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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 29573/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • FEDRIGO Hedy nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona emessa il 22/01/2019, confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina ascrittogli, riducendo la pena.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con un unico motivo la violazione di legge per l'ingiustificata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa dal primo giudice, senza motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

4. E' principio acquisito in giurisprudenza che in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche - come nel caso di specie - dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Cass. sez. 3, sent. n. 56279 del 24/10/2017 - dep. 18/12/2017 - Rv. 272429).

La corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha indicato le ragioni della revoca, in quanto concessa dal tribunale "fuori dai limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.", con evidente riferimento ai precedenti penali riportati in precedenza ed alla circostanza che già in occasione di altra condanna il beneficio era stato negato; motivazione contestata in termini del tutto generici.

Priva di rilevanza è la remissione di querela pervenuta il 6/07/2022 trattandosi di reato perseguibile di ufficio e non a querela di parte (la derubricazione, esclusa dai giudici di merito, è altresì estranea ai motivi di ricorso).

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • FEDRIGO Hedy nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona emessa il 22/01/2019, confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina ascrittogli, riducendo la pena. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con un unico motivo la violazione di legge per l'ingiustificata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa dal primo giudice, senza motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. E' principio acquisito in giurisprudenza che in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche - come nel caso di specie - dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Cass. sez. 3, sent. n. 56279 del 24/10/2017 - dep. 18/12/2017 - Rv. 272429). La corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha indicato le ragioni della revoca, in quanto concessa dal tribunale "fuori dai limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.", con evidente riferimento ai precedenti penali riportati in precedenza ed alla circostanza che già in occasione di altra condanna il beneficio era stato negato; motivazione contestata in termini del tutto generici. Priva di rilevanza è la remissione di querela pervenuta il 6/07/2022 trattandosi di reato perseguibile di ufficio e non a querela di parte (la derubricazione, esclusa dai giudici di merito, è altresì estranea ai motivi di ricorso). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022
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