CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 35619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l ’ annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 aprile 2024,il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato l’istanza di accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione con la giustizia ai sensi dell ’ art. 58 - ter Ord. pen. e aveva, per l’effetto, dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio propost a nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , detenuto in espiazione d ella pena d i 10 anni di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 12 ottobre 2020per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., c ommesso in [OSCURATO:PERSONA] del Greco dal 2008 al 2014 e per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 629, secondo comma, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991, commesso dal maggio 2013 al dicembre 2014, con fine pena al 10 marzo 2028. 1.1. Con sentenza n. 38468in data 12 luglio 2024 , la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che la modifica dell’art. 4-bis O rd . pen ., introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30dicembre 2022, n. 199, aveva trasformato in relativa la presunzione legale di permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata per il condannato non collaborante e avev a, dunque, demandato al giudicela valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell ’ assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata.Su tale premessa, l’ordinanza impugnat a fu censurat a in quanto la decisione er a incentrata esclusivamente sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse collaborato , sottolineando la necessità di una completa istruttoria, non essendo stata valutata la fondatezza delle allegazioni contenute nell’istanza e negli atti depositati dal condannato e non essendo state acquisite le necessarie informazioni in relazione al pericolo di contatti del condannato con l’associazione di appartenenza e alla valenza del percorso rieducativo svolto. 1.2. Con ordinanza in data 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in sede di rinvio, ha respinto la richiesta di riconoscimento della impossibilità , dell’inesigibilità o dell’irrilevanza della collaborazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ha, dunque,dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio. Secondo il Collegio, infatti,pur dovendo escludersi la sussistenza di elementi comprovanti l ’ attuale inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in contesti criminali, egli non ha adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, né ha dimostrato l ’ assoluta impossibilità d ell’ adempimento, non risultando alcun risarcimento nei confronti delle person e offes e dal reato né alcuna azione riparatoria.Sotto altro profilo, pur dandosi atto di una condotta regolare durante lasottoposizione agli arresti domiciliari e dopo l ’ inizio dell ’ esecuzione della pena in carcere, è stato evidenziato il mancato approfondimento su lla revisione critica della condotta criminosa, rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale, E tuttavia, l’affermazione, contenuta in una missiva a sua firma indirizzata al Tribunaledi sorveglianza, di essere stato coinvolto solo nella vicenda per cui è condanna e di non ave re « frequentato soggetti o altro che potrebbero fargli conoscere fatti per aiutare la giustizia» è stata interpretata come sintomatica dell’assenza di consapevolezza della gravità delle proprie condotte, tenuto conto del contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] ai sodalizi criminali operanti sul territorio e delle evidenti lacune nella ricostruzione dei fatti in cui egli era direttamente coinvolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a predett a ordinanzaper il tramite del D ifensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-tere 4-bis Ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen. anchein relazione all’art. 627 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione del rigetto, imperniata s u ll ’ inadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria nonostante la accertata assenza di pericolosità sociale.Nel dettaglio , il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., quanto alla mancata collaborazione diVaccaro, cheil richiamo agli stessi argomenti spesi nel provvedimento annullato costituisca una violazione dell’art. 627 cod. proc.pen. I l Tribunale di sorveglianza a vrebbe giustificato la propria decisione,da un lato, con il fatto che il condannato non abbia mostratola volontà di risarcire la persona offesa e, dall ’ altro lato, che non vi sia stata una adeguata revisione critica della condotta criminosa a partire dall a travisata lettura di una missivaa sua firma indirizzata al lo stesso Tribunale. In realtà,non sarebbe affatto necessaria un’ammissione di colpevolezza da parte del condannato,peraltro comunque rinvenibile in quello scritto ; né potrebbe ritenersi ostativo alla concessione del beneficio il mancato completamento del processo di revisione critica del vissutocriminale. Sotto altro aspetto, l ’ ordinanza impugnata avrebbeomesso di valutare il percorso compiuto d a [OSCURATO:PERSONA] dapprima in regime di arresti domiciliari e, successivamente,nel contesto intramurario, allorché la sua condotta sarebbe stata esente da rilievi eimprontata alla proficua partecipazione al trattamento penitenziario; né essa avrebbe valorizzato la conclamata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.Al contrario, il rigetto dell’istanza di permesso premio sarebbe statomotivato unicamente con il mancato paga mento delle obbligazioni civili edegli obblighi di riparazione pecuniaria, non essendostata provata l’assoluta impossibilità di tale adempimentoe nonostante che la D ifesa avesseprodotto un decreto di sequestro conservativo dei beni di [OSCURATO:PERSONA], emesso proprio al fine di garantire il credito relativo allespese di giustizia. In questo modo, sarebbe realizzata un’inammissibile assolutizzazione del mancato assolvimento delle obbligazioni civili in con tras to con le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019,secondo cui, in presenza di un adeguato percorso rieducativo della persona detenuta, «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, laconcessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società» (così la Corte costituzionale, sentenza n. 32del 2020). 3. In data 3 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinfondato e , pertanto , deve essere respinto . 2. Preliminarmente è opportuno ricordare che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra nel catalogo previsto dall’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. pen., sicché la relativa condanna si configura come condizione tendenzialmente ostativa alla ammissione alle misure alternative e ai benefici penitenziari ivi indicati (così Sez. 1, n. 48570 del 27/09/2017, Dell’Utri, Rv. 271320 –01; Sez. 1, n. 12982 del 19/02/2004, Paolella, Rv. 227520 - 01) , salvo che, come si dirà, non ricorrano le condizioni previste da tale disposizioneper la relativa concessione. 3. Conla modifica dell ’ art. 4 -bis Ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi successivamente pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019 è mutato significativamente. Attualmente, infatti, per l’accesso al permesso premio delle persone detenute in espiazione di una pena inflitta per taluno dei delitti previsti dal comma 1 dello stesso art. 4-bissono configurabili tre distinti regimi. 3.1. Il primo è quello previsto dalla norma di diritto intertemporale dettata dall’art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, a mente del quale, ai condannati per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. commesso prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto e nei confronti dei quali la collaborazione sia impossibile o inesigibile, l’accesso al beneficio è condizionato ache siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 3.2. Il secondo regime è quello contemplato dalla nuova formulazione dell’art. 4-bis,comma 1-bis, Ord. pen. , a mente del quale il permesso premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-terOrd. pen., può essere concesso ai detenuti e agli internati che abbiano commesso, per quanto qui rileva, ildelittodi cui all ’ artt. 416-bis cod. pen. o delitti realizzati avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-biscod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici - diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza - che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 3.3. Il terzo regime è quello che deriva dall’applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i principi di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena impongono di riconoscere la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che,al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio (Corte costituzionale, sentenzen. 32 del 2020, n. 253 del 2019, n. 137 del 1999 , n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ) . Invero, dal momento che la nuova disciplina ha introdotto un regime più restrittivo rispetto a quello delineatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, deve continuare ad applicarsi il regime previgente per coloro i quali, al momento dell’entrata in vigore della novella,avevano già raggiunto un livello tale di rieducazione da consentire loro di accedere ai benefici oggi sottoposti a una disciplina meno favorevole(per tale soluzione Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 -01). 4. Nel caso in esame, deve escludersi che ricorressero le condizioni previste dal terzo regime, atteso che l’espiazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è iniziata, con il passaggio in giudicato della sentenza, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, sicché, sul piano logico, non può ipotizzarsi che, in quel momento, egli avesse raggiunto un livello di rieducazione tale da consentirgli l’accesso ai benefici penitenziari (postulando, tale evenienza, quantomeno l’inizio dell’esecuzione della pena, condizione nella specie mancante). Essendo i fatti per cui è condanna collocabili prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (atteso che il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. è stato commesso dal 2008 al 2014 e che quello di cui agli artt. 110, 81, 629, secondo comma, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991, è stato commesso dal maggio 2013 al dicembre 2014), correttamente il Tribunale ha verificato se ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’art. 3,comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e se, dunque, vi fossero i presupposti per la declaratoria di impossibilità o inesigibilità della collaborazione. Tale verifica si è,tuttavia,conclusa sfavorevolmente perVaccaro, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto che egli avesse prestato un contributo concorsuale a favore di alcuni sodalizi camorristici per un rilevante arco temporale, acquisendo un importante patrimonio conoscitivo che avrebbe potuto porre a disposizione dell’autorità giudiziaria ai fini di un completo accertamento di alcuni fatti di interesse processuale rimasti oggetto di incompleta ricostruzione in giudizio (come nel caso di alcuni episodi estorsivi contestati, per i quali era intervenuta pronuncia assolutoria). Sul punto,il ricorso non ha svolto alcuna specifica censura, sicché tale valutazione deve ritenersi non censurabile in questa sede. Ne consegue che alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi applicabile la disciplina di nuovo conio, la quale prevede, per l’accesso al permesso premio,dei requisiti in precedenza non previsti, costituiti dal l ’ avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che l’interessato dimostri l’assoluta impossibilità di tale adempimento. Una volta che si accerti la ricorrenza di tali condizioni, il t ribunale di sorveglianza è, poi, chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell’acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all’interno dell’associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione. Il tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51,commi 3-bis e 3 - quater , cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla direzione dell’istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. In definitiva, per i detenuti non collaboranti la nuova disciplina ha trasformato da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità, ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative. 5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata si sottragga ai rilievi formulati con l’odierno ricorso. Come già rilevato, la valutazione del percorso risocializzante esperito dalla personadetenuta che chiede l’accesso al permesso premio deve essere preceduta da quelliche l’art. 4-bisOrd. pen. configura come requisiti necessari e non fungibili con altri elementi richiesti dalle disposizioni in parola: dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (che l’ordinanza ha escluso, evidenziando comenella nota informativa del Commissariato di P.S.di [OSCURATO:PERSONA] del Greco del 18 marzo 2 025 si escludal’esistenza di elementi comprovanti l’attuale inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in contesti criminali) agli esiti positivi del trattamento penitenziario (nella specie caratterizzati da una condotta responsabile, da una costante attenzione alla formazione scolastica, grazie alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la qualifica professionale di elettricista), rispetto ai quali è comunque opportunoricordare che non può richiedersi che il detenuto abbia raggiunto una piena revisione critica del reato commesso, che costituisce l’epilogo ultimo del trattamento e che, pertanto, non è ragionevole richiedere in una fase iniziale dell ’ e ventuale percorso extramurario, con l’ammissione ai permessi premio (così Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 -01).In altri termini, pur in presenza di alcuni indicatori richiesti dalla norma penitenziaria, nel caso di specie sicuramente favorevoli, il mancato adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie derivanti dal reato non consente di accedere al beneficio, come evidenziato, correttamente, dal provvedimento impugnato. Secondo quanto già osservato, l’art. 4-bisOrd. pen. prevede che l’obbligo di provvedere all’adempimento venga meno in caso di impossibilità. Sul punto l’ordinanza ha, però, ritenuto, con lineare ragionamento, che nelcaso esaminato tale impossibilità non ricorresse, tenuto conto che,secondo quanto riferito dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere titolare degli immobili censiti al foglio 501 del catasto di [OSCURATO:PERSONA] del Greco gravati da ordinanza di sequestro conservativo, risultavaanche titolare di una quota di proprietà di altri immobili, in relazione ai quali non aveva dedottoalcunché. La motivazione offerta dal Tribunale, tuttavia, è stata solo genericamente avversata dal ricorso, che si è limitato a ribadire come, nella fase di merito, fosse stato prodotto un decreto di sequestro conservativo dei beni riconducibili al condannato, emesso al fine di garantire il credito relativo alle spese di giustizia. In questo modo, la censura si configura però come aspecifica, non confrontandosi realmente con la non illogica motivazione resa dal provvedimento impugnatoe, dunque,non aggredendo le ragioni per cui il Collegio partenopeo ha ritenuto di escludere l’inesigibilità dell’adempimento. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento de