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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08566/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1655/2024depositata il 14/08/2024.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2035 del 2012, il Tribunale di Bologna, in accoglimentodella domanda proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti dellaKarman s.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.), della [OSCURATO:SOCIETA]. e dellaCarisma s.p.a., ha dichiarato la nullità dei due negozi di trasferimentoimmobiliare di cui alle scritture autenticate sottoscritte da [OSCURATO:SOCIETA].(pretesa debitrice) e da [OSCURATO:PERSONA] s.a. (pretesa creditrice) in data13.10.1999 e in data 15.10.1999 per difetto di causa, posto che in taliscritture l'unica specificazione relativa alle ragioni del trasferimento dellaproprietà consisteva nella dicitura che la cessione veniva effettuata qualeparziale adempimento di un debito scaduto della società venditrice neiconfronti della società acquirente, mentre nessuna indicazione venivafornita circa l'entità del debito, circostanza avvalorata dalla inesistenzadell'operazione economica sottesa ai negozi in questione.Sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Karman s.a., la Corted'appello di Bologna, nella resistenza degli appellati Agenzia delle entratee [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 2920/2017, ha respintol'impugnazione confermando la decisione del giudice di primo grado.Avverso la sentenza della Corte di appello distrettuale è stato propostoricorso per cassazione, dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] s.a., allora, ha domandato la revocazione ex art. 395 n. 3 e n.4 c.p.c. della sentenza n. 2920 del 2017 della Corte di merito, deducendodi avere rinvenuto, successivamente al deposito della sentenza di appello,un documento decisivo che non aveva potuto produrre per causa di forzamaggiore avendolo smarrito, e la Corte d’appello ha dichiaratol'inammissibilità di entrambi i motivi di revocazione.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia è stato dichiaratoinammissibile con ordinanza n. 19272 pubblicata il 15.06.2022.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di portatore di azioni della societàKarman s.a., cancellata dal registro delle società del Lussemburgo, hadomandato la revocazione della sentenza della Corte d’appello n.2920/2017 ex art. 395, n. 3 e 4, c.p.c., sia per il rinvenimento didocumenti decisivi precedentemente non prodotti perché non trovati, siaper errore di fatto.In particolare, l’attore ha dedotto di avere recuperato, all’esito di faticosericerche negli archivi del vecchio sistema informatico, documenti costituitida una lettera in formato PDF datata 12.10.1999 - con la quale Carismas.p.a. comunicava a [OSCURATO:PERSONA] s.a. che la cessione immobiliare inpagamento del debito di vecchie lire 10.500.000.000 sarebbe avvenutamediante due distinti atti, uno per i fabbricati ed uno per i terreni -nonché da due lettere in unico file in formato PDF, datate 15.04.2008 e31.12.2009, entrambe inviate da Karman s.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. (che avevaceduto alla prima il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) in cui sifaceva riferimento alla cessione del credito di lire 10.500.000.000 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]L’attore, alla luce della documentazione rinvenuta, ha dedotto l’errore difatto insito nella sentenza impugnata per non avere considerato che laconsulenza tecnica d’ufficio depositata il 18.04.2011 aveva precisatol’esistenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., in data 10.10.1999, del credito di lire10.500.000.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. poi ceduto, in pari data, aKarman Holding s.a., che, quindi, alle date del 13 e del 15 ottobre 1999,era creditrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Sulla base delle premesse di cui sopra, l’attore ha concluso chiedendo larevoca della sentenza n. 2910/2017 e, per l’effetto, il rigetto delledomande formulate dall’Agenzia delle Entrate e dal [OSCURATO:PERSONA].p.a.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’Agenzia delle entrate e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituiti ingiudizio eccependo entrambi il difetto della legittimazione attiva delricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso in revocazione sia pertardività sia per inesistenza di un errore di fatto, traducendosi l’erroreinvocato dal ricorrente in un’erronea valutazione delle risultanze istruttoriee non in una falsa percezione della realtà.