CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 30209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 31/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Fabiolanuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata in data 31/03/2026 il Tribunale di Napoli infunzione di riesame ha annullato l’ordinanza di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di FerdinandoCoronella limitatamente ai delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen., alle circostanzeaggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e di cui all’art. 61 bis cod. pen.,confermando nel resto l’ordinanza cautelare e la misura applicata.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il difensore degliimputati, formulando un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazionedi legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazionedelle norme che disciplinano le intercettazioni telefoniche, artt. 266 ss. cod. proc.pen., assumendo l’inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione poste afondamento del provvedimento applicativo della misura coercitiva in quantoeseguite fuori dai casi consentiti dalla legge. Nel dettaglio, si deduce quantosegue: - i ricorrenti erano in origine indagati per il delitto di cui all'art 416 cod.pen. per avere preso parte, con il ruolo di partecipi, ad un sodalizio criminosodedito alla commissione di una pluralità di condotte truffaldine rientranti nei reatidi cui agli artt. 615 ter e 640 ter cod. pen. aggravati dalla circostanza di cuiall’art. 416 bis.1 cod. pen. per avere agevolato il “clan Mazzarella”; - conordinanza in data 29/01/2026, il G.i.p. disponeva la misura cautelare massima; -con ordinanza in data 31/03/2026, il Tribunale del riesame annullava l'ordinanzagenetica limitatamente ai delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen e alla circostanzaaggravante si cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. – rispetto sia al delitto di cui all’art.416 cod. pen. sia ai singoli reati fine di truffa aggravata – e riqualificava i reati dicui all’art. 640 ter cod. pen. nei delitti di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 2 e 2 biscod. pen.; - sia il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. sia i singoli reati fine di truffaaggravata, non più aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.,non rientrano nei limiti edittali che consentono ai sensi dell’art. 266 cod. proc.pen. l’utilizzabilità degli esiti dell’attività di captazione; - pertanto, allo stato, lapena prevista per i reati fine concretamente addebitati ai ricorrenti, non supera,nel massimo, i 5 anni; - le condotte delittuose addebitate sono cristallizzate neiprimi mesi del 2024 e quindi, nella specie, non devono applicarsi i più elevatilimiti edittali (pena da 2 a 6 anni di reclusione quando ricorre la circostanza di cuiall'art. 61 n. 5 cod. pen.) introdotti con il d.l. n. 48 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ilTribunale del riesame, peraltro, ometteva di valutare l'incidenza della decisionesull'utilizzabilità delle risultanze dell'attività di captazione con riferimento aidelitti di truffa aggravata e al reato associativo non più aggravati dallacircostanza di cui all'art 416 bis. 1 c.p.; - il delitto di truffa aggravata di cuiall’art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen., i cui limiti edittali esulano dalla previsionedi cui all’art. 266 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., non rientra nel novero deireati per i quali è tassativamente prevista una specifica deroga ai limiti dicarattere generale imposti dal legislatore all'ammissibilità delle attività diintercettazione e pertanto gli esiti di tali attività non possono ritenersi utilizzabilicon riferimento ai singoli reati-fine della contestata associazione per delinquere;- analogamente, per il delitto associativo di cui all'articolo 416 cod. pen.(sanzionato per il partecipe con la pena della reclusione da 1 a 5 anni),dall'annullamento dell'ordinanza genetica relativamente alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., deriva, in ragione dell'art. 266 cod.proc. pen., l'inutilizzabilità dell'attività di captazione riferita al delitto di cui all'art.416 cod. pen. nei confronti dei ricorrenti individuati quali partecipi del sodaliziocriminoso; - venuta meno la fonte di prova degli esiti dell'attività diintercettazione, in quanto ritenuta non utilizzabile ed unico elemento a carico deiricorrenti, il materiale probatorio raccolto si palesa del tutto carente riguardo alprofilo di responsabilità degli indagati e quindi insufficiente a giustificare, neiconfronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione della misura in atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi mai avanzati inprecedenza.1. Questa deve rammentare, invero, che questa Corte ha già avuto modo diaffermare che è inammissibile .il ricorso avverso il provvedimento del tribunaledel riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti adargomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva chenon avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, nonrisultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivio memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delleconclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012,Rv. 254037 - 01). In motivazione detta pronuncia precisa che: " Il motivo con ilquale si deduce la mancanza della motivazione in merito all'individuazione deigravi indizi di colpevolezza è infondato, perché, come lo stesso ricorrenteammette, non era stata formulata alcuna censura in merito alla sussistenza delpresupposto della gravità indiziaria relativamente agli elementi costitutivi delreato e l'istanza di riesame si limitava a censurare la contestazionedell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1. A nulla rileva che ilriesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché, inmancanza di specifiche deduzioni difensive, il Tribunale in sede di riesamelegittimamente può limitarsi, come nel caso di specie, a concordare "pienamentecon la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dallarichiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali ditale quadro indiziario. Al contrario, proprio la mancata formulazione di specifichededuzioni difensive nella fase di merito rende inammissibili le deduzionimedesime proposte per la prima volta in questa sede di legittimità, poiché nonpossono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avversoprovvedimento adottato dal Tribunale del riesame vizi motivazionali rispetto aelementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun mododimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verificaquando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve nesia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita daeventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memoriescritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delleragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi anorma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003 -21/01/2004, Marchese, Rv. 227110; Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, Bianco, Rv.207759)”. Successivamente è stato chiarito, ancora, che in tema di misurecautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura nonsollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio(Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01). Ed il principio risultaribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge essendosi stabilito che èinammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con ilquale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanzaapplicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto didoglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testodell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dallaverbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulatenell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217 - 01).2. Nel caso in esame, le questioni dedotte dal ricorrente con l’unico motivodi ricorso, circa l’inutilizzabilità del compendio intercettivo con riferimento ai reatifine e al reato associativo non più aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., ineriscono alla sussistenza della gravità indiziaria, rispetto allaquale nessuna censura era stata sollevata con l’istanza di riesame ex art. 309cod. proc. pen., con cui la difesa si era limitata ad eccepire esclusivamente lasussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Del resto, i due coindagati, insede di interrogatorio di garanzia, avevano ammesso le loro responsabilità comeenucleate nel reato associativo e nei reati fine di cui all’imputazione provvisoria,negando soltanto di avere agito nell’interesse del clan camorristico Mazzarella.2.1. Deve ancora aggiungersi che la difesa, oltretutto, sostienegenericamente che, espunti gli esiti captativi da considerare inutilizzabili, ilcompendio probatorio residuo sarebbe del tutto insufficiente ad integrare lagravità indiziaria e a giustificare l’applicazione della misura cautelare (così inricorso, p. 5), senza tuttavia senza spiegare le ragioni per cui gli stessi avrebberocostituito l’unico elemento fondante della responsabilità dei ricorrenti e senzaconsiderare che il Tribunale del riesame ha puntualmente indicato i plurimielementi posti a base della misura cautelare (p. 14 ordinanza impugnata: esiti diperquisizioni e sequestri operati dalla p.g.; servizi di osservazione sul territorio;immagini estrapolate dai sistemi di videoregistrazione sia pubblici sia installatidalla p.g.; verifiche bancarie a riscontro delle movimentazioni truffaldine;escussione delle vittime delle frodi; dichiarazioni di collaboratori di giustizia).La deduzione difensiva si pone così in contrasto con il consolidato principio dilegittimità, che qui si intende ribadire, secondo cui «È inammissibile peraspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di unelemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova diresistenza”» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02) ossial'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di unasomma che si determina equitativamente in euro tremila in favore della Cassadelle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione inlibertà dei ricorrenti, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter disp.penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]