CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito, per la parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce riformava agli effetti civili la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputata S.P dal reato di calunnia con la formula "il fatto non costituisce reato", condannandola al risarcimento del danno, liquidato equitativamente, in euro 5.000, in favore della parte civile V.R. All'imputata era stato contestato di aver falsamente denunciato il 2 luglio 2012 l'ex coniuge V.R. di aver fatto mancare ai quattro figli minori i mezzi di sussistenza, omettendo di versare l'assegno mensile di euro 400 stabilito dal Tribunale civile con provvedimento del 18 marzo 2011. 1.1. La sentenza di primo grado aveva accertato che con il provvedimento di separazione era stato posto a carico del marito dell'imputata l'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento dei figli di euro 400; che l'imputata aveva presentato denuncia-querela accusando il marito di non versare tale assegno; che a seguito di tale denuncia veniva sottoposto a procedimento il marito per il reato di cui all'art. 570, secondo comma cod. pen. e all'esito assolto ex art.530 cod. proc. pen. Il Tribunale era pervenuto all'assoluzione della imputata ritenendo non dirimente l'esito assolutorio del processo a carico del V.R. (non essendo emersa con certezza la falsità della incolpazione) e assegnando invece decisiva rilevanza alla circostanza del pacifico disagio economico in cui l'imputata si era trovata per il mantenimento dei figli, lamentando l'insufficiente sostegno economico del ex coniuge: la imputata, senza volere falsamente accusare l'ex marito per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. e senza avere la consapevolezza dell'innocenza di costui, lo aveva ritenuto responsabile, nella semplicità del suo ragionamento, delle difficoltà economiche che ella effettivamente aveva incontrato. 1.2. La Corte di appello, adita dalla parte civile, poneva in rilievo che la imputata aveva confermato anche nel procedimento a carico dell'ex marito che questi "non le dava soldi", precisando di aver ricevuto da costui solo la somma di euro 100; che era invece emerso che già nel mese successivo all'emanazione del provvedimento del Tribunale la imputata si era riconciliata con il marito, tornando a vivere insieme, e che a maggio i due coniugi si erano nuovamente separati; che di lì a poco la imputata aveva sporto la querela. Secondo la Corte di appello, la imputata aveva vissuto separata dal marito solo per brevissimi periodi dopo il provvedimento del Tribunale e prima della presentazione della querela - dato che la costei aveva omesso di dichiarare sia nella denuncia sia nell'esame testimoniale (solo a fronte di contestazioni e domande puntuali aveva ammesso la circostanza e la consegna di danaro anche in contanti da parte del marito). Quindi, ad avviso della Corte territoriale, la imputata aveva offerto una diversa ricostruzione dei fatti, tacendo la verità anche nel corso del dibattimento e rivedendo la sua versione solo a seguito di contestazioni. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata,•denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al dolo. La sentenza impugnata, a fronte di ribaltamento della sentenza assolutoria, doveva offrire una motivazione rafforzata, mentre la Corte di appello si è limitata ad una mera rivalutazione degli elementi probatori, a tratti anche apodittica. Nella difficile situazione venutasi a creare tra i coniugi ben poteva la imputata aver maturato la convinzione che il marito si stesse sottraendo al pagamento degli assegni disposti dal giudice. Dalla semplice lettura delle dichiarazioni rese dall'imputata emerge che la stessa aveva attribuito al marito le difficoltà economiche in cui si era venuta a trovare. Sotto altro verso, la Corte di appello ha valorizzato la ricostituzione del nucleo familiare, non considerando che non vi è certezza che vi fosse stata una vera e propria riappacificazione (in tal senso la deposizione resa il 4 aprile 2014). La sentenza impugnata è carente quanto all'accertamento del dolo, non contestando come insostenibili gli argomenti più rilevanti esposti dal primo giudice. Va segnalato che dalla sentenza di assoluzione della persona offesa non poteva essere tratto alcun elemento per la prova del dolo (non vi è stata pertanto la trasmissione degli atti al P.M.). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione del danno liquidato alla parte civile. Il danno è stato liquidato in modo sproporzionato e contraddittorio rispetto ai parametri indicati (si parla di difesa dal reato di maltrattamenti, di turbamento patito, senza indicare quale e non considerando che in pari tempo si era reso di gravissimi reati in danno della moglie).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo fa leva su argomenti in diritto (motivazione rafforzata e prova del dolo) senza confrontarsi - se non per smentire in fatto talune circostanze - con il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata. 2.1. Quanto alla necessità di una motivazione rinforzata per la riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, è principio pacifico che tale obbligo vada commisurato al percorso giustificativo della sentenza appellata. Pertanto, si è affermato che nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Rv. 269595). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado era molto lacunosa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella esposizione delle ragioni che avevano giustificato l'assoluzione. Il primo giudice si era limitato invero a sostenere che la imputata, trovandosi in serie difficoltà economiche, aveva ritenuto "insufficiente" quello offerto dal marito, attribuendogli così la responsabilità del suo stato di disagio economico. La Corte di appello ha valorizzato invece circostanze di fatto del tutto tralasciate dal primo giudice, quali l'effettivo periodo di separazione dei coniugi, l'adempimento da parte del marito ai bisogni della prole e la reticente versione resa dall'imputata in ordine a tali circostanze, ammesse solo a seguito delle contestazioni e delle domandi puntuali in dibattimento. 2.2. Quanto al dolo, va rilevato che, a fronte del tenore della denuncia in cui la imputata aveva accusato il marito di non corrisponderle del tutto l'assegno di mantenimento ("nemmeno uno spicciolo"), facendo vivere il suo nucleo familiare in una grave situazione di disagio, era stata accertata la diversa e consapevole (stante la emersione della verità in dibattimento solo a seguito di contestazioni) ricostruzione dei fatti offerta dalla imputata (quanto all'effettivo periodo di separazione e alla consegna di danaro da parte del ex marito). Quindi non solo le accuse erano oggettivamente false, ma la Corte di appello ha evidenziato come la reticente prospettazione dei fatti dimostrasse il dolo. Va invero rammentato che non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751) e che la falsa accusa della calunnia può essere realizzata sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti (Sez. 6, n. 30350 del 11/07/2013, Rv. 256748). 2.3. Sono infine generiche e di puro fatto le contestazioni difensive in ordine ad alcune circostanze accertate dalla sentenza impugnata, non potendo in ogni caso questa Corte procedere ad una rinnovata lettura delle emergenze processuali per assegnare ad esse un diverso significato probatorio. 3. Quanto al danno, è evidente che si tratti di mero errore materiale il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al processo per il reato di "maltrattamenti" subito dalla persona offesa. Errore che non ha disarticolato la logicità della motivazione (né la difesa ha illustrato tale effetto). Per il resto non si rilevano le carenze e le illogicità della motivazione segnalate dal ricorso. La Corte di appello ha infatti proceduto ad una liquidazione equitativa del danno, dando conto del processo logico-giuridico seguito. Sono state infatti indicate le voci di danno e i rispettivi parametri rilevanti per la determinazione in via equitativa. La liquidazione equitativa dei danni morali e di quelli dei quali non sia possibile precisarne il preciso ammontare sfugge ad una valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018 Rv. 274229). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre la ricorrente a rifondere alla parte civile V. R. le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, che liquida in euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2022.