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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 38646/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'istanza con la quale si chiedeva la rideterminazione in trenta anni di reclusione della pena dell'ergastolo inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 14.02.2002, della Corte di assise di appello di Torino nel proc. n. 3/99 R.G.; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di trenta anni in relazione alla sentenza in data 25.07.2000, definitiva il 14.02.2002, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino.

La sentenza - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del proc. n. 3/99, all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi - era confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2007 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente alle pronunce: -Corte di assise di appello di Torino del 17.01.2002, definitiva il 23.05.2002, emessa nel proc. n. 11/2001 R.G., di condanna alla pena di trenta anni di reclusione; -Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 28.12.2005, emessa nel proc. n. 598/2005 R.G., di condanna alla pena di sei mesi di reclusione; - Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 28.06.2007, emessa nel proc. n. 1994/03 R.G., di condanna alla pena di dodici anni di reclusione; Il provvedimento di cumulo aveva rideterminato la pena complessivamente inflitta a Belfiore nell'ergastolo decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In altre due occasioni, Belfiore aveva presentato istanza di rideterminazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di trenta anni e le istanze erano state così decise: -con ordinanza del 10.03.2015, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza, fondata sulla lamentata violazione delle norme della Convenzione EDU e dei principi espressi dalla sentenza emessa nel caso Coppola c.

Italia, sul rilievo che, nel processo di cognizione, Belfiore era stato sottoposto a giudizio ordinario e dunque non era applicabile il principio cristallizzato nella sentenza Coppola; -con ordinanza del 20.01.2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza, ritenendola mera reiterazione di quella precedentemente decisa.

Ciò premesso, il provvedimento oggetto di impugnazione ha osservato che: -all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante il processo di appello nel cui ambito era stata disposta integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., conclusasi alla successiva udienza del 22.01.2000, Belfiore aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato ma sulla scorta dell'art. 30, comnna 1, legge n. 479 del 1999 la richiesta era stata respinta, atteso che il dato normativo non consentiva l'ammissione al rito speciale in grado di appello; -l'istanza di rito abbreviato era stata reiterata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 che, all'art. 4, prevedeva la facoltà, nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e prima della conclusione della stessa, di chiedere di essere ammessi al rito abbreviato;-l'istanza era stata respinta, sul rilievo che l'istruttoria dibattimentale si era ormai esaurita e difettavano, pertanto, i presupposti applicativi della disposizione invocata.

La Corte di appello ha escluso di poter condividere la tesi, propugnata dalla difesa, secondo cui sarebbe ravvisabile un diritto dell'imputato ad ottenere il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il rito abbreviato, una volta manifestata una inequivoca volontà in tale senso.

Ne è discesa, quale conseguenza logica e giuridica, l'inapplicabilità, ad avviso della Corte territoriale, della disciplina di favore, in linea con il principio espresso da Sez. 1, n. 25221 del 12/04/2001, Muratore, Rv. 219967-01, secondo la quale, in applicazione della norma transitoria di cui all'art. 4-ter, d.

I. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modific. dalla

I. 5 giugno 2000, n. 144, l'istanza di rito abbreviato in appello è ammissibile se, ove disposta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., sia avanzata prima della conclusione dell'attività di assunzione delle prove in quel segmento processuale.

Principio altresì coerente con la decisione Corte EDU 17/09/2009, Scoppola c.

Italia, secondo cui la conversione della pena dell'ergastolo nella reclusione di trenta anni è dovuta, in sede esecutiva, nel solo caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, nella vigenza, cioè, dell'art. 30, connma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999.

Sulla scorta degli argomenti sintetizzati, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa ha interposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo di doglianza con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 4-ter d.

I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla

I. 5 giugno 2000, n. 144 e art. 30,

I. 16 dicembre 1999, n. 479, con la conseguente, mancata rideterminazione dell'ergastolo nella reclusione di trenta anni.

Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, a base dello sconto sanzionatorio stabilito per il giudizio abbreviato deve ravvisarsi non tanto l'obiettivo deflattivo, bensì la rinuncia dell'imputato alle garanzie del giudizio dibattimentale e ciò rivelerebbe la fallacia argomentativa dell'ordinanza, laddove afferma che non può operare la riduzione sanzionatoria ove non sia riscontrabile alcun beneficio deflattivo.

Nella specie, sarebbe unicamente rilevante che Belfiore, nel gennaio 2000, aveva avanzato istanza di rito abbreviato in appello, così manifestando la volontà, acquisita al processo, di essere giudicato con il rito alternativo, volontà di cui il giudice non avrebbe potuto non tenere conto nel prosieguo del processo.

Conseguentemente, chiede che l'ordinanza sia annullata, con ogni conseguente statuizione.In via subordinata, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 4-ter d.

I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella

I. 5 giugno 2000, n. 144, laddove esclude che possa accedere al rito abbreviato l'imputato nel caso in cui, in sede di appello, sia stata aperta l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ma risulti tuttavia conclusa al momento dell'istanza.

3. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

1.1. La disposizione di cui si tratta, art. 4-ter d.l. 07/04/2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/2000, n. 144, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che:

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).1.2.

Nel caso di specie, Belfiore fu condannato in primo grado all'ergastolo, all'esito di rito ordinario.

Avverso la decisione di condanna, fu interposto appello e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu disposta dalla Corte di appello la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e avanzata istanza di rito abbreviato.

La richiesta fu tuttavia rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999, non era prevista l'ammissione al giudizio abbreviato in appello.

L'istruttoria fu svolta tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22.01.2000.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nuovamente la difesa avanzò richiesta di rito abbreviato, sul rilievo della ipotetica applicabilità dell'art. 4 -ter di. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144.

La richiesta venne rigettata dalla Corte, poiché l'istruttoria era ormai esaurita e dunque non era applicabile art. 4 -ter cit.

La difesa sostiene che la richiesta di rito abbreviato avrebbe cristallizzato la volontà dell'imputato di accedere a tale rito, adducendo che avrebbe dovuto essere disposta la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione di trenta anni, sul rilievo che sarebbe inaccettabile subordinare ai tempi aleatori dell'istruttoria, dipendenti da fattori organizzativi estranei all'imputato, la possibilità di beneficiare o meno del rito alternativo.

1.3. Ad avviso del Collegio, l'ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto è stata pronunciata nell'osservanza della disposizione di cui si lamenta la violazione.

Occorre osservare che l'istruttoria in appello - presupposto per l'eventuale istanza di rito abbreviato nel grado, ai sensi dell'art. 4 -ter, comma 3, lett. b) d.

I. n. 82 del 2000 - si svolse nel gennaio 2000, circostanza che preclude in radice l'operatività della norma transitoria richiamata.

Appare dunque inconferente il rilievo del ricorrente secondo il quale la manifestazione di procedere con il rito abbreviato incardinerebbe, una volta per tutte, la volontà dell'imputato in tale senso, atteso che una diversa scansione è stata prevista dalla disposizione transitoria di cui si lamenta la violazione, risultando inconferente, in tale prospettiva, l'assunto secondo il quale la fruibilità del rito (e quindi della riduzione di pena) dipenderebbe da fattori organizzativi incontrollabili dall'imputato.

2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 -ter d.l. cit., agitata dal ricorrente per contrasto con l'art. 3 Cost., appare, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata, in quanto, oltre ad essere genericamente formulata, nella misura in cui si lamenta una disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati di pari gravità in esclusiva ragione di un fattore temporale dipeso dalla celerità di disporre la rinnovazione istruttoria da parte delle Corti, risulta destituita di ogni fondamento (cfr.

Corte cost., ord. n. 99 del 2001; ord. n. 222 del 2002; sent. n. 147 del 2021).Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio (Sez. 1, n. 36068 del 20/06/2023, Ambrosio, n. m.), con la disposizione transitoria che, in tesi, si vorrebbe contrastante con il dettato costituzionale, si è provveduto alla disciplina delle posizioni pendenti mediante la previsione, non priva di logica ed espressione di discrezionalità legislativa, della possibilità di accedere al rito nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore del decreto, alla condizione, per quanto rileva in questa sede, che non sia ancora conclusa l'istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Come intuibile, tale opzione normativa risponde all'esigenza di garantire una correlazione tra effetto premiale del rito e riduzione dei tempi del giudizio.

Con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4525 del 24/11/2021, dep. 2022, Caforio, n.m.) preme inoltre evidenziare come la disposizione - nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina in tema di rito abbreviato ai giudizi di appello in cui sia esaurita l'istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - appaia ispirata ad una valutazione coerente e ragionevole in quanto, nel caso di istruttoria esaurita, non sarebbe attuabile la rinuncia al diritto all'assunzione della prova in contraddittorio cui è correlata la disciplina premiale in favore dell'imputato.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'istanza con la quale si chiedeva la rideterminazione in trenta anni di reclusione della pena dell'ergastolo inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 14.02.2002, della Corte di assise di appello di Torino nel proc. n. 3/99 R.G.; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di trenta anni in relazione alla sentenza in data 25.07.2000, definitiva il 14.02.2002, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino. La sentenza - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del proc. n. 3/99, all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi - era confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2007 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente alle pronunce: -Corte di assise di appello di Torino del 17.01.2002, definitiva il 23.05.2002, emessa nel proc. n. 11/2001 R.G., di condanna alla pena di trenta anni di reclusione; -Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 28.12.2005, emessa nel proc. n. 598/2005 R.G., di condanna alla pena di sei mesi di reclusione; - Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 28.06.2007, emessa nel proc. n. 1994/03 R.G., di condanna alla pena di dodici anni di reclusione; Il provvedimento di cumulo aveva rideterminato la pena complessivamente inflitta a Belfiore nell'ergastolo decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In altre due occasioni, Belfiore aveva presentato istanza di rideterminazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di trenta anni e le istanze erano state così decise: -con ordinanza del 10.03.2015, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza, fondata sulla lamentata violazione delle norme della Convenzione EDU e dei principi espressi dalla sentenza emessa nel caso Coppola c. Italia, sul rilievo che, nel processo di cognizione, Belfiore era stato sottoposto a giudizio ordinario e dunque non era applicabile il principio cristallizzato nella sentenza Coppola; -con ordinanza del 20.01.2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza, ritenendola mera reiterazione di quella precedentemente decisa. Ciò premesso, il provvedimento oggetto di impugnazione ha osservato che: -all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante il processo di appello nel cui ambito era stata disposta integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., conclusasi alla successiva udienza del 22.01.2000, Belfiore aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato ma sulla scorta dell'art. 30, comnna 1, legge n. 479 del 1999 la richiesta era stata respinta, atteso che il dato normativo non consentiva l'ammissione al rito speciale in grado di appello; -l'istanza di rito abbreviato era stata reiterata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 che, all'art. 4, prevedeva la facoltà, nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e prima della conclusione della stessa, di chiedere di essere ammessi al rito abbreviato;-l'istanza era stata respinta, sul rilievo che l'istruttoria dibattimentale si era ormai esaurita e difettavano, pertanto, i presupposti applicativi della disposizione invocata. La Corte di appello ha escluso di poter condividere la tesi, propugnata dalla difesa, secondo cui sarebbe ravvisabile un diritto dell'imputato ad ottenere il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il rito abbreviato, una volta manifestata una inequivoca volontà in tale senso. Ne è discesa, quale conseguenza logica e giuridica, l'inapplicabilità, ad avviso della Corte territoriale, della disciplina di favore, in linea con il principio espresso da Sez. 1, n. 25221 del 12/04/2001, Muratore, Rv. 219967-01, secondo la quale, in applicazione della norma transitoria di cui all'art. 4-ter, d. I. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modific. dalla I. 5 giugno 2000, n. 144, l'istanza di rito abbreviato in appello è ammissibile se, ove disposta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., sia avanzata prima della conclusione dell'attività di assunzione delle prove in quel segmento processuale. Principio altresì coerente con la decisione Corte EDU 17/09/2009, Scoppola c. Italia, secondo cui la conversione della pena dell'ergastolo nella reclusione di trenta anni è dovuta, in sede esecutiva, nel solo caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, nella vigenza, cioè, dell'art. 30, connma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999. Sulla scorta degli argomenti sintetizzati, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa ha interposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo di doglianza con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 4-ter d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla I. 5 giugno 2000, n. 144 e art. 30, I. 16 dicembre 1999, n. 479, con la conseguente, mancata rideterminazione dell'ergastolo nella reclusione di trenta anni. Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, a base dello sconto sanzionatorio stabilito per il giudizio abbreviato deve ravvisarsi non tanto l'obiettivo deflattivo, bensì la rinuncia dell'imputato alle garanzie del giudizio dibattimentale e ciò rivelerebbe la fallacia argomentativa dell'ordinanza, laddove afferma che non può operare la riduzione sanzionatoria ove non sia riscontrabile alcun beneficio deflattivo. Nella specie, sarebbe unicamente rilevante che Belfiore, nel gennaio 2000, aveva avanzato istanza di rito abbreviato in appello, così manifestando la volontà, acquisita al processo, di essere giudicato con il rito alternativo, volontà di cui il giudice non avrebbe potuto non tenere conto nel prosieguo del processo. Conseguentemente, chiede che l'ordinanza sia annullata, con ogni conseguente statuizione.In via subordinata, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 4-ter d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella I. 5 giugno 2000, n. 144, laddove esclude che possa accedere al rito abbreviato l'imputato nel caso in cui, in sede di appello, sia stata aperta l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ma risulti tuttavia conclusa al momento dell'istanza. 3. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. La disposizione di cui si tratta, art. 4-ter d.l. 07/04/2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/2000, n. 144, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che: 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice. 3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).1.2. Nel caso di specie, Belfiore fu condannato in primo grado all'ergastolo, all'esito di rito ordinario. Avverso la decisione di condanna, fu interposto appello e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu disposta dalla Corte di appello la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e avanzata istanza di rito abbreviato. La richiesta fu tuttavia rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999, non era prevista l'ammissione al giudizio abbreviato in appello. L'istruttoria fu svolta tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22.01.2000. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nuovamente la difesa avanzò richiesta di rito abbreviato, sul rilievo della ipotetica applicabilità dell'art. 4 -ter di. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta venne rigettata dalla Corte, poiché l'istruttoria era ormai esaurita e dunque non era applicabile art. 4 -ter cit. La difesa sostiene che la richiesta di rito abbreviato avrebbe cristallizzato la volontà dell'imputato di accedere a tale rito, adducendo che avrebbe dovuto essere disposta la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione di trenta anni, sul rilievo che sarebbe inaccettabile subordinare ai tempi aleatori dell'istruttoria, dipendenti da fattori organizzativi estranei all'imputato, la possibilità di beneficiare o meno del rito alternativo. 1.3. Ad avviso del Collegio, l'ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto è stata pronunciata nell'osservanza della disposizione di cui si lamenta la violazione. Occorre osservare che l'istruttoria in appello - presupposto per l'eventuale istanza di rito abbreviato nel grado, ai sensi dell'art. 4 -ter, comma 3, lett. b) d. I. n. 82 del 2000 - si svolse nel gennaio 2000, circostanza che preclude in radice l'operatività della norma transitoria richiamata. Appare dunque inconferente il rilievo del ricorrente secondo il quale la manifestazione di procedere con il rito abbreviato incardinerebbe, una volta per tutte, la volontà dell'imputato in tale senso, atteso che una diversa scansione è stata prevista dalla disposizione transitoria di cui si lamenta la violazione, risultando inconferente, in tale prospettiva, l'assunto secondo il quale la fruibilità del rito (e quindi della riduzione di pena) dipenderebbe da fattori organizzativi incontrollabili dall'imputato. 2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 -ter d.l. cit., agitata dal ricorrente per contrasto con l'art. 3 Cost., appare, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata, in quanto, oltre ad essere genericamente formulata, nella misura in cui si lamenta una disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati di pari gravità in esclusiva ragione di un fattore temporale dipeso dalla celerità di disporre la rinnovazione istruttoria da parte delle Corti, risulta destituita di ogni fondamento (cfr. Corte cost., ord. n. 99 del 2001; ord. n. 222 del 2002; sent. n. 147 del 2021).Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio (Sez. 1, n. 36068 del 20/06/2023, Ambrosio, n. m.), con la disposizione transitoria che, in tesi, si vorrebbe contrastante con il dettato costituzionale, si è provveduto alla disciplina delle posizioni pendenti mediante la previsione, non priva di logica ed espressione di discrezionalità legislativa, della possibilità di accedere al rito nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore del decreto, alla condizione, per quanto rileva in questa sede, che non sia ancora conclusa l'istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Come intuibile, tale opzione normativa risponde all'esigenza di garantire una correlazione tra effetto premiale del rito e riduzione dei tempi del giudizio. Con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4525 del 24/11/2021, dep. 2022, Caforio, n.m.) preme inoltre evidenziare come la disposizione - nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina in tema di rito abbreviato ai giudizi di appello in cui sia esaurita l'istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - appaia ispirata ad una valutazione coerente e ragionevole in quanto, nel caso di istruttoria esaurita, non sarebbe attuabile la rinuncia al diritto all'assunzione della prova in contraddittorio cui è correlata la disciplina premiale in favore dell'imputato. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 38646/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris