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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29402/2026

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el TRIBUNALE di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AssuntaCocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova incomposizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificatomotivo, fuori della propria abitazione un taglierino retrattile con lama lungacm. 8, utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa allapersona - e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.000 diammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempoordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.2.

Avverso l’indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico, articolato, motivoviolazione di legge e vizio di motivazione.Sotto un primo profilo, la difesa si duole del fatto che il Tribunale abbiareso una motivazione meramente apparente, inidonea a rendere percepibili leragioni poste a fondamento della condanna, omettendo di confrontarsi con leargomentazioni dedotte a sostegno della richiesta assolutoria; in particolare,era stato evidenziato che l’imputato fosse senza fissa dimora e che, proprio inragione dell’assenza di un’abitazione, sussistesse una giustificazione al portodel coltello.Il Tribunale, inoltre, nulla ha argomentato in ordine alla mancataapplicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-biscod. pen., pur avendo, peraltro, riconosciuto la lieve entità del fatto.3.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo profilo dicensura e inammissibile il secondo.2.

Il primo profilo di censura, con il quale si deduce il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo delporto del taglierino, è infondato.La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione non apparentené manifestamente illogica, degli elementi valorizzati ai fini dell’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], richiamando la natura dello strumentodetenuto dall’imputato, costituito da un taglierino retrattile con lama lunga cm.8, e le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali esso era portatofuori dall’abitazione.Né può assumere rilievo decisivo, nei termini prospettati dalla difesa, lacondizione di persona senza fissa dimora dell’imputato, la quale non vale, di persé sola, a integrare il giustificato motivo richiesto dall’art. 4 legge n. 110 del1975.Tale condizione, infatti, non attribuisce una generalizzata legittimazioneal porto di strumenti atti ad offendere, né consente di equiparare qualunqueluogo di permanenza occasionale ad un ambito di custodia privata sottratto aldivieto di porto fuori dall’abitazione o dalle appartenenze di essa.Il giustificato motivo deve, invece, essere apprezzato in concreto e deveconsistere in una specifica, attuale e verificabile esigenza, idonea a spiegare ilporto dello strumento in quel determinato contesto.

Nel caso di specie, la difesasi è limitata a valorizzare la condizione personale dell’imputato, senza indicarealcuna esigenza concreta e contingente che imponesse o rendesse ragionevoleil porto del taglierino nelle circostanze accertate.Ne consegue che la motivazione del Tribunale, lungi dal risolversi inun’affermazione meramente assertiva, si fonda su una valutazione coerente deldato oggettivo rappresentato dalle caratteristiche dell’oggetto e dall’assenza diuna plausibile giustificazione del suo porto.3.

Il secondo profilo di censura, relativo alla mancata applicazione dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis cod. pen., è inammissibile.Dalla verifica del verbale di udienza e dalla stessa sentenza impugnatarisulta, infatti, che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non erastata formulata dinanzi al giudice di merito.

La questione è stata, dunque,introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione dellimite posto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.Va ribadito, in proposito, che «in tema di esclusione della punibilità perla particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-biscod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi ildisposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo eragià in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sulgiudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo dipronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez.5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01), sicché, nelcaso in esame, non ricorrendo una richiesta tempestiva e specifica, il Tribunalenon era tenuto a pronunciarsi d’ufficio sull’applicabilità della causa di nonpunibilità e la doglianza non può trovare ingresso in questa sede.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AssuntaCocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova incomposizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificatomotivo, fuori della propria abitazione un taglierino retrattile con lama lungacm. 8, utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa allapersona - e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.000 diammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempoordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.2. Avverso l’indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico, articolato, motivoviolazione di legge e vizio di motivazione.Sotto un primo profilo, la difesa si duole del fatto che il Tribunale abbiareso una motivazione meramente apparente, inidonea a rendere percepibili leragioni poste a fondamento della condanna, omettendo di confrontarsi con leargomentazioni dedotte a sostegno della richiesta assolutoria; in particolare,era stato evidenziato che l’imputato fosse senza fissa dimora e che, proprio inragione dell’assenza di un’abitazione, sussistesse una giustificazione al portodel coltello.Il Tribunale, inoltre, nulla ha argomentato in ordine alla mancataapplicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-biscod. pen., pur avendo, peraltro, riconosciuto la lieve entità del fatto.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo profilo dicensura e inammissibile il secondo.2. Il primo profilo di censura, con il quale si deduce il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo delporto del taglierino, è infondato.La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione non apparentené manifestamente illogica, degli elementi valorizzati ai fini dell’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], richiamando la natura dello strumentodetenuto dall’imputato, costituito da un taglierino retrattile con lama lunga cm.8, e le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali esso era portatofuori dall’abitazione.Né può assumere rilievo decisivo, nei termini prospettati dalla difesa, lacondizione di persona senza fissa dimora dell’imputato, la quale non vale, di persé sola, a integrare il giustificato motivo richiesto dall’art. 4 legge n. 110 del1975.Tale condizione, infatti, non attribuisce una generalizzata legittimazioneal porto di strumenti atti ad offendere, né consente di equiparare qualunqueluogo di permanenza occasionale ad un ambito di custodia privata sottratto aldivieto di porto fuori dall’abitazione o dalle appartenenze di essa.Il giustificato motivo deve, invece, essere apprezzato in concreto e deveconsistere in una specifica, attuale e verificabile esigenza, idonea a spiegare ilporto dello strumento in quel determinato contesto. Nel caso di specie, la difesasi è limitata a valorizzare la condizione personale dell’imputato, senza indicarealcuna esigenza concreta e contingente che imponesse o rendesse ragionevoleil porto del taglierino nelle circostanze accertate.Ne consegue che la motivazione del Tribunale, lungi dal risolversi inun’affermazione meramente assertiva, si fonda su una valutazione coerente deldato oggettivo rappresentato dalle caratteristiche dell’oggetto e dall’assenza diuna plausibile giustificazione del suo porto.3. Il secondo profilo di censura, relativo alla mancata applicazione dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis cod. pen., è inammissibile.Dalla verifica del verbale di udienza e dalla stessa sentenza impugnatarisulta, infatti, che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non erastata formulata dinanzi al giudice di merito. La questione è stata, dunque,introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione dellimite posto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.Va ribadito, in proposito, che «in tema di esclusione della punibilità perla particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-biscod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi ildisposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo eragià in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sulgiudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo dipronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez.5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01), sicché, nelcaso in esame, non ricorrendo una richiesta tempestiva e specifica, il Tribunalenon era tenuto a pronunciarsi d’ufficio sull’applicabilità della causa di nonpunibilità e la doglianza non può trovare ingresso in questa sede.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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