Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:112
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0425_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(causa C-425/23) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Esame d’ufficio – Clausole abusive – Domanda d’ingiunzione di pagamento – Individuazione specifica degli importi reclamati – Istruzioni del giudice di grado superiore relative all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento – Obbligo del giudice di grado inferiore di conformarsi a tali istruzioni»
1.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Domanda d’ingiunzione di pagamento parzialmente fondata su clausole abusive – Giurisprudenza nazionale che impedisce al giudice nazionale investito di una siffatta domanda di ingiungere al creditore di individuare gli importi richiesti al consumatore – Obbligo del giudice nazionale di emettere l’ingiunzione per l’intero importo richiesto – Assenza di facoltà per tale giudice di respingere parzialmente la domanda d’ingiunzione di pagamento, in mancanza di simili informazioni da parte del creditore – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § ,1 e 7, § 1)
(v. punti 27-32, dispositivo 1)
2.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Obbligo in capo al giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento – Istruzioni del giudice di grado superiore relative all’emissione di un’ingiunzione di pagamento – Obbligo di un giudice di grado inferiore di conformarsi a tali istruzioni – Inammissibilità – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
(v. punti 33-39, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una normativa nazionale secondo cui un giudice investito di una domanda di emanazione di un’ingiunzione di pagamento relativa a una quota di crediti derivanti da un contratto di credito al consumo non può richiedere al creditore di indicare l’importo delle singole rate di cui viene chiesto il pagamento al consumatore e, pertanto, è tenuto a emettere l’ingiunzione di pagamento chiesta per l’intero importo rivendicato, quando, in mancanza di detta indicazione, è impossibile per tale giudice distinguere le pretese derivanti dalle clausole abusive dal resto della domanda e, di conseguenza, respingere tale domanda solo per la parte delle pretese derivante da dette clausole.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13
dev’essere interpretato nel senso che:
fatto salvo il principio dell’autorità della cosa giudicata, esso osta a che un giudice nazionale, che deve statuire a seguito del rinvio di una causa da parte di un giudice di grado superiore, sia vincolato, conformemente al diritto procedurale nazionale, da istruzioni emanate dal giudice di grado superiore che lo obbligano a emettere un’ingiunzione di pagamento, se tale giudice ritiene che tali istruzioni non tengano conto delle conseguenze giuridiche della natura abusiva di una clausola di un contratto di credito al consumo.
(
1
)
GU C 118 del 16.10.2023
.