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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20935/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 settembre 1957 avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 2 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso; sentito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato in termini di mero tentativo il fatto di reato ascritto all'imputato, contestato ai sensi dell'art 346, comma 2 cod. pen. e ricondotto dalla Corte del merito al disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 346-bis cod. pen.

Per l'effetto è stata ridotta la pena irrogata in primo grado, rideterminata in nove mesi e giorni dieci di reclusione. 2.In particolare, ad avviso della Corte del merito, l'imputato avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA], vantando relazioni in realtà inesistenti, il versamento di urla somma di denaro (35.000 euro) da destinare al giudice ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva applicato in danno della moglie del Varricchio una misura custodiale per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni giudiziarie.

Proposta, questa, non accettata, neppure nei termini della mera promessa, dal Varricchio. 3.Tramite il difensore di fiducia propone ricorso l'imputato e deduce: -violazione degli artt. 125, comma 1, 191, comma 2 e 185 cod. proc. pen. in relazione al provvedimento del Tribunale di Trento, assolutamente privo di motivazione, con il quale, in ragione del disposto di cui all'ad 195 cod. proc. pen., è stata ammessa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità che, ad avviso della difesa, sarebbe stata tempestivamente sollevata con i motivi di appello, in linea con quanto previsto dall'art 586 cod. proc. pen. e che sarebbe destinata ad inficiare la validità della prova ciò malgrado escussa, le cui risultanze dunque non potevano porsi a fondamento della decisione assunta ; - violazione di legge in relazione alla ritenuta continuità normativa tra l'ipotesi di reato contestata (l'abrogato disposto di cui al comma 2 dell'art 346 cod. pen.) e la previsione normativa ritenuta dalla Corte del merito (l'ipotesi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 346 bis cod. pen.), con conseguente configurabilità nella specie del reato di truffa, non procedibile in mancanza di querela: violazione di legge per la ritenuta inconfigurabilità del tentativo in assenza di una effettiva offensività della condotta; vizio di motivazione in relazione alla riduzione di pena conseguente alla ritenuta riqualificazione del fatto in termini di mero reato tentato, apportata nel minimo consentito dalla legge.

4. Con memoria del 16 marzo 2022 la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi non fondato il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. IL ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni.

Il provvedimento di ammissione della testimonianza del Varricchio, come messo in evidenza dalla stessa Corte del merito, riposava su una sintetica ma comunque adeguata argomentazione, ricavata dal tenore della richiesta in tal senso articolata dal pubblico ministero nonchè dallo specifico riferimento al nominativo del teste da assumere operato dagli altri testi escussi nel corso della medesima udienza all'esito della quale venne resa l'ordinanza contestata (circostanza incontroversa).

Motivazione questa certamente confacente alla natura dell'ordinanza in disamina, che non necessita di una analitica argomentazione considerato che, non diversamente da quanto è a dirsi per gli altri provvedimenti di ammissione probatoria, il giudice non è tenuto a particolari oneri argomentativi, perchè i relativi presupposti legittimanti ( a differenza di quanto previsto per i casi di revoca e reiezione) possono darsi per presunti.

Del resto, non va trascurato, che, in ragione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 195, il provvedimento in questione può essere reso anche d'ufficio dal Giudice, per scongiurare l'inutilizzabilità dettata dal comma 3 della medesima disposizione: in siffatti casi, la situazione processuale che si viene a realizzare non appare diversa da quella che connota l'integrazione probatoria ex art 507 cod. proc. pen., rispetto alla quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'assenza di argomentazioni specifiche non da luogo ad alcun vizio diretto ad inficiare l'utilizzabilità della prova comunque ammessa (Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817).

A maggior ragione, dunque, non può pretendersi uno sforzo argomentativo più pregnante laddove, come nella specie, alla detta decisione si pervenga su sollecitazione di una delle parti del processo.

A tutto voler concedere, infine, il difetto di motivazione avrebbe dato luogo ad una nullità relativa che la difesa era tenuta ad eccepire entro l'udienza all'uopo fissata per l'escussione del teste indebitamente ammesso.

Sotto questo versante è inconferente il riferimento all'art. 586 cod. proc. pen. operato dalla difesa confondendo i piani del rilievo della ragione di invalidità (da far valere nel caso a pena di decadenza entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 182 cod. proc. pen.) e quello del veicolo diretto ad accertarne la sussistenza (l'impugnazione della sentenza che riposa sulla detta ordinanza assertivamente invalida), disciplinato dalla disposizione evocata dalla difesa.

3. H secondo e il terzo motivo di ricorso riguardano il tema inerente alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., contestato in rubrica al ricorrente e vigente all'epoca dei fatti ma formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., al quale la Corte del merito, seppur nella forma tentata, ha ricondotto la condotta a giudizio.

Tanto sul presupposto della ritenuta continuità normativa tra l'ipotesi di reato contestata, successivamente abrogata, e quella ritenuta alla luce di una puntuale e condivisibile disamina degli orientamenti interpretativi espressi in materia da questa Corte.

Tale ultima conclusione non risulta utilmente contrastata dalle censure prospettate con il ricorso, pedissequamente mutuate da un orientamento di legittimità di segno contrario a quello condiviso dalla Corte del merito ( per il vero sostenuto non solo dalla sentenza di questa sezione n. 5221 del 18/09/2019, Rv. 278451, citata dal provvedimento gravato ma anche dalla sentenza n. 28657 del 02/02/2021, Rv. 281980, sempre della Sesta sezione), che nel suo portato argomentativo risulta puntualmente scrutinato e superato dalla decisione impugnata facendo leva sulle indicazioni di principio, espresse, ormai in termini di decisiva prevalenza, da altri arresti di questa stessa Corte nell'ottica della ritenuta continuità tra le due fattispecie ( Sez. 6, n.17980 del 14/03/2019, Rv. 275730;Sez.6,n.1869 del 07/10/2020, dep.18/01/2021,R.v.280348; Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, R.v.281996; Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Rv. 281614; Sezione 2, sentenza n. 43329 del 10 novembre 2021).

Indicazioni, queste ultime che il Collegio condivide e fa proprie, richiamandone pedissequamente il relativo e ormai consolidato, tenore a rgomentativo. 4.E' manifestamente infondata la censura con la quale si contesta nel caso la ritenuta configurabilità del tentativo.

Certa la configurabilità in astratto del tentativo (che a ben vedere il ricorso neppure contrasta in linea di principio), nel caso, la sentenza, con rigorosità di giudizio, ha messo in evidenza gli estremi fattuali che, alla luce del credito presso il giudice Venditti millantato dall'imputato, portano a ritenere concretamente e inequivoca la richiesta veicolata dal ricorrente in funzione della possibile iniziativa corruttiva.

Ciò in particolare avuto riguardo ai termini della proposta economica, dettagliata nel suo portato quantitativo oltre che nella sua casuale di riferimento ( argomentata facendo riferimento al desiderio della moglie del giudice Venditti di acquistare un ;auto); alla puntuale individuazione del destinatario finale di tali somme (il citato pubblico ufficiale, con il quale si millantavano le relazioni privilegiate); alla incontrovertibile finalità sottesa alla dazione rivendicata, siccome immediatamente correlata alla funzione giudiziaria svolta dal Venditti ( al quale risaliva il provvedimento cautelare reso ai danni della moglie del Varricchio).

Proposta poi non accettata dal Varricchio (che, senza promettere alcunchè, ebbe a prendere tempo prima di rispondere per poi compulsare la polizia giudiziaria dando luogo ai successivi sviluppi di indagine), cosi da dare coerenza alla scelta interpretativa privilegiata dai giudici di secondo grado atteso che, a fronte di una ipotesi di reato che vede nell'anticipazione di tutela un elemento di precisa connotazione della relativa incriminazione, la forma tentata può trovare appiglio nei soli casi di mancata accettazione, dazione o ricezione della utilità perseguita dall'agente con la prospettata, incontroversa, condotta millantante.

5. Le ragioni giustificative della commisurazione relativa alla riduzione apportata ai sensi dell'art 56 cod. pen. rispetto alla pena irrogata in primo grado (per il reato consumato ritenuto dal Tribunale), confinata nel minimo sancito ex lege, per quanto non immediatamente esplicitate, trovano adeguato supporto nel tenore complessivo del motivare sotteso alla decisione impugnata, dovendosi assegnare particolare rilievo, in parte qua, alle argomentazioni spese nel rimarcare il disvalore della condotta ascritta al ricorrente (soprattutto laddove se ne rimarca la mantenuta incisività, malgrado la forma meramente tentata, rispetto alla lesione arrecata alla sfera giuridica della parte civile).

Tanto porta la sentenza impugnata definitivamente al riparo da doglianze utilmente prospettabili in sede di legittimità.

6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non alla rifusione di quelle affrontate nel grado dalla difesa della parte civile in assenza di una apposita richiesta in tal senso veicolata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 settembre 1957 avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 2 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso; sentito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato in termini di mero tentativo il fatto di reato ascritto all'imputato, contestato ai sensi dell'art 346, comma 2 cod. pen. e ricondotto dalla Corte del merito al disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 346-bis cod. pen. Per l'effetto è stata ridotta la pena irrogata in primo grado, rideterminata in nove mesi e giorni dieci di reclusione. 2.In particolare, ad avviso della Corte del merito, l'imputato avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA], vantando relazioni in realtà inesistenti, il versamento di urla somma di denaro (35.000 euro) da destinare al giudice ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva applicato in danno della moglie del Varricchio una misura custodiale per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni giudiziarie. Proposta, questa, non accettata, neppure nei termini della mera promessa, dal Varricchio. 3.Tramite il difensore di fiducia propone ricorso l'imputato e deduce: -violazione degli artt. 125, comma 1, 191, comma 2 e 185 cod. proc. pen. in relazione al provvedimento del Tribunale di Trento, assolutamente privo di motivazione, con il quale, in ragione del disposto di cui all'ad 195 cod. proc. pen., è stata ammessa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità che, ad avviso della difesa, sarebbe stata tempestivamente sollevata con i motivi di appello, in linea con quanto previsto dall'art 586 cod. proc. pen. e che sarebbe destinata ad inficiare la validità della prova ciò malgrado escussa, le cui risultanze dunque non potevano porsi a fondamento della decisione assunta ; - violazione di legge in relazione alla ritenuta continuità normativa tra l'ipotesi di reato contestata (l'abrogato disposto di cui al comma 2 dell'art 346 cod. pen.) e la previsione normativa ritenuta dalla Corte del merito (l'ipotesi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 346 bis cod. pen.), con conseguente configurabilità nella specie del reato di truffa, non procedibile in mancanza di querela: violazione di legge per la ritenuta inconfigurabilità del tentativo in assenza di una effettiva offensività della condotta; vizio di motivazione in relazione alla riduzione di pena conseguente alla ritenuta riqualificazione del fatto in termini di mero reato tentato, apportata nel minimo consentito dalla legge. 4. Con memoria del 16 marzo 2022 la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi non fondato il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni. Il provvedimento di ammissione della testimonianza del Varricchio, come messo in evidenza dalla stessa Corte del merito, riposava su una sintetica ma comunque adeguata argomentazione, ricavata dal tenore della richiesta in tal senso articolata dal pubblico ministero nonchè dallo specifico riferimento al nominativo del teste da assumere operato dagli altri testi escussi nel corso della medesima udienza all'esito della quale venne resa l'ordinanza contestata (circostanza incontroversa). Motivazione questa certamente confacente alla natura dell'ordinanza in disamina, che non necessita di una analitica argomentazione considerato che, non diversamente da quanto è a dirsi per gli altri provvedimenti di ammissione probatoria, il giudice non è tenuto a particolari oneri argomentativi, perchè i relativi presupposti legittimanti ( a differenza di quanto previsto per i casi di revoca e reiezione) possono darsi per presunti. Del resto, non va trascurato, che, in ragione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 195, il provvedimento in questione può essere reso anche d'ufficio dal Giudice, per scongiurare l'inutilizzabilità dettata dal comma 3 della medesima disposizione: in siffatti casi, la situazione processuale che si viene a realizzare non appare diversa da quella che connota l'integrazione probatoria ex art 507 cod. proc. pen., rispetto alla quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'assenza di argomentazioni specifiche non da luogo ad alcun vizio diretto ad inficiare l'utilizzabilità della prova comunque ammessa (Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817). A maggior ragione, dunque, non può pretendersi uno sforzo argomentativo più pregnante laddove, come nella specie, alla detta decisione si pervenga su sollecitazione di una delle parti del processo. A tutto voler concedere, infine, il difetto di motivazione avrebbe dato luogo ad una nullità relativa che la difesa era tenuta ad eccepire entro l'udienza all'uopo fissata per l'escussione del teste indebitamente ammesso. Sotto questo versante è inconferente il riferimento all'art. 586 cod. proc. pen. operato dalla difesa confondendo i piani del rilievo della ragione di invalidità (da far valere nel caso a pena di decadenza entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 182 cod. proc. pen.) e quello del veicolo diretto ad accertarne la sussistenza (l'impugnazione della sentenza che riposa sulla detta ordinanza assertivamente invalida), disciplinato dalla disposizione evocata dalla difesa. 3. H secondo e il terzo motivo di ricorso riguardano il tema inerente alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., contestato in rubrica al ricorrente e vigente all'epoca dei fatti ma formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., al quale la Corte del merito, seppur nella forma tentata, ha ricondotto la condotta a giudizio. Tanto sul presupposto della ritenuta continuità normativa tra l'ipotesi di reato contestata, successivamente abrogata, e quella ritenuta alla luce di una puntuale e condivisibile disamina degli orientamenti interpretativi espressi in materia da questa Corte. Tale ultima conclusione non risulta utilmente contrastata dalle censure prospettate con il ricorso, pedissequamente mutuate da un orientamento di legittimità di segno contrario a quello condiviso dalla Corte del merito ( per il vero sostenuto non solo dalla sentenza di questa sezione n. 5221 del 18/09/2019, Rv. 278451, citata dal provvedimento gravato ma anche dalla sentenza n. 28657 del 02/02/2021, Rv. 281980, sempre della Sesta sezione), che nel suo portato argomentativo risulta puntualmente scrutinato e superato dalla decisione impugnata facendo leva sulle indicazioni di principio, espresse, ormai in termini di decisiva prevalenza, da altri arresti di questa stessa Corte nell'ottica della ritenuta continuità tra le due fattispecie ( Sez. 6, n.17980 del 14/03/2019, Rv. 275730;Sez.6,n.1869 del 07/10/2020, dep.18/01/2021,R.v.280348; Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, R.v.281996; Sez. 1, n. 23877 del 05/05/2021, Rv. 281614; Sezione 2, sentenza n. 43329 del 10 novembre 2021). Indicazioni, queste ultime che il Collegio condivide e fa proprie, richiamandone pedissequamente il relativo e ormai consolidato, tenore a rgomentativo. 4.E' manifestamente infondata la censura con la quale si contesta nel caso la ritenuta configurabilità del tentativo. Certa la configurabilità in astratto del tentativo (che a ben vedere il ricorso neppure contrasta in linea di principio), nel caso, la sentenza, con rigorosità di giudizio, ha messo in evidenza gli estremi fattuali che, alla luce del credito presso il giudice Venditti millantato dall'imputato, portano a ritenere concretamente e inequivoca la richiesta veicolata dal ricorrente in funzione della possibile iniziativa corruttiva. Ciò in particolare avuto riguardo ai termini della proposta economica, dettagliata nel suo portato quantitativo oltre che nella sua casuale di riferimento ( argomentata facendo riferimento al desiderio della moglie del giudice Venditti di acquistare un ;auto); alla puntuale individuazione del destinatario finale di tali somme (il citato pubblico ufficiale, con il quale si millantavano le relazioni privilegiate); alla incontrovertibile finalità sottesa alla dazione rivendicata, siccome immediatamente correlata alla funzione giudiziaria svolta dal Venditti ( al quale risaliva il provvedimento cautelare reso ai danni della moglie del Varricchio). Proposta poi non accettata dal Varricchio (che, senza promettere alcunchè, ebbe a prendere tempo prima di rispondere per poi compulsare la polizia giudiziaria dando luogo ai successivi sviluppi di indagine), cosi da dare coerenza alla scelta interpretativa privilegiata dai giudici di secondo grado atteso che, a fronte di una ipotesi di reato che vede nell'anticipazione di tutela un elemento di precisa connotazione della relativa incriminazione, la forma tentata può trovare appiglio nei soli casi di mancata accettazione, dazione o ricezione della utilità perseguita dall'agente con la prospettata, incontroversa, condotta millantante. 5. Le ragioni giustificative della commisurazione relativa alla riduzione apportata ai sensi dell'art 56 cod. pen. rispetto alla pena irrogata in primo grado (per il reato consumato ritenuto dal Tribunale), confinata nel minimo sancito ex lege, per quanto non immediatamente esplicitate, trovano adeguato supporto nel tenore complessivo del motivare sotteso alla decisione impugnata, dovendosi assegnare particolare rilievo, in parte qua, alle argomentazioni spese nel rimarcare il disvalore della condotta ascritta al ricorrente (soprattutto laddove se ne rimarca la mantenuta incisività, malgrado la forma meramente tentata, rispetto alla lesione arrecata alla sfera giuridica della parte civile). Tanto porta la sentenza impugnata definitivamente al riparo da doglianze utilmente prospettabili in sede di legittimità. 6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non alla rifusione di quelle affrontate nel grado dalla difesa della parte civile in assenza di una apposita richiesta in tal senso veicolata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
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