CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 32559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29523-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1272/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché fosse dichiarato il suo diritto di proprietà per la quota del 50% di un fondo rustico, a lui pervenuto in eredità per morte del padre [OSCURATO:PERSONA], che era stato acquistato all’asta dal concordato preventivo “pavimenti Dibari -[OSCURATO:PERSONA]”, della quale unica titolare era la moglie del defunto Ferdinando e madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], stante che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità paterna; - poiché [OSCURATO:PERSONA], prima di trascrivere la rinuncia aveva accettato l’eredità, la Cassazione accogliendo il ricorso di costui avverso la sentenza d’appello, che gli aveva dato torto, cassò con rinvio la decisione impugnata, in baseal principio semel heres semper heres; -la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, accolse la domanda del Dibari e compensò per intero le spese di lite; -occorre soggiungere che in giudizio intervenne [OSCURATO:PERSONA] (soggetto estraneo alla controversia), la cui citazione in giudizio venne reputata dalla Corte locale non imputabile a colpa dell’attore in riassunzione, ma a un materiale errore dell’ufficiale notificante; - avverso quest’ultima sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base d’unitaria censura; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; resiste del pari, con separato controricorso, in seno al quale avanza ricorso incidentale, fondato su un solo motivo, [OSCURATO:PERSONA]; osserva Il ricorso principale non supera lo scrutinio d’ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., lamentando che non ricorresse alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite con [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, che valorizzava solo le sopravvenienze non riferibili alle parti, nel mentre, nel caso di specie il diritto del ricorrente, era stato ingiustamente contestato dalla convenuta. Va chiarito che il giudizio venne introdotto nell’anno 2007 e che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto -se non diversamente previsto -alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado (sez. 6, n. 29125, 11/11/2019, Rv. 655756; conf., Cass. nn. 6018/2018, 1301/2017). Di conseguenza, a mente del comma secondo dell’art. 92 cod. proc. civ., al tempo vigente (ante-riforma operata con l’art. 45, co. 11, l. n. 69/2009), il giudice può compensare, in tutto o in parte le spese, in presenza di reciproca soccombenza o se concorrono “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha giustificato la compensazione integrale, reputando sussistere, in ragione della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] e della condotta, foriera dell’equivoco tenuta dal Dibari, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Per vero, senza che occorra, tenuto conto del testo di legge appiccabile, confrontarsi con la sentenza della Corte costituzionale, intervenuta sul testo dell’art. 92 cod. proc. civ. siccome modificato dall’art. 13, co. 1, d. l. 132/2014, la motivazione resa dal giudice non è in questa sede censurabile, in quanto soddisfa largamente la necessità d’indicare i giusti motivi di compensazione. Il ricorso incidentale, con il quale lydia Shipston denuncia, a sua volta, violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la Corte locale non aveva in alcun modo spiegato le ragioni perle quali aveva provveduto a compensare le spese anche nei confronti della predetta, è anch’esso inammissibile. Invero, al contrario dell’asserto impugnatorio la sentenza resa in sede di rinvio ha spiegato la ragione per la quale non potevasi addebitare alDibari l’erronea chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], ma a un errore da attribuirsi esclusivamente all’ufficiale notificante. Pertanto, risulta essere stata resa motivazione, certamente rispettosa del “minimo costituzionale”. Ovviamente la denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo si pone al difuori delle ipotesi previste dalla legge (cfr., ex multis. S.U. n. 8053, 7/4/2014); Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] condivide la riportata proposta. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese con [OSCURATO:PERSONA]. Invece il ricorrente principale dovrà corrispondere le spese legali, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle svolte attività, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale de di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili; compensa le spese legali tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello inci