CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24131/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bondeno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 18/1/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022: visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica e le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Sondrio che, in data 18/12/2019„ aveva riconosciuto l'imputata colpevole dei delitti di truffa e sostituzione di persona, condannandola alla pena di mesi sei, giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa, con i doppi benefici di legge, nonché al risarcinmento del danno in favore della costituita parte civile.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e l'illogicità e la carenza della motivazione. Il difensore sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente posto a base del giudizio di responsabilità della prevenuta per i reati ascrittile le dichiarazioni della p.o., trascurando la produzione documentale della difesa, dalla quale risulta che la Titone aveva convenuto oralmente con la Carubia esclusivamente il cambio della tariffa per i servizi di telefonia senza alcuna previsione dell'acquisto rateale di un apparecchio cellulare. Il contratto scritto, redatto su modulo prestampato e inoltrato a I la Compagnia TRE a nome della p.o., è stato erroneamente compilato dalla ricorrente e, poiché in ordine allo stesso non è intervenuto il consenso della querelante, deve ritenersi ininfluente al fine della contestata truffa; 2.2 la violazione dell'art. 640 cod.pen. e la carenza ed illogicità della motivazione. Secondo il difensore, poiché la Titone non ha rnai versato l'acconto di euro 100,00 previsto per l'acquisito dell cellulare alla luce dell'offerta della società TRE, in applicazione dei principi che governano la compravendita con patto di riservato dominio la stessa non è mai diventata proprietaria dell'apparecchio cellulare e, pertanto, non è configurabile alcun atto di disposizione patrimoniale della querelante e alcuna lesione del suo patrimonio. Segnala, inoltre, che la sentenza impugnata non ha chiarito quali siano stati gli artiFizi e raggiri posti in essere nei confronti della Titone dal momento che la stessa è rimasta estranea alla compilazione del contratto scritto, erroneamente inoltrato alla TRE dall'imputata, e in che cosa sia consistita l'induzione in errore. Aggiunge il diFensore che la difesa ha effettuato una produzione documentale dalla quale risulta che nell'offerta di cambio tariffario conclusa dalla Titone con la prevenuta non era compreso l'apparecchio Huawei P9, oggetto di una distinta promozione; 2.3 la violazione dell'art. 494 cod.pen. La difesa, dopo aver diffusamente argomentato in ordine alla giuridica inesistenza del contratto inoltrato dalla ricorrente alla Società TRE a firma apocrifa della p.o., sostiene l'impossibilità di configurare la fattispecie di sostituzione di persona ex art. 494 cod.pen. e, comunque, l'assenza di elementi attestanti la ricorrenza del dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi già compiutamente scrutinati in sede di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici. Il primo giudice ha dettagliatamente ricostruito la vicenda a giudizio evidenziando che, secondo quanto riferito dalla p.o., la prevenuta le aveva proposto una promozione tariffaria al prezzo di euro 15,00 mensili, comprensiva di telefonate illimitate e 10 sms al giorno, consegnandole una nuova sim telefonica ed estraendo copia della carta di identità e del codice fiscale della cliente, pur rassicurandola sul fatto che non era necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto. Solo successivamente, a seguito di un disguido nell'addebito delle fatture mensili da parte della compagnia telefonica, la Titone apprendeva dell'esistenza di un contratto a suo nome con firme apocrife, che prevedeva un canone mensile di euro 15,00 comprensivo della somma di euro 9,03 per il traffico telefonico ed euro 5,97 quale rata per l'acquisito di un apparecchio cellulare. Quest'ultimo, contrattualmente identificato mediante IMEI, risultava in uso al figlio di un'amica della ricorrente, che glielo aveva concesso in uso. 1.1 Contrariamente a quanto assume il difensore, le doglianze difensive in questa sede riprodotte circa l'asserito erroneo inoltro alla TRE del contratto cartaceo e il mancato versamento dell'acconto per la fruizione del telefono cellulare da parte della Titone sono state già negativamente delibate dal primo giudice (pag. 5), il quale ha puntualmente indicato (pag. 6) le condotte decettive poste in essere dalla prevenuta ed ha evidenziato che la tesi della mera modifica del piano tariffario, contraddetta dal contratto acquisito in atti, è stata introdotta dal solo difensore e mai prospettata personalmente dalla Carubia. Il Tribunale ha, altresì, precisato che non può trovare ingresso l'assunto dell'assenza di un danno in capo alla Titone sol che si consideri la difformità 1:ra le condizioni oralmente convenute tra le parti e quelle trasfuse nel contratto attivato su impulso della ricorrente e non ha mancato di rilevare che la tesi di un mero errore in cui sarebbe incorsa l'imputata nell'inoltro del contratto alla Compagnia è contraddetto dell'uso a fini personali del telefono per tal via acquisito. 1.2 La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure devolute, anche alla luce della produzione documentale allegata all'atto d'appello, disattendendole con una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e concludenza logica e con la quale la ricorrente non si rapporta in termini puntuali, sollecitando una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie acquisite. 2. Destituite di pregio s'appalesano anche le doglianze relative al reato di sostituzione di persona, non essendo revocabile in dubbio, alla stregua delle acquisizioni documentali in atti e del corretto scrutinio dei giudici di merito, che la prevenuta ha speso le generalità e il codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA] per confezionare il falso contratto trasmesso alla Compagna TRE, procurandosi la disponibilità del telefono compreso nell'offerta commerciale attivata, senza che possa riconoscersi valenza di discarico agli argomenti difensivi circa la pretesa inesistenza del negozio giuridico (cui la società destinataria ha dato corso) ovvero l'assenza di prova sull'elemento psicologico.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec