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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 20734/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18705/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1891/2022depositata il 01/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1891/2022, pubblicata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2400/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Sergio nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 47.144,01.

2. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Sergio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

3. La ricorrente ha depositato in data 2-4-2024 atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA]

1. La rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18705/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1891/2022depositata il 01/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1891/2022, pubblicata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2400/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Sergio nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 47.144,01. 2. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Sergio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale condizionato. 3. La ricorrente ha depositato in data 2-4-2024 atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nel
Sentenza Cassazione n. 20734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris