CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, accogliendo parzialmente il reclamo del DAP, ha riformato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza escludendo dall'autorizzazione - concessa al detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. Pen. - di acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali, i "CD del genere della musica neomelodica". A ragione della decisione osserva che l'ascolto di tale genere musicale, che per sua natura "racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato", si pone in contrasto con il trattamento e la rieducazione previsti dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione Luongo, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, disattendendo i principi elaborati dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità ampiamente richiamata, ritiene che l'autorizzazione all'acquisto e detenzione di CD musicali e relativi lettori digitali possa essere negata, oltre che per la salvaguardia delle esigenze di sicurezza correlate al regime detentivo speciale e per l'eventuale impatto dell'attività di controllo dei supporti elettronici sull'organizzazione interna dell'istituto penitenziario, anche in considerazione dello specifico genere musicale contenuto nel CD. In ogni caso, il rilevato contrasto tra l'ascolto della musica neomelodica con il trattamento rieducativo è stato affermato in termini apodittici senza tener conto della sua ispirazione alla canzone tradizionale napoletana. Il divieto imposto finisce per limitare l'autodeterminazione del detenuto nella scelta del percorso rieducativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. La questione dei limiti alla possibilità, per i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di utilizzare ella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk o CD contenenti brani di un particolare genere musicale è stata già affrontata da questa Corte, che, in più decisioni recenti (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferrara), hatar1 chiarito il carattere discrezionale dell'autorizzazione affermando il principio in forza del quale l'Amministrazione penitenziaria può inibire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, nonostante l'ascolto di musica per mezzo dei CD rientri tra i «piccoli gesti di normalità quotidiana» ascritti dalla Corte costituzionale ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. Infatti, l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. L'art. 41 -bis Ord. pen. prevede che l'Amministrazione penitenziaria possa imporre limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento L'autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, deve pienamente salvaguardare eventuali esigenze di sicurezza correlate al rischio, non peregrino, che tali strumenti possano essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. Resta comunque centrale, oltre all'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza e di evitare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, la compatibilità del soddisfacimento delle esigenze ricreative dei detenuti attraverso l'ascolto dei CD musicali con il trattamento risocializzante. 2. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei delineati principi. Assegnando opportuno rilievo al contenuto dei testi contenuti nei CD ha rilevato che alcuni brani musicali del genere neomelodico veicolano messaggi di violenza ed esaltano l'adesione a stili di vita criminali sicché il loro ascolto si presenta del tutto incompatibile con il trattamento penitenziario che, tendendo alla risocializzazione del condannato, promuove valori e modelli di comportamento diametralmente diversi. A tale argomentazione, tutt'altro che illogica, la difesa ricorrente nulla di concreto e specifico oppone non prospettando nemmeno che i CD di musica neomelodica di interesse del detenuto siano estranei a quelli contenenti i citati messaggi negativi. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass