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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36114/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24785-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P( )R.1'( )GI I ..S1 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2374/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/04,12018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 24785 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina , con sentenza n. 40/2013 ,sez 3 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 1 'avviso di accertamento TKF011101567/2011 per irpef 2006 e 2007 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2374/7//2018, rigettava l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso il contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc .

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento,basato su studi di settore, aveva accertato un maggior reddito del contribuente senza avere instaurato il preventivo contraddittorio con la parte.

Con il secondo motivo deduce la nullità della decisione in quanto avvenutaper relationem alla sentenza di primo grado.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso che si rivela infondata.

La sentenza ricorso è stata depositata il 13.4.18 mentre il ricorso è stato notificato il

5.8.19. Occorre tenere presente che l'articolo 6 del d.l. 23.10.18 n. 119, in vigore dal 24.10.18 , convertito con legge n. 136 del 2018 , ha sospeso i termini delle impugnazioni dei giudizi in materia tributaria tra il 24.10.18 ed il 31.7.19 per consentire alle parti di presentare le istanze di conciliazione per i giudizi pendenti.

Nel caso di specie, il termine semestrale per proporre l'impugnazione da parte dell'amministrazione, scadeva, tenuto conto della sospensione feriale, il 13.11.18, ma essendo lo stesso rimasto sospeso per il predetto periodo dal 24.10.18 al 31.7.19, veniva a scadere il 19 agosto 2019 , tenuto conto del periodo già intercorso prima del

24.10.18. La notifica effettuata il 5.8.19 risulta pertanto tempestiva.

Nel merito, il motivo di ricorso è fondato.

Gli avvisi di accertamento concernono tributi degli anni 2006 e 2007 mentre l'obbligo di instaurazione del contraddittorio è stato previsto solo a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 all'art 38 del dpr 600/73.

Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione in diverse occasioni di affermare che, l'obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo "sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale" (Sez. 6- 5, n. 11283 del 31/05/2016 ;Cass 14395/16; Cass 9747/17,Cass 310/18).

Il motivo va quindi accolto.

Parimenti deve dirsi per il secondo motivo.

Per quanto concerne infatti gli aspetti di merito della controversia, la sentenza impugnata si è limitata a riportarsi alle "considerazioni già espresse dalla CTP Latina,che si confermano e si condividono" Si tratta di una motivazione per relationem basata su affermazioni puramente apodittiche che non riportano neppure gli argomenti posti a base della decisione di primo grado senza che in alcun modo siano svolte argomentazioni sulle censure proposte con l'atto di appello di cui non viene riportato neppure il contenuto..

Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame( da ultimo Cass .27112/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 14.9.21 [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24785-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P( )R.1'( )GI I ..S1 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2374/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/04,12018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 24785 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina , con sentenza n. 40/2013 ,sez 3 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 1 'avviso di accertamento TKF011101567/2011 per irpef 2006 e 2007 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2374/7//2018, rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento,basato su studi di settore, aveva accertato un maggior reddito del contribuente senza avere instaurato il preventivo contraddittorio con la parte. Con il secondo motivo deduce la nullità della decisione in quanto avvenutaper relationem alla sentenza di primo grado. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso che si rivela infondata. La sentenza ricorso è stata depositata il 13.4.18 mentre il ricorso è stato notificato il 5.8.19. Occorre tenere presente che l'articolo 6 del d.l. 23.10.18 n. 119, in vigore dal 24.10.18 , convertito con legge n. 136 del 2018 , ha sospeso i termini delle impugnazioni dei giudizi in materia tributaria tra il 24.10.18 ed il 31.7.19 per consentire alle parti di presentare le istanze di conciliazione per i giudizi pendenti. Nel caso di specie, il termine semestrale per proporre l'impugnazione da parte dell'amministrazione, scadeva, tenuto conto della sospensione feriale, il 13.11.18, ma essendo lo stesso rimasto sospeso per il predetto periodo dal 24.10.18 al 31.7.19, veniva a scadere il 19 agosto 2019 , tenuto conto del periodo già intercorso prima del 24.10.18. La notifica effettuata il 5.8.19 risulta pertanto tempestiva. Nel merito, il motivo di ricorso è fondato. Gli avvisi di accertamento concernono tributi degli anni 2006 e 2007 mentre l'obbligo di instaurazione del contraddittorio è stato previsto solo a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 all'art 38 del dpr 600/73. Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione in diverse occasioni di affermare che, l'obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo "sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale" (Sez. 6- 5, n. 11283 del 31/05/2016 ;Cass 14395/16; Cass 9747/17,Cass 310/18). Il motivo va quindi accolto. Parimenti deve dirsi per il secondo motivo. Per quanto concerne infatti gli aspetti di merito della controversia, la sentenza impugnata si è limitata a riportarsi alle "considerazioni già espresse dalla CTP Latina,che si confermano e si condividono" Si tratta di una motivazione per relationem basata su affermazioni puramente apodittiche che non riportano neppure gli argomenti posti a base della decisione di primo grado senza che in alcun modo siano svolte argomentazioni sulle censure proposte con l'atto di appello di cui non viene riportato neppure il contenuto.. Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame( da ultimo Cass .27112/18). Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 14.9.21 [OSCURATO:PERSONA] sidente
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