Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27065/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10904/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla riconducibilità della condotta al reato di furto in abitazione consumato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stesso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); considerato, infatti, che il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale, che ha valorizzato, a sostegno della reiezione della richiesta di riqualificazione in tentativo, la circostanza che, all'atto dell'arrivo delle forze dell'ordine, le pedane erano già state caricate sul veicolo e, quindi, l'impossessamento si era già verificato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10904/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla riconducibilità della condotta al reato di furto in abitazione consumato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stesso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); considerato, infatti, che il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale, che ha valorizzato, a sostegno della reiezione della richiesta di riqualificazione in tentativo, la circostanza che, all'atto dell'arrivo delle forze dell'ordine, le pedane erano già state caricate sul veicolo e, quindi, l'impossessamento si era già verificato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 27065/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris