Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 19404/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Roma, preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini concordati con le parti.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 0).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2025 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Roma, preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini concordati con le parti. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 0). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2025 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 19404/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris