CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione emessa in data 24 giugno 2022 dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ELZOUABI, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 6.700,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286/98, accertato in Ancona il 12 dicembre 2018; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce, p" due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla legittimità del provvedimento del Questore non rispettato dall'imputato e in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; CONSIDERATO che entrambi i motivi di impugnazione si rivelano manifestamente infondati; che, in relazione al primo, è corretta la valutazione di legittimità formulata dalla Corte di merito con riguardo al provvedimento emesso dal Questore di Macerata in data 16 gennaio 2017, basato sull'assenza di un documento idoneo per l'espatrio, sulla indisponibilità di un vettore idoneo all'esecuzione dello stesso e sulla impossibilità di trattenere l'imputato presso un centro di accoglienza per indisponibilità di posti; che il mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità è correttamente fondato sulla valutazione del lungo protrarsi della illegale permanenza dell'imputato in Italia (oltre un anno); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]