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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 40838/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SAVONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 11 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, entrambi, dei reati di cui agli artt. 624-bis, commi 2 e 3, in relazione agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 5 cod. pen. (capo A della rubrica) e di cui agli artt. 61 n. 5, 582 e 585 cod. pen. (capo B della rubrica) e il solo Faroffuki anche del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. cod. pen. (capo C della rubrica), con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 cod. proc. peri., per abnormità della stessa.

Il ricorrente ha premesso che, su richiesta del pubblico ministero, in data 7.7.2021, era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona decreto di giudizio immediato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente, le difese degli imputati (segnatamente, in data 28.7.2021, la difesa dello Scotto e, in data 26.8.2021, quella del Farouki) avevano depositato istanza di celebrazione del processo con il rito abbreviato; che all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per l'ammissione e la celebrazione del giudizio abbreviato, le difese avevano lamentato "la nullità del rinvio a giudizio poiché l'azione penale doveva essere esercitata mediante decreto di citazione diretta davanti il Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.".

Ha, quindi, sostenuto che l'ordinanza, con la quale il giudicante ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sarebbe abnorme in quanto "caratterizzata da singolarità e stranezza del contenuto" e avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento, per tre ordini di ragioni: in primo luogo, perché "il decreto di giudizio immediato emesso in data 7.7.2021 non era in alcun modo sindacabile"; in secondo luogo, perché "la richiesta di giudizio abbreviato depositata dagli imputati precludeva la possibilità di far valere la presunta nullità del decreto di giudizio immediato"; infine, perché "l'ordinanza con la quale veniva accolta l'eccezione difensiva e, contestualmente,m disposta la restituzione degli atti al p. m., non pronuncia neppure la nullità del decreto di giudizio immediato".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare - per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.Posta la sequenza procedimentale indicata dal ricorrente, in precedenza riportata, la competenza a decidere in merito alle domande, con le quali gli imputati, avevano chiesto che il processo venisse celebrato con il rito abbreviato, spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona.

E in vero, l'art. 458 cod. proc. pen. prevede, in linea generale, la "competenza funzionale" del giudice per le indagini preliminari alla celebrazione del giudizio abbreviato, che prescinde dalla natura dei reati e, quindi, dell'eventuale attribuzione degli stessi alla competenza del Tribunale collegiale ovvero monocratico, ai sensi del disposto di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen., come si evince anche dalla lettura del secondo comma del citato articolo, alla stregua del quale "qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente".

2. Giova, al riguardo, osservare che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 265 del 20 giugno 2002 - nel dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 458, comma I. cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, cod. proc. pen., sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che, nel caso di giudizio immediato, l'imputato possa formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado - ha osservato che, nel caso in cui l'azione penale sia esercitata mediante richiesta di giudizio immediato rivolta al Giudice per le indagini preliminari, è coerente con i caratteri di economicità ed economia processuale del giudizio abbreviato che sia tale giudice investito della richiesta di rito a decidere, evitandosi un'inutile attivazione della fase dibattimentale.

3. Ancora, a conforto dell'indicata soluzione, può essere richiamata la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte del 28 aprile 2022 (evidenziata anche nella requisitoria del Procuratore generale), che - nell'esaminare la questione se "sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio, l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio" - ha affermato che "è abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero, sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero un'attività processuale con tra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare un'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento".4.

Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SAVONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 11 gennaio 2022, nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, entrambi, dei reati di cui agli artt. 624-bis, commi 2 e 3, in relazione agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 5 cod. pen. (capo A della rubrica) e di cui agli artt. 61 n. 5, 582 e 585 cod. pen. (capo B della rubrica) e il solo Faroffuki anche del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. cod. pen. (capo C della rubrica), con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 cod. proc. peri., per abnormità della stessa. Il ricorrente ha premesso che, su richiesta del pubblico ministero, in data 7.7.2021, era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona decreto di giudizio immediato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente, le difese degli imputati (segnatamente, in data 28.7.2021, la difesa dello Scotto e, in data 26.8.2021, quella del Farouki) avevano depositato istanza di celebrazione del processo con il rito abbreviato; che all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per l'ammissione e la celebrazione del giudizio abbreviato, le difese avevano lamentato "la nullità del rinvio a giudizio poiché l'azione penale doveva essere esercitata mediante decreto di citazione diretta davanti il Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.". Ha, quindi, sostenuto che l'ordinanza, con la quale il giudicante ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sarebbe abnorme in quanto "caratterizzata da singolarità e stranezza del contenuto" e avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento, per tre ordini di ragioni: in primo luogo, perché "il decreto di giudizio immediato emesso in data 7.7.2021 non era in alcun modo sindacabile"; in secondo luogo, perché "la richiesta di giudizio abbreviato depositata dagli imputati precludeva la possibilità di far valere la presunta nullità del decreto di giudizio immediato"; infine, perché "l'ordinanza con la quale veniva accolta l'eccezione difensiva e, contestualmente,m disposta la restituzione degli atti al p. m., non pronuncia neppure la nullità del decreto di giudizio immediato". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare - per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.Posta la sequenza procedimentale indicata dal ricorrente, in precedenza riportata, la competenza a decidere in merito alle domande, con le quali gli imputati, avevano chiesto che il processo venisse celebrato con il rito abbreviato, spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona. E in vero, l'art. 458 cod. proc. pen. prevede, in linea generale, la "competenza funzionale" del giudice per le indagini preliminari alla celebrazione del giudizio abbreviato, che prescinde dalla natura dei reati e, quindi, dell'eventuale attribuzione degli stessi alla competenza del Tribunale collegiale ovvero monocratico, ai sensi del disposto di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen., come si evince anche dalla lettura del secondo comma del citato articolo, alla stregua del quale "qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente". 2. Giova, al riguardo, osservare che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 265 del 20 giugno 2002 - nel dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 458, comma I. cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, cod. proc. pen., sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che, nel caso di giudizio immediato, l'imputato possa formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado - ha osservato che, nel caso in cui l'azione penale sia esercitata mediante richiesta di giudizio immediato rivolta al Giudice per le indagini preliminari, è coerente con i caratteri di economicità ed economia processuale del giudizio abbreviato che sia tale giudice investito della richiesta di rito a decidere, evitandosi un'inutile attivazione della fase dibattimentale. 3. Ancora, a conforto dell'indicata soluzione, può essere richiamata la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte del 28 aprile 2022 (evidenziata anche nella requisitoria del Procuratore generale), che - nell'esaminare la questione se "sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio, l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio" - ha affermato che "è abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero, sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero un'attività processuale con tra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare un'indebita regressione, nonché la stasi del procedimento".4. Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso il 7
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