CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 16488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione, depositata in data 13.06.2022, N.R.G. 18217/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Università degli Studi di Milano ed inefficace il ricorso incidentale proposto dai lavoratori contro la sentenza n. 695/2015 della Corte d’Appello della medesima città, rilevando quanto segue: «4. In via pregiudiziale il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali l’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] ha conferito procura speciale. 5. Questa Corte (Cass.SU 20 o ttobre 2017, n r . 24876), in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità: “Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 –come modificato dall’art. 11 della L. 3 aprile 1979 n. 103 –la facoltà per le Università statali di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, neicasi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguitodal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi –che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato – non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione”. 6. Nell’arresto citato si è evidenziato che: - fino all’entrata in vigore d ella legge n. 168 del 1989 era pacifico in giurisprudenza che le Università statali avessero natura di Amministrazioni dello Stato, con conseguente applicazione del patrocinio «obbligatorio» della Avvocatura dello Stato; -all’esito della riforma introdotta dalla citata n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio; -tuttavia, l’articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, all’art. 56, comma 1, dispone che: «Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato»; - si applica, dunque, il patrocinio aut orizzato disciplinato dall’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l’avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da «disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»; - il citato art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 costituisce, infatti, la disposizione di legge che autorizza il patrocinio della avvocatura dello Stato; - ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, quando sia intervenuta la autorizzazione la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura «in via organica ed esclusiva», come nel patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni; -fuori dalla suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto «in casi speciali» e previa adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»; - quanto alla sussistenza del conflitto di interessi, si deve trattare di un documentato conflitto reale e non meramente ipotetico, il quale può verificarsi soltanto se nel giudizio si registri una divergenza degli interessi di cui gli enti configgenti sono portatori, il che presuppone che si tratti di interessi che, pur diversi, in qualche modo, siano tali da poter collidere; -la decisione da parte dell’Università di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, invece, per essere valida presuppone: a) che si sia in presenza di un «caso speciale»; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’Ateneo (i.e. del Rettore); c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi; -laddove ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del r.d. n. 1592 del 1933, art. 12, il Rettore, nella qualità di Presidente del Consiglio d’amministrazione, avendo la rappresentanza legale dell’Università può direttamente prendere «i provvedimenti d’urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza»; - né il regolamento dell’Università né lo Statuto possono validamente contenere disposizioni in contrasto con quelle delle suddette norme primarie; -nei casi in cui il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato dal Rettore senza il vaglio dell’organo di vigilanza (e non ricorra un’ipotesi di urgenza) e non sussista un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione. 7. Dalla applicazione dei richiamati princìpi nel presente giudizio, risulta la nullità della procura speciale conferita dal Rettore dell’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati del libero foro che hanno proposto ricorso in cassazione. 8. Quanto al conflitto di interessi, non si ravvisa la possibilità di un conflitto di interessi tra l’UNIVERSITA’ e l’INPS, che non è una amministrazione dello Stato (né può avvalersidel patrocinio della avvocatura dello Stato). 9. Ed invero, le SU, nella citata sentenza nr. 24876/2017, in un procedimento nel quale parimenti si discuteva della pretesa dei lettori di madre lingua alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, hanno ipotizzato –ed escluso –la esistenza del conflitto di interessi soltanto nei rapporti con la Presidenza del Consiglio (parte convenuta per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario) e non anche rispetto all’INPS, pure costituito in causa. 10. L’UNIVERSITA’ neppure ha prodotto apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato; peraltro, il difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro costituiti per l’Università è stato oggetto di specifica eccezione nella memoria depositata dalle parti controricorrentie ricorrenti in via incidentale». 2. Contro tale ordinanza l’Università degli Studi di Milano ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., depositando copia della deliberazione 27/4/2010 del suo consiglio d’amministrazione e rilevando che l’autorizzazione del rettore ad avvalersi di avvocati del libero foro non era mai stata un «punto controverso» nei due gradi del giudizio di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, hanno chiesto che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, che sia rigettata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ABELLAe l ’INPS rimanevano intimat i . 4. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto la fissazione della data per l’adunanza in camera di consiglio è stata adottata successivamente al 31/12/2022 (art. 35, comma 7, d.lgs. citato). 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria . DIRITTO 1. L’Università ricorrente – premessa la non condivisione in diritto della decisione assunta con l’ordinanza impugnata, peraltro con l’aggiunta della piena consapevolezza della inammissibilità in questa sede delle censure di violazione di legge avverso l’ordinanza stessa, il che rende del tutto superflua la relativa esposizione –afferma che questa Corte sarebbe «incorsa in un errore di fatto … laddove ha supposto come insussistente l’autorizzazione motivata data al Rettore dal Consiglio d’Amministrazione per conferire il mandato alle liti ad avvocati del libero foro, invece che all’Avvocatura dello Stato». 2. Il ricorso è in ammissibile, perché la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata non poggia affatto sulla ritenuta insussistenzadell’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, bensì sulla riscontrata assenza di tale autorizzazione agli atti del processo. Circostanza che non viene smentita da parte ricorrente, che, infatti, produce solo con il ricorso per revocazione una delibera risalente al 27 aprile 2010, di cui chiede di esaminare il contenuto per sostenere che conterrebbe un’autorizzazione idonea a superare la dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.1. Come si desume dall’ampio stralcio della motivazione riportato in narrativa, l’ordinanza qui impugnata ha inteso dare continuità a quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24876/2017 (e a molte altre successive pronunce conformi), stabilendo che la facoltà per le Università statali di derogare, «in casi speciali» al « patrocinio autorizzato » spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del Rettore),da sottoporre agli organi di vigilanza (Consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità, e al fatto «che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi» (come, del resto, stabilito per i tutti i casi analoghi; vedi, per tutte: Cass. n. 30118/2018; Cass. n. 39430/2021). Alla premessa in diritto, è seguita la constatazione che «l’UNIVERSITA’ neppure ha prodotto apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato». 2.2. Rispetto a tale chiara ratio decidendil’«errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» si sarebbe potuto ravvisare solo indicando la presenza nel fascicolo dell’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, peraltro, specificamente riguardante il giudizio di cassazione de quo, dato il carattere speciale della procura richiesta per questo giudizio e la relativa configurazione come un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c.,la cui irregolarità può quindi essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c. prevede che la verifica della relativa regolarità sia un obbligo del giudice. Sicché è del tutto irrilevante –e certamente ininfluente per dimostrare la sussistenza di un ipotizzato errore di fatto revocatorio − la produzione con il ricorso per revocazione di un documento che risulta «nuovo», perché non depositato a tempo debito e neppure di contenuto «specifico» nel senso suindicato, a fronte dell’obbligo del difensore di depositare , insieme con i l ricorso,valida procura speciale e − nel caso di enti autorizzati al patrocinio della Avvocatura dello Stato che intendano avvalersi di avvocati del libero foro − di depositare anche una apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del tipo suindicato. Con la precisazione che, dato il carattere speciale della procura, ai sensi dell’art. 125 c.p.c.,è da escludere che ad essa si applichi la possibilità di sanatoria osuccessiva ratifica (vedi: Cass. SU n. 13431 del 2014, Cass. SU n. 37434/2022, in motivazione, paragrafo 9; Cass. n. 9464 del 2012; Cass. n. 6632 del 2022 e altre conformi). 3. Proprio per la anzidetta rilevabilità di ufficio della irregolarità della procura speciale, a maggior ragione inammissibile in questa sede si rivela la censura alla Corte per avere deciso la controversia «dando apoditticamente per supposta la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di detta deliberazione autorizzativa», senza consentire una replica della ricorrente alla memoria illustrativa con cui controparte aveva eccepito, per la prima volta, l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti. 3.1. Infatti, da un lato, si deve ribadire che nell’ordinanza impugnata si è data per certa (e decisiva), non «la mancata adozione» di una delibera autorizzativa, bensì la sua mancata produzione in giudizio, elemento non contestato dalla attuale ricorrente. Dall’altro lato, alla suddetta eccezione di parte non può certamente attribuirsi carattere decisivo visto che l’irregolarità della procura speciale è rilevabile anche d’ufficio da parte della Corte di cassazione (ex multis, Cass. n. 823/2006) e, inoltre, come si è detto l’irregolarità della procura speciale non è suscettibile di sanatoria o successiva ratifica (diversamente dalle ordinarie procure alle liti per i giudizi di merito). In ogni caso, tutte le suddette questioni, ivi compresa quella relativa alla mancata concessione di un termine per replicare alla suindicata eccezione di parte, sono questioni di dirittoche riguardano l’attività valutativa del giudice e che, quindi, non hanno nulla a che fare con la denuncia di un «errore di fatto» rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. che è un errore di percezione avente rilevanza decisiva(di recente: Cass. SU n. 165/2023). Del pari inconferenti rispetto alla prospettazione dell’«errore di fatto» sono le questioni – sempre in diritto − trattate da parte ricorrente nella memoria illustrativa, con richiami a precedenti della giurisprudenza di legittimità non riferibili alla situazione decisa dall’ordinanza impugnata per revocazione, rappresentata dal difetto di jus postulandi rilevabile d’ufficio, non invece dal difetto di legittimazione passiva dedotto solo dal controricorrente in memoria. 4. Dichiarato inammis sibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu