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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 45205/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ? . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso in data 23 settembre 2019 dalla Pretura di Rottweil per il reato di rapina aggravata commesso in data 11 novembre 2003.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scuto, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione, la violazione di legge, il travisamento e l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo nello stesso proposto è manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione, la violazione di legge, il travisamento e l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005.

Rileva il ricorrente che, sin dall'inizio del procedimento, sarebbero sorti diversi dubbi sulla natura, processuale o esecutiva, del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca e che si erano resi necessari numerosi rinvii di udienza per acquisire chiarimenti.

La sentenza impugnata aveva superato tali incertezze, optando per la natura processuale del mandato di arresto europeo; la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe, tuttavia, solo generica e tautologica, in quanto nel testo del mandato di arresto europeo si farebbe riferimento a una «sentenza emessa in data 26.4.2004» per il reato di rapina aggravata commesso dallo Scuto in data 11 novembre 2003.

Parimenti il tempo trascorso dalla commissione del fatto per il quale è stato attivato il mandato di arresto europeo, risalente a ben diciotto anni fa, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Catania a richiedere informazioni e accertamenti integrativi all'autorità giudiziaria tedesca, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, al fine di ricostruire correttamente la vicenda che coinvolge lo Scuto.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Le informazioni e gli accertamenti integrativi all'autorità giudiziaria tedesca, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, sono invero staté richiesti. 2 ki Nella informativa inviata in data 6.7.2021, richiamata in sentenza, la Procura di Stato di Rottweil, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte di Appello di Catania, ha precisato che il mandato di arresto è processuale «in quanto in Germania non è prevista una condanna di un incolpato in sua assenza» e che «la prescrizione processuale penale subentrerà il 24/4/2024.

Pertanto chiedo ormai di decidere tempestivamente, tenendo conto che il procedimento di estradizione è pendente in Italia da quasi due anni».

L'incertezza in ordine alla natura, processuale o esecutiva, del mandato di arresto europeo e al perfezionamento del termine di prescrizione per il reato commesso in territorio tedesco è, dunque, stata superata dalla Corte di appello di Catania e il ricorrente non si è confrontato nel ricorso con questo esito.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /nte [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 4/(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ? . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso in data 23 settembre 2019 dalla Pretura di Rottweil per il reato di rapina aggravata commesso in data 11 novembre 2003. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scuto, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione, la violazione di legge, il travisamento e l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo nello stesso proposto è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione, la violazione di legge, il travisamento e l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005. Rileva il ricorrente che, sin dall'inizio del procedimento, sarebbero sorti diversi dubbi sulla natura, processuale o esecutiva, del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca e che si erano resi necessari numerosi rinvii di udienza per acquisire chiarimenti. La sentenza impugnata aveva superato tali incertezze, optando per la natura processuale del mandato di arresto europeo; la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe, tuttavia, solo generica e tautologica, in quanto nel testo del mandato di arresto europeo si farebbe riferimento a una «sentenza emessa in data 26.4.2004» per il reato di rapina aggravata commesso dallo Scuto in data 11 novembre 2003. Parimenti il tempo trascorso dalla commissione del fatto per il quale è stato attivato il mandato di arresto europeo, risalente a ben diciotto anni fa, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Catania a richiedere informazioni e accertamenti integrativi all'autorità giudiziaria tedesca, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, al fine di ricostruire correttamente la vicenda che coinvolge lo Scuto. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Le informazioni e gli accertamenti integrativi all'autorità giudiziaria tedesca, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, sono invero staté richiesti. 2 ki Nella informativa inviata in data 6.7.2021, richiamata in sentenza, la Procura di Stato di Rottweil, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte di Appello di Catania, ha precisato che il mandato di arresto è processuale «in quanto in Germania non è prevista una condanna di un incolpato in sua assenza» e che «la prescrizione processuale penale subentrerà il 24/4/2024. Pertanto chiedo ormai di decidere tempestivamente, tenendo conto che il procedimento di estradizione è pendente in Italia da quasi due anni». L'incertezza in ordine alla natura, processuale o esecutiva, del mandato di arresto europeo e al perfezionamento del termine di prescrizione per il reato commesso in territorio tedesco è, dunque, stata superata dalla Corte di appello di Catania e il ricorrente non si è confrontato nel ricorso con questo esito. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /nte [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 4/(
Sentenza Cassazione n. 45205/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris