CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] nato nel [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/ 1973 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per i capi 1) e 15); l'annullamento con rinvib o senza rinvio (con eliminazione dell'aumento della pena) per la condanna riportata dai ricorrenti per il capo 2); l'annullamento con rinvio per i capi 4) e 16) per la verifica di sussistenza della contestata violazione dell'art. 353 cod. peli.; la restituzione degli atti al Pubbiico ministero per difetto di contestazione (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione al capo 8); l'annullamento senza rinvio in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 319 -bis cod. pen. contestata nel capo 6); l'eliminazione dell'aumento di pena irrogato per il capo 6), stante l'unitarietà della contestata e accertata violazione dell'art. 319 cod. pen.; il rigetto degli altri motivi di ricorso. Uditi i difensori: -avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona del rappresentante legale pro-tempore, avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore in carica, i quali hanno depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto il rigetto dei ricorsi; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per raccoglimento del ricorsi. Lette le memorie degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Palermo del 5 agosto 2021: - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] generale dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) 6 di Palermo e [OSCURATO:PERSONA] - intermediario di [OSCURATO:PERSONA] e titolare della società [OSCURATO:PERSONA] - responsabili anche del reato di cui al capo 2), riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 319-quater cod. pen. e, per l'effetto, ritenuto più grave il reato di corruzione di cui al capo 1) per il quale è intervenuta condanna, unificati gli stessi del vincolo di continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi quattro di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei e mesi due di reclusione;- ha revocato la riparazione pecuniaria disposta ex art. 322-quater cod. pen. per il capo 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha revocato la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 15) e l'ordine di pagamento in favore dell' A.S.P. 6 a titolo di riparazione pecuniaria; - ha ridotto l'ammontare della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 6) a euro 138.000,00 e, nei medesimi termini, l'ordine di pagamento in favore dell'A.S.P. 6 a titolo di riparazione pecuniaria, nonché l'ammontare della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 8) ad euro 322.601,21 e, nei medesimi termini, l'ordine di pagan-iento in favore dell'A.S.P. 6 a titolo di riparazione pecuniaria; - ha ridotto la pena accessoria dell'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad ann, tre e mesi sei, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro, a [OSCURATO:PERSONA] ad anno uno ed a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro, nonché la pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre; - ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale applicata al [OSCURATO:PERSONA]; - ha revocato la confisca della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte di appello di Palermo ha, infine, confermato, nel resto, la sentenza impugnata e, quindi: - la condanna di [OSCURATO:PERSONA] amministratore delegato di "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a. ("T.S.") - per i reati di cui ai capi 1), 4), 5) e 6), considerato quest'ultimo come reato più grave, e ritenute sussistenti due ipotesi di corruzione, alla pena di anni sette e mesi due di reclusione; - la condanna di [OSCURATO:PERSONA] - responsabile operativo di T.S. - per i reati di cui ai capi 1), 4), 5), 6), considerato quest'ultimo come reato più grave, e ritenute due le fattispecie corruttive, alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Committenza (C.U.C.) della Regione Siciliana e Presidente della Commissione di gara bandita il 21/12/2016, avente ad oggetto l'appalto della gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali tali per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sicilia, nonché [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA] 6 di Palermo e responsabile del relativo [OSCURATO:PERSONA], nonché Presidente della Commissione di gara bandita dalla A.S.P. 6 il 15 dicembre 2015 - per i reati di cui ai capi 4), 5), 6) 8), 14), 16), 17) e 18), ritenuto più grave il reato di cui al capo 6), applicata l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA] - referente della [OSCURATO:SOCIETA]. -per i reati di cui ai capi 15) e 16), ritenuto più grave il reato di cui al capo 15), alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA] - intermediario di [OSCURATO:PERSONA] - per i reati di cui ai capi 4), 5), 6), 8), 14), 15) 16), 17) e 18), considerato più grave il reato di cui al capo 6), applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., alla pena di an ni quattro e mesi quattro di reclusione. La sentenza impugnata dà atto che il compendio probatorio era costituito dagli esiti della attività investigativa realizzata dalla polizia giudiziaria in ordine ad una serie di gare di appalto di servizi bandile dalla A.S.P. 6 di Palermo. I Giudici hanno ritenuto che, nelle gare attenzionate, alcuni pubblici ufficiali, in esito a contatti con rappresentanti di ditte partecipanti e in cambio di corrispettivi in denaro o altre utilità, avessero alterato gli esiti delle stesse, indirizzando l'aggiudicazione. Tale attività sarebbe stata realizzata anche attraverso l'aiuto di intermediari, i quali avrebbero favorito, di volta in volta, le trattative, fornendo un apporto logistico e, in alcuni casi, materiale, sostituendo le buste delle offerte. La Corte di appello ha sottolineato che le indagini erano corredate da servizi di intercettazione e da videoriprese, che consentivano di delineare gli scenari che venivano poi confermati, in alcuni casi, dalle stesse dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai soggetti direttamente coinvolti. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex artt. 173 disp. att. cod. proc. pen. Preliminarmente, però, per esigenze di economicità, devono essere indicate due censure comuni a tutti o a più imputati, che saranno, quindi, enunciate una unica volta. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione di legge processuale in relazione alla normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. e all'art. 15 della Costituzione, nonché il vizio di motivazione della sentenza per avere la Corte di appello di Palermo ritenute infondate le eccezioni proposte in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti n. 2624/17, 80/18, 257/18, 606/18, 724/18, 725/18 e 1649/18 sul presupposto che si trattasse di provvedimenti legittimi, dotati di coerenza estrinseca intrinseca e di congrua motivazione, senza confrontarsi con le doglianze difensive e operando un mero richiamo alla sentenza di primo grado.In estrema sintesi, con riguardo al decreto n. 2624/17 le difese hanno rilevato che il pubblico ministero disponeva in via d'urgenza il 28 novembre 2017 l'attività di intercettazione, ritenuti sussistenti i gravi indizi in ordine alla commissione dei reati di cui agli artt. 353-bis, 317, 479 e 319-quater cod. pen. (i primi tre in relazione all'allora indagato [OSCURATO:PERSONA] e l'ultimo per [OSCURATO:PERSONA]), ma il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, in sede di convalida, I'll dicembre 2017, autorizzava le intercettazioni ritenendole indispensabili per lo svolgimento delle indagini, essendo necessario «acquisire dati investigativi relativi alle condotte corruttive e agli accordi tra i soggetti che ne sono coinvelti», in tal modo fornendo una motivazione solo apparente. Ritengono le difese che la Corte di appello abbia trascurato le doglianze difensive, circa il fatto che, se è certamente vero che il G.i.p. debba operare una valutazione autonoma dei fatti portati a sua conoscenza, eventualmente giungendo a diverso esito, è altrettanto indubbio che di tale diverso percorso logico e giuridico si debba dare atto nella motivazione. Peraltro, gli esiti investigativi del predetto provvedimento sono stati posti a fondamento di tutti i successivi decreti. Sarebbero, del pari, inutilizzabili le intercettazioni di cui ai decreti 80/2018, 257/2018, 606/18, 724/18 e 725/18, per i quali la difesa ha evidenziato la mancata risposta da parte dei giudici di primo grado al rilievo secondo cui i decreti si fonderebbero su un elemento inesistente, ovverosia gli SMS tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] artatamente creati da [OSCURATO:PERSONA] (e inviati a [OSCURATO:PERSONA]) ma, in realtà, mai avvenuti. Per quanto concerne il decreto 1649/18, la difesa ha evidenziato la inutilizzabilità dell'attività di intercettazione in quanto svolta in un luogo su cui mancava l'autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, con riguardo all'appartamento di Palermo in uso a [OSCURATO:PERSONA], solo un decreto disponeva la captazione al piano terra e al quarto piano, mentre la successiva proroga del 20 dicembre 2018 autorizzava unicamente l'intercettazione al piano terra e anche le successive proroghe hanno riguardato sempre detto piano. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe negato a tutti gli imputati, con una motivazione generica e indifferenziata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a vendo riguardo alla negativa personalità degli stessi. Non si sarebbe tenuto conto, caso per caso, dell'episodicità del fatto, dell'incensuratezza, del corretto comportamento processuale, della carriera meritoria svolta nel settore pubblico o, infine, della collaborazione con la giustizia. 3.[OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2 di imputazione).Al capo 1) si contesta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] 6 di Palermo, il reato di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen., per avere, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], anche quale suo intermediario, accettato la promessa di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore delegato e responsabile operativo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (T.S.), per un ammontare pari a euro 820.000,00, per poi ricevere la complessiva somma di euro 268.400199: -per ritardare e omettere atti del suo ufficio, tra cui la sottoscrizione del contratto relativo alla gara indetta dalrA.S.P. 6 del valore di euro 17.635.000,00, avente ad oggetto la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, aggiudicata, in data 30 gennaio 2017, alla T.S. e ciò: sia al fine di consentire alla predetta impresa di continuare a beneficiare delle condizioni ritenute più remunerative previste dal contratto, già aggiudicato alla T.S., scaduto nel settembre 2017 e prorogato; sia al fine di consentire, nelle more, l'adesione dell'A.S.P. 6 alla procedura indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Committenza della Regione Siciliana (C.U.C.), avente oggetto la medesima tipologia di prestazioni dei menzionati contratti, della quale la T.S. si era aggiudicata due lotti, del valore complessivo di euro 202.400.318,117, le cui condizioni erano ritenute più vantaggiose per la stessa T.S. rispetto al citato appalto bandito dalla A.S.P. 6 (e cioè si voleva che l'A.S.P. fosse riconosciuta nel novero degli enti sanitari convenzionati con le aziende vincitrici del bando indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] di committenza); -per compiere e per avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio in favore della T.S., tra l'altro consistenti: -nell'accelerare l'iter di adesione dell'A.S.P. 6 alla procedura della C.U.C., sollecitando, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere una formale comunicazione con la quale si invitava I 'A.S.P. 6 a valutare l'adesione a detta procedura C.U.C. e inducendo a tal fine i dirigenti dell'A.S.P. 6, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], ad avallare tale adesione, mediante un'opera di persuasione e di pressione diretta a simulare la maggiore convenienza per I A.S.P. 6 della menzionata procedura C.U.C.; - nel sottoscrivere, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la nota n. prot. 45384 del 11 gennaio 2018, indirizzata a "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA] di Committenza", a mezzo della quale l'A.S.P. 6, richiedeva espressamente l'adesione alla procedura C.U.C.; - e, comunque, per lo stabile asservimento della sua funzione agli interessi della T. S. Quanto al capo 2), la sentenza impugnata, sul punto riformando quella del primo giudice - che aveva assolto l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] «perché il fatto non sussiste» dal delitto di concussione (per avere i predetti costretto il [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere la nota nr. 45384 dell'Il ottobre 2018 dell'A.S.P. 6 di Palermo) - ha ritenuto ravvisabile nei fatti il delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, oltre al motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 3.1 Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della sussistenza del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio (capo 1). La Corte di appello non ha fornito risposta alle molteplici deduzioni della difesa sul punto e, in particolare: - la "migrazione" nella gara C.U.C., se fosse avvenuta come auspicato dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comportato un notevole risparmio per la [OSCURATO:PERSONA]. La prova della maggiore copertura della gara C.U.C. rispetto alla gara aziendale è stata evidenziata dalla Relazione della Dirigente dell'A.S.P. 6. - la pretesa convergenza tra la posizione di T.S. di aderire alla C.U.C. e la d determinazione del [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo senso era soltanto apparente e niente affatto coincidente, essendo ben diverse (nella prospettiva del privato e in quella del pubblico ufficiale) le condizioni economiche secondo le quali tale adesione avrebbe dovuto verificarsi; - il perfezionamento dell'accordo corruttivo viene collocato dalla sentenza impugnata nella prima metà del mese di aprile 2018. Proprio tale individuazione temporale evidenzia la non riconducibilità al suindicato accordo di una serie di comportamenti del [OSCURATO:PERSONA], anteriori a tale data, ritenuti contraddittoriamente dimostrativi della sua partecipazione concorsuale all'intesa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto con il [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza impugnata postula che una parte delle somme versate da T.S., medi ante le false fatturazioni della [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:PERSONA]), sia pure imprecisata e largamente minoritaria rispetto a quella conseguita dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata percepita dal [OSCURATO:PERSONA], in tal modo sostanziandosi la sua partecipazione all' accordo corruttivo. La Corte non ha verificato se effettivamente [OSCURATO:PERSONA] consegnò del denaro a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i prelievi di denaro operati dal [OSCURATO:PERSONA] concernevano in massima parte prelievi bancomat per importi di 250/500/1.000 euro, vale a dire prelievi che corrispondevano alla normale esigenza di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA], senza che potesse ravvisarsi negli stessi la suddivisione di provviste corruttive (basti pensare che i pagamenti di T.S a [OSCURATO:PERSONA] avvenivano in tranches di 12/15.000 euro). La totalità delle somme in contanti prelevate da [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa 38/39.000 euro in otto mesi: il che equivaleva all'incirca al 15% dei 268.000,00 euro ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] da T.S., in evidente contrasto con l'assunto della ripartizione della provvista corruttiva.La difesa ha fornito, infine, smentita alla circostanza che potesse esservi stata, in d data 29 maggio 2018, la consegna della somma di denaro più rilevante dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Si ipotizzava, infatti, che in tale data il [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto con segnare l'importo di 10.000,00 euro, avendo precedentemente richiesto al cognato di procurargli tale importo, convertendo in contanti un bonifico disposto sul conto di quest'ultimo da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il precedente 28 maggio. Senonché, era risultato documentalmente che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il [OSCURATO:PERSONA] intorno alle ore 9.15 del mattino del 29 maggio 2018 e, dunque, in orario antecedente a quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal cognato il denaro in contanti. Nessuna verifica è stata, poi, fatta sui conti correnti personali del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], sui quali le somme provenienti da T.S. erano state bonificate, per accertarne l'eventuale fuoriuscita e la relativa effettiva destinazione. Manca la prova certa non dell'entità delle somme corrisposte, ma della ripartizione delle stesse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di quanto sopra, rileva la difesa evidenzia che la dazione patrimoniale in questione si inscriveva nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 319 - quater cod. pen. Ritiene la difesa che siano insussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, e che la Corte di appello non abbia preso in considerazione i rilievi difensivi sul punto. Nella sentenza assolutoria, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva correttamente evidenziato che la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] di sottoscrivere la nota A.S.P. 6 nr. 45384 dell'il ottobre 2018 era stata unicamente una sua scelta, conseguente ad un riavvicinamento al [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. Sul punto la motivazione è inesistente. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 318 e 319 cod. pen. Erronea qualificazione giuridica del fatto quale corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio anziché corruzione per esercizio della funzione. Difetta l'atto contrario ai doveri di ufficio. 3.5. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. contestata. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 322-ter e 322-quater cod. pen.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2), deducendo, oltre che la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319-quater (capo 2). A fronte di una assoluzione in primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata. Contrariamente a quanto assunto dal Collegio di appello, il G.u.p. non si era limitato a escludere il nesso causale, ma aveva, più radicalmente, ritenuto la oggettiva insussistenza della condotta contestata. Il motivo è articolato, sostanzialmente, negli stessi termini del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del concorso nel reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. La sentenza impugnata si sofferma esclusivamente sulla condotta materiale induttiva del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] senza minimamente affrontare e approfondire il contributo del [OSCURATO:PERSONA]. Dalle trascrizioni delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge una netta distinzione tra le conversazioni avute con [OSCURATO:PERSONA], prive di rilievo penale, e le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] alle quali [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito valenza induttiva. La Corte di appello si è limitata a parlare di sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per consentire la migrazione della gara. Trattandosi di concorso, la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire l'incidenza causale della sua condotta nell'agire di [OSCURATO:PERSONA] con efficacia determinante, ma ciò non è stato fatto. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione di cui al capo 1). La Corte di appello ha omesso di rispondere alle osservazioni difensive circa il fatto che il ritardo della sottoscrizione del contratto non ha comportato alcun vantaggio perseguibile da T.S., in quanto, per espressa volontà dell'A.S.P. 6, le prestazioni nelle more eseguite da tale società andavano retribuite secondo le previsioni del nuovo contratto. Vi è stato travisamento della prova per omissione con specifico riferimento al parere dell'ufficio legale dell'A.S.P. 6 del 12 novembre 2018, che conclude nel senso che, essendosi la controparte auto vincolata ad accettare le nuove condizioni con l'esecuzione anticipata, in via d'urgenza, del nuovo contratto, doveva ritenersi esclusa l'applicazione in proroga del vecchio contratto scaduto. Per il resto (contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio; vantaggiosità della migrazione da A.S.P. 6 in C.U.C.; mancanza di prova di un accordo sinallagmatico intercorso tra i presunti privati corruttori e [OSCURATO:PERSONA], inesistenza di una "cassa comune" con [OSCURATO:PERSONA], assenza di anomalia nei venticinque incontri avuti con [OSCURATO:PERSONA] tra aprile e novembre 2018, irrilevanza dei prelievi allo sportello di cifre modestissime rispetto alle provviste corruttive), il motivo è articolato avendo riguardo alle osservazioni mosse, in relazione al primo motivo, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione alla quale la Corte d'appello sarebbe dovuta pervenire, alla luce della condotta da faccendiere attribuita a [OSCURATO:PERSONA], è la qualificazione giuridica in termini di traffico di influenze illecite. 4.4. Violazione di legge in relazione all'art. 319-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, il motivo è articolato negli stessi termini del quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte d'appello motivato gli aumenti in continuazione a fronte di un trattamento sanzionatorio che si è discostato dai minimi edittali. 