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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 30259/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 18 maggio 2021, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 3 giugno 2023.

Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], durante la permanenza presso il suo domicilio, si era reso ripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 -ter Ord. pen., venendo diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento il 19 novembre 2021 e venendo denunziato dalle Forze dell'Ordine per il reato di evasione il 9 agosto 2021 e per i reati di lesioni personali e minacce il 24 novembre 2021.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 -ter, commi 6, 7, 8, 9 Ord. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei 'presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso all'affidato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo proficuamente intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione e dell'effettivo disvalore delle infrazioni richiamate nella decisione censurata, che non erano state contestualizzate in sede di revoca del beneficio penitenziario.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 -ter Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo nel rispetto delle emergenze processuali e del disvalore delle infrazioni commesse dal condannato durante l'esecuzione del beneficio penitenziario.

Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente - durante l'esecuzione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 -ter Ord. pen. - aveva manifestato un atteggiamento scarsamente collaborativo rispetto all'attuazione del programma trattamentale intrapreso, rendendosi ripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, venendo, tra l'altro, denunziato per il reato di evasione il 9 agosto 2021 e per i reati di lesioni personali e minacce il 24 novembre 2021.

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione adeguata della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Palermo si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01).3.

In questa cornice, deve rilevarsi che i comportamenti scarsamente collaborativi di [OSCURATO:PERSONA] erano già stati censurati dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che, con provvedimento del 19 novembre 2021, emesso nell'arco temporale compreso tra i due reati richiamati nel paragrafo precedente, aveva diffidato il detenuto domiciliare ad astenersi dal porre in essere ulteriori condotte violative delle prescrizioni impostegli, incompatibili con il percorso rieducativo intrapreso.

Queste condotte, infatti, assumevano un valore altamente sintomatico dell'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo comportamento scarsamente collaborativo, se non addirittura oppositivo, rispetto al programma trattamentale intrapreso, anche alla luce del suo pregresso vissuto criminale, che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, faceva emergere «un atteggiamento assolutamente inadeguato e disfunzionale del Colombo, già manifestatosi coi fatti per quali erano intervenute formali diffide, che sono culminate nei gravi fatti del 24.11 u.s., che non solo assumono rilevanza penale, ma costituiscono consapevoli determinanti violazioni del nucleo essenziale della misura alternativa concessa [...]».

La gravità delle, reiterate, infrazioni comportamentali di [OSCURATO:PERSONA] e l'atteggiamento di scarsa collaborazione all'attuazione del percorso rieducativo che lo riguardava, dunque, erano espressivi di un atteggiamento incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Palermo il 18 maggio 2021, rendendo evidente il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare ogni processo funzionale al suo reinserimento sociale.

Tale atteggiamento, che appare connotato da pervicacia e si caratterizza per la sua natura oppositiva, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al condannato ex art. 47-ter Ord. pen., disposto nel rispetto di quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la revoca di una misura alternativa alla detenzione «pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479-01).

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi, della gravità e della reiterazione dei comportamenti che si sono descritti, il Tribunale di sorveglianza di Palermo evidenziava correttamente l'inidoneità del beneficio penitenziario precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi cui dell'art. 47-ter Ord. pen., ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponegdone la revoca. \ )

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 18 maggio 2021, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 3 giugno 2023. Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], durante la permanenza presso il suo domicilio, si era reso ripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 -ter Ord. pen., venendo diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento il 19 novembre 2021 e venendo denunziato dalle Forze dell'Ordine per il reato di evasione il 9 agosto 2021 e per i reati di lesioni personali e minacce il 24 novembre 2021. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 -ter, commi 6, 7, 8, 9 Ord. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei 'presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso all'affidato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo proficuamente intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione e dell'effettivo disvalore delle infrazioni richiamate nella decisione censurata, che non erano state contestualizzate in sede di revoca del beneficio penitenziario. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 -ter Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo nel rispetto delle emergenze processuali e del disvalore delle infrazioni commesse dal condannato durante l'esecuzione del beneficio penitenziario. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente - durante l'esecuzione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 -ter Ord. pen. - aveva manifestato un atteggiamento scarsamente collaborativo rispetto all'attuazione del programma trattamentale intrapreso, rendendosi ripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, venendo, tra l'altro, denunziato per il reato di evasione il 9 agosto 2021 e per i reati di lesioni personali e minacce il 24 novembre 2021. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione adeguata della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Palermo si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01).3. In questa cornice, deve rilevarsi che i comportamenti scarsamente collaborativi di [OSCURATO:PERSONA] erano già stati censurati dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che, con provvedimento del 19 novembre 2021, emesso nell'arco temporale compreso tra i due reati richiamati nel paragrafo precedente, aveva diffidato il detenuto domiciliare ad astenersi dal porre in essere ulteriori condotte violative delle prescrizioni impostegli, incompatibili con il percorso rieducativo intrapreso. Queste condotte, infatti, assumevano un valore altamente sintomatico dell'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo comportamento scarsamente collaborativo, se non addirittura oppositivo, rispetto al programma trattamentale intrapreso, anche alla luce del suo pregresso vissuto criminale, che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, faceva emergere «un atteggiamento assolutamente inadeguato e disfunzionale del Colombo, già manifestatosi coi fatti per quali erano intervenute formali diffide, che sono culminate nei gravi fatti del 24.11 u.s., che non solo assumono rilevanza penale, ma costituiscono consapevoli determinanti violazioni del nucleo essenziale della misura alternativa concessa [...]». La gravità delle, reiterate, infrazioni comportamentali di [OSCURATO:PERSONA] e l'atteggiamento di scarsa collaborazione all'attuazione del percorso rieducativo che lo riguardava, dunque, erano espressivi di un atteggiamento incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Palermo il 18 maggio 2021, rendendo evidente il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare ogni processo funzionale al suo reinserimento sociale. Tale atteggiamento, che appare connotato da pervicacia e si caratterizza per la sua natura oppositiva, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al condannato ex art. 47-ter Ord. pen., disposto nel rispetto di quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la revoca di una misura alternativa alla detenzione «pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479-01). Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi, della gravità e della reiterazione dei comportamenti che si sono descritti, il Tribunale di sorveglianza di Palermo evidenziava correttamente l'inidoneità del beneficio penitenziario precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi cui dell'art. 47-ter Ord. pen., ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponegdone la revoca. \ ) 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri
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