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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08938/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BARBATO Salvatore - imputato del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta, essendovi sostanziale identità della emittente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] F.C.; ritenuto che le censure presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta del condivisibile indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta); ritenuto in particolare che l'applicabilità di tale principio sia stata adeguatamente comprovata, dalla Corte territoriale, con riferimento non solo alla diversità di denominazione, tipologia e partita IVA identificative dei due enti, ma anche alle risultanze fotografiche (lo sponsor della società del BARBATO compariva sulle maglie della squadra del GRAGNANO, e non della emittente [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoche risultanze non possano ritenersi vulnerate dalla prospettazione difensiva, costretta a ricorrere ad argomentazioni all'evidenza atecniche (quale ad es. quella per cui il soggetto erogatore delle fatture "è un soggetto giuridicamente simile alla associazione ASD": cfr. pag. 2 del ricorso), e comunque volta a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, ovviamente preclusa in questa sede; T ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BARBATO Salvatore - imputato del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta, essendovi sostanziale identità della emittente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] F.C.; ritenuto che le censure presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta del condivisibile indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta); ritenuto in particolare che l'applicabilità di tale principio sia stata adeguatamente comprovata, dalla Corte territoriale, con riferimento non solo alla diversità di denominazione, tipologia e partita IVA identificative dei due enti, ma anche alle risultanze fotografiche (lo sponsor della società del BARBATO compariva sulle maglie della squadra del GRAGNANO, e non della emittente [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoche risultanze non possano ritenersi vulnerate dalla prospettazione difensiva, costretta a ricorrere ad argomentazioni all'evidenza atecniche (quale ad es. quella per cui il soggetto erogatore delle fatture "è un soggetto giuridicamente simile alla associazione ASD": cfr. pag. 2 del ricorso), e comunque volta a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, ovviamente preclusa in questa sede; T ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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