5. [OSCURATO:PERSONA], oltre a rispondere del reato di cui al capo 1), risponde anche, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle turbate libertà degli incanti di cui ai capi 4) e 5), nonché della corruzione di cui al capo 6). Si contesta al capo 4) di avere turbato la gara bandita dalla C.U.C. in data 21 dicembre 2016, avente ad oggetto I 'appalto della gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, in favore di T.S., influendo sulle valutazioni delle offerte tecnico/economiche dei concorrenti in modo da determinare l'aggiudicazione di due dei quattro lotti in gara alla menzionata impresa. Si contesta al capo 5) di avere turbato la gara bandita dalla A.S.P. 6 di Palermo in data 15 dicembre 2015, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di bassa, media ed alta tecnologia in uso ai vari presidi dell'A.S.P. di Palermo, in favore di T.S., influendo sulle valutazioni delle offerte tecnico-economiche dei concorrenti in modo da determinare l'aggiudicazione dell'appalto alla menzionata impresa. Si contesta al capo 6) di avere il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito degli appalti di cui ai capi 4) e 5), ricevuto somme di denaro, assunzioni di personale, incarichi di subappalto e altre utilità che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a lui, in più occasioni, e, comunque, di averne accettato la promessa, per omettere e per avere omesso, per compiere e per avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio in favore della T.S.; così ottenendo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la promessa e la dazione di somme di denaro, anche calcolate in percentuale (del 5%) sulla fatturazione progressivamente emessa da T.S. nei confronti dell'A.S.P. e delle altre [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione degli appalti suddetti, e altre utilità sotto forma di prestazioni, anche fittizie seppure regolarmente remunerate, attribuite a persone o imprese riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e, per suo tramite, a [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano 1) la somma di euro 150.000,00 all'esito dell'aggiudicazione di una delle gare; 2) la somma di euro 10.000,00 quale quota di una dazione mensile, 1'8 gennaio 2019; 3) la somma complessiva di euro 78.000,00 negli anni 2017 e 2018, erogata formalmente a titolo di sponsorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] Motorsport riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] deducendo, oltre che la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge, anche processuale, in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per avere i Giudici erroneamente dichiarato non accoglibile la concordata rideterminazione del tempus commissi delicti del capo 6). A seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato avanzava richiesta scritta di patteggiamento, in calce alla quale i [OSCURATO:PERSONA] ministeri titolari dell'indagine rilasciavano parere favorevole, aderendo alla richiesta dell'imputato così come formulata, «previa rideternninazione del tempus commissi delicti per il capo 6), fino alla data del 9 gennaio 2019», sulla quale prestavano il consenso. Il G.i.p. rigettava, invece, la richiesta non riconoscendo corretta la prospettata retrodatazione del fatto. Trattasi di decisione errata perché la legge affida in via esclusiva la modifica dell'imputazione e, prima ancora, la sua formulazione al Pubblico ministero e la Corte di appello, obliterando totalmente i rilievi difensivi, si è limitata a richiamare integralmente il provvedimento del predetto. Del resto, dalla lettura del capo di imputazione emerge chiaramente che la contestazione di cui al capo 6) ha per oggetto episodi tutti rubricati sino alla data del 8 gennaio 2019 e che nessun riferimento viene effettuato ad eventuali conversazioni successive, tanto meno a quella del 9 maggio 2019. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) di imputazione, per la mancata assoluzione dal delitto di corruzione, previa riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen. I Giudici di appello assumono erroneamente, che i messaggi telefonici ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], e contenenti frasi del tipo "rischi parecchio"; e i dialoghi intercettati che facevano riferimento a T.S. non configurerebbero una minaccia perché, successivamente, la vittima aveva intrattenuto dei dialoghi con il pubblico ufficiale nel corso dei quali cercava di trattare condizioni migliori. Il vizio di motivazione in punto di prova della concussione si manifesta là dove, da una parte si sostiene in termini di assolutezza un rapporto paritario, dall'altra si cita la conversazione registrata nel corso dell'incontro del 5 dicembre 2018, negli uffici di [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale è proprio [OSCURATO:PERSONA] a far presente di avere subito la condotta di concussione da parte dei rappresentanti di T.S. [OSCURATO:PERSONA], anche in altre conversazioni, riporta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stato minacciato dal [OSCURATO:PERSONA] durante la fase di aggiudicazione delle due importanti gare. La sentenza impugnata non prende in considerazione un'ulteriore circostanza sottolineata nei motivi di appello, e che attiene alla mancata verifica di due presupposti basilari inerenti alla c.d. valorizzazione della migrazione dell'A.S.P. 6 in C.U.C., ovvero: 1) che la gara C.U.C. e la gara A.S.P. 6 non avevano ad oggetto la medesima tipologia di prestazioni; 2) che le condizioni della gara C.U.C. erano per la società privata meno vantaggiose della gara A.S.P. 6. Nessuna iniziativa è mai stata intrapre5,a dal [OSCURATO:PERSONA] per la migrazione (dell'A.S.P. 6 in C.U.C.) - atteso, peraltro, che nessun vantaggio avrebbe avuto T.S. a tale migrazione - e per ritardare la firma del contratto A.S.P. 6. I messaggi sulla chat Telegram (inviati da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]) provavano come nessun confronto paritario vi fosse tra le due parti. Essi, per converso, dimostravano la posizione prevaricatrice del [OSCURATO:PERSONA] che - poco dopo l'aggiudicazione della gara A.S.P. 6 e, poco prima dell'aggiudicazione della gara C.U.C. - si palesava quale emissario di pubblici ufficiali e minacciava di bloccare l'iter amministrativo che avrebbe dovuto portare alla firma del contratto della gara bandita dall' A.S.P. 6 aggiudicata a T.S. I dialoghi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare quello del 17 gennaio 2018, dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la piena consapevolezza che la migrazione fosse una procedura impossibile da realizzare, la utilizzavano quale strumento per sottomettere T.S. e costringerla ad accettare il pagamento di ingenti somme di denaro. La Corte di Appello è incorsa nell'erroneo convincimento, che l'A.S.P. 6 fosse meno conveniente della C.U.C. per l'alta tecnologia. La difesa aveva, invece, dimostrato che la gara C.U.C. poneva l'alta tecnologia a totale carico della società privata a differenza dell'A.S.P. 6, che prevedeva solo alcuni interventi in capo a T.S in caso di guasti. I Giudici, in maniera del tutto illogica, da un lato, non spiegano perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere l'obiettivo dell'accordo corruttivo avrebbero dovuto rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando, come poi sostenuto dalla stessa Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] era già "a libro paga'' di T.S. a far data dall'anno 2015 e, in quanto, Presidente della commissione C.U.C. avrebbe avuto tutti i poteri per consentire la migrazione. Infine, la Corte d'Appello non ha considerato che, reiteratamente, a partire dal 29 dicembre 2017 e fino al 8 giugno 2018, il legale rappresentante di T.S. aveva continuato a sollecitare l'A.S.P. 6 a stipulare il nuovo contratto.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) nella diversa fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. La Corte d'Appello, pur dando atto che tra il soggetto privato ed il pubblico ufficiale si era instaurata una "dialettica utilitaristica" non ha spiegato i motivi della esclusione dell'inquadramento della condotta del ricorrente dal perimetro dell'induzione indebita. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, per essere stata riaffermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 4). I Giudici di appello hanno ignorato le inconfutabili prove documentali costituite dai verbali di gara - che smentivano il contenuto delle captazioni - che la Corte ha valorizzato senza sanare gli insuperabili contrasti e travisando le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che escludevano il reato. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non confermano affatto il contenuto delle intercettazioni. La Corte d'Appello non ha, inoltre, valutato le osservazioni difensive circa la regolarità della procedura. 5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove non è stato dichiarato prescritto il reato sub 4). La Corte d'Appello muove dal presupposto che la turbativa della gara C.U.C. (così come quella dell'A.S.P.) sia risalente nel tempo, in quanto legata ad un accordo corruttiva tra T.S., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], addirittura, riferibile all'anno 2015 (prima che le due gare venissero bandite). Muovendo da tale presupposto, e considerando che la gara C.U.C. veniva bandita nel dicembre 2016, non v'è dubbio che, alla data del giugno 2024, il reato si era prescritto. Avendo, invece, riguardo alla condotta di turbativa oggetto di specifico motivo di ricorso ritenuta in sentenza, alla data del novembre 2024 il reato si è, comunque, prescritto. 5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove è stata riaffermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 5). La ritenuta colpevolezza dell'odierno imputato per il reato di cui al capo 5) si basa su due distinti elementi: 1) il presunto comportamento illecito di [OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione di un più ampio accordo corruttivo, avrebbe favorito T.S. nel momento dell'attribuzione dei punteggi, modificando il divario con le concorrenti; 2) il cambio della busta contenente l'offerta economica mediante la quale T.S. avrebbe modificato la percentuale di ribasso e, dunque, si sarebbe assicurata l' aggiudicazione della gara. Su entrambi i punti la difesa aveva argomentato illogicità, lacune ed omissioni di elementi imprescindibili ai fini del giudizio; tutti elementi con i quali la Corte non si confronta. Il giudice di prime cure aveva sottolineato l'esistenza di un elevato divario (almeno di sette punti) tra T.S. e la ditta concorrente HC, tanto che l'imprenditore romano, per aggiudicarsi la gara, si era visto costretto a richiedere ai suoi sodali di sostituire la busta contenente l'offerta economica. Nei motivi di gravame si era ampiamente argomentato come, invece, detta accusa fosse sconfessata dai verbali ufficiali della gara, che escludevano l'esistenza di un divario dei punteggi così elevato, per come espressamente riportato dai correi: dal verbale di gara n. 18 del 29 giugno 2017 emerge, infatti, come la differenza di punteggio tra HC e T.S. non fosse di sette punti ma di 1,54 punti. Ciò, dunque, acclarava - attesa la falsità di quanto riportato nella captazione - l'assenza di un trattamento di favore operato dal pubblico ufficiale in favore di T.S. La Corte di appello, pur avendo dato atto della discrepanza esistente tra il dichiarato dei correi e il risultato emergente dai verbali, è giunta, ciò nonostante, e senza spiegare perché, ad affermare la colpevolezza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla contestazione afferente al cambio della busta contenente l'offerta economica presentata da T.S., la Corte di appello si adagia sulle valutazioni operate dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado facendole proprie, e senza fornire adeguata motivazione dell'infondatezza delle specifiche e dettagliate doglianze avanzate dalla difesa. A dimostrazione dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria sull'avvenuta sostituzione della busta, si era esplicitato con i motivi di gravame come l'importante testimonianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dipendente di T.S., fosse stata sottovalutata dal G.u.p. 5.7. Violazione di legge e vizio di motivazione là dove, in via subordinata, non si è dichiarato prescritto il reato di cui al capo 5) della rubrica. 5.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione di cui al capo 6). I Giudici di merito hanno posto a fondamento dell'accordo corruttivo alcune intercettazioni, dal tenore non univoco, che si prestavano a molteplici interpretazioni e, che, se confrontate con i documenti di gara (menzionati nel corso dei dialoghi captati), con il contenuto dei dialoghi audio registrati e con le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultavano inattendibili e piene di millanterie, tali da non inquinare la regolarità degli atti d'ufficio posti in essere dal pubblico ufficiale. I rilievi difensivi, al riguardo, sono stati obliterati dalla Corte di appello, che ha ritenuto che il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] era a libro paga di T.S. già da prima del bando (2015) e, che, a tale momento risalirebbe l'accordo corruttivo.La sentenza impugnata non ha valutato le osservazioni difensive circa il fatto che: - che il ritiro dell'offerta dal lotto 2 nella gara C.U.C. da parte di EBM era avvenuto a seguito dell'OPA del fondo di investimento internazionale; -che risultava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva condiviso il ribasso dell'offerta della gara A.S.P. con [OSCURATO:PERSONA]; -che la stessa captazione faceva emergere che l'aggiudicazione della gara A.S.P. era avvenuta a seguito del forte ribasso non condiviso né con il pubblico ufficiale né con il faccendiere; -che i cinque punti di distacco tra T.S. e l'altra società competitor, millantati nella captazione, erano stati documentalmente smentiti dai verbali di gara che cristallizzavano il distacco di 1,47 punti; - che [OSCURATO:PERSONA], a netto sfavore di T.S., in data 18 gennaio 2018 aveva richiesto l'anticipazione del contratto A.S.P. in conformità ai doveri della pubblica amministrazione; - che il [OSCURATO:PERSONA] si era strenuamente opposto alla migrazione della gara A.S.P. in quella C.U.C. e, quindi, agli interessi di T.S. Ai vizi motivazionali si aggiungono ulteriori vizi di travisamento della prova con riguardo all'episodio dell'8 gennaio 2019 ed alla conversazione del 9 maggio 2019. Riguardo al primo episodio, che costituirebbe la prova della dazione di denaro al pubblico ufficiale corrotto, la Corte d'appello, non potendo trarre alcun appiglio dalle captazioni, con un salto logico non rispondente all'atto poi indicato ha ritenuto «comprovata la dazione di euro 10.000 in busta da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle mani, verosimilmente, di [OSCURATO:PERSONA]». La Corte, poco prima, però, ha richiamato l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest'ultimo, su tale argomento, dichiarava di non sapere nulla. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non averli ricevuti. Del resto, già gli stessi operanti di polizia giudiziaria, presenti all'incontro dell'8 gennaio 2019, avevano riferito di non avere potuto cogliere il momento del passaggio di una busta o di denaro tra i due e [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. È, ulteriormente, illogico e viziato è il ragionamento della Corte d'appello secondo cui non vi erano spiegazioni alternative, se non di una tangente, che potessero giustificare il possesso di quella somma di denaro per fini diversi; in realtà, come si era osservato nei motivi di appello, [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA] per restituirgli del denaro avuto in prestito. La Corte di Appello sostiene che il dialogo che meglio spiega le modalità dell'accordo corruttivo è quello tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2019. In realtà, dallo stesso emerge chiaramente 1) che non sussisteva alcun accordo tra i due; 2) che mancava la partecipazione del pubblico ufficiale, che era stato trasferito ad altra A.S.P. e non deteneva più alcun potere per adottare atti; 3) che il dialogo si era ridotto a quello tra due soggetti privati; 4) che al dialogo mancava la presenza dello [OSCURATO:PERSONA], il quale rappresentava la società. La Corte d'Appello, dinanzi a tali rilievi, si è limitata a richiamare le intercettazioni. 5.9. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. La Corte d'Appello non ha tenuto conto, di quanto emerso proprio dalle captazioni sul modus operandi e sugli atteggiamenti del [OSCURATO:PERSONA], assolutamente idonei, a caratterizzare la condotta del trafficante di influenze. [OSCURATO:PERSONA] intratteneva, infatti, un rapporto di mediatore con [OSCURATO:PERSONA] al quale millantava la possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e, a sua volta, otteneva da quest'ultimo notizie riservate che retribuiva in quanto utili a supportare le millanterie. 5.10. Violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stata accolta la richiesta, ulteriormente subordinata, di qualificazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. La Corte d'Appello, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, ha ritenuto di inquadrare la condotta della strumentalizzazione della discrezionalità del pubblico ufficiale, in assenza di atti contrari ai doveri d'ufficio, in quella di corruzione propria anziché impropria. 5.11. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il reato contestato al capo 6) non è stato retrodatato al 9 gennaio 2019. I vizi di violazione di legge e motivazionali segnalati nei motivi 1) e 9) che precedono, hanno comportato anche il rigetto della richiesta subordinata di retrodatazione del reato alla data del 9 gennaio 2019. 6. [OSCURATO:PERSONA], oltre a rispondere del reato di cui al capo 1), risponde anche, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle turbate libertà degli incanti di cui ai capi 4) e 5), nonché della corruzione di cui al capo 6). L'imputato ricorre per cassazione, deducendo, oltre che la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 266 cod. proc. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 1) di imputazione in concussione. La difesa sviluppa osservazioni del tutto sovrapponibili a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che, da un punto di vista temporale, è documentalmente riscontrato che le minacce coincidessero con obiettivi mirati: a metà dicembre, dopo l'aggiudicazione della prima gara, vi era il primo contatto; a fine dicembre, dopo l'aggiudicazione della seconda gara, vi era il secondo contatto con minacce più esplicite; a gennaio vi erano i primi incontri.La natura sbilanciata del rapporto presenta una spiegazione logica credibile e già sostenuta nei motivi di appello: [OSCURATO:PERSONA] indirizzava l'attività della A.S.P. 6 verso scopi ben precisi (la mancata sottoscrizione del nuovo contratto A.S.P. 6 e l'apertura verso la migrazione in C.U.C.) non al fine di favorire T.S ma, anzi, al fine di dare concretezza alle minacce mosse dal [OSCURATO:PERSONA] ed ottenere vantaggi indebiti. Pertanto, la circostanza che rappresentanti di T.S, cedendo alle minacce, abbiano in un secondo momento interloquito con l'oppressore, proponendo quanto meno condizioni migliori nell'impossibilità di sottrarsi del tutto alle imposizioni, non appare dirimente per escludere la configurabilità del delitto di concussione. Appare provato che, in ogni caso, il ricorrente non avesse interesse a quanto prospettato dal pubblico ufficiale: non vi era sicurezza sul guadagno dalla proroga del contratto scaduto e neppure vi era certezza di una maggiore convenienza della gara C.U.C. rispetto alla A.S.P. 6. A tal proposito, appare dirimente anche la nota della Guardia di Finanza del 5 giugno 2020, nella quale si evidenzia quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione, a proposito del fatto che «a T.S. conveniva restare in A.S.P. 6». 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto infondate le doglianze difensive in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 1) di imputazione in delitto di concussione anche sul presupposto errato che un male ingiusto prospettato allo [OSCURATO:PERSONA] fosse in realtà desiderato da quest'ultimo, omettendo però di confrontarsi con le emergenze documentali proposte dalla difesa, con il risultato di una motivazione apparente ed illogica. La difesa aveva evidenziato che la gara A.S.P. 6 e la gara C.U.C. non avevano ad oggetto le medesime prestazioni e che le condizioni della gara C.U.C. erano meno vantaggiose per la ditta romana. Le osservazioni sul punto sono analoghe a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e su di esse la Corte di appello è rimasta silente. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ai capi 4), 5) e 6) di imputazione. 6.3.1. Quanto al reato di corruzione, come già evidenziato da [OSCURATO:PERSONA], la versione che la Corte vuole offrire è quella dell'esistenza di un accordo corruttivo (fatto risalire all'anno 2015) ulteriore a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stretto in un momento successivo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo finalizzato unicamente ad ottenere la migrazione della gara A.S.P. verso la gara C.U.C. Questi gli elementi di natura logica che non sono stati vagliati: - se il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] fosse stato legato da un risalente accordo corruttivo tanto da muoversi fin dall'anno 2015 per favorire gli interessi di T.S. (primo tra tutti l'aggiudicazione della gara A.S.P.) non si sarebbe dimostrato contrario al passaggio della gara in C.U.C.;- se è vero che l'imprenditore privato versava del denaro al [OSCURATO:PERSONA] affinché questi agisse "quale mano armata di T.S.", non è dato comprendere perché il pubblico ufficiale non favorisse mai gli interessi economici da questa perseguiti ma, al contrario, chiedesse l'esecuzione anticipata del contratto A.S.P. secondo le regole dettate dalla nuova gara che T.S. si era aggiudicata; - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di giocare su due fronti senza mai vagliare gli effetti negativi che tale scelta avrebbe potuto comportare: non si comprende per quale ragione rivolgersi direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza neanche avvisare l'altro presunto corrotto (il [OSCURATO:PERSONA]) sullo scopo perseguito da T.S. (il passaggio in C.U.C.) su cui anche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto necessariamente convergere se fosse stato a libro paga dell'azienda romana. 6.3.2. Quanto al capo 4), il motivo è articolato negli stessi termini di quello di [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta che: 1) la Corte territoriale, ritenendo accertata la responsabilità degli odierni imputati in ordine al più grave reato di corruzione, ripropone immotivatamente le prove di quel reato anche in relazione alla turbativa; 2) la prova documentale smentisce il contenuto delle intercettazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali parlano di "giochini" per aggiudicare la gara alla ditta romana. E' lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a sostenere la regolarità formale della gara, ripetendo più volte, negli interrogatori resi, come il [OSCURATO:PERSONA], nella gara in questione, non abbia mai tenuto un comportamento volto a favorire T.S. poiché la gara fu aggiudicata alla citata ditta solo grazie al ritiro di EBM; 3) l'inversione dell'ordine di analisi delle offerte non avvenne per volontà di [OSCURATO:PERSONA]; 4) Nulla viene detto sulle doglianze difensive limitandosi la sentenza impugnata a fare un mero rinvio alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] che, in modo confuso e altalenante, prima si attribuiva i meriti per avere stretto presunti accordi per favorire l'acquisizione di EBM e il suo ritiro dalla gara per poi passare ad affermare che il ritiro fu determinato da accordi stretti direttamente tra [OSCURATO:SOCIETA] e T.S.. 6.3.3. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 5), il motivo si articola esattamente negli stessi termini di quello di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata di qualificazione delle condotte ascritte all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) nella diversa fattispecie prevista dall'art. 346-bis cod. pen. Nei motivi di appello si era messo in evidenza come i rappresentanti della società privata avessero pagato un solo soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], che, da sempre, aveva millantato una posizione di favore presso il pubblico ufficiale, nonostante egli sia stato, nei fatti, del tutto ininfluente rispetto alle vicende per cui è processo. Egli, infatti, era riuscito ad ottenere compensi per un'attività inconsistente e, soprattutto, mai resa. Dunque, non un semplice "messo" concorrente nel pactum sceleris, ma il protagonista di quella fattispecie illecita che punisce una condotta solo eventualmente prodromica al patto corruttivo. Il motivo è articolato negli stessi termini di quello di [OSCURATO:PERSONA]. 6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione là dove non è stata accolta la richiesta, ulteriormente subordinata, di qualificazione delle condotte ascritte all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) nella diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. Il motivo è articolato negli stessi termini di quello di [OSCURATO:PERSONA]. 6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di Palermo omesso di commisurare la pena ai parametri giuridicamente imposti, senza dar conto delle doglianze difensive e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. 7. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, oltre che dei reati di cui ai capi 4), 5) e 6), anche del reato di cui al capo 8) per avere, nelle qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di Comnnittenza (C.U.C.) della Regione Siciliana e Presidente delle commissioni di gara di cui si discute, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - funzionario in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzione dell'A.S.P. 6 di Palermo, e [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento - e con [OSCURATO:PERSONA], ricevuto somme di denaro che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., consegnava loro, ammontanti, almeno in una circostanza, a euro 100.000,00, e, comunque, per averne accettato la promessa, per omettere e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio in favore delle ditte [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria dell'appalto per la fornitura dei vettori energetici e per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici destinati al servizio delle articolazioni centrali e territoriali dell'A.S.P. 6 di Palermo - del valore complessivo di euro 126.490.000,00, della durata anni nove - e SEI [OSCURATO:PERSONA], incaricata dell' esecuzione dell'appalto. In particolare, tra l'altro, d'intesa e nella reciproca consapevolezza e volontà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], col fattivo concorso morale e materiale di [OSCURATO:PERSONA], compivano atti contrari ai doveri d'ufficio, procedendo al pagamento degli stati di avanzamento (SAL), predisponendo provvedimenti non di loro competenza e chiedendo e ottenendo da [OSCURATO:PERSONA] la promessa e la dazione di indebite utilità consistenti in somme di denaro (tra cui quella di euro 100.000, sopra indicata). [OSCURATO:PERSONA], sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato anche in relazione ai reati di corruzione di cui ai capi 14) e 15). Gli imputati, in cambio della promessa di ingenti somme di denaro da parte del Turola e del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, referenti delle imprese [OSCURATO:SOCIETA] e PFE, interessati ad accaparrarsi illecitamente i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] (e, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], anche a spartirli con la EURO&[OSCURATO:SOCIETA] nell'ottica di un reciproco scambio di favori) nonché intercessioni per ottenere la nomina alla carica di direttore generale di una azienda sanitaria, avrebbero alterato la gara bandita in data 30 ottobre 2017 dalla C.U.C. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, oltre alla violazione di legge in relazione alla normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 7.1. Violazione di legge per avere la Corte d'appello erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara A.S.P. e l'altro in relazione alla gara C.U.C.), anziché uno solo, errando nella determinazione del tempus commissi delicti, l'ultimo dei quali indicato nel maggio 2019. 7.2. Violazione di legge, anche processuale, per avere la Corte di appello, in relazione al capo 8) di imputazione, pronunciato sentenza di condanna per un fatto diverso da quello oggetto del capo di imputazione in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; vizio di motivazione per avere erroneamente considerato la sussistenza di due accordi corruttivi anziché di uno solo, errando nella determinazione del tempus commissi delicti e confermando la condanna per un fatto non compreso nell'imputazione. Quest'ultimo disegna un episodio corruttivo, accertato nel novembre 2018, che vede, ancora una volta, protagonista [OSCURATO:PERSONA] quale parte attiva di un accordo illecito, che avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli stati di avanzamento di un servizio oggetto di un appalto vinto dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. ed eseguito dalla SEI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pagamento degli stati d'avanzamento sarebbe stato illegittimo. Secondo i giudici di merito la tangente di 100.000,00 euro non sarebbe stata la controprestazione dell'indebito pagamento dei S,a.I., bensì il prezzo per la mancata esclusione della Siram dalla gara d'appalto. Si era, infatti, verificato, durante lo svolgimento della gara nel 2015, che la Siram avesse omesso l'indicazione degli oneri di sicurezza. Su questa manchevolezza, che poi verrà ritenuta non essenziale per l'aggiudicazione, la Commissione discusse a lungo. Secondo il G.u.p., la Siram non venne esclusa dalla gara perché assunse l'impegno illecito di pagare 100.000,00; inoltre, i fatti, compreso quello non contestato, dovevano essere scissi in due fattispecie di reato autonomo: la prima corruzione sarebbe stata quella finalizzata a non estromettere Siram; la seconda, quella riguardante il pagamento di una controprestazione illecita mediante la sottoscrizione di contratti con la [OSCURATO:PERSONA], società facente capo a uno degli imputati, in modo da veicolare gli indebiti compensi. Il G.u.p. avrebbe, invece, dovuto rimettere gli atti al Pubblico ministero. La Corte di appello non ha affrontato la questione e si è limitata a osservare che il tenore dell'accusa sarebbe esemplificativo (con riguardo alla vicenda dello sblocco dei Sa.!.) e che il tempus commissi delicti sarebbe corretto perché indicativo della data di accertamento del fatto e non della sua consumazione. La conclusione è erronea: da un lato, non può affermarsi che l'imputazione sia esemplificativa e, dall'altro, non può negarsi che essa ascriva all'imputato una contestazione ben precisa nella quale è evidenziabile un fatto storico disegnato in tutti i suoi elementi essenziali, che non ha nulla a che vedere con il diverso episodio per il quale è stata pronunciata condanna. Nella sentenza impugnata, infine, non si ravvisa alcuna motivazione che consenta di spiegare perché [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerato parte del secondo accordo corruttivo. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente ravvisato nei capi 14) e 15) di imputazione (corruzione FER. CO . e corruzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], referente della PFE) due diversi episodi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. A fronte delle censure difensive, nelle quali si sottolineava che l'imputato non aveva mai posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio nel corso della procedura selettiva in questione, e che, pertanto, a tutto voler concedere ricorrerebbe la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., i Giudici di appello hanno risposto ritenendo che la contrarietà degli atti e doveri d'ufficio non doveva essere valutata sulla base della loro legittimità formale, quanto piuttosto della modalità dell'azione e degli scopi perseguiti. Nel caso in esame non è stata raggiunta la prova della illegittimità delle aggiudicazioni delle due gare. A ciò si aggiunga che la presunta controprestazione, cioè l'attribuzione all'odierno ricorrente della dirigenza generale di un'azienda sanitaria siciliana, non è mai avvenuta, perché [OSCURATO:PERSONA] ottenne l'incarico di dirigente dell'A.S.P. di Trapani, non certamente attraverso l'interessamento dei soggetti protagonisti dei capi di imputazione 14) e 15). 7.4. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 4) e 5). La Corte ha ritenuto che la irregolarità delle due gare sarebbe dimostrata dalle intercettazioni e che le stesse troverebbero riscontro nelle dichiarazioni confessorie degli imputati. In realtà, per quanto concerne il cambio della busta nell'ambito della gara A.S.P., [OSCURATO:PERSONA] non ha reso confessione e difetta la prova della alterazione del procedimento di scelta del contraente. 7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento, nella misura massima dei 2/3, della riduzione della pena per l'attenuante speciale di cui all'art. 323 -bis cod. pen. La difesa evidenzia l'atteggiamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e il suo notevole apporto alle indagini. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha iniziato a collaborare con la giustizia prima dell'arresto, registrando sul suo cellulare i colloqui con altri soggetti quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha riferito che, pur avendo saputo dell'arresto il 21 rt-, l giorno prima, in quanto comunicatogli dal suo addetto stampa, decideva di non distruggere né occultare le prove che si sono rivelate preziose per gli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, non hanno dato un contributo probatorio rilevante nella stessa misura di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e, per tale ragione, non si comprende perché soltanto al primo sia stata riconosciuta la riduzione massima di 2/3. 8. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, oltre che dei reati di cui ai capi 4), 5) e 6), anche dei reati di cui ai capi 8) 14) e 15). Ricorre per cassazione, deducendo, oltre che la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per ciò che concerne la ritenuta sussistenza di un secondo accordo corruttivo e l'omessa retrodatazione della data del commesso reato in relazione al capo 6) dell'imputazione. Il motivo è articolato negli stessi termini di quello contenuto nel ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla retrodatazione, la Corte di appello ha ritenuto il reato consumato il 9 maggio 2019 poiché a tale data risale una lunga intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal tenore della quale la Corte di appello ha ritenuto che vicenda corruttiva proseguisse con ulteriori aggiustamenti. In realtà, le dazioni e le promesse si esauriscono il giorno 8 gennaio 2019 (consegna di 10.000,00 euro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, dopo tale data, [OSCURATO:PERSONA] non corrispose né promise alcunché ai predetti. Se venisse ritenuta fondata la censura sulla retrodatazione, la data di commissione del reato sarebbe individuata nel giorno 8 gennaio 2019, con evidenti ripercussioni anche sulla normativa applicabile in relazione alla riparazione pecuniaria ordinata in favore dell'A.S.P. 6 ex art. 322- quater cod. pen. Nella conversazione sopra citata si trattavano argomenti che esulavano da pattuizioni illecite con il pubblico ufficiale e che non erano neanche individuati con sufficienti margini di certezza. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accordo corruttivo di cui è il capo 8) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, il motivo è articolato negli stessi termini di quello di [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che, in relazione all'unica condotta illecita contestata in concreto, il G.u.p. ne ha affermato l'insussistenza in quanto nessun elemento concreto porta a ritenere che la dazione di 100.000,00 euro sia stata frutto di un accordo concluso il 28 novembre 2018 in occasione dell'incontro all'hotel Mercure. È stato violato il principio di correlazione tra l'affermazione di penale responsabilità e il fatto oggetto del capo di imputazione e la Corte di appello non si è confrontata con tale deduzione.8.3. Violazione di legge e omessa motivazione sulla richiesta di annullamento dell'ordine di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) per violazione degli artt. 322-quater cod. pen. e 7 CEDU La quantificazione della riparazione pecuniaria è stata illegittimamente parametrata al prezzo - profitto del reato rispetto, invece che a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale come previsto dalla norma in vigore alla data del commesso reato. La modifica legislativa introdotta con legge 9 gennaio 2019, n. 3, non si applica ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della stessa. Il reato di cui capo 8) è contestato in Palermo il 28 novembre 2018, e, dunque, in data antecedente all'entrata in vigore della normativa più sfavorevole. 8.4. Erronea applicazione della legge in relazione alla quantificazione della riparazione pecuniaria in conseguenza della condanna per il reato di cui al capo 6). In appello era stata richiesta la retrodatazione del capo di imputazione all'8 gennaio 2019: con l'eventuale accoglimento di questa doglianza anche la quantificazione della riparazione pecuniaria relativa alla corruzione di cui al capo 6) diventa illegittimamente parametrata al prezzo profitto del reato rispetto invece che a quanto indebitamente ricevuto del pubblico ufficiale. 8.5. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 4) e 5). I motivi hanno identico contenuto rispetto a quelli dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ribadiscono la regolarità delle procedure e la circostanza che si è tenuto conto unicamente delle intercettazioni confortate dalle dichiarazioni confessorie degli imputati. Quanto alla gara A.S.P., si evidenzia che manca la richiamata convergenza delle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] sul punto della sostituzione della busta concernente l'offerta per la gara pubblica. 9. [OSCURATO:PERSONA] è imputato per i reati di corruzione di cui al capo 15) e turbativa di incanti di cui al capo 16). Ricorre per cassazione deducendo, oltre che la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti motivi. 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di corruzione. 9.1.1. Un primo vizio motivazionale è individuabile nel fatto che la sentenza di appello non si è confrontata con la deduzione difensiva circa il fatto che l'omessa integrale valutazione del contenuto di alcune intercettazioni, nonché delle dichiarazioni degli imputati e di alcuni elementi tecnici e documentali, non avesse consentito al Giudicante di motivare se la promessa intervenuta tra i pretesi correi fosse frutto di un accordo o di coartazione o di induzione. In particolare, l'esplicito rifiuto di qualsivoglia trattamento di favore - contenuto nella conversazione del 7 novembre 2018 - era una circostanza di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto al fine di spiegare perché, in un secondo momento, [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato di sottostare alle richieste di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla conversazione del 21 novembre 2018, la Corte di appello non considerava che negli scritti difensivi si sottolineava che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad anticipare a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe «fatto scantare» [OSCURATO:PERSONA], aggiungeva che egli avrebbe detto che, ormai, aveva «lasciato libero» lo stesso [OSCURATO:PERSONA], alimentando le paure di ritorsioni nei suoi confronti da parte del commissario di gara. La Corte di appello non si è confrontata neppure con gli specifici elementi probatori indicati dalla difesa, a cominciare dalle dichiarazioni ammissive di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per quanto attiene all'omessa considerazione di numerosi passi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali il faccendiere esplicitava le preoccupazioni di [OSCURATO:PERSONA] per l'ostilità di [OSCURATO:PERSONA] nei propri confronti. La motivazione della sentenza è anche contraddittoria perché, dopo avere ritenuto attendibile [OSCURATO:PERSONA], non prende in considerazione le sue dichiarazioni là dove egli riconosce che [OSCURATO:PERSONA] era intimorito dalla ostilità di [OSCURATO:PERSONA]. Nei motivi di appello si era segnalata la circostanza che la conversazione del 14 dicembre 2018 sarebbe stata ritenuta avere valenza confessoria, senza in alcun modo addentrarsi sulla questione centrale, e cioè non se la promessa vi fosse stata (circostanza pacifica) ma se la stessa fosse frutto di un accordo o di una coartazione o induzione e la Corte di appello non ha risposto. In altre parole, ritiene la difesa che a [OSCURATO:PERSONA] sia stato chiesto di pagare per non essere danneggiato, non certo per essere favorito. 9.1.2. Un secondo vizio motivazionale risiede nel fatto che la Corte di appello ha ignorato che: 1) PFE, per il progetto tecnico di altissima qualità e per l'offerta economica competitiva, era oggettivamente in una posizione di naturale pole position, come dimostrato anche con due elaborati tecnici ignorati; 2) per PFE la gara in questione era di fondamentale rilievo, giacché se, da un lato anche la vittoria in tutti e quattro i lotti avrebbe comportato una sensibile perdita di fatturato, dall'altro, una sconfitta anche parziale avrebbe avuto conseguenze catastrofiche (si vedano le due consulenze tecniche depositate dalla difesa - e ignorate dalla Corte); 3) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano perfettamente consapevoli sia della posizione di grande favorita di PFE che dei rischi cui la società andava incontro.Si sottolineava nell'atto di appello, che [OSCURATO:PERSONA] - proprio perché era pienamente consapevole della bontà del progetto presentato - non aveva alcun interesse ad una valutazione diversa da quella corretta. Tema decisivo, in considerazione del reato in contestazione, che, tuttavia, la Corte territoriale non ha ritenuto di affrontare, non ponendosi neppure il problema della attendibilità delle valutazioni dei consulenti. D'altro canto, se è vero che fu [OSCURATO:PERSONA], alla fine, ad indicare (in una forbice) la cifra da corrispondere, è altrettanto indubbio che fece ciò su specifica richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dopo che questi aveva detto esplicitamente di non volere l'indicazione di una percentuale, ma un valore assoluto. 9.1.3. Un terzo vizio di motivazione ha ad oggetto il reato di concussione c.d. ambientale. Nei motivi di appello si prospettava la necessità di inquadrare la vicenda nell'ambito di un contesto di illegalità diffusa, ove i pubblici ufficiali si muovevano abitualmente attraverso faccendieri per ottenere utilità varie. Ciò risultava, come dedotto nell'atto di gravame: - dalla ricostruzione dei verbalizzanti, che evidenziavano, a proposito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che «sembrerebbe che i due riescano a condizionare anche le scelte operative delle società appaltatrici, imponendo alle stesse determinati modus operandi»; da altre vicende emerse proprio in ordine alla gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, a cominciare dalla vicenda FER.CO , caratterizzata dalla corruzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di tale Turola, mediante l'offerta di un contatto con importanti uomini politici che avrebbero garantito al primo un posto di direttore generale, cioè il medesimo aiuto che il pubblico ufficiale rimproverava a [OSCURATO:PERSONA] di non avergli offerto. 9.1.4. Il quarto vizio di motivazione attiene alla ritenuta corruzione finalizzata a favorire Euro&Promos e al ruolo dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA]. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], viene mosso anche il singolare addebito di aver corrotto [OSCURATO:PERSONA] pure al fine di favorire la società Euro&Promos, concorrente di PFE, nell'aggiudicazione di alcuni dei dieci lotti oggetto della gara. I Giudici di appello hanno semplicemente ripetuto alla lettera quanto già scritto dal Pubblico Ministero nella memoria di replica, ignorando le risposte che alle osservazioni della pubblica accusa aveva fornito la difesa. Inoltre, la difesa, sulla base di puntuali richiami documentali, aveva evidenziato che, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, il progetto "Vulcano" neppure esisteva; all'epoca non vi era stato alcun contatto, neppure di tipo esplorativo, tra PFE ed Euro&Promos; dunque, sarebbe stato impossibile che [OSCURATO:PERSONA] corrompesse [OSCURATO:PERSONA] per favorire la seconda. [OSCURATO:PERSONA] in una prospettiva di futura acquisizione, l'aggiudicazione di un lotto a Euro&Promos sarebbe stata addirittura un danno per PFE, che avrebbe dovuto corrispondere un importo superiore per la acquisizione. La Corte di appello è rimasta silente sul punto e non ha tenuto conto delle fondamentali dichiarazioni rese su tale vicenda da [OSCURATO:PERSONA]. La sistematica mancanza di risposte ai rilievi difensivi si riscontra anche laddove i Giudici di seconde cure non spendono una parola su quanto dedotto nell'atto di appello con riferimento all'Ing. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli componente della commissione di gara. Questi, secondo quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo del 7 gennaio 2019, sarebbe stato "gestito" da Tranquillo. In realtà, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano raccontato un episodio sintomatico della ostilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di PFE: il giorno prima della aggiudicazione ufficiale, quando già PFE era stata designata come la ditta cui assegnare i primi quattro lotti, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di incontrarlo, proponendogli di rimettere tutto in discussione e di assegnare solo due lotti a ciascuna ditta, con grave danno per PFE. Ciò confermava, non soltanto che [OSCURATO:PERSONA] non era compiacente nei confronti di PFE, ma anche che Tranquillo, che lo "gestiva", si muoveva in piena autonomia e nell'esclusivo interesse di Euro&Promos (ai danni di PFE). 9.1.5. Il quinto vizio di motivazione attiene alla violazione del canone del ragionevole dubbio Le prospettazioni alternative formulate dalla difesa che rendono effettiva e non meramente congetturale l'ipotesi che il ricorrente non cercasse alcun favoritismo, in quanto lo stesso aveva contezza che l'offerta economica di PFE costituiva il migliore progetto, con conseguente dimostrazione della sussistenza del presupposto dell'assoggettamento concussivo o induttivo, non sono state prese in considerazione dalla Corte di appello. 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 15) ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen. Nei motivi di appello la difesa aveva evidenziato che: - dai dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antecedenti alla promessa si rappresentava che risultava un atteggiamento minaccioso e, al contempo, subdolo e ingannevole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - questi, dunque, era stato indotto a promettere una utilità attraverso condotte latamente minatorie, e per il timore di subire un danno significativo; - [OSCURATO:PERSONA], del resto, si era determinato a ricontattare [OSCURATO:PERSONA] solo dopo avere appreso - come confermato da [OSCURATO:PERSONA] - - della reazione di rabbia di quest'ultimo (e del medesimo [OSCURATO:PERSONA]) allorché l'odierno ricorrente aveva manifestato la volontà di non ottenere alcun trattamento di favore; - la successiva promessa non avvenne, pertanto, in forza di un accordo tra pari, ma solo per la paura da parte di [OSCURATO:PERSONA], che lo poneva in una posizione chiaramente subordinata al pubblico ufficiale e al suo sodale di non vincere la gara benché ve ne fossero tutti i presupposti, e nonostante gli sforzi profusi; - del resto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano perfettamente consci della importanza della gara per la PFE, del danno che alla società sarebbe derivato da una mancata aggiudicazione anche solo di alcuni lotti e financo (come ha detto espressamente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi, già richiamati, interrogatori) delle preoccupazioni di [OSCURATO:PERSONA] per una ostilità nei propri confronti che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai nascosto; 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie nella violazione dell'art. 318 cod. pen. 9.3.1. Quanto al vizio della motivazione, i Giudici di appello non si sono confrontati con le deduzioni difensive circa il fatto che sono stati considerati illegittimi gli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] solo perché, a fronte dell'esercizio del suo potere discrezionale, vi era stata una promessa di pagamento (peraltro, a favore di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]), così creando una illegittima correlazione fra dazione, atto discrezionale e corruzione propria. Se la gara si fosse svolta in modo corretto, PFE sarebbe risultata assegnataria dei primi quattro lotti per la qualità del progetto presentato e in considerazione della offerta economica competitiva. 9.3.2. Quanto alla violazione di legge, la Corte di Appello si è soffermata unicamente sulle condotte illecite asseritamente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], senza neppure valutare se dette condotte fossero state oggetto di un patto corruttivo con [OSCURATO:PERSONA]. 9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. 9.4.1. Quanto al vizio di motivazione, nei motivi di appello si evidenziava come tanto [OSCURATO:PERSONA] quanto [OSCURATO:PERSONA] avessero concordemente affermato che la promessa di cui al capo 15) dell'imputazione, a tutto voler concedere, si collocava nell'ambito di un rapporto intercorso esclusivamente tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], senza alcun coinvolgimento del pubblico ufficiale Da mia n i. Dai contributi dichiarativi degli imputati, emerge che [OSCURATO:PERSONA] - pur riconoscendo di essere stato posto a conoscenza di accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha categoricamente escluso di esserne stato coinvolto; [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha dichiarato che sperava di guadagnare 750.000,00 dalla prestazione di forniture e che la cosa non aveva nessun nesso con l'esito della gara. La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di derubricazione nei delitti di concussione, induzione indebita e corruzione impropria, ma nulla ha detto in ordine alla configurabilità del reato traffico di influenze illecite.9.4.2. Quanto alla violazione di legge, la radicale mancanza, anche grafica, della motivazione costituisce violazione della legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. 9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere confermato la condanna per il reato di turbata libertà degli incanti. La difesa aveva evidenziato che: 1) doveva escludersi che [OSCURATO:PERSONA] si fosse impegnato perché venissero attribuiti punteggi elevati a Euro&Promos o a FER.CO ; 2) doveva escludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso favorire PFE; 3) non era stato addotto alcun elemento che consentisse di ritenere che l'offerta di PFE fosse stata valutata in modo più generoso rispetto a quanto avrebbe meritato; 4) del tutto corretta era stata la metodologia di estendere a tutti i lotti (in presenza di progetti sostanzialmente identici presentati da ciascuna ditta per i diversi lotti) la valutazione tecnica effettuata per il primo; 5) sotto il profilo soggettivo, l'eventuale turbativa non poteva certo essere ascritta a [OSCURATO:PERSONA], il cui unico obiettivo era quello che la gara si svolgesse regolarmente, visto che PFE era ampiamente favorita. I Giudici di appello si sono limitati ad affermare - senza argomentare tale assunto - che la prova della turbativa d'asta dovrebbe desumersi dalla circostanza che l'offerta di PFE era stata giudicata la migliore. 9.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. L'aggravante in epigrafe è stata contestata nel presupposto che il fatto asseritamente corruttivo avrebbe ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, risponde del reato in quanto responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di Committenza della Regione Siciliana (C.U.C.) e Presidente della commissione di gara bandita dalla C.U.C. in data 30 ottobre 2017. Non era la C. U. C., all'esito di tale procedura, a stipulare i contratti con le imprese vincitrici, bensì le singole aziende sanitarie. A fronte di tale doglianza, la Corte di appello forniva una risposta assolutamente priva di specificità, meramente riproduttiva del dettato normativo. La C.U.C. appartiene, per espressa indicazione normativa, all'«[OSCURATO:PERSONA] regionale dell'economia», ente certamente diverso e per nulla "interessato" alla successiva stipula dei contratti per l'assegnazione del servizio di pulizia delle aziende del [OSCURATO:PERSONA]. 9.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze di cui all' art. 323-bis cod. pen. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323 -bis cod. pen., pur avendo i predetti reso dichiarazioni ammissive al pari di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato di aver avuto contatti e intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sapendo che questi fungeva da trait d'union con [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gara delle pulizie, già a partire dall'autunno del 2017 (interrogatorio del 24 luglio 2020) e di avere ricevuto un'esplicita richiesta di denaro dal faccendiere nell'estate del 2018. 9.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di indicare le circostanze che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., giustificherebbero la dosimetria della pena principale e di quella accessoria della incapacità di contrarre con la P.A. La pena principale è sproporzionata rispetto a quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisi responsabili di un numero assai più elevato di reati. Quanto alla pena accessoria, essa è stata determinata in misura prossima al massimo senza in alcun modo esplicitare, anche brevemente, i criteri di cui all'art.133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Saranno innanzitutto esaminate le questioni preliminari formulate dagli imputati relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di censure generiche e, comunque, manifestamente infondate. 1.1. In relazione alla prima censura (proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), occorre evidenziare che, quanto ai decreti n. 80/18 e n. 2624/17, la Corte di appello, conformandosi ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ha puntualmente sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari non è in alcun modo vincolato nella valutazione dei fatti posti a fondamento dell'istanza di autorizzazione all'attività di intercettazione alla qualificazione, in termini di fattispecie di reato, data dal pubblico ministero, ben potendo qualificare diversamente i fatti. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha, a questo proposto, evidenziato che contrariamente a quanto eccepito, il provvedimento del G.i.p. è correttamente motivato e sorretto dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine a reati per cui è consentito disporre I 'attività di intercettazione. Il G.i.p., in particolare, sulla base degli elementi forniti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, qualificava, ovviamente in via provvisoria, i fatti emersi in termini di corruzione, ancorando tale valutazione ai sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari rilevati dal pubblico ministero e posti a fondamento dell'istanza di convalida e autorizzazione.Quanto ai decreti nn. 80/2018, 257/2018, 606/2018, 724/2018 e 725/2018, la Corte di appello ha, correttamente, puntualizzato che tali decreti costituiscono la consecutio logica del decreto 2624/2017, a nulla rilevando pertanto la circostanza che gli stessi siano fondati su un elemento inesistente quale la creazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un falso sms tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale circostanza non incideva sulla sussistenza di un quadro indiziario ben preciso che imponeva la prosecuzione delle intercettazioni. Per quanto riguarda, infine, il decreto n. 1649/2018, con motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha sottolineato che: - il predetto era stato emesso richiamando la richiesta del pubblico ministero e la nota della polizia giudiziaria nella quale si faceva espresso riferimento alla necessità di predisporre intercettazioni audio e video sia al piano terra, che al quarto piano dell'immobile in osservazione; - tutte le successive proroghe disposte dal G.i.p. avevano avuto come oggetto le richieste del Pubblico ministero, nelle quali si faceva riferimento al solo quarto piano, attesa l'avvenuta dismissione dell'ufficio sito al piano terra; -appariva, pertanto, evidente, a giudizio della Corte, che le proroghe disposte dal G.i.p. in relazione al piano terra dell'immobile erano, all'evidenza, un errore materiale, come peraltro si ricavava dal fatto che, a partire dalla proroga del febbraio 2019, tutte le richieste e i relativi decreti di proroga avevano avuto ad oggetto il quarto piano. A ciò, doveva aggiungersi il fatto che in tutte le richieste di proroga il Pubblico ministero faceva espresso riferimento al decreto di autorizzazione originario del 26 luglio 2018, con espressa specificazione della permanenza dei presupposti e delle esigenze che avevano giustificato il decreto originario. 1.2. Il motivo proposto dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato. La motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello è, effettivamente, cumulativa, ma, non per questo, viziata. Occorre ricordare che, sulla base dei principi elaborati da questa Corte di legittimità, la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha proprio avuto riguardo alla personalità negativa degli imputati «per come emersa in relazione alle condotte contestate», e da ciò ha correttamente fatto derivare la mancata concessione delle circostanze richieste. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento a entrambi i reati contestatigli nei limiti di seguito indicati. 2.1 II primo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la sussistenza del reato corruttivo di cui al capo 1) e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe fornito risposta alle censure della difesa, sono fondati. 2.1.1. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla sussistenza dell'accordo corruttivo. Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555). Inoltre, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo, quindi, assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato (Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 - dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144 - 01). Rileva il Collegio che la Corte di appello territoriale non si è conformata a tali principi di diritto, non avendo indicato quale fosse l'atto contrario ai doveri di ufficio commesso dal pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] A.S.P. 6 n. 45384 dell'Il ottobre 2018 non può, infatti, considerarsi un atto contrario ai doveri dell'ufficio in quanto priva di contenuto decisorio o dispositivo, risolvendosi nella richiesta dell'A.S.P. 6 di essere ricompresa nel novero degli [OSCURATO:PERSONA] convenzionati con le [OSCURATO:PERSONA] vincitrici del bando di gara indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Committenza della Regione Sicilia. Con particolare riferimento alla "migrazione" della gara A.S.P. nella gara C.U.C., la Corte di appello non ha neppure tenuto conto che emergeva dagli atti, come dedotto dalla difesa, che l'[OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia aveva informato tutti gli interessati che occorreva, a tale fine, annullare la gara, emettere un nuovo decreto di autorizzazione alla migrazione e disporre una variante economica; tutti atti di esclusiva competenza del dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo stesso aveva definito impossibili. In ogni caso, l'operato del [OSCURATO:PERSONA], volto a propiziare la migrazione dell'appalto assegnato mediante gara dell'A.S.P. 6 di Palermo a T.S. (decisione, peraltro, che non sarebbe comunque dipesa dall'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] Generale, cui lo stesso era preposto, ma da altri uffici regionali all'uopo competenti), si collocava nell'ambito di attuazione di una prescrizione generale dettata dall' ANAC e dalla Corte dei Conti in materia di approvvigionamento di beni, forniture e servizi da parte della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali e quelli operanti nel settore sanitario. Si è detto che l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria: qualora l'atto compiuto abbia, comunque, perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per esercizio della funzione. 2.1.2. Venendo, poi, a esaminare le questioni poste in merito al prezzo della corruzione, occorre, preliminarmente, rimarcare che nessuna delle difese ha contestato gli avvenuti pagamenti indebiti, che costituiscono, secondo i Giudici di merito, la prova che l'accordo si era concretizzato. [OSCURATO:PERSONA] ha, da parte sua, sostenuto che difettava la prova della sua ricezione di una quota delle somme accreditate alla [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che i pagamenti erano stati, piuttosto il frutto di dazioni estorte da condotte concussive del pubblico ufficiale e da destinarsi anche a [OSCURATO:PERSONA], quale prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale. In merito al trasferimento di denaro dal [OSCURATO:PERSONA], e quindi dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], fortemente negato da quest'ultimo, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha osservato: - che gli elementi evidenziati nell'informativa conclusiva della Guardia di Finanza indicavano analiticamente data e ora di ciascun incontro, e che emergeva una palese corrispondenza temporale tra i bonifici, il prelievo in contanti (anche attraverso un parente di [OSCURATO:PERSONA]) e i successivi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (alcuni a casa del pubblico funzionario e altri presso lo stabilimento Motomar, luogo isolato e già in precedenza utilizzato dagli imputati per incontri riservati), di pochi minuti (e quindi compatibili con la mera consegna degli importi). Ed invero, in detta informativa si dava, altresì, atto della molteplicità di prelievi ravvicinati da parte di [OSCURATO:PERSONA], tutti seguiti da incontri o contatti con il [OSCURATO:PERSONA]; - che risultava pacificamente emergere, dalle parole del [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione con la moglie avvenuta il 20 aprile 2018, che il predetto, con l'assistenza tecnica, avrebbe guadagnato quindicimila euro al mese per cinque anni, senza fare alcunché, facili guadagni "da dividere in due". Ed è palese che il [OSCURATO:PERSONA] si riferisse proprio alle gare di appalto aggiudicate alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sia per il chiaro riferimento alla "assistenza tecnica", ossia all'oggetto delle due gare aggiudicate a T.S., sia per il riferimento ai "cinque anni", all'evidenza corrispondente alla durata dei due appalti. Che il [OSCURATO:PERSONA] non millantasse con la moglie alcunché, al di là dell'entusiastica previsione da lui effettuata, risultava, peraltro, dimostrato dal fatto che, solo tre giorni dopo tale conversazione, ossia il 23 aprile 2018, la T.S. effettuava un bonifico, pari a 15.860,00 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e nei mesi successivi, gli importi erano sempre di poco meno di 30.000,00 euro, ossia della cifra che, divisa a metà, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla moglie, necessaria per raggiungere l'importo complessivo di euro 268.400,99. In conclusione, corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte in ordine al fatto che risulta ampiamente provato che i facili guadagni di cui parlava il [OSCURATO:PERSONA] si riferissero ai rapporti illeciti intrecciati con i referenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e che il socio in affari cui faceva riferimento il [OSCURATO:PERSONA] era da identificare nel [OSCURATO:PERSONA], al quale erano destinate parte delle predette somme, come sostanzialmente ammesso dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno negato l'illiceità dei pagamenti e la loro riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], solo contestando la qualificazione giuridica del fatto che hanno chiesto riqualificarsi in concussione consumata dal pubblico ufficiale per il tramite di un intermediario. 2.1.3. In quest'ottica non risulta accoglibile la richiesta riqualificazione del reato di corruzione in quello di traffico di influenze illecite e ciò in quanto, dalle intercettazioni richiamate dai Giudici di merito, emerge in maniera del tutto indiscutibile, la circostanza che tra i due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi fosse stata certamente una promessa; ciò si ricava in maniera lampante dal contenuto della conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA], discutendo con la moglie, riferisce che gli introiti che gli sarebbero arrivati dall'accordo con la T.S. dovevano essere "divisi per due", con ciò facendo esplicito riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4. Sul punto la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo perché si conformi ai principi di diritto sopra enunciati, indicando quale sia l'atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] o se, piuttosto, siano ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di corruzione ex art. 318 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo - avente ad oggetto la commissione del reato di induzione indebita di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è fondato. 2.2.1. La Corte di appello, riformando la sentenza del G.i.p. - che aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste dal delitto di cui al capo 2), contestato quale concussione per aver il [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], costretto il [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere la nota nr. 45384 dell'Il ottobre 2018 dell'A.S.P. 6 di Palermo (con la quale si chiedeva la migrazione della gara A.S.P. in quella C.U.C.) - ha ritenuto ravvisabile nei fatti il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. Nella sentenza assolutoria, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva evidenziato che la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] di sottoscrivere la sopra indicata nota fosse frutto non di una costrizione del [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno di una induzione da parte dello stesso, ma corrispondesse a una sua autonoma determinazione, conseguente ad un riavvicinamento al [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA] successiva al 28 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato costretto da [OSCURATO:PERSONA], né indotto da questi (che, peraltro, nel mese di dicembre sapeva di aver perso ogni incarico all'A.S.P. 6 di Palermo, mentre [OSCURATO:PERSONA] era già certo della nomina a direttore dell'A.S.P. di Trapani) al compimento di atti diretti a consentire il passaggio della gara A.S.P. 6 in quella C.U.C., ma le sue determinazioni in tal senso trovavano giustificazione nel voler perseguire, sempre in un ambito di rapporti corruttivi, gli interessi economici di T.S. Il G.i.p. aveva anche evidenziato che 1) [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal [OSCURATO:PERSONA], e dopo che questi aveva cessato ogni rapporto con l'amministrazione, aveva redatto, nel dicembre 2018, due ulteriori note favorevoli a T.S., dirette al nuovo Dirigente, volte anche a propiziare il passaggio in C.U.C.; 2) [OSCURATO:PERSONA], precedentemente all'avvenuto riavvicinamento a T.S,, aveva agevolmente resistito alle -asserite- pressioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado aveva escluso che nella condotta degli imputati potessero ravvisarsi gli estremi non solo della corruzione, ma anche dell'induzione indebita. 2.2.2. Mette conto di rammentare come sul tema dell'onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento della decisione in appello abbiano avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia delle indicazioni tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2011). Costituisce principio di diritto ormai acquisito che - come le Sezioni Unite ebbero ad affermare già nella sentenza Mannino - la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. 2.2.3. Rileva il Collegio che la Corte di appello di Palermo non si è conformata a tale principio di diritto, non avendo fornito una motivazione rafforzata quanto al fatto che le note emesse da [OSCURATO:PERSONA] di appoggio al passaggio in C.U.C. si ponevano in continuazione con i precedenti accordi corruttivi siglati con la T.S. (oggetto del capo 6 di imputazione). A conferma di ciò militava, peraltro, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] 1'8 gennaio 2019 era sceso in Sicilia (anche per consegnare la somma di 15.000 euro,00), affinché [OSCURATO:PERSONA] perorasse l'interesse della sua azienda alla migrazione dell'A.S.P. 6 nella gara C.U.C. e al pagamento delle prestazioni effettuate dal gennaio 2018 a favore dell'azienda sanitaria palermitana secondo le condizioni del vecchio più vantaggioso contratto. Invero, la sentenza impugnata non smentisce la ricostruzione fattuale di quella di primo grado, ma si limita ad osservare che, nel momento della sottoscrizione della nota dell'Il ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] era certamente animato anche da spinte personali, ossia per proprio tornaconto personale di carriera e per l'esigenza di riallacciare i rapporti con T.S., come egli stesso ammetteva con il [OSCURATO:PERSONA], che lo criticava per l'atteggiamento tenuto nella vicenda C.U.C. Ma non si tratta, secondo la sentenza impugnata, di elemento che costituisce una causa sopravvenuta autonoma e del tutto eccezionale ex art. 41, secondo comma, cod. pen., ma solo di una mera "concausa", inidonea ad escludere l'efficacia causale della condotta costrittiva degli imputati, non essendo la successiva adesione autonoma e sganciata dalle pressioni ricevute, piuttosto accompagnandosi alle ulteriori motivazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Come sottolineato dalla difesa, la nota in questione è datata 11 ottobre 2018 e tanto rileva perché, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva ancora il suo incarico apicale 35 C1/7( presso l'A.S.P. 6, e dall'altro, è successiva alla conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2018, quando gli diceva che non dovevano essere interrotti i rapporti - anche questi di natura corruttiva- con i rappresentanti di T.S. La sentenza impugnata è inficiata da intrinseca contraddittorietà motivazionale: proprio perché la sottoscrizione della nota A.S.P. 6 oggetto materiale dell'imputazione è stata successiva alla conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2018; ne discende che essa era stata frutto di autonoma e personale determinazione del [OSCURATO:PERSONA], non indotta affatto dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in precedenza - quando, cioè, il riavvicinamento a T.S. non si era verificato - a tali asserite sollecitazioni del capo dell'ufficio il [OSCURATO:PERSONA] non aveva minimamente dato seguito, circostanza non confutata dalla sentenza impugnata. La Corte di appello non ha considerato che, l'atteggiamento di resistenza ad una scelta che egli sapeva e affermava essere sconveniente per la pubblica amministrazione veniva da [OSCURATO:PERSONA] mantenuto e ribadito anche dopo la mancata riconferma all'incarico di Provveditore dell'A.S.P. 6 (e cioè dopo il 27 febbraio 2018); appresa quest'ultima notizia, risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che, comunque, data la conferma dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio tecnico, avrebbe conservato il potere di decisione su detta improvvida scelta, che avrebbe continuato ad osteggiare. A prescindere, quindi, dal vizio conseguente alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, l'affermazione sopra evidenziata induce a escludere insuperabilmente la condotta costitutiva del delitto contestato, in quanto l'asserita minaccia di non rinnovare l'incarico del [OSCURATO:PERSONA] rappresentava il profilo saliente del comportamento asseritamente prevaricatorio del [OSCURATO:PERSONA]. In altre parole, avendo [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere la sottoscrizione della nota prot. 45384 dell'Il ottobre 2018 in epoca alquanto successiva alla mancata riconferma nell'incarico di Provveditore (avvenuta in data 27 febbraio 2017), da ciò non può che conseguire la assoluta irrilevanza causale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla scelta volitiva del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, al di là della supposta minaccia di mancata riconferma nell'incarico, non sono indicati nel capo di imputazione, né emergono dalla sentenza di primo grado altri comportamenti del [OSCURATO:PERSONA] idonei ad operare un abuso costrittivo o induttivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ravvisare induzione né costrizione da parte del pubblico ufficiale nella mera richiesta, pur insistente e indebita, rivolta ad altro pubblico ufficiale, se non accompagnata da comportamenti minacciosi, costrittivi o ritorsivi, connotati da concreta idoneità. Insussistente appare, infine, il requisito - sulla cui individuazione la sentenza impugnata tace completamente - della utilità da ritrarre a seguito del comportamento del soggetto indotto.Escluso pacificamente che nella specie sia stato mai operato il versamento di denaro al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], la pretesa utilità dovrebbe consistere nella stessa sottoscrizione della nota dell'A.S.P. 6 dell'ottobre 2018, ovvero nel compimento dell'atto. Senonché tale fatto non costituirebbe certamente una utilità per il [OSCURATO:PERSONA], posto che nella stessa ricostruzione della sentenza impugnata la sottoscrizione della nota integrerebbe l'atto (pretesamente) contrario ai doveri dell'ufficio oggetto materiale del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. che sarebbe stato posto in essere - contrariamente alla realtà, come esaminato nel primo motivo del ricorso — per effetto di una condotta corruttiva da parte di T.S., dalla quale (sempre asseritamente) il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conseguito un vantaggio economico. In altre parole, la utilità per il [OSCURATO:PERSONA], intesa come vantaggio patrimoniale conseguito contra legem dal p.u. non discenderebbe affatto, nel caso di specie, dalla sottoscrizione della nota A.S.P. 6 in esame, ma dalla precedente pattuizione corruttiva che, secondo la sentenza impugnata, sarebbe la causa del compimento di tale atto. La Corte di appello ha realizzato una inammissibile sovrapposizione (e confusione) di due diversi schemi giuridici: considerando come utilità economica o patrimoniale indiretta (ai fini del delitto di induzione indebita) il compimento dell'atto, che invece rappresenterebbe la prestazione illecita del pubblico ufficiale ai fini del delitto di corruzione propria, e dunque la causa della differente utilità economica (il prezzo del reato) illecitamente corrisposta dal privato e (asseritamente) ricevuta dal pubblico ufficiale. Erroneamente duplicandone la rilevanza penalistica, dunque, la Corte di appello finisce per postulare che uno stesso atto (nella specie, la nota dell'Il ottobre 2018) costituisca, al contempo, la causa dell'attribuzione dell'utilità (in quanto elemento costituito del sinallagnna corruttiva) e l'utilità stessa conseguente alla condotta induttiva di un reato diverso. Quanto, invece, all'ipotetico rilievo che la sottoscrizione della nota dell'A.S.P. 6 dell'Il ottobre 2018 da parte del [OSCURATO:PERSONA] potesse costituire utilità indebita a favore di terzo, ovvero di T.S., ci si scontra con il problema - irrisolto da entrambe le decisioni di merito - che l'appalto secondo le condizioni C.U.C. non sarebbe stato certo più vantaggioso per T.S., soprattutto perché le condizioni economiche alle quali il passaggio in C.U.C. era stato proposto o ipotizzato nella nota A.S.P. 6 (ovvero, per l'importo di euro 2.531.000,00) era assai inferiore a quello richiesto da T.S.. 2.2.4. Alla luce di quanto evidenziato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato contestato al capo 2), perché il fatto non sussiste.2.3. Il terzo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. è assorbito dall'accoglimento del secondo sulla insussistenza del reato. 2.4. È fondato anche il quinto motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. Deve precisarsi che tale norma prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. Nel caso di specie viene in considerazione, in particolare, il profilo della stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione. Orbene, tale ipotesi ricorre allorché il fatto corruttivo influisca sulla stipula di contratti, nel senso di incidere sulla scelta di stipularlo e sulla scelta del contraente, sul tipo di contratto, sul contenuto delle pattuizioni, e allorché al contratto sia interessata la pubblica amministrazione cui appartiene il funzionario corrotto, nel senso che essa è parte del contratto o comunque ha interesse ad un contratto che viene stipulato tra terzi, in quanto esso incide sulla tutela dei beni cui quell'amministrazione è preposta e dunque si colloca all'interno della sfera di operatività della stessa amministrazione (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266116 - 01). In particolare, si osserva che l'atto amministrativo a firma dell'imputato non soltanto non aveva ad oggetto la stipula di un contratto, ma quest'ultima sarebbe stata la conseguenza di una ulteriore, autonoma determinazione di una diversa amministrazione, alla quale non apparteneva il ricorrente; la richiesta dell'A.S.P. 6 si poneva, invero, come mero antecedente storico, intervenendo in un procedimento amministrativo il cui esito finale - la stipulazione del contratto in C.U.C. - non era minimamente condizionato dall'atto adottato dall'A.S.P. 6. Inoltre, deve evidenziarsi che la C.U.C., [OSCURATO:PERSONA] di Committenza, appartiene per espressa indicazione normativa, all'[OSCURATO:PERSONA] regionale dell'economia, ente certamente diverso e per nulla "interessato" alla successiva stipula dei contratti per l'assegnazione del servizio di pulizia delle aziende del servizio sanitario regionale. Come stabilito dal comma 34 del D.Igs. 163/2006, le Centrali di committenza- quali, a livello nazionale, la [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero, a livello della regionale siciliana, per l'appunto, la C.U.C. - sono amministrazioni che acquistano forniture o servizi, ovvero aggiudicano appalti "destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari" diverse da se stesse, fungendo da mero "soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti", in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.2.5. Il sesto motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla insussistenza del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., posto che la pena base era stata determinata in anni otto di reclusione proprio in relazione a tale reato. 2.6. È fondato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la confisca di denaro. Deve premettersi che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha confermato la confisca disposta dal primo giudice in relazione al capo 1) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in misura pari a euro 268.401,00, quale prezzo del reato, senza considerare quanto l'odierno ricorrente avrebbe concretamente conseguito, che - anche considerando a lui consegnate le somme prelevate dal [OSCURATO:PERSONA] ed indicate nella informativa finale della Guardia di Finanza - non avrebbe ecceduto l'importo di euro 39.000,00. Conseguentemente, anche in adesione alla citata sentenza delle Sezioni unite del 26 settembre 2024, l'importo della disposta confisca avrebbe dovuto essere ridotto e limitato. [OSCURATO:PERSONA] su tale punto la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che si adeguerà al principio sopra richiamato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento a entrambi i reati contestatigli nei termini di seguito indicati. 3.1. Il primo e il secondo motivo - relativi alla sussistenza del reato di concorso nel reato di induzione indebita - nonché il terzo motivo - relativo al reato di corruzione di cui al capo 1) - e il quarto motivo - avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., devono trovare accoglimento alla luce delle osservazioni sviluppate con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i medesi reati e i motivi di ricorso sono del tutto sovrapponibili. Si rinvia a quanto rimarcato ai paragrafi 2.1., 2.2., 2.4. e 2.5. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 3.2. Il quinto motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio è assorbito dall'accoglimento dei motivi di cui sopra.3.3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui al capo 2) e con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, in relazione al reato di cui al capo 1). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento ai capi 1), 4) e 6), limitatamente alla continuazione interna e all'aggravante dell'art. 319-bis cod. pen, mentre deve essere, nel resto, rigettato. 4.1. Il primo motivo di ricorso - avente ad oggetto la violazione di legge, anche processuale, in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per avere i Giudici erroneamente dichiarato non accoglibile la concordata rideterminazione del tempus commissi delicti del capo 6) - è infondato. La difesa ha sostenuto di aver presentato, in data 13 novembre 2020, richiesta scritta di patteggiamento, in calce alla quale i [OSCURATO:PERSONA] titolari dell'indagine avevano rilasciato parere favorevole, aderendo alla richiesta dell'imputato così come formulata e prestando il consenso alla previa rideterminazione del tempus commissi delicti per il capo 6) «fino alla data del 9 gennaio 2019». Da ciò conseguiva, ad avviso della difesa, che i [OSCURATO:PERSONA], rilasciando in calce alla richiesta il parere favorevole, avevano operato una chiara modifica del suddetto capo di imputazione o, meglio, avevano ritenuto sussistente la retrodatazione temporale invocata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], pur mantenendo la originaria qualificazione giuridica del reato contestato. Con motivazione corretta e congrua, la Corte di appello ha ritenuto di non condividere tale prospettazione, sottolineando che il provvedimento di rigetto, in primo luogo, dava atto della circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] avevano precisato, nel prestare il loro consenso, che lo stesso riguardava i capi di imputazione così come originariamente contestati e non già così come rideterminati sotto il profilo del tempus commisi delicti nelle indicate istanze di applicazione pena, nonché, d'altra parte, rappresentava che, dall' inequivoco tenore della conversazione intercettata in data 9 maggio 2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si evinceva, in ogni caso, l'asservimento totale e continuo fino a quella data delle pubbliche funzioni a servizio degli interessi privati di T.S., così come, d'altronde, specificamente contestato nel capo d'imputazione, con la conseguenza che non poteva riconoscersi corretta la prospettata retrodatazione del fatto alla data del gennaio 2019. Occorre ricordare che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione è nel senso di ritenere che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, ratificando il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare unilateralmente i dati della richiesta e modificare lo spettro temporale della condotta oggetto della pattuizione (Sez. 3, n. 2863 del 30/10/2018 -dep. 22/01/2019-, Burzacchi, Rv. 274823 - 01). In quest'ottica il provvedimento di rigetto dei Giudici di merito appare del tutto corretto e ineccepibile. 4.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è infondato. Si richiamano, a questo proposito, le osservazioni svolte al paragrafo 1.1. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 4.3. Il secondo e il terzo motivi di ricorso - aventi ad oggetto la responsabilità dell'imputato in relazione al reato cui al capo 1) e la richiesta riqualificazione nel reato concussione o, in subordine, in quello di induzione indebita - sono fondati limitatamente alla sussistenza della corruzione ex art. 319 cod. pen. Quanto al reato di corruzione propria, per il quale è intervenuta condanna, si richiamano, le osservazioni formulate, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ai paragrafi 2.1., 2.2. e 2.5., del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto», in merito alla necessità di individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio. Quanto, invece, alla richiesta della difesa di riqualificazione del fatto in concussione, la Corte di appello ha correttamente messo in evidenza la circostanza che l'ingresso della A.S.P. 6 nella C.U.C. era desiderata in primo luogo proprio dalla T.S., nelle persone dei suoi elementi di vertice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergeva dalle numerose intercettazioni in atti. In particolare, la conversazione del 18 gennaio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consentiva di delineare in tutti i suoi elementi il programma criminoso ideato dal [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA] dall'altra. I due discutevano della opportunità di predisporre una nota redatta per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con cui essa avrebbe dovuto segnalare la situazione di incertezza in ordine alle condizioni economiche da applicare alle prestazioni che la società continuava a fornire all' A.S.P. 6 sulla base del contratto ormai scaduto. E allora, secondo la Corte di appello, non risulta condivisibile quanto sostenuto negli atti di appello circa il fatto che la T.S. aveva formalmente sollecitato l'ASP alla sottoscrizione del contratto e neppure che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero sotto il gioco ricattatorio del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: -la conversazione, segnatamente, palesa che il [OSCURATO:PERSONA] trattava con la società aggiudicatrice argomenti - relativi ai rapporti contrattuali di quest'ultima con la pubblica amministrazione committente - dei quali non aveva alcun titolo per discutere, essendo egli soggetto totalmente estraneo all'azienda ospedaliera e non rivestendo alcun incarico, né formale né di fatto, nell'ambito della vicenda in questione, ma nella quale rivendica un ruolo ben preciso, facendosi portavoce con i vertici della T.S. della promessa di favorire attraverso il suo referente diretto, ovverosia il [OSCURATO:PERSONA], l'ingresso della gara A.S.P. in quella C.U.C. -dal tenore della conversazione si coglie in maniera evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], i rappresentanti della T.S. si trovano in una posizione di assoluta parità nella contrattazione con il [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, con il [OSCURATO:PERSONA]), stabilendo senza alcuna costrizione o induzione il pactum sceleris in questione. 4.3.1. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che adeguandosi ai principi sopra richiamati, dovrà indicare la sussistenza dell'atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere da Calenda. 4.4. Il quarto motivo di ricorso - avente a oggetto la responsabilità in ordine al reato di turbativa della gara bandita dalla C.U.C. in data 12 dicembre 2016 (capo 4) - è fondato. La Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni della difesa che aveva evidenziato che: -non era stato alterato l'ordine di analisi delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, e non poteva esserlo, essendo la procedura telematica; -nessuna influenza sugli amministratori delle ditte Higea e EBM vi era stato ai fini del ritiro di quest'ultima, scaturita con evidenza dall'OPA del fondo Permira; -nessuna pressione era stata esercitata sui membri della Commissione non compiendo alcuna attività funzionale all'aggiudicazione dei lotti 1) e 2) a T.S. Per quanto concerne il ritiro di EBM, la difesa aveva sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] gli raccontò che «il giochino EBM lo ha fatto [OSCURATO:PERSONA]», aveva affermato che, logicamente, non era credibile che [OSCURATO:PERSONA] potesse riuscire ad influenzare un fondo arabo, Altea, convincendolo ad acquistare EBM. La difesa, invero, aveva precisato che, come risultava dagli atti, nelle more della gara C.U.C., il fondo azionario di diritto inglese, "Permira" aveva lanciato un'O.P.A. mediante la quale aveva acquisito la [OSCURATO:SOCIETA]., controllante di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale notizia era reperibile su fonti aperte, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] era società quotata in Italia e, dunque, soggetta agli obblighi di legge in ordine alle comunicazioni al mercato. Già nel maggio e giugno del 2017 - ovvero, parecchi mesi prima della chiusura della fase di analisi delle offerte nella gara C.U.C. - la notizia dell'OPA di Permira su [OSCURATO:SOCIETA] (che controllava al 100% [OSCURATO:SOCIETA].), era pubblica. Pertanto, Permira, già proprietaria del gruppo HIGEA, una volta acquisita TBS, diede vita ad una complessa operazione di fusione per incorporazione che portò alla nascita della nuova [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata non ha risposto alle deduzioni della difesa e non si è confrontata con le evidenze probatorie dalle quali emergeva che, in sede di gara, la società nata dall'incorporazione doveva comunicare la notizia ed operare la scelta di rinunciare ad uno dei tre lotti ove - a seguito delle modifiche societarie erano presenti offerte della medesima società, attesa la regola dettata dal bando secondo il quale era stato espressamente previsto che la stessa società non poteva partecipare per più di due lotti. Proprio in considerazione di ciò, [OSCURATO:SOCIETA]., decideva di rinunciare al lotto 1), in linea con le scelte strategiche proprie delle aziende del settore. [OSCURATO:PERSONA] di appello, inoltre, non ha considerato la ragionevole prospettazione alternativa della difesa con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito che T.S. si era aggiudicata la gara a causa del ritiro di EBM): la Corte di appello, infatti, le ha valorizzate negativamente, senza valutare che le stesse, invece, potevano semplicemente lasciare emergere l'assenza di atti illeciti del pubblico ufficiale ai fini dell'alterazione delle operazioni di gara e, men che meno, a favore di T.S. Rileva, inoltre, il Collegio che la Corte di appello ha motivato la sussistenza del reato di corruzione (capo 6) finalizzato alla commissione della turbativa della gara bandita dalla C.U.0 in data 12 dicembre 2016, richiamando la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la T.S. «ha mezza Sicilia grazie a loro» e, ancora, commentava: «lui ([OSCURATO:PERSONA]) pensa che la C.U.C. se la è aggiudicata per procura?». La sentenza impugnata non si è, però, confrontata con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva che le cose erano andate "per caso" bene, nel senso che gli altri commissari di gara avevano deciso di esaminare il lotto numero 3), invece che il lotto numero 2), avevano attribuito un punteggio bassissimo alla società HC che, visto che il punteggio era unico per tutti i lotti, era risultata perdente anche sul lotto 2) dove l'unica società concorrente era solo T.S. Quanto al lotto numero 1), la società favorita, EBM, aveva scelto di ritirarsi perché, a seguito dell'O.P.A., che aveva portato alla nascita della società "[OSCURATO:SOCIETA]" (che comprendeva "Igea" e "E.B.M.", entrambe in gara), e in considerazione del fatto che il regolamento non permetteva a una stessa società di aggiudicarsi più di due lotti, E.B.M. o Igea dovevano rinunciare ad uno dei quattro lotti; nel caso in esame fu EBM a rinunciare al lotto 1), lasciando così che T.S., rimasta, anche in questo caso, unica offerente per il lotto 1), si aggiudicasse lo stesso. 4.4.1. Inoltre, il nucleo delle censure avanzate dal ricorrente attiene all'assenza, nel fatto come accertato in sede di merito, dell'evento naturalistico del reato, costituito da! "turbamento della gara". Con riferimento, infine, al reato di cui all'art. 353 cod. pen., deve, preliminarmente, osservarsi che, perché lo stesso si configuri, è necessario che le condotte poste in essere dall'agente si siano tradotte in una concreta minaccia per la libera concorrenza. / Occorre, più precisamente, che le condotte specificamente descritte in fattispecie - siano esse di tipo collusivo, violento o decettivo - abbiano in qualche modo cagionato la verificazione del citato evento di pericolo, determinando, cioè, un rischio di alterazione di quello che, diversamente, sarebbe stato il corso degli incanti. Una siffatta interpretazione, che garantisce il necessario e costituzionalmente conforme contenuto di offensività (e quindi di determinatezza) della fattispecie penale, si pone in linea con il più recente orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di turbata libertà degli incanti, non integrano i mezzi fraudolenti previsti dalla norma incriminatrice, le condotte anteriori all'allestimento della gara tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, le quali non sono ex se idonee ad esporre a pericolo il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali (Sez. 6, n. 24772 del 24/02/2022, Ieffi, Rv. 283606). I principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono nel configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 cod. pen. come reato di pericolo: non occorre invero che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). L'evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello "sviamento" del regolare svolgimento della gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo). Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; in senso conforme, tra tante, Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, Morabito, non mass.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, Filippelli, non mass.). 4.4.2. Ciò premesso, va osservato che i Giudici di merito non hanno fatto buon governo dei suddetti principi, poiché non hanno evidenziato senza cadere in contraddizione con quali modalità fraudolente l'imputato avrebbe turbato la gara. 4.4.3. La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata in relazione al capo 4) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate. 4.5. L'annullamento si giustifica in quanto risulta infondato il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato. Occorre sottolineare che il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato (Sez. 6 , n. 19298 del 16/02/2021, Grianti, Rv. 281161 — 01). Tale esegesi si fonda sulla natura del reato di turbata libertà degli incanti, che è pacificamente quella di reato di pericolo, il cui evento naturalistico può essere costituito, oltre che dall'impedimento della gara, anche dal solo suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei suoi risultati (tra le tante, Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). Nel caso in esame, occorre, quindi, avere riguardo alla condotta fraudolenta che sarebbe consistita nel decidere il 20 dicembre 2017 l'ordine dell'analisi delle offerte tecniche. Da tale data decorre il termine di prescrizione, che, tenuto conto anche della sospensione dei termini in base alla "legge Orlando", è di nove anni. Il reato si prescriverà, perciò, il 20 dicembre 2026. 4.6. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo 5) è infondato. La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche se con ritrosie e parziali ammissioni, avevano riconosciuto l'avvenuta sostituzione della busta, contenente sia l'offerta economica (id est il ribasso), che la giustificazione dell'anomalia dell'offerta (cioè, del ribasso stesso), sia pure attribuendo l'uno all'altro la condotta materiale della sostituzione; - a prescindere da chi materialmente avesse effettuato lo scambio della busta, risultava provato che detta sostituzione era stata certamente operata su richiesta dello [OSCURATO:PERSONA], poiché la T.S., a seguito della valutazione della documentazione tecnica, non era risultata al primo posto e, come loro comunicato dal [OSCURATO:PERSONA], «era staccata di sette punti», ragion per cui l'amministratore delegato di detta società si era molto preoccupato, chiedendo e ottenendo la sostituzione della busta con all'interno un'offerta con un ribasso pari a ben il 38%; - questa situazione rendeva poco conveniente per T.S. la gara A.S.P. e spingeva la stessa a nuovi accordi corruttivi per consentire la sua adesione alla gara C.U.C., e quindi l'esecuzione del servizio alle condizioni più lucrose della gara regionale. La sentenza impugnata ha, poi, puntualmente evidenziato, che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una intercettazione, a conferma della perpetrazione della turbativa della gara C.U.C, richiamava l'impegno che egli e [OSCURATO:PERSONA] avevano profuso per far sì che la TS. si aggiudicasse la gara. L'utilizzo della parola "giochini" lascerebbe intendere che i mezzi utilizzati in tale frangente siano stati tutt'altro che leciti; da questi passaggi si ricava, secondo la Corte, al di là di ogni ragionevole dubbio che la turbativa della gara CUC era stata oggetto di trattative con la T.S., che aveva concordato, in caso di aggiudicazione la dazione della somma di circa 220.000,00 euro. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è, poi, la motivazione spesa dalla Corte in ordine al fatto che, pur essendo vero che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono contraddetti, ciò è avvenuto solo sulla circostanza relativa a chi effettivamente effettuò il cambio di busta, e, in ogni caso, entrambi hanno ammesso che la busta fu sostituita. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, pur negando di essere stato lui, ha affermato che aveva dato le chiavi della cassaforte - ove erano custodite le buste - a [OSCURATO:PERSONA] e, in sua presenza, aveva aperto la cassaforte facendogli vedere dove si trovavano i plichi delle offerte A.S.P. In ogni caso, come rilevato nella sentenza impugnata, dalle intercettazioni e dalle confessioni degli imputati, risultava pacifico che [OSCURATO:PERSONA] influenzò le valutazioni delle offerte tecnico/economiche, superando le pressioni degli altri commissari e facendo scendere il gap che vi era rispetto alla offerta economica meglio valutata da dieci a cinque. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalle difese si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali. 4.7. Il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione di cui al capo 5) è infondato. Richiamate le osservazioni svolte al paragrafo 4.4. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto» in relazione alla prescrizione del reato di turbativa d'asta di cui al capo 4), il Collegio rileva che il reato in questione deve considerarsi commesso il :30 novembre 2017 e che, quindi, lo stesso si prescriverà il 30 novembre 2026. 4.8. L'ottavo, il nono e il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente, avendo tutti ad oggetto la sussistenza del delitto di corruzione di cui al capo 6) e la configurabilità, in subordine, dei diversi reati di cui all'art. 346- bis cod. pen. e 318 cod. pen. La censura è fondata limitatamente alla sussistenza della continuazione e della circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. Le restanti doglian.ze devono, invece, essere rigettate quanto alla sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato in ordine al fatto che le vicende oggetto dei capi d'imputazione 4, 5), e 6) costituivano la logica prosecuzione delle condotte contestate al capo 1), atteso che il disvelamento delle irregolarità relative alle gare bandite rispettivamente dalla C.U.C. e dalla A.S.P. 6 - oggetto dei capi d'imputazione 4) e 5) - risultava acclarato dal contenuto di alcune conversazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] commentavano, talvolta con disappunto, il comportamento posto in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti. Nello specifico: - le intercettazioni relative alla vicenda della trasmigrazione dell'A.S.P. in C.U.C. voluta dal [OSCURATO:PERSONA] consentivano di disvelare, oltre ai fatti relativi agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di un più risalente nel tempo accordo corruttivo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti di vertice di [OSCURATO:PERSONA]; - l'intercettazione del 24 settembre 2018 (nella quale il [OSCURATO:PERSONA] esprimeva il suo risentimento verso TS., dalla quale si sentiva «lasciato fuori» e preso in giro in favore del [OSCURATO:PERSONA]), in particolare, provava il fatto che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, vi fosse un accordo corruttivo, che prevedeva un generale asservimento del pubblico ufficiale alle esigenze di T.S., anche mediante il compimento di atto contrario al dovere di ufficio. In questo contesto discorsivo, invero, il [OSCURATO:PERSONA], lungi dal fare riferimento come ipotizzano le difese a fatti non reali, evidenziava che la T.S. - per richiedere l'adesione dell'ente alla procedura C.U.C. - non si poteva permettere di scrivere alla direzione dell'A.S.P. senza informarlo e per di più andando contro a quello che lui aveva «concordato con loro» mesi prima. La Corte di appello ha, a questo proposito, correttamente, messo in evidenza quelle parti della discussione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] di essere stato, di fatto, abbandonato da T.S. nello scontro con la Direzione Generale dell'A.S.P. 6 e forniva inediti particolari sulla genesi del dissidio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riferiva dell'esistenza di un accordo pregresso e rivendicava il suo ruolo di dominio della gestione degli appalti nei quali si era intromesso il [OSCURATO:PERSONA], tanto da determinare le sue rimostranze sul comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva contattato il suo "nemico", ignorando i rapporti pregressi. Le rassicurazioni del [OSCURATO:PERSONA] - preoccupato di compromettere il rapporto con la T.S. - che gli ricordava il rapporto corrente con la T.S. e l'oggetto delle "prestazioni" che lo caratterizzavano - non valevano a placarlo e, come puntualmente sottolineato dalla Corte di appello, confermavano l'esistenza di una pattuizione corruttiva antecedente con la TS., in virtù della quale l'azienda aveva iniziato dei pagamenti anche in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha, invero, ribadito che tale conversazione dava granitica contezza di un accordo illecito risalente e ancorato alla turbativa, quantomeno, della gara bandita dall'A.S.P. 6 - della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato responsabile, in quanto, nel corso del lungo colloquio il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] svelavano numerosi particolari che palesano l'esistenza dei loro illeciti rapporti con la T.S.; -la conversazione del 28 settembre 2018 faceva emergere la confessione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel confrontarsi con il suo sodale, finiva per riconoscere involontariamente di avere con il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] un dialogo che gli consentiva di rassicurare il complice sul buon andamento del rapporto in essere con l'impresa, nonostante le criticità riscontrate sotto alcuni profili, e che tale rapporto implicava la corresponsione di quelli che esplicitamente definiva "pagamenti". [OSCURATO:PERSONA] precisava, poi, che un'eventuale intesa corruttiva coi rivali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non incideva sul loro rapporto con la T.S., che asseriva stava mantenendo gli impegni presi con loro. Nella conversazione del 28 settembre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] offrivano chiari elementi per la ricostruzione dei loro rapporti con la società dello [OSCURATO:PERSONA], facendo emergere anche le manovre di turbativa della gara bandita dall' A.S.P. 6. Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che era chiaro che il contenuto della conversazione confermava che tra i due interlocutori ed i vertici della T.S. non solo vi erano pregressi accordi, ma era ancora in essere un rapporto del tipo corruttivo, finalizzato a realizzare gli interessi privati dei due complici, la cui possibile compromissione evidentemente era alla base dei malumori manifestati principalmente dal [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde è lo stesso sviluppo del dialogo tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] sulla questione della "migrazione" caldeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] - che finisce per condurre i due a ricordare e sottolineare i loro pregressi accordi illeciti con la T.S., evidenziando le loro preoccupazioni derivanti dallo sviluppo degli accadimenti. Inoltre, è proprio [OSCURATO:PERSONA] a sottolineare la possibilità di aderire alla proposta di trasmigrazione e, nel contempo, a ribadire che tanto avrebbe potuto fare solo nell'ambito del rapporto, evidentemente di natura corruttiva, che si era già creato. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello là dove evidenzia che tale considerazione di [OSCURATO:PERSONA] costituiva la più evidente, quanto involontaria, ammissione del patto corruttivo, per di più ribadito laddove il predetto asseriva essere stato un tradimento dello [OSCURATO:PERSONA] l'essersi accordato con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], atteso che tanto dava l'occasione al [OSCURATO:PERSONA] di ribadire che restavano comunque fermi gli impegni corruttivi già presi con la turbativa delle due gare (quantomeno, come si è detto, di quella A.S.P.). Su tale parte della conversazione, del resto, nessun atto di ricorso si è confrontato compiutamente; in ogni caso, in siffatto quadro le deduzioni difensive non riescono a evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argonnentativo dell'impugnata sentenza. 4.8.1. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello di Palermo ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del reato di cui all'art. 319 cod. pen. La fattispecie di corruzione propria richiede, per espressa previsione del legislatore, la presenza di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio e ciò vale a distinguerla dalla meno grave figura della "corruzione per l'esercizio della funzione", nella quale detto elemento non è contemplato. Questa Sezione ha avuto modo di precisare che «Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico; nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo» ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 18125 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bolla, Rv. 279555). L'art. 318 cod. pen. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l'intesa programmatica - l'impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunché -, previene la compravendita degli atti d'ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. «Il discrinnine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa» (così, Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018 (dep. 2019), Palozzi, Rv, 274984). Inoltre, se la fattispecie di reato di CUI all'art. 319 cod. pen. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all'art. 318 cod. pen., è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell'art. 318 cod. pen. Nel caso in esame tale atto è stato correttamente individuato nella turbativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della gara bandita dalla ASP 6 di Palermo in data 15 dicembre 2015, in favore della società T.S., come meglio descritta al paragrafo 6.5. Ciò, a fronte di un corrispettivo in denaro versato dai rappresentanti della stessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni emerge, infine, pacificamente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rapportavano abitualmente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e discutevano della dazione di somme di denaro. Si è affermato che «Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo». ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 18125 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bolla, Rv. 279555). Nel caso in esame, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], aveva realizzato, dietro corresponsione di una retribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il collegamento tra questi ultimi e il p.u. 4.8.2. In relazione al capo 6) il ricorso deve, quindi, essere rigettato con conseguente declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità per tale reato. 4.9. Occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., nel caso di concorso di persone, in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. L'effetto estensivo dell'impugnazione, che presuppone l'unitarietà del procedimento è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Ciò premesso, deve evidenziarsi che [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcun motivo relativo alla ritenuta sussistenza nell'ambito de Ila fattispecie di cui al capo 6) di due ipotesi corruttive in continuazione. Trattasi di motivo formulato, invece, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essendo lo stesso fondato, il conseguente annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo 6), limitatamente alla ritenuta continuazione, deve estendersi anche a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.9.1. Costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di corruzione, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi (Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279691 - 01). Alla luce di quanto sopra evidenziato circa l'esistenza fra le parti di un accordo corruttivo in essere sin dal 2015, la Corte d'appello di Palermo ha erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara A.S.P. e l'altro in relazione alla gara C.U.C.), anziché uno solo, sbagliando, conseguentemente nella determinazione del tempus commissi delicti, l'ultimo dei quali, correttamente indicato nel maggio 2019, come evidenziato nel paragrafo 4.1. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». In particolare, il G.u.p. aveva ritenuto che, per ciascuna di dette procedure selettive, fossero state concluse due differenti pattuizioni, sganciate l'una dall'altra e alle quali erano agganciate controprestazioni illecite distinte e separate. La sentenza d'appello si fonda, invece, su un unico contraddittorio assunto motivazionale secondo il quale, pur essendosi già raggiunti gli accordi corruttivi, gli stessi continuavano a rinnovarsi. 4.9.2. Orbene, nel caso in esame, appare ben evidente, dalla ricostruzione sopra compiuta, che tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] da una parte e lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] dall'altra, l'iniziale accordo corruttivo risalente al 2015 si sia protratto nel tempo tanto che ancora, nella conversazione del 9 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano sulle percentuali da applicare e sulle modalità di pagamento. Tale conclusione si ricava proprio dalla continuità e costanza dei rapporti esistenti tra i quattro protagonisti della vicenda, che si sono evoluti per tutto il periodo in contestazione e si sono caratterizzati per la corresponsione periodica di utilità da parte dei rappresentanti della T.S. al fine di ottenere i favori del [OSCURATO:PERSONA]. E a nulla rileva la circostanza che quest'ultimo non fosse stato, al momento dell'ultima dazione, più al vertice della C.U.C., atteso che l'accordo era relativo alla corruzione riguardante detta gara e i relativi pagamenti e conteggi si riferiscono alla predetta vicenda. E, allora, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l'azione istantanea dell'accettazione della promessa del denaro (o di altra utilità) o della sua ricezione, nell'ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa, come nel caso in esame, nel fattore unificante dell'esercizio della funzione pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la prima dazione e si protrae nel tempo fino all'ultima. 4.10. Alla luce di quanto evidenziato al paragrafo che precede, è, pertanto infondato l'ultimo motivo di ricorso che censura l'omessa retrodatazione della consumazione del reato di corruzione di cui al capo 6) al gennaio 2019. 4.11. La sentenza impugnata dovrà altresì essere annullata con rinvio anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. Si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte al paragrafo 2.4. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto». Il conseguente annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo 6), limitatamente alla ritenuta sussistenza della aggravante in questione, deve estendersi anche a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento ai capi 1), 4) e 6), limitatamente alla continuazione interna e all'aggravante dell'art. 319-bis cod. pen, mentre deve essere, nel resto, rigettato. 5.1. Il primo e secondo motivo, aventi ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di corruzione di cui al capo 1) in concussione è infondato. Si richiamano, sul punto, le osservazioni sviluppate, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 4.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». La sentenza deve, però, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319 cod. pen. 5.2. In relazione al terzo motivo - avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ai capi 4), 5) e 6) di imputazione - si osserva quanto segue. 5.2.1. Il motivo relativo al capo 4) è fondato. Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 4.4. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto». La sentenza deve, pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 5.2.2. Il motivo relativo al capo 5) è infondato per le medesime ragioni esposte, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 4.6. del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto». Deve, pertanto, essere dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità di cui al capo 5). 5.2.3. Il motivo relativo al capo 6) è fondato, limitatamente al riconoscimento della continuazione interna e della circostanza aggravante di cui al capo 319-bis cod. pen. Si rinvia a quanto esposto, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ai paragrafi 4.8., 4.9. e 4.11. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 5.3. Il quarto motivo e il quinto motivo - aventi ad oggetto la mancata riqualificazione del reato di corruzione di cui al capo 6) rispettivamente nel reato di cui all'art. 346 cod. pen. e nel reato di cui all'art. 318 cod. pen. sono infondati per le ragioni esposte, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 4.8. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 5.4. Il sesto motivo, in punto di pena, è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi al capo 1), 4) e 6). La Corte di appello, all'esito del giudizio di rinvio, dovrà rivalutare il trattamento sanzionatorio complessivo. 6.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento ai reati contestati ai capi 4), 6), limitatamente alla continuazione interna e all'aggravante dell'art. 319-bis cod. pen., 8), 14) e 15), per questi ultimi due limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 319-bis cod. pen. 6.1. Il primo motivo di ricorso - avente ad oggetto la violazione di legge per avere la Corte d'appello erroneamente considerato nel capo 6) di imputazione la sussistenza di due accordi corruttivi (uno in relazione alla gara A.S.P. e l'altro in relazione alla gara C.U.C.), anziché uno solo - è fondato. Si ribadiscono, a questo proposito le osservazioni già svolte, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 4.9. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 6.2. Il secondo motivo - nella parte in cui lamenta la violazione di legge, anche processuale, per avere la Corte di appello, in relazione al capo 8) di imputazione, pronunciato sentenza di condanna per un fatto diverso da quello oggetto del capo di imputazione In violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. - è fondato. Va sottolineato che la difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, entrambe, dedotto, sia in appello, che in questa sede, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per essere il fatto per il quale è intervenuta condanna diverso da quello oggetto di contestazione, anche se comunque si sono difese sul punto. 6.2.1. Deve evidenziarsi che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva sottolineato che nessun elemento concreto e dotato di riscontri certi portava a ritenere che la dazione dell'importo di euro 100.000,00 fosse stata frutto di un accordo concluso il 28 novembre 2018 (data indicata nel capo d'imputazione) in occasione dell'incontro all'hotel Mercure, come corrispettivo dello sblocco dei pagamenti e della liquidazione di somme in relazione a fatture e S.A.L. non corredati dalla necessaria completa documentazione giustificativa. Sempre secondo il G.u.p., contrariamente a quanto indicato nel capo d'imputazione, la data del commesso delitto di corruzione non poteva individuarsi nel 28 novembre 2018, giorno dell'incontro all'hotel Mercure di Palermo, ma doveva farsi risalire in un tempo più lontano e, cioè, quando ancora erano in corso i lavori della commissione relativi all'appalto (all'incirca nel 2015), e la dazione, il 4 dicembre 2018, della somma di euro 100.000,00 non appariva giustificata da un accordo concluso pochi giorni prima relativo allo sblocco delle liquidazioni dei S.A.L. e delle fatture, ma da un accordo risalente al momento di svolgimento della gara, che prevedeva, fra l'altro, la corresponsione di tale ingente importo quale prezzo per I 'azione di [OSCURATO:PERSONA] diretta a evitare l'esclusione dell'ATI in sede di aggiudicazione provvisoria. E, quindi, il G.u.p. aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso, per avere, a fronte del pagamento di somme di denaro, alterato la gara nel senso che la società "protetta" dall'imputato al momento dell'apertura delle offerte economiche, risultava non avere prodotta una documentazione necessaria (spese per oneri di sicurezza), ma, ciò nonostante, era stata, ugualmente, ammessa con riserva da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva comunicato la sua decisione, tramite [OSCURATO:PERSONA], alla ditta interessata e poi, nella qualità di Presidente della Commissione, aveva ritenuto non necessaria tale produzione documentale. Successivamente, con apposita delibera, aveva svincolato 1.200.000,00 euro, da destinarsi a opere straordinarie, per la ordinaria esecuzione dell'appalto. Il G.u.p. aveva indicato come elementi di prova 1) le ammissioni degli imputati ([OSCURATO:PERSONA] dichiarava che a fronte della somma ricevuta, si era impegnato a fare tutto il possibile per aiutare la Siram); 2) le intercettazioni tra gli stessi (Mangaro commentava che, senza di loro, la Siram non si sarebbe aggiudicata l'appalto), dalle quali emergeva che le tangenti erano versate mediante emissione di fatture da parte di una ditta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che mensilmente fatturava 22.500,00 euro (per cinque anni) per operazioni inesistenti. 6.2.2. Rileva il Collegio che, correttamente, l'imputato ha evidenziato che la condanna era intervenuta per un fatto diverso perché il Pubblico ministero aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, di avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio in favore delle ditte Siram, aggiudicataria dell'appalto, e SEI [OSCURATO:PERSONA], incaricata dell'esecuzione dell'appalto, individuando quale momento centrale dell'accusa il pagamento degli stati di avanzamento (SAL) della prestazione del servizio integrato di gestione energetica, anche relativi agli esercizi degli anni precedenti, con la predisposizione e la adozione di provvedimenti di competenza del R.u.p. e non loro, con la nomina di [OSCURATO:PERSONA] R.u.p. dell'appalto e con l'esautorazione del precedente incaricato. Il primo [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva ritenuto insussistenti, o, comunque, insufficienti gli elementi probatori a dimostrare la contestazione, così come formulata dall'accusa al capo 8) di imputazione. Quanto ascritto dal G.u.p. era, però, fuori dalla contestazione, fondandosi la condanna su una turbativa dell'aggiudicazione della gara vinta da Siram - assolutamente non provata e, infatti, per questo mai contestata in nessuno dei capi di accusa - e sulla non esclusione dell'ATI in relazione alla mancata indicazione degli oneri di sicurezza, che si assume lecita in quanto rientrante in una scelta legittima e discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, genericamente, ritenuto che «la condotta relativa alla vicenda dello sblocco dei S.A.L. sia indicata nell'imputazione come esemplificativa ("tra I 'altro") e non esaustiva della contrarietà agli atti di ufficio posti in essere in occasione dell'appalto in esame, atteso che il tenore letterale del capo d'imputazione riguardava tutta la procedura relativa alla gara in questione. Ciò non corrisponde al vero poiché nella prima parte della contestazione si sostiene, testualmente, che [OSCURATO:PERSONA] compiva atti contrari al proprio ufficio ricevendo in cambio 100.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA], il G.u.p., secondo la Corte di appello, si era mantenuto nel perimetro della contestazione, senza peraltro operare alcuna trasformazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali, piuttosto restringendo l'affermazione ad una sola parte della condotta contestata. 6.2.3. Deve, a questo proposito, evidenziarsi che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Nel caso in esame, il mutamento radicale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità è evidente: il capo di imputazione indica il pagamento dei S.A.L. come una delle condotte di corruzione della Siram nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato come [OSCURATO:PERSONA] della A.S.P. 6; la condotta ritenuta dal G.u.p. e dalla Corte di appello fondante la corruzione attiene, invece, ad anni prima, allorchè [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente della Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto (quindi con altra qualità), avrebbe favorito la società Siram nell'aggiudicazione. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato corrotto per compiere una turbativa di gara (e, infatti, la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione a tale reato, che, nel nostro caso, non è stato contestato poiché si tratta di fatti successivi all'aggiudicazione). Conseguentemente il fatto appare completamente diverso da quello contestato e, pertanto, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., il G.u.p. avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero. In conclusione, la sentenza impugnata, con riferimento al capo 8), deve essere annullata senza rinvio perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per quanto di competenza. 6.2.4. Fondata, ma assorbita dall'accoglimento della doglianza di cui sopra, è anche la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla insussistenza di due distinti rapporti corruttivi. La sentenza impugnata è, infatti, contraddittoria perché, pur confermando la tesi del G.u.p., ammette che il rapporto corruttivo era unico, sebbene snodatosi in permanenza lungo un significativo arco temporale e non indica - ai fini della distinzione delle due fattispecie di reato in continuazione tra loro - quale sarebbe stata la cesura temporale tra esse idonea a farle ritenere due realtà penalmente rilevanti e non un unico reato. 6.3. Il motivo relativo al mancato compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di atti contrari ai doveri di ufficio sia in relazione al capo 14) che in relazione al capo 15) (entrambi aventi ad oggetto la gara bandita dalla C.U.C. il 30 ottobre 2017) è infondato. 6.3.1. Quanto al capo 14), la sussistenza della corruzione contestata, che vede protagonisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Turola (che ha patteggiato la pena), referente delle [OSCURATO:SOCIETA]. è stata puntualmente motivata dalla Corte di appello, la quale ha messo in evidenza che, dal tenore delle conversazioni captate e dagli interrogatori degli imputati emergeva pacificamente la loro responsabilità. In particolare: - in una conversazione Turola chiamava [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere rassicurazioni per la gara, e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di organizzare un incontro con il fratello di [OSCURATO:PERSONA] (per lui fondamentale per avere la raccomandazione per la nomina a [OSCURATO:PERSONA] generale ASL Trapani); - in altra conversazione [OSCURATO:PERSONA] avvisava [OSCURATO:PERSONA] che il mercoledì successivo si sarebbe tenuta una seduta della commissione di gara, e questi subito menzionava il nome del Turola, che aveva organizzato l' incontro a Milano con [OSCURATO:PERSONA], e commentava che, effettivamente, Turola aveva fatto quello che gli era stato richiesto; che la raccomandazione fosse assolutamente essenziale per il [OSCURATO:PERSONA] lo si ricavava dal contenuto delle intercettazioni richiamate che, proprio in quel contesto e lasso di tempo, il [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva con il [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, appariva evidente che l'attività del Turola costituisse per [OSCURATO:PERSONA] un'utilità persino più importante della sicuramente considerevole somma di denaro promessa dal Turola stesso; -in altra conversazione, ancora, [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] sull'andamento delle operazioni di gara per poi affermare di aver già vagliato l'offerta della FER.CO , alla quale aveva attribuito il massimo coefficiente e [OSCURATO:PERSONA] esplicitava che, nella strategia da adottare, doveva arrivare prima la PFE e seconda la FER.CO. La Corte di appello di Palermo ha, correttamente, evidenziato anche quanto sostenuto nel corso dell'interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosceva che [OSCURATO:PERSONA] gli rese appetibile il suo interessamento a favore di FER. CO ., facendogli presente che Turola era imparentato con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. E' stato, infine, puntualmente, richiamato l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il predetto ammetteva di aver chiesto a Turola di intervenire in favore del [OSCURATO:PERSONA], e delle richieste che questi gli fece per la FER.CO . La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che: - emergeva, pacificamente, dalle intercettazioni il pagamento di una somma di denaro da parte di Turola. Quest'ultimo, in particolare, aveva posto in essere un'attività corruttiva offrendo, in cambio dell'aggiudicazione di un lotto alla FER. CO., la mediazione consistente nel favorire, comunque, le relazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e detta condotta costituisce di per sé stessa certamente un'utilità rientrante nella relativa nozione di cui all'art. 319 cod. pen., che si pone, senz'altro, in rapporto di corrispettività in relazione al compimento degli atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del [OSCURATO:PERSONA], rappresentandone, peraltro, nell'ottica del pubblico ufficiale, la parte sicuramente più rilevante della relativa remunerazione; -nel caso di specie, erano, indubbiamente, individuabili sia una pluralità di atti contrari ai doveri d'ufficio e di omissioni di atti dovuti, quali il pilotaggio dei voti attribuiti, in modo tale da consentire la "quadratura del cerchio" con riferimento alle ditte con le quali era stato concluso l'accordo, che si ponevano in rapporto di sinallagmaticità con le utilità date e promesse, sia lo stabile asservimento della funzione del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi privati della [OSCURATO:SOCIETA] e del Turola, che, poi, risultò effettivamente aggiudicatario di uno dei lotti, come concordato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infine, siffatto esercizio di pubblici poteri da parte del [OSCURATO:PERSONA] ha certamente comportato un pregiudizio per l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, avendo il pubblico ufficiale operato per favorire i rispettivi beneficiari che erano stati individuati dal [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva anche consegnato una chiavetta contenente tutti gli atti di gara. 6.3.2.La Corte di appello distrettuale si è adeguata ai principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità allorchè ha sottolineato che l'impiego di strumenti e funzioni pubblicistiche nell'ambito dell'esercizio di attività discrezionale, quale era certamente quella rimessa all'imputato, al di fuori dei presupposti per i quali i medesimi sono stati prefigurati ed in pregiudizio per l'imparzialità e per il buon andamento dell'amministrazione, configura il più grave reato di cui all'art. 319 cod. pen., traducendosi in un ingiustificato trattamento di privilegio in favore del beneficiario dell'azione indebitamente orientata. 6.3.3. Deve sottolinearsi che, al fine di meglio comprendere il rapporto intercorrente tra esercizio della discrezionalità amministrativa e corruzione, deve chiarirsi cosa si intenda per "atto contrario ai doveri d'ufficio", di cui all'art. 319 cod. pen. Questa Corte ha ritenuto contrari ai doveri d'ufficio non solo gli atti illeciti o illegittimi perché assunti in violazione di norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, «pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità» ( così Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347; Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273448). Sarebbe, quindi, configurabile il reato di corruzione "propria" anche in presenza di atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, hanno come obiettivo quello di realizzare l'interesse del privato (Sez. 6, n. 29267 dei 05/04/2018, cit.). p\J In relazione a tale capo di imputazione, in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, unicamente in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. 6.3.4. Per quanto concerne il capo 15) di imputazione, la sussistenza della corruzione contestata, che vede protagonisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente della [OSCURATO:SOCIETA]), è stata puntualmente motivata dalla Corte di appello, la quale ha messo in evidenza, preliminarmente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che hanno trovato riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA]), il quale ha ammesso che: - [OSCURATO:PERSONA], consapevole del fatto che ciò che interessava veramente a [OSCURATO:PERSONA] era la nomina a [OSCURATO:PERSONA] generale di una ASL siciliana, tramite [OSCURATO:PERSONA], gli fece sapere che un importante politico avrebbe potuto aiutarlo e organizzò l'incontro; in tale occasione, il politico gli confermò di avere un ottimo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e che lui gli aveva chiesto di intervenire in suo favore; - incontrò personalmente [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], a Caltanissetta. -ricevette dei soldi da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gara in questione. La Corte di appello ha, puntualmente, osservato che, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emergeva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], come quello di un imprenditore pronto a tutto pur di aggiudicarsi un appalto che, comunque, gli avrebbe fatto perdere guadagni rispetto alla situazione ante gara. Emergeva, altresì, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato a creare un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte nella parte in cui ha rimarcato che la genesi dell'accordo corruttivo tra il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], ed il [OSCURATO:PERSONA] emergeva dall'esame combinato delle conversazioni intercettate, tra le quali quella del 7 novembre 2018 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale gli stessi commentavano la novità, ovverosia il "colpo di scena" costituito dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non voleva più avere consegnati i progetti relativi alla gara alla quale stava partecipando, progetti in possesso del [OSCURATO:PERSONA] e archiviati da quest'ultimo su un apposito server chiamato NAS, facendo riferimento alla paura del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'evolversi delle indagini sulla c.d. "vicenda Montante". La conversazione è stata, a ragione, ritenuta di particolare rilevanza perché gli imputati discutevano degli scenari della gara, con ciò dimostrando, in maniera fin troppo palese, il pieno controllo della stessa. Del pari, rilevante è stata ritenuta la replica di [OSCURATO:PERSONA], il quale, avendo in mente di aggiudicare la gara alla [OSCURATO:SOCIETA] del Turala (contestazione del capo 14), replicava che la PFE poteva arrivare seconda, ricevendo quale risposta irritata del [OSCURATO:PERSONA] che la PFE sarebbe arrivata ben dopo. Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu ocu/i percepibili - e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede attivabile - anche le ulteriori deduzioni della sentenza impugnata in merito al fatto che: - nel corso dell'interlocuzione del 7 novembre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1) davano atto del precedente accordo intervenuto che aveva ad oggetto, appunto, la consegna dei progetti e l'appoggio in commissione del [OSCURATO:PERSONA], progetti che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero arrivati al momento opportuno; 2) discutevano con inequivoca chiarezza dell'illiceità del possesso dei progetti archiviati nel Nas dal [OSCURATO:PERSONA], per i quali il [OSCURATO:PERSONA] nutriva molti timori. Dopo il ritiro di PFE, difatti, i predetti avevano soltanto una società sulla quale puntare, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] e l'offerta di tale impresa sarebbe stata la prossima ad essere vagliata dalla commissione di gara, sicchè il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se fosse stato possibile cambiare l'ordine di valutazione delle offerte all'evidente fine di non attribuire un punteggio definitivo alla FER.CO , impresa che, nel loro iniziale disegno avrebbe dovuto classificarsi al secondo posto, perdendo così la possibilità di riconoscere il primo posto al referente della PFE, qualora avesse avuto un ripensamento; - nel corso dell'interlocuzione del 21 novembre 2018 si assisteva al dietrofront del [OSCURATO:PERSONA], che aveva cambiato idea, contattando nuovamente il [OSCURATO:PERSONA], per poi incontrarlo in data 13 dicembre 2018 a Milano presso la sede della PFE, come ricavabile dal contenuto della captazione intervenuta il giorno successivo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] allorché il primo raccontava l'esito dell'incontro con l'imprenditore il quale, senza alcun timore, aveva manifestato nuovamente interesse a vincere la gara. Nel prosieguo della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aggiornava [OSCURATO:PERSONA] dell'importo della tangente offerta da [OSCURATO:PERSONA], la quale doveva rientrare in una forbice che aveva come massimo un milione di euro; - nel corso della conversazione intercettata il 17 dicembre, infine, [OSCURATO:PERSONA] aggiornava il [OSCURATO:PERSONA] circa un incontro programmato per il giorno seguente con il [OSCURATO:PERSONA] e questi gli raccomandava di non incontrarlo in posti pubblici, a chiara conferma dell'oggetto incontrovertibilmente illecito dell'incontro medesimo. [OSCURATO:PERSONA] valutare la contrarietà della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ai doveri di ufficio, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, del tutto irrilevante appare la regolarità formale delle operazioni, atteso che, dal contenuto delle intercettazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] come sopra riportate si colgono, in maniera fin troppo evidente, le mosse degli stessi, i quali attraverso delle azioni concordate con le società interessate avevano orientato anche l'esame dei lotti, al fine di pilotare la gara in esame. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello nella parte in cui evidenzia che tale contrarietà emergeva in maniera chiara dall'intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] sull'andamento delle operazioni di gara, per poi affermare di aver già vagliato l'offerta della FER.CO , alla quale aveva messo il massimo coefficiente; [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, puntualizzava che, nella strategia da adottare, doveva arrivare prima la PFE. Importantissime a, questo fine, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio, a proposito del fatto che l'accordo con il [OSCURATO:PERSONA] venne concluso in seguito alla preoccupazione che questi aveva a causa dell'inserimento nella vicenda di un altro componente della commissione, e cioè il [OSCURATO:PERSONA], il quale la sera prima dell'ultima seduta di commissione, si recò a parlare con [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di modificare i criteri di valutazione delle offerte, - e questo significava che a PFE sarebbero andati solo due lotti, anziché quattro - e [OSCURATO:PERSONA] si oppose fermamente. La sentenza impugnata ha, poi, sottolineato che la stessa consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa non consentiva di affermare che la gara sarebbe stata vinta necessariamente da PFE, né che eventualmente il TAR avrebbe dato ragione alla società in caso di mancata aggiudicazione dei primi quattro lotti, non potendosi giungere a tale certezza proprio in quanto i giudizi dei componenti della commissione si potevano discrezionalmente muovere entro un range prestabilito. In conclusione, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'impiego di strumenti e funzioni pubblicistiche nell'ambito dell'esercizio di attività discrezionale, quale era certamente quella rimessa al [OSCURATO:PERSONA], al di fuori dei presupposti per i quali i medesimi sono stati prefigurati ed in pregiudizio per l'imparzialità e per il buon andamento dell'amministrazione, configura il più grave reato di cui all'art. 319 cod. pen., traducendosi in un ingiustificato trattamento di privilegio in favore del beneficiario dell'azione indebitamente orientata. 6.4. Il quinto motivo di ricorso - avente ad oggetto l'omesso riconoscimento, nella misura massima dei 2/3, della riduzione della pena per l'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Corte puntualmente motivato in ordine alla non totale condotta collaborativa dell'imputato che, su molti punti, è stato, invece, reticente. 7.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione ai capi 8) (per il quale deve essere disposto l'annullamento senza rinvio) e in relazione ai capi 4), 6), - limitatamente alla continuazione interna e all'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., nonché in relazione ai capi 14) e 15) - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. (per i quali deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo). 7.1. Il primo motivo è fondato in relazione alla erronea individuazione nell'ambito della condotta descritta al capo 6) di imputazione di due distinte ipotesi corruttive. Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ai paragrafi 4.9.1. e 4.10 del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 7.2. Il secondo motivo - avente ad oggetto il capo 8) e la dedotta violazione del principio di correlazione tra l'affermazione di penale responsabilità e il fatto oggetto del capo di imputazione - è fondato. Si richiamano le osservazioni formulate, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 6.2. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 7.3. Il terzo motivo - sulla richiesta di annullamento dell'ordine di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) per violazione degli artt. 322-quater cod. pen. e 7 CEDU - è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. 7.4. Il quarto motivo - avente ad oggetto alla quantificazione della riparazione pecuniaria in conseguenza della condanna per il reato di cui al capo 6) - è infondato di riparazione pecuniaria conseguente alla condanna per il reato di cui al capo 8) è infondato. L'accoglimento di tale motivo presuppone l'accoglimento del motivo sulla retrodatazione che è invece, come si è detto, deve essere rigettato. Si richiama quanto osservato al paragrafo 4.1. e 4.10 del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto», con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.5. Il quinto motivo - avente ad oggetto le turbative d'asta di cui ai capi 4) e 5) è fondato limitatamente all'episodio di cui al capo 4), mentre deve essere rigettato con riferimento all'episodio di cui al capo 5). In relazione al capo 4) si richiamano le osservazioni già svolte nella parte dedicata al «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto», con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ai paragrafi 4.4. e 4.6., mentre, in relazione al capo 5), quanto rilevato al paragrafo 4.6. 7.6. In ragione dell'effetto estensivo, la sentenza della Corte di appello di Palermo deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla corruzione di cui al capo 15), - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. 8.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento al capo 15), limitatamente alla ritenuta aggravante ex art. 319-bis cod. pen., mentre deve essere rigettato nel resto con declaratoria di irrevocabilità della l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 15) e 16). 8.1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo essi tutti ad oggetto la medesima condotta, che, a giudizio della difesa, sarebbe stata erroneamente qualificata in corruzione propria e non, invece, in concussione o, al limite, in induzione indebita o in corruzione ex art. 318 cod. pen. o in traffico di influenze illecite. I motivi sono infondati. 8.1.1 Contrariamente all'assunto difensivo, !a sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati in sentenza, in particolare le intercettazioni, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato come, alla luce delle conversazioni tra gli imputati e delle loro dichiarazioni, e non assumendo valenza dirimente la consulenza tecnica della difesa, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integri gli estremi della corruzione ex art. 319 cod. pen. Si richiamano interamente le osservazioni svolte al paragrafo 6.3.2. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto», in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla richiesta di riqualificazione della fattispecie. A quanto già rilevato, deve aggiungersi che la Corte di appello ha, correttamente ritenuto di particolare rilevanza, ai fini dell'inquadramento della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur con enormi ritrosie, ha ammesso l'accordo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], spiegando la proposta che gli era giunta proprio dallo stesso soggetto. Viene, in particolare, richiamato l'interrogatorio del 19 settembre 2020, nel quale, sempre con alcune resistenze, [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, ammesso che la somma di 750.000,00 euro era stata effettivamente convenuta e che la cifra, coerentemente al tenore delle intercettazioni di conversazioni, l'aveva proposta proprio lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, che sottolinea come il contenuto delle intercettazioni, unitariamente lette, consentiva di superare la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale, addirittura, consegnava a [OSCURATO:PERSONA] una cravatta, come regalo a [OSCURATO:PERSONA] per la sua nomina a direttore generale ASL Trapani, dimostrandosi, per l'ennesima volta, per nulla "vittima" nel rapporto a tre instauratosi. La Corte di appello ha poi sottolineato l'importanza, ai fini di dimostrare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non era mai oggetto di concussione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della intercettazione nel corso della quale quest'ultimo riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che «se avessi percepito che lui ancora nei tuoi confronti avesse qualche remora e qualche cosa, avrei insistito per farvi vedere a voi due in un modo o nell'altro». Con motivazione congrua e logica è, poi, stato evidenziato nella sentenza impugnata quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla figura di Tranquillo, punto di interferenza tra le società PFE e Euro&Promos, con riferimento alla gara delle pulizie ed all'assenza di interesse della PFE per l'aggiudicazione della gara anche alla Euro&Promos. E, ancora, il rapporto contrattuale con la PFE di Tranquillo è, stato collocato nel marzo 2018 e, a Natale 2018, la Euro&Promos era stata individuata come obiettivo di crescita industriale della PFE. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte di appello di Palermo nella parte in cui sottolinea che la circostanza sopra indicata spiegava l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a che almeno un lotto venisse aggiudicato a tale società. 8.1.2.0ccorre, infine, ricordare che, in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Virga, Rv. 286376 - 05). Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra evidenziato, correttamente la Corte di appello è pervenuta alla conclusione della assoluta posizione di parità in cui si erano trovati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non solo, pertanto, non è configurabile il reato di concussione, ma neanche quello di induzione indebita, che, comunque postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio (Sez. 6, n. 21943 del 07/02/2024, Casartelli, Rv. 286510 - 01). 8.1.3. Del pari, non sussistono i presupposti per riqualificare il reato contestato in corruzione ex art. 318 cod. pen. Si richiama, a questo proposito, quanto osservato al paragrafo 6.3.3. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto», con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che «a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale, gli estremi della corruzione propria ricorrono solo nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia accettato dietro compenso di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento oppure di usare tale discrezionalità in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio e ponendo perciò in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio. Detta affermazione, tuttavia, viene collegata al principio secondo cui "integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando a una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico", e questo perché, "ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge" (Sez. 6, n. 5577 del 03/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267187)». Ciò non significa che la corruzione propria sia configurabile solo in presenza di un atto amministrativo illegittimo. Il giudice penale, infatti, ai fini della verifica della sussistenza del reato di corruzione propria, non deve sindacare l'atto, bensì una condotta umana, e accertare la corrispondenza fra fatto storico e previsione normativa: deve, in altre parole, stabilire se sia stata o meno posta in essere una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che avrebbe dovuto fare osservando i doveri di ufficio. Con riguardo all'attività discrezionale, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, rileva, in particolare, la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare, alla violazione, cioè, della regola "giusta" nel concreto operare della discrezionalità amministrativa. «È necessario fare riferimento alle regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e si tratta di verificare se l'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore; nel caso in cui l'interesse pubblico non sia stato condizionato, il fatto integrerà la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.» ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 18125 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bolla, Rv. 279555). Quello che deve essere verificato, cioè, è se l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere sia stato in qualche modo condizionato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati, ovvero se questo sia stato soddisfatto: se l'atto discrezionale, sebbene sussiste un accordo corruttivo, realizzi, comunque, l'interesse pubblico e la condotta del pubblico ufficiale non abbia violato nessun dovere specifico non potrà configurarsi il reato di corruzione "propria". Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha sottolineato che, sin dal momento in cui l'appalto venne bandito, i tre imputati avevano concordato l'aggiudicazione di uno dei lotti della gara a [OSCURATO:PERSONA]; quindi, a prescindere dall'esito che la stessa potesse avere. Inoltre, ha dato atto del precedente accordo intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva ad oggetto la preventiva e, quindi, illecita consegna dei progetti di gara (che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero arrivati al momento opportuno) e l'appoggio in commissione del [OSCURATO:PERSONA], I tre discutevano, poi, con inequivoca chiarezza dell'illiceità del possesso dei progetti archiviati in una "chiavetta" dal [OSCURATO:PERSONA] valutare la contrarietà della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ai doveri di ufficio, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, del tutto irrilevante appare la regolarità formale delle operazioni, atteso che, dal contenuto delle intercettazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] come sopra riportate si colgono, in maniera fin troppo evidente, le mosse degli stessi, i quali attraverso delle azioni concordate con le società interessate avevano orientato anche l'esame dei lotti, al fine di pilotare la gara in esame. 8.1.4. Quanto alla dedotta omessa motivazione circa la mancata riqualificazione della corruzione nel reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., il motivo è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha motivato approfonditamente sulle ragioni per le quali la condotta doveva essere inquadrata nell'alveo di cui all'art. 319 cod. pen. e ciò escludeva, ovviamente, che potesse configurarsi la fattispecie del traffico di influenze illecite. 8.2. Il quinto motivo - avente ad oggetto il reato di turbata libertà degli incanti - di cui ai capi 4) e 5) è infondato. Si è visto che la Corte di appello ha, correttamente, ritenuto oggetto del reato di corruzione la turbativa della gara bandi il 30 ottobre 2017 dalla C.U.C. Le modalità di svolgimento della gara, come puntualizzate in sentenza, hanno, a ragione, consentito di ritenere perfezionato il reato di cui all'art. 353 cod. pen. I principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono nel configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 cod. pen. come reato di pericolo: non occorre invero che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). L'evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello "sviamento" del regolare svolgimento della gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo). 8.3. Il sesto motivo - avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. è fondato. Si richiama quanto osservato al paragrafo 2.4. del «[OSCURATO:PERSONA] in Diritto». 8.4. Il settimo motivo - avente ad oggetto la circostanza di cui alli art. 323- bis cod. pen. è infondato. Se è, infatti, vero che la Corte di appello non ha dedicato alcun paragrafo alla censura difensiva, è, del pari, vero che si è a lungo intrattenuto sulla circostanza che quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva a quanto accertato e che il predetto aveva ammesso addirittura di avere concordato la consegna di una somma di denaro maggiore di quella indicata da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di osservazioni che implicitamente portano ad escludere la particolare tenuità del fatto. 8.5. L'ottavo motivo - avente ad oggetto la dosimetria della pena principale e di quella accessoria della incapacità di contrarre con la RA - è inammissibile. Tale inammissibilità deriva dal fatto che la doglianza non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativa a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui «l'appello -al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822). E' indubbio che la Corte di appello di Palermo si sia limitata, con riguardo all'imputato, a confermare la pena inflitta, ma deve osservarsi, appunto, che il motivo di appello era assolutamente generico a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che, tenuto conto della personalità dell'imputato e della gravità del fatto da lui compiuto era partita da una pena base prossima al minimo edittale (anni sette di reclusione), aumentando ex art. 319-bis cod. pen. e per la continuazione con il reato di turbativa d'asta ad anni otto e mesi nove, poi ridotta per il rito. 9. La Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio, dovrà adeguarsi - in relazione ai capi e punti per i quali è pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata - ai principi di diritto sopra enunci