata non è stato adeguatamente spiegato se l'eventuale compito di "messaggero", ossia di latore di "imbasciate", attribuito a [OSCURATO:PERSONA] sia stato episodico o stabile, assumendo tale accertamento valore dirimente ai fini del giudizio sull'appartenenza associativa, dovendosi sul punto ribadire l'affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 273336 e Sez. 2, n. 13506 del 28/02/2013, Rv. 255731), secondo cui, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini), ma lo stesso discorso vale anche per i messaggi trasmessi oralmente, tra il capo cosca e i soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento.

L'insieme di tali criticità impone pertanto la necessità di un approfondimento in sede di merito non solo della qualità dei parlatori e dell'intero contesto della vicenda sottesa ai viaggi dell'imputato, ma anche e soprattutto della natura, stabile o meno, dell'eventuale ruolo di "messaggero" ascritto all'imputato.

3.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla formulazione del giudizio di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità dell'aggravart di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-06-2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per le parti civili, Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA] e di Grotteria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che depositava conclusioni scritte e nota spese; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 17 luglio 2018, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, il Tribunale di Locri, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 30 di reclusione, in quanto ritenuto promotore di un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in Marina di Gioiosa ionica, Siderno e altrove dal 2004 al 25 marzo 2015, con assoluzione dalle restanti imputazioni e con declaratoria di estinzione per prescrizione del capo 29, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992. L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili: Regione Calabria, Provincia di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Siderno, Comune di Marina di Gioiosa ionica e Comune di Grotteria, risarcimento liquidato in cinquantamila euro per ciascuno dei predetti enti. Con la medesima pronuncia, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] veniva invece assolto, per non aver commesso il fatto, dall'accusa di essere promotore dell'associazione 'ndranghetista "Società di Siderno e locali collegati" (capo 30). Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata tra gli altri sia dal Procuratore generale, sia da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a lui ascritto al capo 30 e, ritenuto il ruolo di partecipe, lo condannava alla pena di 10 anni di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede. La decisione di primo grado veniva invece confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., osservando che il compendio probatorio su cui la Corte di appello ha inteso fondare la riforma del giudizio assolutorio di primo grado è costituito da una sola conversazione ambientale, quella del 9 marzo 2015, intercorsa tra tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della quale, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto irrilevante in sede cautelare in ragione della insussistenza della gravità indiziaria: peraltro, il materiale probatorio, nel corso del giudizio di primo grado, mentre era rimasto immutato per quanto riguarda gli elementi a carico rispetto a quello scrutinato dal Tribunale del Riesame, si era arricchito della produzione documentale difensiva, volta a dimostrare che l'imputato, lungi dal recarsi in Canada per il fine ipotizzato dall'accusa (cioè di essere emissario di informazioni in favore dell'associazione), era in realtà solito spostarsi a Roma, dove vive e lavora, e a Toronto, per motivi parentali e legati alla specializzazione dei suoi studi: egli infatti, studente di ingegneria presso l'Università "[OSCURATO:PERSONA]" di Roma, sia dal 2009 e poi nel mese di luglio del 2015, ha frequentato corsi di inglese presso due scuole canadesi, essendosi recato a Toronto a marzo 2015 in occasione della nascita, avvenuta un mese prima, della figlia di sua cugina [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge che, dopo il giudizio di appello, la Quinta Sezione penale della Corte, con la sentenza emessa il 23 settembre 2021, ha annullato la decisione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione, elemento questo destinato a incidere sulla già scarsa tenuta logica della pronuncia impugnata. La difesa sottolinea dunque il difetto della motivazione rinforzata da parte della Corte di appello, che, pur non essendo mutati nel frattempo gli elementi accusatori, avrebbe omesso di confrontarsi e di superare gli argomenti esposti nella pronuncia assolutoria di primo grado, che a sua volta era coerente con la decisione cautelare, non impugnata, che aveva escluso la gravità indiziaria. Quanto poi alla richiamata conversazione del 9 marzo 2015, il ricorrente rileva che la sentenza gravata si è soffermata più sulla qualità dei parlatori (ricavando peraltro la caratura criminale di Crupi da un processo in corso che ha subito come detto un annullamento in sede di legittimità) che sul contenuto del dialogo, rivelatosi del tutto generico rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata collegata la sua presenza in Canada a precise ragioni illecite. Del resto, le affermazioni pronunciate nel dialogo da [OSCURATO:PERSONA] scaturivano non da una percezione diretta dei fatti, ma da mere considerazioni personali. Peraltro, la deduzione che l'imputato sia stato emissario della famiglia [OSCURATO:PERSONA] si scontra con il dato, richiamato nella sentenza impugnata (pag. 129) che, in un altro passaggio del dialogo, i conversanti hanno attribuito il ruolo di emissario per conto di [OSCURATO:PERSONA] ad altra persona, ovvero a tale [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, la difesa censura il giudizio di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa, evidenziando che la mera presenza in Canada all'epoca del dialogo intercettato dell'imputato, da questi invero giustificata, è del tutto insufficiente a giustificare lo stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio de quo. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto né del corretto contegno processuale di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'interrogatorio di garanzia ha spiegato le ragioni del suo viaggio in Canada, né della sua condizione di incensurato, né della sua inclinazione allo studio, stante il suo documentato percorso di studi. Il terzo motivo è infine dedicato alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni del significativo discostamento dal minimo edittale, atteso che è stata irrogata al ricorrente la pena di 10 anni, pur a fronte di una cornice edittale compresa, all'epoca dei fatti, tra i 7 e i 12 anni. 2.1.1. In data 29 agosto 2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Furfaro, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno trasmesso una memoria con cui, a sostegno del primo motivo di impugnazione, hanno innanzitutto allegato la motivazione della decisione resa il 23 settembre 2021 dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], desumendosi dalla pronuncia di legittimità che era Condino e non [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che, destinato a essere latore di direttive e messaggi, era a disposizione della struttura associativa. Si ribadisce inoltre il difetto di motivazione rinforzata della decisione impugnata, rilevandosi che la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le prove acquisite e con la sentenza del primo giudice, venendo così meno al dovere di dimostrare come il diverso apprezzamento all'unico elemento di prova, ovvero il dialogo del 9 marzo 2015, esistente fosse l'unico apprezzamento possibile, nonostante la diversa interpretazione fornita anche in sede cautelare. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi. 2.2.1. Con il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati sollevati 4 motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza della compagine associativa di cui al capo 1, sia rispetto alla partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che la valutazione dei giudici di merito è stata fondata su considerazioni assertive e del tutto sganciate non solo dal contenuto reale delle prove acquisite, ma anche dalla considerazione del contesto socio-culturale della vicenda. Se è vero, infatti, che il materiale captativo ha ad oggetto traffici di stupefacenti, è tuttavia altrettanto innegabile che gli elementi indiziari ricavabili dalle conversazioni intercettate, per quanto gravi, non sono né precisi né concordanti. In particolare, il richiamato dialogo con [OSCURATO:PERSONA], oltre a contenere un errore nella sua collocazione temporale, risalendo la conversazione al 22 gennaio 2013 e non al 17 gennaio come indicato nella sentenza impugnata, non sarebbe idoneo a giustificare l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, sia perché dalle conversazioni appaiono ricavabili solo millanterie, sia perché non sono chiare le modalità in cui si sarebbero consumati i presunti affari illeciti, non potendo in ogni caso il ricorrente essere ritenuto capo indiscusso del sodalizio solo perché a conoscenza dei prezzi di acquisto e vendita della droga o perché connivente di determinate dinamiche riguardanti il fratello, essendo invece significativa la frase della conversazione riferita ad [OSCURATO:PERSONA]: "di queste cose non si è interessato mai", frase non considerata dai giudici di merito. Peraltro, dalla conversazione in esame emerge che anche altri due presunti sodali si chiamano Antonio, il che comporta incertezze sull'attribuzione al ricorrente dei riferimenti compiuti in queste e in numerose altre intercettazioni.Del tutto generiche sarebbero risultate poi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, dichiarazioni peraltro o de relato o prive di riscontri individualizzanti. Con il secondo motivo, la difesa, in subordine rispetto a quanto dedotto con il primo motivo, sollecita l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al ruolo asseritamente ricoperto dal ricorrente nel sodalizio. Si evidenzia in particolare che, ammesso e non concesso che l'imputato abbia ricoperto un ruolo nell'associazione di cui al capo 1, questo ruolo non può essere di vertice, non potendo ritenersi rilevanti in tal senso né lo scambio di battute sul prezzo in generale dello stupefacente della conversazione ambientale richiamata dalla difesa, né le dichiarazioni non riscontrate e inattendibili del collaboratore di giustizia, né la presunta partecipazione del ricorrente al "summit" del gennaio 2014, cui non è ben chiaro chi vi prese parte, né ancora l'intervento sporadico dell'imputato nella conversazione del 22 gennaio 2013 intercorsa tra altri. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl (già art. 7 della legge n. 203 del 1991), rilevandosi che l'aggravante de qua, che dovrebbe accompagnare l'associazione per oltre 11 anni, è stata ricavata da una sola conversazione ambientale, sempre quella del 22 gennaio 2013, in maniera apodittica e congetturale, atteso che da tale intercettazione non emerge alcun collegamento tra le due presunte compagini associative o comunque tra gli affari alle stesse riconducibili. Con il quarto motivo, è stato infine censurato il trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.2.2. Con il ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Fonte (quest'ultimo revocato in data 4 agosto 2022), sono stati sollevati tre motivi. Con il primo, il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione rispetto alla configurabilità del delitto associativo, osservando che la Corte di appello ha disegnato un'associazione che sarebbe costituita "a singhiozzo", nel senso che la sua operatività sarebbe inscindibilmente legata alla figura di [OSCURATO:PERSONA] da libero, mentre durante la latitanza di costui in Canada, ovvero dal 2005 al 2008, la struttura associativa sarebbe non inesistente, ma operativa in misura minore, mentre durante il periodo di carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall'agosto 2008 al dicembre 2012, l'associazione sarebbe stata esistente e operativa. Tale affermazione sarebbe peraltro del tutto sganciata dalle acquisizioni probatorie, atteso che le intercettazioni ambientali riguardano un arco temporale limitato che copre solo il periodo che va dal gennaio 2013 al maggio 2013. In ogni caso dal dialogo intercettato il 17 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge che il primo, ininterrottamente in carcere dal 19 agosto 2008, era ormai uscito dagli affari e stava per riattivarsi solo in quel momento. Dunque, difetterebbero per tutta la durata del lungo periodo di detenzione del ricorrente, i requisiti dell'organizzazione della stabilità del vincolo associativo.Con il secondo motivo, la difesa lamenta il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai requisiti di sussistenza della condotta di partecipazione alla struttura associativa, evidenziando che il giudice di primo grado ha assolto [OSCURATO:PERSONA] da tutte e dodici le imputazioni ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, o per non aver commesso il fatto (capi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15) o perché il fatto non sussiste (capo 14), senza che vi sia stata impugnazione sul punto, per cui le pronunce assolutorie sono divenute definitive. [OSCURATO:PERSONA] è stato dunque ritenuto, in modo paradossale, promotore di un sodalizio dedito al narcotraffico, pur non avendo partecipato ad alcun reato-fine. La sentenza impugnata sarebbe inoltre illogica e apodittica nella parte in cui ha estrapolato solo una parte del contenuto delle lunghissime intercettazioni, mancando di confrontarsi con le specifiche censure sollevate nell'atto di appello, censure diffusamente ripercorse e riproposte nell'odierna impugnazione, anche con riferimento all'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, oltre che generiche, sarebbero rimaste anche prive di riscontri. Con il terzo motivo, è stata contestata l'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore e organizzatore, rilevandosi in proposito che tale qualifica sarebbe stata ancorata a dati non corrispondenti alle emergenze processuali o in contrasto con esse, come rispetto all'incontro con l'emissario dei Mancuso, [OSCURATO:PERSONA], incontro avvenuto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo con la presenza di [OSCURATO:PERSONA], ma senza che questi ponesse in essere comportamenti tali da giustificare il possesso della veste di promotore, mentre, quanto alla presunta partecipazione al "summit" del 28 gennaio 2014, si obietta che ad esso presero parte anche soggetti non dotati di alcuna qualifica, per cui anche tale circostanza appare inidonea a fondare la tesi del ruolo di organizzatore del ricorrente, avendo la Corte di appello recepito acriticamente la motivazione del primo giudice, senza tenere conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla figura del promotore. 2.2.3. Con memoria del 12 agosto 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un motivo nuovo, con il quale, a integrazione del secondo motivo del ricorso principale, si invoca l'annullamento della sentenza in ragione del difetto assoluto di motivazione rispetto alla condotta partecipativa dell'imputato alla struttura associativa addirittura con la veste di promotore, ribadendosi che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai numerosi reati-fine a lui ascritti. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla formulazione del giudizio di appartenenza al sodalizio di cui al capo 30, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia gravata va annullata limitatamente alla sola configurabilità dell'aggravane di cui all'art. 7 della legge n. 152 del 1991, con rigetto nel resto dell'impugnazione. 1. Prima di soffermarsi sulle censure sollevate, si ritiene utile una breve ricostruzione dello scenario in cui si innestano le condotte contestate, che si riferiscono a due distinte associazioni, una ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto promotore, l'altra ex art. 416 bis cod. pen. (capo 30), di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe. Dunque, come risulta in particolare dalla sentenza di primo grado, il presente procedimento penale, denominato "operazione acero", scaturisce dall'attività di ricerca di alcuni latitanti, esponenti di spicco della famiglia Aquino, che si erano sottratti all'esecuzione delle ordinanze custodiali relative al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", che ha sancito la sostanziale unitarietà della 'ndrangheta e la presenza al suo interno di un organismo di vertice e di autogoverno, definito "Provincia". All'esito dell'attività di ricerca, il Ros dei Carabinieri procedeva alla cattura di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], arrestati in Marina di [OSCURATO:PERSONA] tra il febbraio e il settembre 2012, avendo gli inquirenti proceduto all'individuazione della rete dei fiancheggiatori, nonché al sequestro di otto nascondigli/bunker, riconducibili ai tre predetti fuggitivi. Orbene, in tale contesto investigativo, veniva attenzionata la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], legata agli Aquino da vincoli parentali, venendo svolta attività intercettiva presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca l'unico della famiglia ad essere rimasto in libertà, il quale risultava essere coinvolto in un'associazione dedita al narcotraffico, unitamente ai fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Nel prosieguo delle indagini, venivano poi localizzati in Canada gli ulteriori latitanti Carmelo e [OSCURATO:PERSONA], mentre veniva altresì monitorato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 21 dicembre 2012 dopo circa 4 anni di detenzione, si recava presso l'abitazione del fratello Antonio, dove incontrava sia [OSCURATO:PERSONA] portavoce del clan Mancuso di Limbadi, sia il proprio sodale [OSCURATO:PERSONA], da cui [OSCURATO:PERSONA] apprendeva le dinamiche, anche conflittuali, che il gruppo aveva subito durante la sua assenza. Il quadro probatorio veniva poi arricchito sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], noto trafficante locale, che aveva modo di relazionarsi in passato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], sia dalle conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA], uomo legato ai [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA], sia ancora dall'attività intercettiva, svolta dalla Polizia italiana in sinergia con la Polizia olandese, riferita alla famiglia Crupi di Siderno, confederata alla cosca Commisso, operante nel medesimo circondario, consentendo tali captazioni, avvenute presso la ditta "Fresh BV" operante nei [OSCURATO:PERSONA], di lumeggiare la figura di altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]), ritenendosi che a questi fosse attribuito il compito di portatore di "imbasciate" in Canada, per conto del padre Salvatore e dello zio Giuseppe, in relazione ad alcuni contrasti interni sorti nelle "locali" della medesima consorteria, radicate nel Paese del [OSCURATO:PERSONA]. Ora, sia l'associazione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 30), sia quella ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), sono state ampiamente (e autonomamente) ritenute comprovate dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (pag. 31 ss. della sentenza di primo grado) che, nell'ambito del contesto di operatività della cosca di 'ndrangheta denominata "Aquino/[OSCURATO:PERSONA]", rimasta operativa anche durante la detenzione (tra il 2008 e il 2012) del capo [OSCURATO:PERSONA], vi erano una serie di soggetti, alcuni dei quali anche non affiliati a quella famiglia mafiosa, che avevano intanto dato vita a un'autonoma associazione per delinquere dedita alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, al commercio, al trasporto e alla distribuzione di stupefacenti di tipo hashish, kobrert, marijuana e cocaina. A ciò peraltro deve aggiungersi che l'esistenza delle due distinte associazioni, al di là della specificazione dei ruoli di taluni componenti, può ritenersi definitivamente accertata, posto che, prima dell'instaurazione di questo giudizio di legittimità, è intervenuta la sentenza n. 2640 del 23 settembre 2021, dep. 2012, con cui la Quinta Sezione di questa Corte, nel parallelo procedimento definito con rito abbreviato e relativo agli altri 26 coimputati ([OSCURATO:PERSONA] + 25), pur accogliendo taluni ricorsi rispetto a singole imputazioni, ha tuttavia disatteso nel resto (rigettandoli o dichiarandoli inammissibili) la gran parte dei ricorsi dei coimputati, tra cui quelli di taluni soggetti coinvolti con ruoli significativi nei fatti di causa, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, sia pure con accenti diversi, avevano censurato l'autonoma configurabilità delle due fattispecie associative, che è stata invece ritenuta sussistente nella sentenza di legittimità prima richiamata, nella quale sono state rimesse in discussione solo le singole posizioni di taluni imputati asseritamente intranei ai due sodalizi. L'esistenza, almeno sotto il profilo oggettivo, delle due associazioni contestate ai capi 1 e 30 può ritenersi pertanto giudizialmente accertata in via definitiva. Compiuta questa premessa ,QI:r''generale, è ora possibile soffermarsi sulla posizione dei due ricorrenti, iniziando da quella di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Questi, in particolare, è stato ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1, in base a una pluralità di elementi probatori convergenti, costituiti sia degli esiti dell'attività intercettiva, sia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile già nell'ambito di altri procedimenti penali (come "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"). Questi, nel premettere di aver conoscere molto bene i [OSCURATO:PERSONA], ha ricordato il ruolo di primo piano del ricorrente, capace di attivare una serie di canali, anche in Stati esteri, per procurarsi la disponibilità di stupefacenti, essendo il collaboratore a conoscenza anche dei viaggi di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], come quello del 30 settembre 2013 riscontrato dalle indagini di P.G. Negli incontri con i fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti varie volte tra il 2013 e il 2014, Femia, all'epoca pienamente inserito in organizzazioni criminali dedite all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, ebbe modo di verificare che i suoi interlocutori erano in grado di contare, anche su scala internazionale, su diversi sistemi di approvvigionamento della droga, grazie ai contatti con i proprietari di alcuni pescherecci o con i propri familiari in Canada, dove viveva la moglie di [OSCURATO:PERSONA], con cui questi si incontrava a [OSCURATO:PERSONA]. Oltre che dalle puntuali e riscontrate propalazioni rese dal collaboratore di giustizia Femia (rispetto alla cui valutazione di attendibilità non sono state evidenziate criticità neanche nella ricordata sentenza di legittimità che ha definito le posizioni dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato), il ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA] è stato delineato anche e soprattutto da una pluralità di conversazioni intercettate nel corso delle indagini, rispetto alle quali è stata rimarcata la qualificata caratura delinquenziale degli interlocutori, che parlavano di fatti di cui avevano cognizione diretta, con un linguaggio spesso esplicito, fermo restando che a molte conversazioni ha preso parte lo stesso ricorrente, il che ha reso più chiara la comprensione del suo ruolo operativo. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, tra le altri, la conversazione di cui al progr. n. 4168 del 17 gennaio 2013 (riportata alle pag. 44 ss. della sentenza di primo grado), intercorsa tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia vibonese dei Mancuso e nipote di [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'omonima 'ndrina di Limbadi, conversazione che, nel mettere in luce i legami criminosi tra le due famiglie, tesi a imbastire un variegato sistema di approvvigionamento dello stupefacente, comprova il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle trattative, indicando [OSCURATO:PERSONA], interpellato dal fratello Giuseppe, il prezzo dello stupefacente, facendo riferimento alle piazze dei diversi continenti, così dimostrando tutta la sua "competenza" nel settore. Peraltro, nel corso della trattativa, [OSCURATO:PERSONA] si poneva in rapporto paritario con il fratello, interloquendo in prima persona al fine di perfezionare gli accordi in corso, rendendosi parte diligente per recarsi a Milano, ove necessario, e suggerendo a Rizzo di mandargli, per eventuali comunicazioni urgenti, un certo Maurizio, persona che veniva prontamente identificata dagli conversanti, ciò a riprova del fatto che l'affare in itinere non era certo il primo intercorso tra loro. Parimenti pregnante è stata ritenuta inoltre la conversazione di cui al progr. 4420 del 22 gennaio 2013 (non del 17 gennaio, come in effetti erroneamente indicato a pag. 134 della sentenza impugnata, essendosi tuttavia in presenza di una mera svista), registrata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale uno dei dialoganti, [OSCURATO:PERSONA], viene rimproverato da Giuseppe 9 L etot. R [OSCURATO:PERSONA] per il disinteresse manifestato rispetto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], fortemente criticato per aver portato avanti alcuni affari per conto proprio con il gruppo dei palermitani, nonostante la scarsa qualità della droga, così mettendo in discussione il "prestigio" criminoso dell'associazione. Nel tentare di giustificarsi, Stefano affermava di aver informato [OSCURATO:PERSONA], rendendolo edotto di quanto stava accadendo, confermando ciò la posizione gerarchicamente elevata del ricorrente, ritenuto un referente della famiglia in assenza del fratello e perciò messo a corrente di tutti gli affari del gruppo, anche di quelli riferitigli da Figliomeno che erano estranei al suo "ambito di competenza" (ovvero il settore della droga), il che spiega evidentemente il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA], pur informato della situazione per il suo legame sinergico con il fratello, abbia mostrato al riguardo un certo disimpegno. Ulteriori elementi sintomatici dell'inserimento del ricorrente con ruolo apicale nel sodalizio sono stati poi tratti dalle conversazioni di cui ai progr. 6393 del 24 gennaio 2014, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], e progr. 6489 del 28 gennaio 2014, dalle quali si evince la partecipazione in quei giorni di [OSCURATO:PERSONA] a un "summit" in Sicilia, finalizzato a decidere questioni relative al commercio di stupefacenti con esponenti locali, avendo al riguardo l'ufficiale di P.G. [OSCURATO:PERSONA] precisato che il riferimento dei dialoganti ad "Antonio U Grassetto" valeva a individuare l'odierno ricorrente. Ora, alla stregua di tali elementi, i giudici di merito (più diffusamente il Tribunale, in maniera molto più sintetica la Corte di appello, che tuttavia ha richiamato, condividendole criticamente, le argomentazioni del primo giudice) sono dunque pervenuti alla coerente conclusione dell'attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di vertice del sodalizio, occupandosi egli di promuovere, anche alla luce della sua qualificata "esperienza" nel settore degli stupefacenti, l'azione del gruppo, potendo disporre di una serie ampia di canali di approvvigionamento che superavano i confini nazionali, e di notevoli risorse economiche da investire. Tale impostazione risulta del resto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Rv. 265524), secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali, attività queste ultime senz'altro ascrivibili all'odierno ricorrente, il quale interagiva con il fratello Giuseppe nel coordinamento delle attività del sodalizio. A ciò deve solo aggiungersi che non è dirimente l'obiezione difensiva che fa leva sull'intervenuta assoluzione dell'imputato dai reati-fine ascrittigli, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. in termini Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv.•e(6, 280703-02 e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710) che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, come pure di promozione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai "reati fine". 2.1. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'imputato operata nelle due sentenze di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conversazioni intercettate, una differente (e invero parziale) lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2.2. Sono invece fondate le censure riferite alla configurabilità dell'aggravante ex art. 7 della legge n. 152 del 1991 (ora art. 416 bisl cod. pen.). Sul punto la Corte di appello (pag. 137 della sentenza impugnata) ha richiamato laconicamente la "specifica motivazione del Tribunale fondata sulla sovrapponibilità operativa della compagine associativa mafiosa (della quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole) e di quella dedita al narcotraffico". A sua volta il Tribunale (pag. 90 della pronuncia di primo grado) ha evidenziato in proposito che "la evidenziata sovrapponibilità delle compagini associative consente di ritenere che il reato sia stato commesso al fine di agevolare la cosca Aquino-[OSCURATO:PERSONA], di cui lo stesso imputato faceva parte. L'istruttoria dibattimentale ha infatti riscontrato l'esistenza di una gestione accentrata di tutti gli interessi della cosca, dalla quale venivano poi ripartite tra i singoli associati le specifiche competenze. Emblematica, a tal fine, è la più volte richiamata intercettazione del 22 gennaio 2013, da cui risulta una congiunta trattazione di tutte le questioni nevralgiche relative al gruppo, sia in relazione al narcotraffico, che in relazione ai vari aspetti, anche di natura lecita. È poi chiaramente emerso dal tenore complessivo delle conversazioni prima richiamate, comprese quelle captate in casa Figliomeno, che l'approvvigionamento del denaro, tramite la commissione dei delitti posti in essere dall'organizzazione di cui al capo 1) della rubrica, costituiva la fonte privilegiata di introiti della consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], che venivano utilizzati per l'acquisto di armi e per il reimpiego degli stessi in attività produttive e societarie, che consolidavano e aumentavano il prestigio criminale della societas sceleris di 'ndrangheta facente capo all'odierno imputato e ai suoi fratelli. Deve poi tenersi in considerazione la già evidenziata caratura mafiosa del prevenuto, dalla quale lo stesso non si spogliava allorquando si trovava ad agire nel settore degli stupefacenti, il che comprova oltremodo la sussistenza dell'aggravante speciale di cui si discute". 2.3.1. Orbene, pur nel presupposto dell'integrazione delle rispettive motivazioni, deve ritenersi che l'apparato argomentativo delle due sentenze di merito sul punto non si sottrae alle censure difensive. In proposito, deve infatti richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), che, nell'affermare la natura soggettiva, in quanto inerente ai motivi a delinquere, dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416 bisl cod. pen., ha evidenziato che tale circostanza, anche nella diversa forma, di natura oggettiva, del cd. metodo mafioso, rappresenta garanzia di una maggiore efficacia della funzione preventivo-repressiva del fenomeno mafioso, tendendo a evitare effetti emulativi connessi all'esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive previste quale elemento caratterizzante dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen., e crea una sorta di cordone di contenimento, con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere; proprio per la sua connotazione in termini soggettivi, si è precisato che la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione, non dovendo peraltro tale finalità essere esclusiva, nel senso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.Costituisce peraltro affermazione condivisa di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464), quella secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio. Ora, in applicazione di tali premesse ermeneutiche, deve osservarsi che il ragionamento seguito dai giudici di merito pecca di specificità, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello ancorato sostanzialmente la finalità agevolatrice della consorteria alla "sovrapponibilità delle compagni associative", evocando una "gestione accentrata di tutti gli interessi della cosca", profili questi tuttavia che, oltre a risultare generici, appaiono di per sé non dirimenti, in quanto la finalità agevolatrice non può ritenersi necessariamente insita nella commistione degli affari illeciti di due distinte consorterie, ma presuppone l'accertamento in capo al soggetto agente sia dell'obiettivo specifico di aiutare l'attività del clan in un circoscritto ambito di azione, sia la consapevolezza del supporto assicurato. Nel caso di specie, le due consorterie, quella ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quella di cui all'art. 416 bis cod. pen., pur se collegate, agivano su piani distinti, non essendo chiaro invero in che modo e in che epoca abbiano interagito tra loro, né, soprattutto, ai fini che qui rilevano, non risulta precisato se e in che misura [OSCURATO:PERSONA] abbia agito (anche) con la finalità, non esclusiva ma comunque ben delineata, di fornire un ausilio specifico alla consorteria, non essendo l'esistenza di stretti legami familiari tra i distinti capi dei sodalizi o l'occasionale intreccio dei rispettivi affari argomenti di per sé decisivi al fine di radicare l'esistenza di un atteggiamento che, nel suo dispiegarsi, richiede una ben precisa componente teleologica, riferibile a un contesto operativo nitidamente delimitato. Di qui la necessità di un nuovo approfondimento in sede di merito, orientato a verificare l'esistenza di una concreta finalità agevolatrice nelle condotte poste in essere dall'imputato, rispetto alle esigenze e alle strategie perseguite dal clan. 2.4. Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori censure in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi sul punto evidenziare che il Tribunale (pag. 90-91 della pronuncia di primo grado) ha negato all'imputato le attenuanti generiche, stante l' "assenza di qualsivoglia comportamento collaborativo nel corso del processo", applicando nei suoi confronti la pena finale di 30 anni di reclusione, cui è pervenuto partendo dalla pena base di 24 anni di reclusione, aumentata di 6 anni per effetto dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, tenuto conto dei limiti ex art. 78 cod. pen.; la Corte di appello ha confermato le statuizioni in punto di pena (pag. 137 della sentenza impugnata), rimarcando la genericità delle censure sollevate sul punto, genericità che invero connota anche il motivo dell'odierno ricorso, non essendo stati specificati i profili di meritevolezza che sarebbero stati indebitamente ignorati dai giudici di merito. 2.5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 152 del 1991, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece disatteso, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto eseguibile nei suoi confronti la pena di anni 24 di reclusione, irrogata autonomamente rispetto al giudizio, ritenuto immune da censure, in forza del quale il ricorrente è stato ritenuto promotore dell'associazione di cui al capo 1. [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, Comune di Marina di [OSCURATO:PERSONA] e di Grotteria, spese liquidate in complessivi 4.550,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. 3. Venendo ora alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo operato dalla Corte di appello non si sottrae alle censure difensive. 3.1. Al riguardo deve premettersi che il giudice di primo grado (pag. 216 ss. della sentenza del Tribunale) ha innanzitutto evidenziato che il quadro probatorio a carico dell'imputato si fonda sulle intercettazioni del dialogo captato il 9 marzo 2015 presso gli uffici della società olandese "Fresch B.V.", dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], assassinato il 24 aprile 2014 a Woodbridge ad opera dei fratelli Figliomeno a causa della sottrazione di una partita di armi da parte della vittima. L'episodio delittuoso aveva coinvolto anche alcuni rappresentanti delle cosche ioniche-reggine e aveva determinato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (sebbene lo stesso non risiedesse più in Canada a causa dei contrasti con i Figliomeno), che si era concretizzato in un viaggio in Canada di [OSCURATO:PERSONA]. I due parlatori, nella conversazione intercettata, criticavano quindi l'operato del ricorrente stante la sua inesperienza ("sono ragazzi ... che fanno danni"). Ora, nel commentare il contenuto del dialogo, i giudici di primo grado hanno ritenuto lo stesso inidoneo a provare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca operante a Siderno, atteso che "anche a voler ritenere per assodata l'identificazione di questo soggetto come il figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto E Bello, non risulta però in alcun modo provato che egli si sia effettivamente recato in Canada e che abbia espletato l'incarico che gli era stato affidato, né tantomeno che fosse consapevole delle dinamiche interne alle quali si ritiene abbia fornito un apporto (seppur improvvido) con il suo intervento". 14 [OSCURATO:PERSONA] inoltre destato forti perplessità nel Tribunale "l'incomprensibile inserimento" del ricorrente "all'interno della locale di Siderno, quando invece tutti i suoi congiunti, nell'interesse dei quali egli avrebbe operato come portavoce, fanno parte della distinta locale di Marina di [OSCURATO:PERSONA]". Di qui l'esclusione dell'affectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA], stante anche il mancato accertamento in merito ai suoi contatti con altri coimputati che pure figurano, secondo l'imputazione, come aderenti alla locale di Siderno. 3.2. A conclusioni differenti sono pervenuti i giudici di secondo grado, i quali hanno riconosciuto il ruolo di partecipe (in luogo di quello di promotore a lui contestato), osservando che il Tribunale troppo sbrigativamente aveva ritenuto insufficienti le intercettazioni eseguite presso gli uffici della "Fresh B.V.", le quali, invece, consentivano di accertare la partecipazione associativa dell'imputato. In tal senso, è stato osservato (pag. 126 ss. della decisione impugnata) che non era stata innanzitutto considerata dal primo giudice la qualità dei parlatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati ritenuti, nei primi due gradi di merito del parallelo giudizio riferito ai medesimi fatti, soggetti pienamente inseriti nelle dinamiche associative dei gruppi Aquino/[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta infatti di "figure apicali, cognati tra di loro, che affrontano in lunghissime conversazioni molti accadimenti dell'associazione con percezione diretta ed oltremodo prossima ai fatti raccontati, specie, si ripete, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]". Dunque, prosegue la Corte di appello, "proprio l'intraneità dei parlatori all'associazione, la loro posizione apicale, la prossimità ai fatti raccontati, oltre che l'assoluta genuinità delle propalazioni (essendo gli stessi del tutto certi di non essere intercettati) porta ad attribuire eccezionale attendibilità al contenuto del loro narrato, mentre non di rado il riscontro del fatto si ottiene dalle loro reciproche conferme, segno della comune conoscenza dei fatti stessi". Operata questa premessa, i giudici di secondo grado hanno rilevato che, nel racconto di Crupi, di ritorno proprio da un viaggio in Canada, compaiono molti riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] ("il figlio del Bello"), come soggetto mandato in Canada, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] (altro nipote di [OSCURATO:PERSONA]) e ad altri "ragazzi" per ordine di [OSCURATO:PERSONA] e con lo specifico incarico di chiarire le questioni insorte dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esponente di punta del cd. [OSCURATO:PERSONA] a opera dei fratelli Angelo e [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento di una partita di armi, vicenda che aveva innescato sospetti di un possibile tradimento di altri associati residenti e operativi in Canada, primo fra tutti "Ciccio di Grazia", ossia [OSCURATO:PERSONA], classe 1948. Ora, a seguito dell'omicidio di Verduci e per verificare il possibile coinvolgimento di propri sodali nell'omicidio di un affiliato, [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato in Canada alcuni ragazzi, cui aveva affidato il compito di chiarire le ragioni del fatto di sangue e di riferirgli, ma questa iniziativa (ovvero inviare alcuni ragazzi invece che convocare gli uomini di più antica affiliazione, come "Ciccio di Grazia" o "[OSCURATO:PERSONA]", ovvero [OSCURATO:PERSONA]), aveva provocato le recriminazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si mostrava molto preoccupato, non ritenendo i "ragazzi" mandati in Canada capaci di gestire una situazione di tale gravità. Dalla conversazione si desume pertanto che Crupi aveva avuto colloqui diretti con [OSCURATO:PERSONA], oltre che con i fratelli Angelo e [OSCURATO:PERSONA], esternando altresì i dialoganti il timore di possibili scissioni all'interno del sodalizio, stante l'esistenza di un contrasto fra [OSCURATO:PERSONA], reggente dell'omonima cosca, e i fratelli Figliomeni, anche loro al vertice di un sodalizio con crescenti e potenzialmente opposti interessi illeciti in territorio canadese. Crupi raccontava inoltre al cognato di aver assistito a una riunione fra i rappresentanti dei diversi clan e lo invitava a non confidare nella versione fatta circolare da altri, sottolineando come in Canada fosse arrivato il figlio del "Bello". Veniva inoltre biasimato il comportamento di Alfonso (Condino), il quale, invece di verificare fatti e responsabilità attraverso incontri diretti con "Ciccio di Grazia", aveva raccolto solo chiacchere da strada, riportandole incautamente a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo favorendo l'insorgere di ulteriori problemi tra clan. Macrì rifletteva quindi sul fatto che "Ciccio di Grazia", venuto a conoscenza dei sospetti di tradimento, aveva replicato in maniera sgarbata all'imbasciata fattagli pervenire dai [OSCURATO:PERSONA] e tale diatriba aveva determinato l'invio in Canada del figlio di Salvatore, ovvero di [OSCURATO:PERSONA], e poco dopo Crupi replicava che era opportuno stare alla larga da questa situazione, anche perché messa in mano ai ragazzi, suggerendo tuttavia al cognato di recarsi subito a Siderno per capire quale versione dei fatti sarebbe stata fornita ai responsabili del clan dai loro rappresentanti di fiducia, aggiungendo che in quel momento Crupi era mal rappresentato in Canada, perché Alfonso non era in grado di fronteggiare i fratelli Figliomeni, per cui egli continuava a criticare [OSCURATO:PERSONA] per avere affidato un incarico così importante ad affiliati così giovani e inesperti. Ora, ad avviso della Corte di appello, l'insieme delle predette propalazioni consentiva di affermare che [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri giovani, era stato mandato da [OSCURATO:PERSONA] in Canada dopo l'omicidio di Verduci per approfondire la situazione di sospetto creatasi sul conto di alcuni sodali, traendosi da ciò la prova del ruolo di emissario del ricorrente, ritenuto dunque appartenente all'associazione, con il ruolo tuttavia non di promotore, ma di partecipe, avendo egli agito sotto le dipendenze dei capi del sodalizio ("non fanno nulla se Peppe non gli dice di fare cose che sa..."). 3.3. Orbene, rispetto al giudizio sull'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 30, la sentenza impugnata rivela talune criticità argomentative che ne impongono l'annullamento, risultando tale profilo assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate. 16 e Innanzitutto, quanto ai ruolo di uno dei due interlocutori della conversazione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che la Corte di appello ne ha rimarcato la posizione di primo piano nel contesto associativo, ma sul punto non può non prendersi atto che la Quinta Sezione penale della Corte, con la richiamata sentenza n. 2640-2022 del 23 settembre 2021, ha annullato con rinvio la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe della medesima associazione in esame, osservando che, rispetto all'imputato, alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista potevano ritenersi comprovati, essendo emersa al più una mera "contiguità compiacente", una vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, che tuttavia, si legge nella pronuncia di annullamento de qua, "non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria". Al di là della questione relativa alla "qualità" di uno dei parlatori, di cui va evidentemente approfondito l'effettivo livello di contiguità rispetto alla cosca, deve poi osservarsi che lo scenario storico a cui si intendono riferiti i dialoghi captati risulta non adeguatamente approfondito, non essendo chiaro da quali fonti probatorie derivano le considerazioni della sentenza impugnata relative all'omicidio di Verduci e alle iniziative conseguenti assunte a livello associativo. Parimenti non lineare risulta l'individuazione dei destinatari e del contenuto dei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto veicolare in terra canadese per conto della cosca, non essendosi in ogni caso i giudici di appello confrontati con le deduzioni difensive con cui si era offerta una parvenza di liceità ai viaggi di [OSCURATO:PERSONA], non negati nella loro esistenza, ma ricondotti a ben altre ragioni, di tipo sia formativo (frequentazione di scuole di lingua inglese da parte dell'imputato, studente di ingegneria) che familiare (la nascita della figlia di una cugina). Ma soprattutto, nella sentenza impugnata non è stato adeguatamente spiegato se l'eventuale compito di "messaggero", ossia di latore di "imbasciate", attribuito a [OSCURATO:PERSONA] sia stato episodico o stabile, assumendo tale accertamento valore dirimente ai fini del giudizio sull'appartenenza associativa, dovendosi sul punto ribadire l'affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 273336 e Sez. 2, n. 13506 del 28/02/2013, Rv. 255731), secondo cui, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini), ma lo stesso discorso vale anche per i messaggi trasmessi oralmente, tra il capo cosca e i soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento. L'insieme di tali criticità impone pertanto la necessità di un approfondimento in sede di merito non solo della qualità dei parlatori e dell'intero contesto della vicenda sottesa ai viaggi dell'imputato, ma anche e soprattutto della natura, stabile o meno, dell'eventuale ruolo di "messaggero" ascritto all'imputato. 3.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla formulazione del giudizio di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurabilità dell'aggravart di cui all'
Sentenza Cassazione n. 45536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris