CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 19.5.2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 160 di multa per il reato di furto aggravato (dall'uso del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose) di energia elettrica, oltre al risarcimento dei danni provocati a [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'utenza ENEL alla quale l'imputato, abitante nello stesso condominio, si era allacciato abusivamente per fornire di energia elettrica due suoi garage ubicati al piano terra dell'edificio comune. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo motivo eccepito argomenta vizio di violazione di legge in relazione all'art.191 cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità delle prove poste a fondamento della pronuncia di condanna, formate direttamente dalla persona offesa - con l'aiuto di un elettricista del condominio - che ha scoperto l'allaccio abusivo ed ha ripristinato l'impianto originario, sporgendo denuncia nei confronti del ricorrente, senza mai l'intervento di polizia giudiziaria o di tecnici dell'ENEL. 2.2. Il secondo argomento di censura evidenzia le medesime criticità del primo motivo di ricorso, nell'ottica del vizio di motivazione, lamentando mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.,, segnalando, tra l'altro: - il travisamento della prova testimoniale difensiva, avuto riguardo all'esame di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito di allacci anomali degli impianti elettrici dei garage del condominio non limitati a quello al centro della vicenda contestata al ricorrente; - l'erronea lettura della prova documentale fornita dall'imputato circa il pagamento delle fatture ENEL per il periodo in contestazione, fatture dalle quali si evince che questi non ha beneficiato di alcuna riduzione di consumi e costi del servizio elettrico nel periodo. 2.3. La terza eccezione deduce violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. ed al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati perché formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.Invero, pur se formalmente si deducono vizi di violazione di legge, in realtà con il ricorso si finisce con il proporre una diversa ricostruzione della vicenda di fatto, nel tentativo di giungere ad un esito più favorevole per il ricorrente. Ed è noto, invece, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nondimeno, l'emersione di una criticità l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227). 2.1. Di nessun pregio è l'obiezione relativa alla constatazione solo "privata" della manomissione dell'impianto elettrico della vittima del reato. La prova nel processo penale è regolata dall'assenza di criteri probatori "legali" e dal principio di libero convincimento, sicchè veicolare attraverso la testimonianza della persona offesa o altrimenti l'accertamento tecnico predisposto da questa privatamente non dà luogo ad alcuna inutilizzabilità del risultato probatorio desumibile, che deve essere valutato alla luce dei suddetti criteri generali. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, in un contesto parzialmente analogo, l'acquisibilità della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato (v. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 23/11/2011, dep. 2012, G., Rv. 252127; Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, Busetti, Rv. 272551, nonché Sez. 4, n. 39740 del 17/9/2019, Altimani, Rv. 277479). 2.2. Quanto al canone di affermazione della colpevolezza indicato dall'art. 533 cod. proc. pen., questa Corte regolatrice ha già più volte affermato che l'oltre ogni ragionevole dubbio costituisce un'inderogabile regola di giudizio da Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139, che detta un criterio epistemologico e valutativo correlato alla struttura stessa del ragionamento probatorio ed impone una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma. La garanzia costituzionale del principio della presunzione di innocenza costituisce, a sua volta, il sostrato valoriale del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (che non a caso viene richiamato in relazione alla pronuncia di condanna), secondo le indicazioni espressamente contenute nella recente sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 (la quale analizza le affermazioni al riguardo anche delle pronunce Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492 e in Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), che offre una completa e aggiornata ricostruzione del canone valutativo in esame, letto nel prisma della questione sottoposta circa la necessità di rinnovare la prova dichiarativa in appello nel caso di overturning assolutorio. In tale ottica, il dubbio "ragionevole" non può fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/3/2104, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 4, n. 30862 del 17/6/2011, Giulianelli, F:v. 250903) e, soprattutto, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 3/4/2017, D'Urso, Rv. 270108). Nel caso del provvedimento impugnato, la decisione si rivela coerente con i principi sin qui riassunti, mentre le deduzioni del ricorrente sono generiche, assertive e, in definitiva, prive di qualsiasi fondamento. 3. Il ricorso, peraltro, è anche generico nel secondo motivo, poiché non si confronta con le ragioni addotte dalla Corte d'Appello per rispondere ai motivi di censura, pressoché analoghi, proposti nel giudizio di impugnazione di merito. Nella sentenza di secondo grado, infatti, si spiega bene perché le testimonianze della persona offesa e della moglie non siano contraddittorie rispetto alla prova del reato: i due hanno chiarito che non vi fu un accertamento approfondito da parte dell'ENEL in seguito alle loro rimostranze sugli eccessivi consumi e che la questione venne comunque "chiusa" solo telefonicamente, con una verifica "da remoto" sulla contabilizzazione degli importi, evidentemente.Allo stesso modo è stato evidenziato l'evento del tutto casuale che ha dato luogo alla scoperta del reato: e cioè la circostanza che l'interruzione dell'erogazione elettrica da parte della moglie della persona offesa aveva determinato la contemporanea mancanza di elettricità nel box auto dell'imputato. Non rileva che alle constatazioni degli elementi di prova non siano stati partecipi tecnici dell'ENEL o personale di polizia giudiziaria: il teste elettricista chiamato a rendere dichiarazioni poiché intervenuto a verificare il contatore ENEL della persona offesa ha con sicurezza chiarito che, sotto di esso, vi era inserita una linea di allaccio aggiuntiva abusiva che alimentava il garage del ricorrente, mentre il contatore di quest'ultimo non aveva alcun allaccio ulteriore. Si è anche evidenziato come il tentativo di instillare il dubbio di attendibilità sulla testimonianza del predetto elettricista, attuato dalla difesa del ricorrente già con l'atto di appello, e mediato dalla testimonianza del condomino Indino, secondo il quale anche il suo garage aveva un allaccio anomalo al contatore ENEL altrui e, questa volta, dell'imputato, è stato smentito dalla sentenza impugnata con logica ed adeguata motivazione, che ha stigmatizzato la pretestuosità e la natura congetturale delle illazioni su presunti errori del tecnico condominiale che sarebbero state alla base di sue dichiarazioni non veritiere. Peraltro, la Corte d'Appello ha chiarito come neppure possa attribuirsi alle parole del citato testimone Indino il senso di riferire di un presunto allaccio abusivo dell'impianto del suo garage al contatore del ricorrente, per l'imprecisione del suo narrato ed il riferimento al fatto che l'elettricista condominiale, interpellato sul punto, aveva ribadito la correttezza degli allacci da lui effettuati. Anche la questione relativa alle fatture pagate all'ENEL dal ricorrente è manifestamente infondata, secondo la compiuta ricostruzione del giudice d'appello (vedi pag. 9 e pag 10): si tratta comunque, di una deduzione genericamente formulata, non decisiva ed in fatto, tenuto conto che la costanza con cui l'imputato ha pagato gli importi delle stesse, in sé considerata, non prova nulla. Non rileva, peraltro, che il ricorrente sia stato o meno materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo. Va in proposito ribadito - ai fini della prova della sussistenza del reato ed anche della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, riconosciuta nel caso di specie - che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a suo carico se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficianò dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte della ricorrente. Infine, va ribadito un principio affermato non di recente, ma capace di far comprendere l'operatività del precetto penale in caso di furto di energia elettrica attuato con mezzi abusivi e con violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] richiama, infatti, le affermazioni di Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv. 213121, secondo cui l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato (il principio era stato declinato in una fattispecie di manomissione di sigilli del contatore). Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non sia stata colui che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene. Invero, da un lato, ai fini della configurabilità della condotta oggettiva del reato di furto di energia elettrica aggravato, l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica costituisce essa stessa la condotta di impossessamento della "res", attuata attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; dall'altro, dal punto di vista del coefficiente psicologico, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). In conclusione, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 2459:2 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2021.