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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21334/2026

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e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lazzini- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 253/2022,depositata il 10 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova,Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026depositata il 10 marzo 2022, che ha respinto il suo appello (principale)per la riforma della sentenza del Tribunale di Massa e, in accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FulviaDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la ha condannata alpagamento in favore di questi ultimi dell’ulteriore somma di euro800,00, rispetto a quella di euro 903.000,00 già liquidata dal giudicedi primo grado;- la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalladomanda di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e di PietroDe Trovato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diPaola [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA], di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 903.800,00, oltreinteressi legali e rivalutazione monetaria, quale rimborso delle sommeoggetto di deposito presso la banca costituito dal predetto [OSCURATO:PERSONA];- ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda903.000,00, oltre interessi a decorrere dalla data della domanda;- ha, quindi, disatteso il gravame principale della banca osservando,tra l’altro, che si trattava di «titoli bancari» nominativi e che la bancaaveva ammesso, sia pure senza offrirne prova, di aver estinto i relativilibretti di deposito a risparmio, per cui non assumeva rilevanzal’eventuale mancanza di possesso degli stessi in capo agli eredi;- ha, poi, aggiunto che la banca non aveva offerto prova del fattoestintivo della pretesa vantata dagli attori, fondata su ricevute diavvenuto versamento su due distinti «conti ROP», e che infondata eral’eccezione di prescrizione da questa sollevata, atteso che il relativotermine decorre dalla richiesta del cliente di restituzione delle somme;- ha, invece, accolto l’appello incidentale degli originari attori,liquidando l’ulteriore somma di euro 800.000, a titolo di capitale, cosìcome richiesto nell’atto di citazione, anticipando la decorrenza degliinteressi alla data della prima richiesta espressa rivolta alla banca eNumero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026aumentando l’importo delle spese processuali liquidate in suo favoredal Tribunale;- il ricorso è affidato a tre motivi;- avverso la medesima sentenza propongono autonomo ricorso anchePietro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi due anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidato a duemotivi;- entrambe le parti resistono agli avversi ricorsi con controricorso;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- va preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorsosuccessivo al primo si converte in ricorso incidentale (cfr., ex multis,Cass. 23 novembre 2021, n. 36057; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695),per cui il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano [OSCURATO:PERSONA] va qualificato quale ricorso incidentale in quantonotificato successivamente rispetto a quello della Monte dei Paschi diSiena s.p.a.;- ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., peraver la sentenza impugnata ritenuto che i versamenti operati da FulvioRicci costituissero depositi bancari senza accertare se effettivamentetali versamenti avessero un siffatto titolo e il rapporto avesse qualeintestatario il medesimo [OSCURATO:PERSONA];- lamenta, nella sostanza, che la Corte territoriale avrebbe confuso ilversamento di una somma di denaro in favore di una banca con ildeposito giuridicamente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1834 cod. civ., evidenziando la non concludenza, a tale fine,dell’intestazione nominativa delle distinte di versamento;- con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 1834, 1835, 2697, 2730 e 2735 e cod.Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026civ., per aver la Corte di appello desunto l’esistenza dell’obbligazionerestitutoria dall’affermazione della banca, resa fuori udienza a un terzonel 2000, che i libretti di deposito in oggetto erano stati estinti da oltredieci anni;- evidenzia, in proposito, che la dichiarazione resa dalla banca fuori eprima del processo ad un terzo circa un fatto estintivo dell’altrui dirittonon può avere alcuna efficacia, risolvendosi in una dichiarazione di unfatto favorevole al dichiarante, e, comunque, che nel costituirsi ingiudizio la banca non ha posto in essere alcuna difesa incompatibile(logicamente e giuridicamente) con la tesi (principalmente sostenutadalla stessa banca) della inesistenza di qualsivoglia contratto dideposito tra essa ed il de cuius [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la tesi dellainesistenza di libretti di deposito a risparmio a costui nominativamenteintestati;- aggiunge che la dichiarazione della banca di avvenuta estinzionedell’obbligazione restitutoria si riferiva a libretti al portatore intestati alpredetto de cuius;- osserva, infine, che dalla mancanza dalla mancanza del libretto dideposito a risparmio derivava l’assenza della prova dei fatti costitutividella pretesa azionata;- con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1834, 2934 e 2943 cod. civ., per aver la sentenza impugnataindividuato il dies a quo dell’eccepito termine prescrizionale nella datain cui il cliente aveva chiesto la somma in restituzione e,conseguentemente, escluso che, avuto riguardo al dies a quo così comeindividuato, tale termine fosse decorso;- i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti cheseguono, fondati;- la Corte di appello ha desunto l’avvenuta conclusione di un contrattodi deposito bancario tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e la banca ricorrente daiversamenti eseguiti dal primo, comprovati dalle relative ricevute,Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026valorizzato unitamente alla dichiarazione della banca circa l’avvenutaestinzione dei libretti di deposito a risparmio;- orbene, si osserva che, come condivisibilmente sostenuto dallaricorrente, il mero dato storico del versamento di somme da parte diun soggetto presso una banca non è di per sé idoneo a integrare lafattispecie contrattuale del deposito bancario, essendo necessariaanche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento vieneeseguito e, dunque, del rapporto bancario con specifico riferimento alquale il soggetto effettua tale versamento;- il versamento costituisce, infatti, un atto esecutivo di un rapportopreesistente (o contestualmente costituito), ma non vale, da solo, adimostrare l’esistenza di tale rapporto, né, conseguentemente, afondare l’obbligazione restitutoria della banca, trattandosi di un attoneutrale che può trovare diversi titoli giustificativi;- l’esistenza del diritto di credito azionato presuppone, dunque, ladimostrazione, da parte dell’attore, non solo del versamento, ma anchedella instaurazione del rapporto contrattuale dal quale l’obbligorestitutorio deriva e della riferibilità di tale rapporto al soggetto che siassume depositante;- non pertinente, a tale fine, è la dichiarazione resa dalla banca circal’avvenuta estinzione dei libretti di deposito, alla quale la sentenzaimpugnata ha attribuito valore sostanzialmente confessorio dellasussistenza dell’obbligazione restitutoria;- detta dichiarazione non integra una confessione ai sensi degli artt.2730 e 2735 cod. civ., in quanto difettano i presupposti sia oggettivi,trattandosi di una dichiarazione di fatti favorevoli al dichiarante, siasoggettivi, essendo rivolta a un terzo e, dunque, non avente valore diprova legale, ma liberamente apprezzabile dal giudice;- la stessa, dunque, non esonera la parte attrice dall’onere di provarei fatti costitutivi del diritto fatto valere;- in ogni caso, la dichiarazione non può essere frazionata nei terminiNumero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026operati dalla Corte territoriale, valorizzandosi la sola affermazioneimplicita della esistenza del deposito e trascurandosi il contenutoesplicito della medesima, consistente nell’avvenuta estinzione delrapporto;- essa, infatti, costituisce unitaria allegazione di un fatto complesso(esistenza ed estinzione del rapporto), che, ove non ritenutaintegralmente idonea a provare il fatto estintivo, non può neppureessere utilizzata per dimostrare il fatto costitutivo della pretesa;- privo di pregio è, invece, il secondo motivo nella parte in cui esponeche la mancata produzione del libretto di deposito a risparmiocomporterebbe, di per sé, il difetto di prova dei fatti costitutivi dellapretesa;- il libretto di deposito, pur costituendo il principale mezzo didocumentazione del rapporto ai sensi dell’art. 1835 cod. civ., nonesaurisce i mezzi di prova del medesimo, potendo l’esistenza e ilcontenuto del rapporto essere dimostrati anche aliunde;- il terzo motivo è infondato;- nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo ilcaso di previsione di un termine convenzionale di scadenza delcontratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione diesigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che laprescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione dellesomme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbiarichiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere ilcorrispondente obbligo della banca (cfr. Cass. 31 marzo 2021, n. 8998;Cass. 20 gennaio 2012, n. 788);- con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1834cod. civ., nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi legali sullasomma riconosciuta dalla data della richiesta di restituzione e non dalladata della di deposito;Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026- con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 e 6 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché l’omessamotivazione, per aver la Corte di appello diminuito di oltre il 50% ilvalore medio delle spese di lite, per come indicato nella nota spesa,senza alcuna motivazione;- l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determinal’assorbimento del ricorso incidentale, i cui motivi attengono a questionistrettamente dipendenti da quelle oggetto dei motivi accolti;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova,in diversa composizione P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale erigetta il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia, anche perspese, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lazzini- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 253/2022,depositata il 10 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova,Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026depositata il 10 marzo 2022, che ha respinto il suo appello (principale)per la riforma della sentenza del Tribunale di Massa e, in accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FulviaDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la ha condannata alpagamento in favore di questi ultimi dell’ulteriore somma di euro800,00, rispetto a quella di euro 903.000,00 già liquidata dal giudicedi primo grado;- la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalladomanda di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e di PietroDe Trovato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diPaola [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA], di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 903.800,00, oltreinteressi legali e rivalutazione monetaria, quale rimborso delle sommeoggetto di deposito presso la banca costituito dal predetto [OSCURATO:PERSONA];- ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda903.000,00, oltre interessi a decorrere dalla data della domanda;- ha, quindi, disatteso il gravame principale della banca osservando,tra l’altro, che si trattava di «titoli bancari» nominativi e che la bancaaveva ammesso, sia pure senza offrirne prova, di aver estinto i relativilibretti di deposito a risparmio, per cui non assumeva rilevanzal’eventuale mancanza di possesso degli stessi in capo agli eredi;- ha, poi, aggiunto che la banca non aveva offerto prova del fattoestintivo della pretesa vantata dagli attori, fondata su ricevute diavvenuto versamento su due distinti «conti ROP», e che infondata eral’eccezione di prescrizione da questa sollevata, atteso che il relativotermine decorre dalla richiesta del cliente di restituzione delle somme;- ha, invece, accolto l’appello incidentale degli originari attori,liquidando l’ulteriore somma di euro 800.000, a titolo di capitale, cosìcome richiesto nell’atto di citazione, anticipando la decorrenza degliinteressi alla data della prima richiesta espressa rivolta alla banca eNumero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026aumentando l’importo delle spese processuali liquidate in suo favoredal Tribunale;- il ricorso è affidato a tre motivi;- avverso la medesima sentenza propongono autonomo ricorso anchePietro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi due anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidato a duemotivi;- entrambe le parti resistono agli avversi ricorsi con controricorso;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- va preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorsosuccessivo al primo si converte in ricorso incidentale (cfr., ex multis,Cass. 23 novembre 2021, n. 36057; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695),per cui il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano [OSCURATO:PERSONA] va qualificato quale ricorso incidentale in quantonotificato successivamente rispetto a quello della Monte dei Paschi diSiena s.p.a.;- ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., peraver la sentenza impugnata ritenuto che i versamenti operati da FulvioRicci costituissero depositi bancari senza accertare se effettivamentetali versamenti avessero un siffatto titolo e il rapporto avesse qualeintestatario il medesimo [OSCURATO:PERSONA];- lamenta, nella sostanza, che la Corte territoriale avrebbe confuso ilversamento di una somma di denaro in favore di una banca con ildeposito giuridicamente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1834 cod. civ., evidenziando la non concludenza, a tale fine,dell’intestazione nominativa delle distinte di versamento;- con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 1834, 1835, 2697, 2730 e 2735 e cod.Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026civ., per aver la Corte di appello desunto l’esistenza dell’obbligazionerestitutoria dall’affermazione della banca, resa fuori udienza a un terzonel 2000, che i libretti di deposito in oggetto erano stati estinti da oltredieci anni;- evidenzia, in proposito, che la dichiarazione resa dalla banca fuori eprima del processo ad un terzo circa un fatto estintivo dell’altrui dirittonon può avere alcuna efficacia, risolvendosi in una dichiarazione di unfatto favorevole al dichiarante, e, comunque, che nel costituirsi ingiudizio la banca non ha posto in essere alcuna difesa incompatibile(logicamente e giuridicamente) con la tesi (principalmente sostenutadalla stessa banca) della inesistenza di qualsivoglia contratto dideposito tra essa ed il de cuius [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la tesi dellainesistenza di libretti di deposito a risparmio a costui nominativamenteintestati;- aggiunge che la dichiarazione della banca di avvenuta estinzionedell’obbligazione restitutoria si riferiva a libretti al portatore intestati alpredetto de cuius;- osserva, infine, che dalla mancanza dalla mancanza del libretto dideposito a risparmio derivava l’assenza della prova dei fatti costitutividella pretesa azionata;- con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1834, 2934 e 2943 cod. civ., per aver la sentenza impugnataindividuato il dies a quo dell’eccepito termine prescrizionale nella datain cui il cliente aveva chiesto la somma in restituzione e,conseguentemente, escluso che, avuto riguardo al dies a quo così comeindividuato, tale termine fosse decorso;- i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti cheseguono, fondati;- la Corte di appello ha desunto l’avvenuta conclusione di un contrattodi deposito bancario tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e la banca ricorrente daiversamenti eseguiti dal primo, comprovati dalle relative ricevute,Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026valorizzato unitamente alla dichiarazione della banca circa l’avvenutaestinzione dei libretti di deposito a risparmio;- orbene, si osserva che, come condivisibilmente sostenuto dallaricorrente, il mero dato storico del versamento di somme da parte diun soggetto presso una banca non è di per sé idoneo a integrare lafattispecie contrattuale del deposito bancario, essendo necessariaanche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento vieneeseguito e, dunque, del rapporto bancario con specifico riferimento alquale il soggetto effettua tale versamento;- il versamento costituisce, infatti, un atto esecutivo di un rapportopreesistente (o contestualmente costituito), ma non vale, da solo, adimostrare l’esistenza di tale rapporto, né, conseguentemente, afondare l’obbligazione restitutoria della banca, trattandosi di un attoneutrale che può trovare diversi titoli giustificativi;- l’esistenza del diritto di credito azionato presuppone, dunque, ladimostrazione, da parte dell’attore, non solo del versamento, ma anchedella instaurazione del rapporto contrattuale dal quale l’obbligorestitutorio deriva e della riferibilità di tale rapporto al soggetto che siassume depositante;- non pertinente, a tale fine, è la dichiarazione resa dalla banca circal’avvenuta estinzione dei libretti di deposito, alla quale la sentenzaimpugnata ha attribuito valore sostanzialmente confessorio dellasussistenza dell’obbligazione restitutoria;- detta dichiarazione non integra una confessione ai sensi degli artt.2730 e 2735 cod. civ., in quanto difettano i presupposti sia oggettivi,trattandosi di una dichiarazione di fatti favorevoli al dichiarante, siasoggettivi, essendo rivolta a un terzo e, dunque, non avente valore diprova legale, ma liberamente apprezzabile dal giudice;- la stessa, dunque, non esonera la parte attrice dall’onere di provarei fatti costitutivi del diritto fatto valere;- in ogni caso, la dichiarazione non può essere frazionata nei terminiNumero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026operati dalla Corte territoriale, valorizzandosi la sola affermazioneimplicita della esistenza del deposito e trascurandosi il contenutoesplicito della medesima, consistente nell’avvenuta estinzione delrapporto;- essa, infatti, costituisce unitaria allegazione di un fatto complesso(esistenza ed estinzione del rapporto), che, ove non ritenutaintegralmente idonea a provare il fatto estintivo, non può neppureessere utilizzata per dimostrare il fatto costitutivo della pretesa;- privo di pregio è, invece, il secondo motivo nella parte in cui esponeche la mancata produzione del libretto di deposito a risparmiocomporterebbe, di per sé, il difetto di prova dei fatti costitutivi dellapretesa;- il libretto di deposito, pur costituendo il principale mezzo didocumentazione del rapporto ai sensi dell’art. 1835 cod. civ., nonesaurisce i mezzi di prova del medesimo, potendo l’esistenza e ilcontenuto del rapporto essere dimostrati anche aliunde;- il terzo motivo è infondato;- nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo ilcaso di previsione di un termine convenzionale di scadenza delcontratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione diesigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che laprescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione dellesomme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbiarichiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere ilcorrispondente obbligo della banca (cfr. Cass. 31 marzo 2021, n. 8998;Cass. 20 gennaio 2012, n. 788);- con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1834cod. civ., nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi legali sullasomma riconosciuta dalla data della richiesta di restituzione e non dalladata della di deposito;Numero registro generale 11665/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 21334/2026Data pubblicazione 23/06/2026- con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 e 6 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché l’omessamotivazione, per aver la Corte di appello diminuito di oltre il 50% ilvalore medio delle spese di lite, per come indicato nella nota spesa,senza alcuna motivazione;- l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determinal’assorbimento del ricorso incidentale, i cui motivi attengono a questionistrettamente dipendenti da quelle oggetto dei motivi accolti;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova,in diversa composizione P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale erigetta il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia, anche perspese, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente
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