CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Vímercate (Mb) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 30760/24 della Corte di cassazione, Settima Sezione penale del 21/06/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30760 del 21/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunziata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2023, rendendone irrevocabili le statuizioni e in particolare l'esecuzione della pena inflittagli nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il condannato, deducendo quale errore di fatto la circostanza che l'avviso di celebrazione della camera di consiglio fissata per la trattazione dinanzi alla Settima Sezione penale veniva notificato non al proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecco, bensì all'omonimo avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno avente studio in Bellizzi (Sa), v. Pola, 2, come risultante dall'avviso eseguito mediante posta elettronica. Chiede, pertanto, la correzione dell'errore e l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, tra cui la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza della Corte di appello di Milano n. 8774 emessa a suo carico il 04/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Dall'esame del documento allegato all'impugnazione, consistente nella copia dell'avviso di fissazione della camera di consiglio dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione, si ricava che lo stesso venne notificato via PEC ad un omonimo avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Salerno, dell'unico difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] iscritto, invece, al Foro di Lecco. L'errore non venne rilevato nel corso della camera di consiglio, celebrata senza intervento dei difensori, che si tenne il 18/06/2024 e viene oggi correttamente e tempestivamente dedotto con l'impugnazione straordinaria. Costituisce, infatti, principio acquisito e sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569), come in effetti avvenuto, a causa del disguido testé indicato, nel caso in esame. Deve, pertanto, essere revocata l'ordinanza emessa dalla Settima Sezione con l'adozione dei provvedimenti che conseguono alla presente pronuncia, come indicati in dispositivo. P. Q. M. Revoca l'ordinanza della Settima Sezione penale di questa Corte n. 30760-24 del 21/06/2024 emessa nel procedimento R.G.N. 8541/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto dispone la sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza della Corte di appello di Milano del 04/12/2023, con rimessione in libertà dell'imputato se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Procura Generale in sede per quanto di competenza. Dispone la restituzione degli atti alla Settima Sezione penale per l'ulteriore cors