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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento della sentenza impugnata (con la quale la Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.), sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado.

Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 12 marzo 2014), pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 12 settembre 2021 e, dunque, prima del 12 novembre 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.

La Corte territoriale ha erroneamente calcolato una sospensione di sessantaquattro giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Sospensione che non andava calcolata, atteso che nel processo in questione, nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e I'll maggio, non erano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti né, in particolare, si sarebbero dovute celebrare udienze, rinviate a causa dell'emergenza epidemiologica.

Al riguardo, va ricordato che «La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti>> (Sez. 5, n. 2647 del 24/01/2021, Fava, Rv. 282431).

2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, maturata (in assenza di sospensioni) il 12 settembre 2021, essendo decorso il tempo massino previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento della sentenza impugnata (con la quale la Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.), sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado. Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 12 marzo 2014), pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 12 settembre 2021 e, dunque, prima del 12 novembre 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. La Corte territoriale ha erroneamente calcolato una sospensione di sessantaquattro giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19. Sospensione che non andava calcolata, atteso che nel processo in questione, nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e I'll maggio, non erano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti né, in particolare, si sarebbero dovute celebrare udienze, rinviate a causa dell'emergenza epidemiologica. Al riguardo, va ricordato che «La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti>> (Sez. 5, n. 2647 del 24/01/2021, Fava, Rv. 282431). 2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, maturata (in assenza di sospensioni) il 12 settembre 2021, essendo decorso il tempo massino previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così
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