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1655/2024 pubblicata il14.08.2024, ha rigettato il ricorso per revocazione ed ha condannatoValerio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’attore non aveva né allegato né dimostrato il titolo chelegittimava la sua iniziativa giudiziaria; - lo stesso non aveva offerto provadell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio delladocumentazione posta a fondamento della domanda; - in ogni caso, ladocumentazione in questione non era decisiva, in quanto i contrattioggetto di causa erano nulli non risultando dal testo degli stessi la lorocausa in concreto; - la mancata considerazione, da parte del giudice, dellaC.T.U. da cui risultava il credito poteva astrattamente configurare unerrore di valutazione di una risultanza processuale, ma non un errore difatto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito condue autonomi controricorsi.ricorrente ha depositato richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. ed èstata fissata l’adunanza in camera di consiglio.Il ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: vizio ex art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c. - violazione ed errata applicazione dell’art.1325 c.c., 1343, 1344, 1345 c.c. al cospetto degli artt. 1321 e 1322 c.c. e41 Costituzione, inammissibile creazione ermeneutica del Giudice dimerito di un concetto di causa esterna incidente sul rapporto voluto dalleparti e costitutivo della causa del contratto effettivamente concluso;conseguente falsa o errata applicazione degli artt. 1325 n. 4 e 1350 c.c. inpunto ad accordi e contratti non incidenti direttamente sulla causa delcontratto di compravendita immobiliare.Secondo il ricorrente, la ricerca di identificazione di una causa concretaesterna ai due contratti di cessione immobiliare, con l’ampliamento cosìoperato, prescinderebbe dalla causa propria del contratto o dei contratticonclusi dalle parti per sostituire alla stessa un’altra causa o la ricerca dialtra causa.L’art. 1325 c.c. indica, fra i requisiti del contratto, la causa, inscindibile enon dilatabile concettualmente e oggettivamente dall’accordo conclusodalle parti in quel contratto, espressione delle loro dichiarazioni e dellaloro volontà.Pertanto, a dire del ricorrente, se la causa è la ragione pratica delcontratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale è diretta asoddisfare, essa va ricercata unicamente nell’accordo, ponendosialtrimenti in discussione l’autonomia contrattuale delle parti e la volontàespressa nelle loro dichiarazioni.Il ricorrente evidenzia che gli atti di cessione oggetto di causa sono duevendite con l’evidente funzione economica di scambio degli immobilicontro un prezzo e che gli elementi propri di tale figura contrattuale nonpossono essere misconosciuti pretendendo di individuare la causa di queicontratti nella modalità di controprestazione indicata dai contraenti,ovvero nella singola attribuzione concernente il pagamento del prezzo.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026In ogni caso, anche ove si volesse aderire alla tesi secondo cui si verte intema di datio in solutum, la natura di questa non muterebbe la sostanza el’effetto della clausola di pura obbligazione in esecuzione del contratto discambio voluto dalle parti.Anteporre il rapporto, supposto inesistente, indicato qualecontroprestazione, alla dichiarazione di scambio, immobile controestinzione del credito, attuerebbe una sostituzione dei contenutisostanziali delle dichiarazioni contrattuali nel loro insieme, non unavalutazione della funzione e degli interessi perseguiti dalle parti.

Alcontrario, l’art. 1325 c.c. stabilirebbe l’inscindibilità tra quanto dichiaratocon l’accordo rispetto alla funzione voluta con esso.Prosegue il ricorrente affermando che l’obiettiva incidenza della clausola dipagamento quale fonte di obbligazione o singola prestazione esimeva icontraenti dal dare prova del richiamato rapporto di cessione dei crediticon forma ad substantiam.

Invero, la sussistenza della fonte e deicontenuti del rapporto costitutivo dell’obbligazione di pagamentoandavano cercati indipendentemente ed al di fuori del contratto discambio e potevano essere provati per iscritto – considerato il valore –senza necessità di forme sacramentali.Pertanto, poiché era stata negata la veridicità del rapporto di cessione delcredito e della stessa sussistenza di esso, indipendentemente dalla suaassoggettabilità ad un regime di prova ad substantiam, non eraconfacente ritenere irrilevante il documento portato a fondamento delladomanda di revocazione.

Al contrario, avevano una rilevanza essenzialesia i documenti ritrovati, sia le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio,travisate dal giudice del merito.Infine, andavano contestate le asserzioni della Corte d’appello tanto circala mancata prova da parte del ricorrente della sua legittimazione ad agire,avendo egli prodotto copia delle azioni al portatore, quanto in ordine allamancata prova dell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizioNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026dei documenti depositati a sostegno della domanda di revocazione,essendo stati esposti i relativi motivi nell’atto introduttivo del giudizio,consistenti in un attacco informatico subito negli anni precedenti dalsistema informativo in cui essi erano conservati.Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.Al riguardo, deve premettersi che quattro sono le ragioni della decisione,indicate nella sentenza impugnata: 1) la mancata prova dellalegittimazione attiva da parte dell’attore («non risulta la legittimazione adagire in capo a [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica come exazionista della società KARMAN S.A. estinta ma non dimostra, e neppureallega, il titolo che legittima la sua iniziativa giudiziaria»); 2) la mancataprova dell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio delladocumentazione posta a fondamento della domanda di revocazione («idocumenti prodotti dall’attore, di cui peraltro non è stata offerta la provadella impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio (peraltrosmentita dalla produzione da parte di KARMAN delle due lettere del15.4.2008 e 31.12.2009 già nel giudizio di primo grado)»); 3) il caratterenon decisivo della produzione documentale in questione, in quanto «ilTribunale prima e la Corte di Appello poi hanno dichiarato la nullità deglil’attore in revocazione) della inesistenza del credito a parziale pagamentodel quale ha avuto luogo il trasferimento immobiliare, bensì sulpresupposto della mancata enunciazione della entità del credito neicontratti di cessione degli immobili e quindi nel rispetto della formascritta»; 4) l’insussistenza di un errore di fatto, «tale non potendo essereconsiderata la mancata valutazione da parte del giudice della CTU da cuirisultava il credito trattandosi, eventualmente, di errore nella valutazionedi una risultanza processuale, ma non di un errore di fatto».Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Per quanto riguarda le prime due ragioni della decisione, le relativecontestazioni non sono state ritualmente articolate in specifici motivi diricorso.In proposito, deve osservarsi che il ricorso per cassazione richiede, da unlato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntualeindicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo - tra quelliespressamente previsti dall'art. 360 c.p.c. - è proposto; dall'altro, esigel'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomentiinvocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, el'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivocome espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellasentenza (cfr.: Cass. n. 18421/2009), tutto ciò in ottemperanza alprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. (cfr.: Cass.n. 17224/2020).Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censureindividuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nellatassativa griglia normativa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 32415/2021).È stato inoltre affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Neconsegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere icaratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica dellasentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicitàNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr.: Cass. n.11603/2018).Nella specie, la rubrica dell’unico motivo di ricorso si riferisceespressamente al vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e,in particolare, alla violazione degli artt. 1325 (indicazione dei requisiti delcontratto), 1350 (atti che devono farsi per iscritto), 1343 (causa illecita),1344 (contratto in frode alla legge), 1345 (motivo illecito), 1321 (nozionedel contratto) e 1322 (autonomia contrattuale) c.c. nonché all’art. 41Cost., in tema di iniziativa ed attività economica.Nessuna delle norme in questione si riferisce alla tematica dellalegittimazione ad agire in giudizio né ai presupposti della revocazione, e,in particolare, all’impossibilità di produrre tempestivamente documenti ingiudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.Inoltre, dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso circa i motivi dierroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata prova tantodella legittimazione attiva da parte dell’attore quanto dell’impossibilità diuna tempestiva produzione in giudizio della documentazione posta afondamento della domanda di revocazione, non è dato comprendere lanatura del vizio fatto valere in questa sede.Infine, le due doglianze in questione sono inestricabilmente combinate conquelle riguardanti la valutazione di non decisività dei nuovi documentiprodotti.Ne deriva che, in relazione alle due questioni sopra indicate,autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata, il ricorso èinammissibile.La palese inammissibilità del ricorso in ordine alle doglianze in tema dilegittimazione attiva è stata evidenziata alla parte dal Consigliere delegatocon la proposta di definizione alternativa, in cui, in maniera condivisibile,si è anche osservato che «l’allegazione della qualità di portatore di azioniNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026della estinta società lussemburghese Karman S.A., supportata dalla solaproduzione di copia, seppure conforme, di azioni al portatore, non apparesufficiente a dedurre e dimostrare la legittimazione ad agire e la titolaritàdel diritto del ricorrente in qualità di successore della società estinta; ciòin quanto manca non solo la prova ma anche l’allegazione delle ragioni difatto e di diritto che, secondo la normativa applicabile alla società estinta,fonderebbero tale legittimazione; si esclude che l’allegazione e la provamancanti possano essere fornite nel corso del giudizio di cassazione, inquanto il vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art.380-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 28-11-2018 n. 30760 Rv. 651598-01,Cass.

Sez. 6-3 23-8-2011 n. 17603 Rv. 619537-01)».Considerazioni non dissimili, peraltro, valgono anche per quanto concernela prova dell’imputabilità a forza maggiore o a fatto dell’avversariodell’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione su cui sifonda la domanda di revocazione.Quanto a tale ultima questione, in aggiunta, deve osservarsi che il doc.

Hprodotto con il ricorso per cassazione, consistente in una comunicazionevia e-mail inviata ai Carabinieri nel 2017, non è presente nell’elenco deidocumenti prodotti con l’atto di citazione per revocazione, sicché laproduzione di esso solo nel giudizio di legittimità è inammissibile ex art.372 c.p.c., non vertendosi in tema di documentazione che riguarda lanullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso.Deve allora trovare applicazione il principio secondo il quale, nel caso incui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capodi questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio diNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 16602/2005).Quanto precede è già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilitàdell’intero ricorso.Per completezza espositiva, deve in ogni caso osservarsi che il ricorso èinammissibile anche nella parte centrale delle doglianze del ricorrente.Al riguardo, deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).Ebbene, alcune delle norme di cui si assume la violazione nella rubrica nonrisultano affatto esaminate nella descrizione della doglianza.Trattasi, in particolare, degli artt. 1343, 1344, 1345, 1321 e 1322 c.c.nonché dell’art. 41 Cost., in tema di iniziativa ed attività economica.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Per il resto, come emerge dalla sentenza impugnata, «il Tribunale prima ela Corte di Appello poi hanno dichiarato la nullità degli atti di cessioneimmobiliare […] sul presupposto della mancata enunciazione della entitàdel credito nei contratti di cessione degli immobili e quindi nel rispettodella forma scritta».La qualificazione di ciascuno dei contratti oggetto di causa come datio insolutum, anziché vendita, e la considerazione secondo cui il titolo e l’entitàdel credito parzialmente estinto mediante il trasferimento immobiliareavrebbero dovuto necessariamente risultare dal testo dei contratti, inquanto parti integranti della causa concreta di un atto per il quale la leggeprevede la forma scritta ad substantiam, costituiscono non già questioni difatto, bensì considerazioni giuridiche che risultano ormai coperte dalgiudicato e non possono essere rimesse in discussione in questa sede.Al contrario, le considerazioni giuridiche formulate dalla parte nel ricorsoal fine di giustificare la rilevanza dei nuovi documenti prodotti e dellerisultanze, assertivamente travisate, dell’elaborato peritale ai fini delladecisione tendono a qualificare i contratti come vendite, anziché comedationes in solutum, nonché a porre in discussione l’affermazione,contenuta nella sentenza oggetto di revocazione, secondo cui la menzionedel titolo e della misura del credito parzialmente estinto mediante iltrasferimento immobiliare avrebbe dovuto risultare dai contratti stessianziché da elementi ad essi esterni.Ciò non è compatibile con il disposto dell’art. 395, primo comma, num. 3 e4, c.p.c., secondo cui la sentenza può essere revocata se,successivamente ad essa, sono stati trovati uno o più documenti decisiviche la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forzamaggiore o per fatto dell'avversario, ovvero se essa è l'effetto di un erroredi fatto risultante dagli atti o documenti della causa.Infatti, le norme sopra indicate si riferiscono all’ipotesi in cui la mancataproduzione del documento ovvero l’errore di fatto costituiscano ilNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026presupposto della decisione impugnata con revocazione, mentre, nel casodi specie, sono state le considerazioni giuridiche sopra menzionate adeterminare la decisione medesima, la quale, dal punto di vista fattuale, sifonda sulla mera constatazione, non contraddetta nella presente sede,della mancata menzione nelle due scritture traslative del titolo e dellamisura del credito parzialmente estinto.Eventuali vizi relativi all'interpretazione e alla valutazione degli atti dicausa, al contrario, sono estranei al rimedio revocatorio (cfr., fra le altre:Cass. n. 5270/2024).Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di ciascun controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere a ciascun controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro20.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie eNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna il ricorrente alpagamento della somma di euro 10.000,00 in favore di ciascuncontroricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma dieuro 4.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quartocomma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1655/2024depositata il 14/08/2024.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2035 del 2012, il Tribunale di Bologna, in accoglimentodella domanda proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti dellaKarman s.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.), della [OSCURATO:SOCIETA]. e dellaCarisma s.p.a., ha dichiarato la nullità dei due negozi di trasferimentoimmobiliare di cui alle scritture autenticate sottoscritte da [OSCURATO:SOCIETA].(pretesa debitrice) e da [OSCURATO:PERSONA] s.a. (pretesa creditrice) in data13.10.1999 e in data 15.10.1999 per difetto di causa, posto che in taliscritture l'unica specificazione relativa alle ragioni del trasferimento dellaproprietà consisteva nella dicitura che la cessione veniva effettuata qualeparziale adempimento di un debito scaduto della società venditrice neiconfronti della società acquirente, mentre nessuna indicazione venivafornita circa l'entità del debito, circostanza avvalorata dalla inesistenzadell'operazione economica sottesa ai negozi in questione.Sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Karman s.a., la Corted'appello di Bologna, nella resistenza degli appellati Agenzia delle entratee [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 2920/2017, ha respintol'impugnazione confermando la decisione del giudice di primo grado.Avverso la sentenza della Corte di appello distrettuale è stato propostoricorso per cassazione, dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] s.a., allora, ha domandato la revocazione ex art. 395 n. 3 e n.4 c.p.c. della sentenza n. 2920 del 2017 della Corte di merito, deducendodi avere rinvenuto, successivamente al deposito della sentenza di appello,un documento decisivo che non aveva potuto produrre per causa di forzamaggiore avendolo smarrito, e la Corte d’appello ha dichiaratol'inammissibilità di entrambi i motivi di revocazione.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia è stato dichiaratoinammissibile con ordinanza n. 19272 pubblicata il 15.06.2022.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di portatore di azioni della societàKarman s.a., cancellata dal registro delle società del Lussemburgo, hadomandato la revocazione della sentenza della Corte d’appello n.2920/2017 ex art. 395, n. 3 e 4, c.p.c., sia per il rinvenimento didocumenti decisivi precedentemente non prodotti perché non trovati, siaper errore di fatto.In particolare, l’attore ha dedotto di avere recuperato, all’esito di faticosericerche negli archivi del vecchio sistema informatico, documenti costituitida una lettera in formato PDF datata 12.10.1999 - con la quale Carismas.p.a. comunicava a [OSCURATO:PERSONA] s.a. che la cessione immobiliare inpagamento del debito di vecchie lire 10.500.000.000 sarebbe avvenutamediante due distinti atti, uno per i fabbricati ed uno per i terreni -nonché da due lettere in unico file in formato PDF, datate 15.04.2008 e31.12.2009, entrambe inviate da Karman s.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. (che avevaceduto alla prima il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) in cui sifaceva riferimento alla cessione del credito di lire 10.500.000.000 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]L’attore, alla luce della documentazione rinvenuta, ha dedotto l’errore difatto insito nella sentenza impugnata per non avere considerato che laconsulenza tecnica d’ufficio depositata il 18.04.2011 aveva precisatol’esistenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., in data 10.10.1999, del credito di lire10.500.000.000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. poi ceduto, in pari data, aKarman Holding s.a., che, quindi, alle date del 13 e del 15 ottobre 1999,era creditrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Sulla base delle premesse di cui sopra, l’attore ha concluso chiedendo larevoca della sentenza n. 2910/2017 e, per l’effetto, il rigetto delledomande formulate dall’Agenzia delle Entrate e dal [OSCURATO:PERSONA].p.a.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’Agenzia delle entrate e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituiti ingiudizio eccependo entrambi il difetto della legittimazione attiva delricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso in revocazione sia pertardività sia per inesistenza di un errore di fatto, traducendosi l’erroreinvocato dal ricorrente in un’erronea valutazione delle risultanze istruttoriee non in una falsa percezione della realtà.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1655/2024 pubblicata il14.08.2024, ha rigettato il ricorso per revocazione ed ha condannatoValerio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’attore non aveva né allegato né dimostrato il titolo chelegittimava la sua iniziativa giudiziaria; - lo stesso non aveva offerto provadell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio delladocumentazione posta a fondamento della domanda; - in ogni caso, ladocumentazione in questione non era decisiva, in quanto i contrattioggetto di causa erano nulli non risultando dal testo degli stessi la lorocausa in concreto; - la mancata considerazione, da parte del giudice, dellaC.T.U. da cui risultava il credito poteva astrattamente configurare unerrore di valutazione di una risultanza processuale, ma non un errore difatto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito condue autonomi controricorsi.ricorrente ha depositato richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. ed èstata fissata l’adunanza in camera di consiglio.Il ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/20261. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: vizio ex art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c. - violazione ed errata applicazione dell’art.1325 c.c., 1343, 1344, 1345 c.c. al cospetto degli artt. 1321 e 1322 c.c. e41 Costituzione, inammissibile creazione ermeneutica del Giudice dimerito di un concetto di causa esterna incidente sul rapporto voluto dalleparti e costitutivo della causa del contratto effettivamente concluso;conseguente falsa o errata applicazione degli artt. 1325 n. 4 e 1350 c.c. inpunto ad accordi e contratti non incidenti direttamente sulla causa delcontratto di compravendita immobiliare.Secondo il ricorrente, la ricerca di identificazione di una causa concretaesterna ai due contratti di cessione immobiliare, con l’ampliamento cosìoperato, prescinderebbe dalla causa propria del contratto o dei contratticonclusi dalle parti per sostituire alla stessa un’altra causa o la ricerca dialtra causa.L’art. 1325 c.c. indica, fra i requisiti del contratto, la causa, inscindibile enon dilatabile concettualmente e oggettivamente dall’accordo conclusodalle parti in quel contratto, espressione delle loro dichiarazioni e dellaloro volontà.Pertanto, a dire del ricorrente, se la causa è la ragione pratica delcontratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale è diretta asoddisfare, essa va ricercata unicamente nell’accordo, ponendosialtrimenti in discussione l’autonomia contrattuale delle parti e la volontàespressa nelle loro dichiarazioni.Il ricorrente evidenzia che gli atti di cessione oggetto di causa sono duevendite con l’evidente funzione economica di scambio degli immobilicontro un prezzo e che gli elementi propri di tale figura contrattuale nonpossono essere misconosciuti pretendendo di individuare la causa di queicontratti nella modalità di controprestazione indicata dai contraenti,ovvero nella singola attribuzione concernente il pagamento del prezzo.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026In ogni caso, anche ove si volesse aderire alla tesi secondo cui si verte intema di datio in solutum, la natura di questa non muterebbe la sostanza el’effetto della clausola di pura obbligazione in esecuzione del contratto discambio voluto dalle parti.Anteporre il rapporto, supposto inesistente, indicato qualecontroprestazione, alla dichiarazione di scambio, immobile controestinzione del credito, attuerebbe una sostituzione dei contenutisostanziali delle dichiarazioni contrattuali nel loro insieme, non unavalutazione della funzione e degli interessi perseguiti dalle parti. Alcontrario, l’art. 1325 c.c. stabilirebbe l’inscindibilità tra quanto dichiaratocon l’accordo rispetto alla funzione voluta con esso.Prosegue il ricorrente affermando che l’obiettiva incidenza della clausola dipagamento quale fonte di obbligazione o singola prestazione esimeva icontraenti dal dare prova del richiamato rapporto di cessione dei crediticon forma ad substantiam. Invero, la sussistenza della fonte e deicontenuti del rapporto costitutivo dell’obbligazione di pagamentoandavano cercati indipendentemente ed al di fuori del contratto discambio e potevano essere provati per iscritto – considerato il valore –senza necessità di forme sacramentali.Pertanto, poiché era stata negata la veridicità del rapporto di cessione delcredito e della stessa sussistenza di esso, indipendentemente dalla suaassoggettabilità ad un regime di prova ad substantiam, non eraconfacente ritenere irrilevante il documento portato a fondamento delladomanda di revocazione. Al contrario, avevano una rilevanza essenzialesia i documenti ritrovati, sia le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio,travisate dal giudice del merito.Infine, andavano contestate le asserzioni della Corte d’appello tanto circala mancata prova da parte del ricorrente della sua legittimazione ad agire,avendo egli prodotto copia delle azioni al portatore, quanto in ordine allamancata prova dell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizioNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026dei documenti depositati a sostegno della domanda di revocazione,essendo stati esposti i relativi motivi nell’atto introduttivo del giudizio,consistenti in un attacco informatico subito negli anni precedenti dalsistema informativo in cui essi erano conservati.Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.Al riguardo, deve premettersi che quattro sono le ragioni della decisione,indicate nella sentenza impugnata: 1) la mancata prova dellalegittimazione attiva da parte dell’attore («non risulta la legittimazione adagire in capo a [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica come exazionista della società KARMAN S.A. estinta ma non dimostra, e neppureallega, il titolo che legittima la sua iniziativa giudiziaria»); 2) la mancataprova dell’impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio delladocumentazione posta a fondamento della domanda di revocazione («idocumenti prodotti dall’attore, di cui peraltro non è stata offerta la provadella impossibilità di una tempestiva produzione in giudizio (peraltrosmentita dalla produzione da parte di KARMAN delle due lettere del15.4.2008 e 31.12.2009 già nel giudizio di primo grado)»); 3) il caratterenon decisivo della produzione documentale in questione, in quanto «ilTribunale prima e la Corte di Appello poi hanno dichiarato la nullità deglil’attore in revocazione) della inesistenza del credito a parziale pagamentodel quale ha avuto luogo il trasferimento immobiliare, bensì sulpresupposto della mancata enunciazione della entità del credito neicontratti di cessione degli immobili e quindi nel rispetto della formascritta»; 4) l’insussistenza di un errore di fatto, «tale non potendo essereconsiderata la mancata valutazione da parte del giudice della CTU da cuirisultava il credito trattandosi, eventualmente, di errore nella valutazionedi una risultanza processuale, ma non di un errore di fatto».Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Per quanto riguarda le prime due ragioni della decisione, le relativecontestazioni non sono state ritualmente articolate in specifici motivi diricorso.In proposito, deve osservarsi che il ricorso per cassazione richiede, da unlato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntualeindicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo - tra quelliespressamente previsti dall'art. 360 c.p.c. - è proposto; dall'altro, esigel'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomentiinvocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, el'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivocome espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellasentenza (cfr.: Cass. n. 18421/2009), tutto ciò in ottemperanza alprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. (cfr.: Cass.n. 17224/2020).Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censureindividuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nellatassativa griglia normativa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 32415/2021).È stato inoltre affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Neconsegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere icaratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica dellasentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicitàNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr.: Cass. n.11603/2018).Nella specie, la rubrica dell’unico motivo di ricorso si riferisceespressamente al vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e,in particolare, alla violazione degli artt. 1325 (indicazione dei requisiti delcontratto), 1350 (atti che devono farsi per iscritto), 1343 (causa illecita),1344 (contratto in frode alla legge), 1345 (motivo illecito), 1321 (nozionedel contratto) e 1322 (autonomia contrattuale) c.c. nonché all’art. 41Cost., in tema di iniziativa ed attività economica.Nessuna delle norme in questione si riferisce alla tematica dellalegittimazione ad agire in giudizio né ai presupposti della revocazione, e,in particolare, all’impossibilità di produrre tempestivamente documenti ingiudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.Inoltre, dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso circa i motivi dierroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata prova tantodella legittimazione attiva da parte dell’attore quanto dell’impossibilità diuna tempestiva produzione in giudizio della documentazione posta afondamento della domanda di revocazione, non è dato comprendere lanatura del vizio fatto valere in questa sede.Infine, le due doglianze in questione sono inestricabilmente combinate conquelle riguardanti la valutazione di non decisività dei nuovi documentiprodotti.Ne deriva che, in relazione alle due questioni sopra indicate,autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata, il ricorso èinammissibile.La palese inammissibilità del ricorso in ordine alle doglianze in tema dilegittimazione attiva è stata evidenziata alla parte dal Consigliere delegatocon la proposta di definizione alternativa, in cui, in maniera condivisibile,si è anche osservato che «l’allegazione della qualità di portatore di azioniNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026della estinta società lussemburghese Karman S.A., supportata dalla solaproduzione di copia, seppure conforme, di azioni al portatore, non apparesufficiente a dedurre e dimostrare la legittimazione ad agire e la titolaritàdel diritto del ricorrente in qualità di successore della società estinta; ciòin quanto manca non solo la prova ma anche l’allegazione delle ragioni difatto e di diritto che, secondo la normativa applicabile alla società estinta,fonderebbero tale legittimazione; si esclude che l’allegazione e la provamancanti possano essere fornite nel corso del giudizio di cassazione, inquanto il vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art.380-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 28-11-2018 n. 30760 Rv. 651598-01,Cass. Sez. 6-3 23-8-2011 n. 17603 Rv. 619537-01)».Considerazioni non dissimili, peraltro, valgono anche per quanto concernela prova dell’imputabilità a forza maggiore o a fatto dell’avversariodell’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione su cui sifonda la domanda di revocazione.Quanto a tale ultima questione, in aggiunta, deve osservarsi che il doc. Hprodotto con il ricorso per cassazione, consistente in una comunicazionevia e-mail inviata ai Carabinieri nel 2017, non è presente nell’elenco deidocumenti prodotti con l’atto di citazione per revocazione, sicché laproduzione di esso solo nel giudizio di legittimità è inammissibile ex art.372 c.p.c., non vertendosi in tema di documentazione che riguarda lanullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso.Deve allora trovare applicazione il principio secondo il quale, nel caso incui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capodi questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio diNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005).Quanto precede è già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilitàdell’intero ricorso.Per completezza espositiva, deve in ogni caso osservarsi che il ricorso èinammissibile anche nella parte centrale delle doglianze del ricorrente.Al riguardo, deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).Ebbene, alcune delle norme di cui si assume la violazione nella rubrica nonrisultano affatto esaminate nella descrizione della doglianza.Trattasi, in particolare, degli artt. 1343, 1344, 1345, 1321 e 1322 c.c.nonché dell’art. 41 Cost., in tema di iniziativa ed attività economica.Numero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026Per il resto, come emerge dalla sentenza impugnata, «il Tribunale prima ela Corte di Appello poi hanno dichiarato la nullità degli atti di cessioneimmobiliare […] sul presupposto della mancata enunciazione della entitàdel credito nei contratti di cessione degli immobili e quindi nel rispettodella forma scritta».La qualificazione di ciascuno dei contratti oggetto di causa come datio insolutum, anziché vendita, e la considerazione secondo cui il titolo e l’entitàdel credito parzialmente estinto mediante il trasferimento immobiliareavrebbero dovuto necessariamente risultare dal testo dei contratti, inquanto parti integranti della causa concreta di un atto per il quale la leggeprevede la forma scritta ad substantiam, costituiscono non già questioni difatto, bensì considerazioni giuridiche che risultano ormai coperte dalgiudicato e non possono essere rimesse in discussione in questa sede.Al contrario, le considerazioni giuridiche formulate dalla parte nel ricorsoal fine di giustificare la rilevanza dei nuovi documenti prodotti e dellerisultanze, assertivamente travisate, dell’elaborato peritale ai fini delladecisione tendono a qualificare i contratti come vendite, anziché comedationes in solutum, nonché a porre in discussione l’affermazione,contenuta nella sentenza oggetto di revocazione, secondo cui la menzionedel titolo e della misura del credito parzialmente estinto mediante iltrasferimento immobiliare avrebbe dovuto risultare dai contratti stessianziché da elementi ad essi esterni.Ciò non è compatibile con il disposto dell’art. 395, primo comma, num. 3 e4, c.p.c., secondo cui la sentenza può essere revocata se,successivamente ad essa, sono stati trovati uno o più documenti decisiviche la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forzamaggiore o per fatto dell'avversario, ovvero se essa è l'effetto di un erroredi fatto risultante dagli atti o documenti della causa.Infatti, le norme sopra indicate si riferiscono all’ipotesi in cui la mancataproduzione del documento ovvero l’errore di fatto costituiscano ilNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026presupposto della decisione impugnata con revocazione, mentre, nel casodi specie, sono state le considerazioni giuridiche sopra menzionate adeterminare la decisione medesima, la quale, dal punto di vista fattuale, sifonda sulla mera constatazione, non contraddetta nella presente sede,della mancata menzione nelle due scritture traslative del titolo e dellamisura del credito parzialmente estinto.Eventuali vizi relativi all'interpretazione e alla valutazione degli atti dicausa, al contrario, sono estranei al rimedio revocatorio (cfr., fra le altre:Cass. n. 5270/2024).Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di ciascun controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere a ciascun controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro20.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie eNumero registro generale 22104/2024Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 8566/2026Data pubblicazione 06/04/2026accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna il ricorrente alpagamento della somma di euro 10.000,00 in favore di ciascuncontroricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma dieuro 4.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quartocomma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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